DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE Clausole campione

DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE. 38.1. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 16. “Sospensione, recesso e risoluzione” delle Condizioni Generali e quanto stabilito dal precedente art. 15. “Risoluzione ed esecuzione in danno”, in tutti i casi di risoluzione del Contratto, Enel comunica all'Appaltatore la data in cui devono aver luogo le operazioni di consegna delle opere e di immissione in possesso dei cantieri. L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano, mentre è facoltà di Enel di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali dell'Appaltatore. 38.2. La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di Enel ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione nonché della consistenza dei cantieri. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Enel ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato. 38.3. Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori secondo quanto previsto dal Contratto di Appalto. 38.4. Le opere, anche se non finite, ma eseguite regolarmente sono conteggiate sulla base dei prezzi contrattuali, secondo quanto disposto nel Contratto di Appalto. 38.5. Il corrispettivo per l'uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato in accordo tra le Parti. In caso di disaccordo, Enel decide in via provvisoria, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. 38.6. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà che Enel non intenda utilizzare, restando a suo completo carico la chiusura, anche in più riprese, dei cantieri, nel rispetto delle indicazioni all’uopo fornite da Enel, con un anticipo di 30 giorni. 38.7. Resta salvo in ogni caso il risarcimento dei danni a favore di Enel e l'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di alcune delle somme di cui al presente articolo non implica alcuna rinuncia al risarcimento dei danni.
DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE. Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste nel presente capitolato e/o nel contratto, la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile è disposta previa comunicazione scritta di contestazione degli addebiti inviata all’Appaltatore con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite da Publiacqua S.p.A. Trascorso inutilmente tale termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, Publiacqua S.p.A. comunica l’avvenuta risoluzione del contratto. Le prestazioni regolarmente eseguite saranno contabilizzati secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali, dedotte le penali e le spese sostenute. All’Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo. Il pagamento all’Appaltatore degli importi inerenti le prestazioni eseguite non potrà avvenire se non a servizio completamente ultimato da parte di Publiacqua S.p.A. o da parte di altro appaltatore. Qualora all’avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto da Publiacqua S.p.A. per il completamento e la complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore se le prestazioni fossero state dallo stesso eseguite, l’Appaltatore dovrà rifondere a Publiacqua S.p.A. il maggior costo e Publiacqua S.p.A. avrà diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all’Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti. Publiacqua S.p.A. ha facoltà di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da eventuali crediti dell’Appaltatore salvo il risarcimento dei danni.
DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE. In caso di risoluzione del Contratto, ENEL invia una Comunicazione all'Appaltatore ove indica la data in cui saranno consegnate le opere ed ENEL rientrerà in possesso dei cantieri. L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello Le Parti, in contraddittorio, procedono alla redazione di un verbale di constatazione dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione nonché della consistenza dei cantieri al momento della consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di ENEL. Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori secondo quanto previsto dal Contratto. Il corrispettivo per l'uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato in accordo tra le Parti. In caso di disaccordo, ENEL decide in via provvisoria, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà che ENEL non intenda utilizzare, restando a suo completo carico la chiusura, anche in più riprese, dei cantieri, nel rispetto delle indicazioni all’uopo fornite da ENEL, con un anticipo di 30 giorni. Qualsiasi somma percepita da ENEL in caso di risoluzione contrattuale, non implica la rinuncia al diritto al risarcimento di ulteriori danni.
DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE. 20.1. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 9. “SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE” delle Condizioni GeneraliParte Generale e quanto stabilito dal precedente art. 10. “RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO, in tutti i casi di risoluzione del Contratto, ENEL comunica all'Appaltatore la data e la modalità in cui devono aver luogo le operazioni di consegna delle opere e di immissione in possesso dei cantieri. L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano, mentre è facoltà di ENEL di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali dell'Appaltatore. 20.2. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà che ENEL non intenda utilizzare, restando a suo completo carico la chiusura, anche in più riprese, dei cantieri, nel rispetto delle indicazioni all’uopo fornite da ENEL, con un anticipo di 30 giorni. 20.3. Resta salvo in ogni caso il risarcimento dei danni a favore di ENEL e l'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di alcune delle somme di cui al presente articolo non implica alcuna rinuncia al risarcimento dei danni.
DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE. 17 TITOLO IX. 18
DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE. Fatto salvo quanto stabilito all’art.16 “Sospensione, recesso e risoluzione” delle Condizioni GeneraliParte Generale e quanto stabilito dal precedente art. 15. “Risoluzione ed esecuzione in danno”, in tutti i casi di risoluzione del Contratto, ENEL comunica all'Appaltatore la data in cui devono aver luogo le operazioni di consegna delle opere e di immissione in possesso dei cantieri. L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano, mentre è facoltà di ENEL di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali dell'Appaltatore.

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  • PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D. Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima, l’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute riservate. In seduta riservata, previa comunicazione della data di svolgimento tramite la sezione “Comunicazioni Procedura”, il Seggio di Gara costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni procederà: 1. alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 2. all’apertura della “busta telematica” contenente la Documentazione amministrativa; 3. ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal presente Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, formalizzando l’esito di tale verifica attraverso apposita comunicazione che verrà inviata via PEC a tutte le Ditte concorrenti.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Risoluzione Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata; b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa; c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”; f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria; g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014; j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

  • DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sarà obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato;