DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE Clausole campione

DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE. 38.1. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 16. “Sospensione, recesso e risoluzione” delle Condizioni Generali e quanto stabilito dal precedente art. 15. “Risoluzione ed esecuzione in danno”, in tutti i casi di risoluzione del Contratto, Enel comunica all'Appaltatore la data in cui devono aver luogo le operazioni di consegna delle opere e di immissione in possesso dei cantieri. L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano, mentre è facoltà di Enel di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali dell'Appaltatore.
DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE. 20.1 Fatto salvo quanto stabilito all’art. 9. “SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE” delle Condizioni GeneraliParte Generale e quanto stabilito dal precedente art. 10. “RISOLUZIONE ED ESECUZIONE IN DANNO, in tutti i casi di risoluzione del Contratto, ENEL comunica all'Appaltatore la data e la modalità in cui devono aver luogo le operazioni di consegna delle opere e di immissione in possesso dei cantieri. L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano, mentre è facoltà di ENEL di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisionali e i materiali dell'Appaltatore.
DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE. Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste nel presente capitolato e/o nel contratto, la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile è disposta previa comunicazione scritta di contestazione degli addebiti inviata all’Appaltatore con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite da Publiacqua S.p.A. Trascorso inutilmente tale termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, Publiacqua S.p.A. comunica l’avvenuta risoluzione del contratto. Le prestazioni regolarmente eseguite saranno contabilizzati secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali, dedotte le penali e le spese sostenute. All’Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo. Il pagamento all’Appaltatore degli importi inerenti le prestazioni eseguite non potrà avvenire se non a servizio completamente ultimato da parte di Publiacqua S.p.A. o da parte di altro appaltatore. Qualora all’avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto da Publiacqua S.p.A. per il completamento e la complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore se le prestazioni fossero state dallo stesso eseguite, l’Appaltatore dovrà rifondere a Publiacqua S.p.A. il maggior costo e Publiacqua S.p.A. avrà diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all’Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti. Publiacqua S.p.A. ha facoltà di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da eventuali crediti dell’Appaltatore salvo il risarcimento dei danni.
DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE. In caso di risoluzione del Contratto, ENEL invia una Comunicazione all'Appaltatore ove indica la data in cui saranno consegnate le opere ed ENEL rientrerà in possesso dei cantieri. L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello Le Parti, in contraddittorio, procedono alla redazione di un verbale di constatazione dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione nonché della consistenza dei cantieri al momento della consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di ENEL. Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori secondo quanto previsto dal Contratto. Il corrispettivo per l'uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato in accordo tra le Parti. In caso di disaccordo, ENEL decide in via provvisoria, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà che ENEL non intenda utilizzare, restando a suo completo carico la chiusura, anche in più riprese, dei cantieri, nel rispetto delle indicazioni all’uopo fornite da ENEL, con un anticipo di 30 giorni. Qualsiasi somma percepita da ENEL in caso di risoluzione contrattuale, non implica la rinuncia al diritto al risarcimento di ulteriori danni.
DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE. 17 TITOLO IX. 18
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