Ferie e festività soppresse. Il permesso per festività soppressa può essere fruito a mezza giornata o anche a ore. Le giornate di ferie potranno essere fruite anche a mezze giornate. In caso di fruizione di mezza giornata di ferie non viene erogato il buono pasto. Per mezza giornata deve intendersi il periodo che intercorre tra l’inizio dell’orario normale di lavoro e l’inizio dell’orario di intervallo, ovvero il periodo che intercorre tra il termine dell’orario di intervallo e la fine dell’orario normale di lavoro. È possibile la fruizione ad ore di 3 delle giornate di ferie annualmente spettanti, pari a 22,5 ore, anche frazionate in periodi non inferiori a 15 minuti, con il minimo di 1 ora. Compatibilmente con le esigenze di servizio, è inoltre possibile usufruire di mezza giornata di ferie nella giornata del venerdì fino ad un massimo di 5 volte all’anno, eventualmente congiuntamente all’utilizzo della banca delle ore o del monte ore di flessibilità ovvero ancora del monte ore di permessi retribuiti. Per il personale inquadrato nell’Area professionale Quadri l’assenza corrispondente alla mezza giornata lavorativa dovrà essere giustificata con ferie o altro permesso. Per la fruizione delle ferie “ad ore” è richiesto: • un preavviso, di norma, di 48 ore nell’ipotesi di fruizione in misura frazionata; • l’approvazione da parte del responsabile in caso di utilizzo per una giornata lavorativa intera, anche quando cadente in giornata semifestiva. Tutte le ferie e le festività soppresse dovranno essere fruite nel corso dell’anno di competenza; nel caso non sia realizzata la completa fruizione delle festività soppresse l’Impresa provvederà all’automatica sostituzione delle prime giornate di ferie dell’anno di competenza fruite nell’anno solare. L’Impresa adotterà tutte le misure più opportune per favorire il raggiungimento di tale finalità. I piani delle ferie fissati dall’Impresa, confermati al lavoratore/trice, devono essere rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra il Responsabile e il lavoratore/trice.
Appears in 1 contract
Samples: Protocol for the Integration of First Level and Second Level Contracting
Ferie e festività soppresse. Il permesso 1. Ai lavoratori spetta per festività soppressa può essere fruito a mezza giornata o anche a ore. Le giornate ogni anno di servizio un periodo di ferie potranno essere fruite anche retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a mezze giornate8 anni di anzianità di servizio − 20 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg. − 24 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg.
b) per i lavoratori con più di 8 anni di anzianità di servizio − 25 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 5 gg. − 29 giorni lavorativi, se l’articolazione dell’orario settimanale è su 6 gg. Per l’anno di assunzione ai dipendenti spetta un periodo di ferie, con riferimento alle quantità annue sopra individuate, in proporzione ai mesi da lavorare, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di ferie verranno ridotti in proporzione ai mesi di servizio prestati.
2. Le ferie vanno godute di norma nell’anno di maturazione. Il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti ferie, entro i diciotto mesi successivi all’anno di maturazione.
3. Il periodo e la durata delle ferie sono stabiliti – secondo programmi predeterminati – in relazione alle esigenze operative ed organizzative dell’azienda, nonché in funzione di un recupero psicofisico di tutti i lavoratori.
4. La fruizione delle ferie è irrinunciabile e deve avvenire con un valore minimo ed aggiuntivo di una giornata. Le ferie possono essere interrotte su richiesta dell’azienda se il lavoratore acconsente. Il lavoratore in tali casi ha diritto a fruire o completare il periodo di ferie in epoca successiva e al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro sia per gli spostamenti per poter ritornare al luogo di vacanza dal quale sia stato richiamato.
5. Le ferie devono essere richieste ed autorizzate formalmente.
6. Il decorso delle ferie si interrompe nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia tempestivamente e regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
7. L’azienda si riserva di determinare periodi di chiusura collettiva, con la fruizione di mezza giornata ferie obbligatorie, nella misura massima di ferie non viene erogato il buono pasto. Per mezza giornata deve intendersi il periodo che intercorre tra l’inizio dell’orario normale di lavoro e l’inizio dell’orario di intervallo, ovvero il periodo che intercorre tra il termine dell’orario di intervallo e la fine dell’orario normale di lavoro. È possibile la fruizione ad ore di 3 delle giornate di ferie annualmente spettanti, pari a 22,5 ore8 giornate, anche frazionate frazionabili in due distinti periodi dell’anno, previa informativa alle RSU interessate almeno 2 mesi prima.
8. La programmazione delle ferie deve garantire il rispetto dei seguenti principi generali: − le ferie hanno normalmente carattere continuativo per almeno due settimane di calendario nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre; − eventuali prestazioni precedentemente non inferiori previste e successivamente richieste, a 15 minutiseguito di nuove esigenze organizzative o tecniche dell’azienda, dovranno essere comunque assicurate dal lavoratore con il minimo di 1 ora. Compatibilmente con le esigenze di servizio, è inoltre possibile usufruire di mezza giornata di ferie nella giornata del venerdì fino ad un massimo di 5 volte all’anno, eventualmente congiuntamente all’utilizzo della banca delle ore o del monte ore di flessibilità ovvero ancora del monte ore di permessi retribuiti. Per il personale inquadrato nell’Area professionale Quadri l’assenza corrispondente alla mezza giornata lavorativa dovrà essere giustificata con ferie o altro permesso. Per la fruizione delle ferie “ad ore” è richiesto: • in un preavvisoaltro periodo. Durante i primi dodici mesi di avvio dell’esercizio commerciale dell’azienda, il godimento di normadue settimane di ferie consecutive potrà essere ridotto, purché ciò non vanifichi la funzione delle stesse a causa di 48 ore nell’ipotesi un eccessivo frazionamento.
9. Il piano di fruizione in misura frazionata; • l’approvazione da parte del responsabile in caso programmazione delle ferie viene definito entro il mese di utilizzo aprile per una giornata lavorativa intera, anche quando cadente in giornata semifestiva. Tutte le ferie e nel periodo estivo, entro il 15 novembre per le ferie durante il periodo delle festività natalizie, entro i 30 giorni precedenti le festività soppresse dovranno essere fruite nel corso dell’anno pasquali, ed è oggetto di competenza; nel caso una verifica con le RSU.
10. Le ferie, ove non sia realizzata la completa fruizione delle festività soppresse l’Impresa provvederà all’automatica sostituzione delle prime giornate di ferie dell’anno di competenza fruite nell’anno solare. L’Impresa adotterà tutte le misure più opportune per favorire il raggiungimento di tale finalità. I piani delle ferie fissati dall’Impresacoincidenti con periodi usufruiti collettivamente, confermati al lavoratore/tricecome da turnificazione programmata, devono essere rispettati; solo richieste dal lavoratore ed autorizzate preventivamente dall’azienda.
11. L’azienda si impegna, a fronte di esigenze particolari e gravi (nascite di figli, morti di parenti, visite mediche specialistiche certificate), a dare la priorità di fruizione delle proprie ferie ai lavoratori che ne facciano richiesta scritta.
12. Durante le ferie al dipendente compete la retribuzione di cui all’art. 21 punti 1.1 lettere a, b, c, e 1.2 lettera c dell’allegato 2A.
13. In sostituzione delle soppresse festività religiose di cui alla legge 5.3.1977, n. 54 e del relativo trattamento, ai lavoratori spettano quattro giorni di permesso individuale retribuito non frazionabili nel corso di ciascun anno. La fruizione di detti permessi individuali retribuiti sarà garantita dall’azienda nell’anno di riferimento. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in casi eccezionali si possono variare proporzione ai mesi di comune intesa tra il Responsabile e il lavoratore/triceservizio prestati.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Ferie e festività soppresse. Il permesso Le domande di fruizione ferie sono presentate: - per festività soppressa può essere fruito a mezza giornata il periodo estivo, ogni anno entro il 15 marzo, - per il periodo di sospensione delle lezioni in occasione di Natale entro il 20 novembre, - per il periodo pasquale 30 giorni, prima della sospensione delle lezioni. La segreteria presenterà il piano ferie entro 7 giorni successivi e le ferie saranno autorizzate entro un’ulteriore settimana. Nel caso in cui, in base alle domande presentate, non risultino garantiti n. 2 coll. scol. in servizio durante l’intero periodo estivo o anche a ore. Le giornate di ferie potranno essere fruite anche a mezze giornate. In sospensione delle attività didattiche, si applicheranno i seguenti criteri al fine di garantire sia il servizio presso la Direzione Didattica (e in caso di fruizione di mezza giornata di ferie non viene erogato il buono pasto. Per mezza giornata deve intendersi il periodo particolari necessità nei plessi) che intercorre tra l’inizio dell’orario normale di lavoro e l’inizio dell’orario di intervallo, ovvero il periodo che intercorre tra il termine dell’orario di intervallo e la fine dell’orario normale di lavoro. È possibile la fruizione ad ore di 3 delle giornate di ferie annualmente spettanti, pari a 22,5 ore, anche frazionate in periodi non inferiori a 15 minuti, con il minimo di 1 ora. Compatibilmente con le esigenze di servizio, è inoltre possibile usufruire di mezza giornata di ferie nella giornata del venerdì fino ad un massimo di 5 volte all’anno, eventualmente congiuntamente all’utilizzo della banca delle ore o del monte ore di flessibilità ovvero ancora del monte ore di permessi retribuiti. Per il personale inquadrato nell’Area professionale Quadri l’assenza corrispondente alla mezza giornata lavorativa dovrà essere giustificata con ferie o altro permesso. Per la fruizione delle ferie “ad ore” è richiestoal personale: • un preavviso- collaboratori che non abbiano mai prestato servizio in determinati periodi dell’anno (Natale, Pasqua, luglio, agosto), - rotazione della fruizione delle ferie nei periodi di normamaggiore richiesta a partire dall’ultimo in graduatoria. Al personale che non avrà presentato la domanda entro i termini, di 48 ore nell’ipotesi di fruizione in misura frazionata; • l’approvazione da parte del responsabile in caso di utilizzo per una giornata lavorativa intera, anche quando cadente in giornata semifestiva. Tutte le ferie saranno assegnate d’ufficio. Le ferie saranno diluite nel tempo di durata del contratto evitando la concentrazione nello stesso periodo, pur garantendo quanto disposto dal CCNL in materia di ferie. Il recupero delle ore di servizio prestate oltre l’orario d’obbligo è subordinato al quadro ferie autorizzate e le festività soppresse dovranno essere fruite nel corso dell’anno di competenza; nel caso non sia realizzata la completa deve creare difficoltà organizzative al normale funzionamento della Direzione Didattica e alle pulizie ordinarie e straordinarie nei plessi. La fruizione delle festività soppresse l’Impresa provvederà all’automatica sostituzione delle prime giornate di ferie dell’anno durante il periodo delle lezioni sarà concordata con i colleghi di competenza fruite nell’anno solareplesso che controfirmeranno la relativa domanda per conferma della disponibilità alla sostituzione. L’Impresa adotterà tutte le misure più opportune per favorire il raggiungimento di tale finalità. I piani delle ferie fissati dall’Impresa, confermati al lavoratore/trice, devono essere rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra il Responsabile e il lavoratore/triceLa domanda è sottoposta ad autorizzazione del DS.
Appears in 1 contract
Samples: Contrattazione Integrativa
Ferie e festività soppresse. Il permesso per festività soppressa può essere fruito a mezza giornata o anche a ore. Le giornate di ferie potranno essere fruite anche a mezze giornate. In caso di fruizione di mezza giornata di ferie non viene erogato il buono pasto. Per mezza giornata deve intendersi il periodo che intercorre tra l’inizio dell’orario normale di lavoro e l’inizio dell’orario di intervallo, ovvero il periodo che intercorre tra il termine dell’orario di intervallo e la fine dell’orario normale di lavoro. È possibile la fruizione ad ore di 3 delle giornate di ferie annualmente spettanti, pari a 22,5 ore, anche frazionate in periodi non inferiori a 15 minuti, con il minimo di 1 ora. Compatibilmente con le esigenze di servizio, è inoltre possibile usufruire di mezza giornata di ferie nella giornata del venerdì fino ad un massimo di 5 volte all’anno, eventualmente congiuntamente all’utilizzo della banca delle ore o del monte ore di flessibilità ovvero ancora del monte ore di permessi retribuiti. Per il personale inquadrato nell’Area professionale Quadri l’assenza corrispondente alla mezza giornata lavorativa dovrà essere giustificata con ferie o altro permesso. Per la fruizione delle ferie “ad ore” è richiesto: • un preavviso, di norma, di 48 ore nell’ipotesi di fruizione in misura frazionata; • l’approvazione da parte del responsabile in caso di utilizzo per una giornata lavorativa intera, anche quando cadente in giornata semifestiva. Tutte le ferie e le festività soppresse dovranno essere fruite nel corso dell’anno di competenza; nel caso non sia realizzata la completa fruizione delle festività soppresse l’Impresa l’Azienda provvederà all’automatica sostituzione delle prime giornate di ferie dell’anno di competenza fruite nell’anno solare. L’Impresa L’Azienda adotterà tutte le misure più opportune per favorire il raggiungimento di tale finalità. I piani delle ferie fissati dall’Impresadall’Azienda, confermati al lavoratore/trice, devono essere rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra il Responsabile e il lavoratore/trice.
Appears in 1 contract