Finalità e campo di applicazione Clausole campione

Finalità e campo di applicazione. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell’ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parità tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
Finalità e campo di applicazione. Comma 1) Provincia e Camera di Commercio stipulano il presente Accordo di programma per regolare in modo organico ed efficace i reciproci rapporti di collaborazione negli ambiti di attività richiamati nelle premesse, in un’ottica di sostegno allo sviluppo socio-economico e di servizio alle imprese. La Provincia e la Camera di Commercio anche alla luce dei processi di riforma istituzionale in atto, attraverso il presente accordo intendono rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, sancita con l’Accordo di programma sottoscritto nella precedente Legislatura, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Provincia e quelle di tutela generale del sistema delle imprese e di regolazione del mercato proprie delle Camere di Commercio. La Provincia riconosce il ruolo strategico della Camera di Commercio quale istituzione che svolge funzioni di rappresentanza unitaria e di interesse generale con riferimento al sistema delle imprese, nonché di supporto e di promozione dell’economia locale. In questo contesto, la Camera di Commercio elabora, entro aprile di ogni anno, un documento programmatico di indirizzo del mondo economico trentino e di proposta di possibili misure di politica economica da adottare a favore del sistema imprenditoriale, quale contributo di riflessione strategica nella formulazione della Legge finanziaria provinciale. Allo stesso modo, la Provincia può affidare alla Camera di Commercio l’elaborazione della proposta di Linee Strategiche di indirizzo rispetto allo sviluppo economico di specifici settori o filiere che verranno individuati di anno in anno.
Finalità e campo di applicazione. 7 Art. 2 INSCINDIBILITÀ ED INCUMULABILITÀ DEL CCNL 7 Art. 3 DECORRENZA E DURATA DEL CCNL 7 Art. 4 PROCEDURA DI RINNOVO DEL CCNL 7 Art. 5 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO 8
Finalità e campo di applicazione. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro tra Agenzia del Demanio E.P.E. e il personale impiegatizio e quadro. Lo stesso è, inoltre, applicabile al personale non dirigente di società collegate o controllate, fatta eccezione per gli istituti esclusi dalle Parti in quanto strettamente correlati alle attività e agli obiettivi tipici dell’Agenzia ovvero non applicabili per loro stessa natura. La modifica, l’integrazione o il rinnovo delle norme contenute nel presente Contratto possono essere realizzati solo dagli stessi soggetti stipulanti. La contrattazione tra le Parti è improntata alla valorizzazione delle prestazioni lavorative nel contesto aziendale ed organizzativo, nonché al consolidamento ed allo sviluppo di nuove figure professionali derivanti dall'estensione e dalla diversificazione delle attività e dei servizi. Le Parti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni, intendono realizzare con il presente Contratto non solo un ammodernamento dell’impianto contrattuale esistente mediante il recepimento delle numerose novità legislative intervenute in materia, ma anche un ampio confronto su importanti tematiche riguardanti il lavoro ed i lavoratori, quali: la conciliazione tra esigenze lavorative e personali; l’individuazione di forme di flessibilità spazio/temporali nell’organizzazione del lavoro; la digitalizzazione, intesa come gestione dell’evoluzione digitale nel pieno rispetto delle persone e attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione all’uso appropriato della tecnologia al fine di evitare il fenomeno della connessione permanente e ogni forma di invasione nella vita privata; il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro; in sintesi, la necessità di un cambiamento culturale che supporti ad ogni livello il personale dell’Agenzia. In tal senso, le Parti condividono la necessità di avviare nuovi e importanti strumenti che, ferme restando le esigenze organizzative e produttive dell’Ente, favoriscano un miglioramento del benessere delle persone nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione. Le Parti, nel darsi atto della validità dell'assetto e della struttura contrattuale qui definita, confermano il reciproco impegno a proseguire in corretti e proficui rapporti, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e di prevenire l'eventuale insorgere di conflittualità.
Finalità e campo di applicazione. 1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro tra Agenzia del Demanio E.P.E. e il personale impiegatizio e quadro. Lo stesso è, inoltre, applicabile al personale non dirigente di società collegate o controllate, fatta eccezione per gli istituti esclusi dalle Parti in quanto strettamente correlati alle attività e agli obiettivi tipici dell’Agenzia ovvero non applicabili per loro stessa natura.
Finalità e campo di applicazione art. 61 - Struttura e tenuta dell’Albo ditte art. 62 - Modalità di presentazione della domanda - Aggiornamento dell’Albo
Finalità e campo di applicazione. Nell’ambito della Misura 10, Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” le tipologie di operazione 10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo e 10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa prevedono l’obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione per ogni coltura, da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. Esclusivamente per la tipologia di operazione 10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa, la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura riportati nella Tabella A allegata alla colonna “Dosi massime di azoto in condizioni di impegno”. Il presente documento ha la finalità di indicare le norme tecniche necessarie per la predisposizione di detti piani di fertilizzazione per ogni coltura sottoposta ad impegno.
Finalità e campo di applicazione. 1. Il presente contratto viene stipulato ai sensi dell’art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro del comparto scuola 2016/2018 (di seguito indicato come “CCNL”).

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.