Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico. 1. Il Dirigente, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza: - Valutazione gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica di riferimento; - Elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti; - Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; - Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; - adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali; - Pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti; - Adozione, con comportamenti e provvedimenti adeguati, di ogni altra forma di protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della normativa di riferimento; - Consultazione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/1996, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza: Adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali; Valutazione dei rischi esistenti; Elaborazione di apposito documento di valutazione dei rischi nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati; Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; Pubblicazione, informazione e formazione a favore del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.
Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico. 1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
a. adozione di misure protettive in materia di strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
b. valutazione dei rischi esistenti: elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati;
c. designazione del personale incaricato dell’attuazione delle misure;
d. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.
Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico. 1. Il Dirigente Scolastico in materie di sicurezza ha gli obblighi stabiliti dal DM 292/1996 e dal D.L.vo 81/2008.
Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico. Il DS, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha tutti gli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il DS, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione per tutte le sedi della scuola, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico. 1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. lgs. 81/2008, art. 1 comma 1b, deve:
I. Adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali.
II. Valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente (ove presente) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
III. Designare il personale incaricato di attuare le misure.
IV. Organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti e al personale scolastico.
V. Organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati nel D. lgs. 81/2008. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati tramite il sito istituzionale.
Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico. Il D.S., in qualità di datore di lavoro, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
1. Adotta misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali
2. Valuta i rischi esistenti
3. Elabora il documento di valutazione dei rischi
4. Designa il personale incaricato alla attuazione delle misure
5. Informa e forma gli studenti e il personale sia come aggiornamento periodico, sia come formazione e informazione dei nuovi assunti.
Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
1. Adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
2. Valutazione dei rischi esistenti;
3. Elaborazione di apposito documento di valutazione dei rischi nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, anche in relazione allo stress lavoro correlato;
Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, art. 2, deve:
1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall’Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna;
6. assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all’esposizione dal Covid-19, anche nel caso in cui non sia prevista la nomina del “medico competente” per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, fermo restando la possibilità di nomina del medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il Dirigente scolastico potrà attivare la sorveglianza sanitaria presso gli Enti competenti alternativi: INAIL, Aziende Sanitarie Locali, dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (nota 1585 Ministero Istruzione dell’11 settembre 2020);
7. esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (DPCM 3 novembre, art.5, comma 1, lettera d);
8. mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
9. rispettare tutte le misure indicate nel “Protocollo per la sicurezza nelle scuole” Ministero dell’Istruzione e XX.XX. sottoscritto il 6 agosto 2020 ed eventuali successivi aggiornamenti
10. garantire che la prestazione di lavoro in modalità DDI sia svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavora...
Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico. Si prende atto che e’ stato nominato un responsabile esterno nella persona di Xxxx XXXXXXXXXX della società XX.X.XXX srl e un referente interno per ogni plesso scolastico.