Common use of Finanziamento dei trattamenti accessori Clause in Contracts

Finanziamento dei trattamenti accessori. 1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1998 alla corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, si provvede con i fondi già previsti dall’art. 43, comma 2, punti 1) e 2) del CCNL del 1 settembre 1995, come modificati ed integrati dai CCNL del 27 giugno 1996 - relativo al secondo biennio economico - e dal CCNL integrativo del 22 maggio 1997 il cui ammontare è quello consolidato alla data del 31 dicembre 1997. In particolare il fondo per il compenso del lavoro straordinario qualora eccedente deve essere calcolato sulla base delle 65 ore pro capite per dipendente in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 1999 si provvede agli stessi compensi unificando i due fondi che - dalla medesima data - assumeranno la denominazione di “ Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Comparto Sanita’ 1998/2001, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Comparto Sanita’ 1998/2001

Finanziamento dei trattamenti accessori. 1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1998 alla corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, si provvede con i fondi già previsti dall’art. 43, comma 2, punti 1) e 2) del CCNL del 1 settembre 1995, come modificati ed integrati dai CCNL del 27 giugno 1996 - ­ relativo al secondo biennio economico - ­ e dal CCNL integrativo del 22 maggio 1997 il cui ammontare è quello consolidato alla data del 31 dicembre 1997. In particolare il fondo per il compenso del lavoro straordinario qualora eccedente deve essere calcolato sulla base delle 65 ore pro capite per dipendente in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 1999 si provvede agli stessi compensi unificando i due fondi che - ­ dalla medesima data - ­ assumeranno la denominazione di “ Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Comparto Sanita’ 1998/2001

Finanziamento dei trattamenti accessori. 1. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1998 alla corresponsione del trattamento tratta- mento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, si provvede con i fondi già previsti dall’art. 43, comma 2, punti 1) e 2) del CCNL del 1 settembre 1995, come modificati ed integrati in- tegrati dai CCNL del 27 giugno 1996 - relativo al secondo biennio economico e- conomico - e dal CCNL integrativo del 22 maggio 1997 il cui ammontare am- montare è quello consolidato alla data del 31 dicembre 1997. In particolare par- ticolare il fondo per il compenso del lavoro straordinario qualora eccedente ec- cedente deve essere calcolato sulla base delle 65 ore pro capite per dipendente in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 1999 si provvede agli stessi compensi unificando i due fondi che - dalla medesima data da- ta - assumeranno la denominazione di “ Fondo per i compensi per lavoro la- voro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno”.

Appears in 1 contract

Samples: www.infonetfree.com

Finanziamento dei trattamenti accessori. 1. Dal 1 Dall'1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 alla corresponsione del trattamento accessorio connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, si provvede con i fondi già previsti dall’artdall'art. 43, comma 2, punti 1) e 2) del CCNL del C.C.N.L. 1 settembre 1995, come modificati ed e integrati dai CCNL del C.C.N.L. 27 giugno 1996 - relativo al secondo biennio economico - e dal CCNL C.C.N.L. integrativo del 22 maggio 1997 il cui ammontare è quello consolidato alla data del 31 dicembre 1997. In particolare il fondo Fondo per il compenso del lavoro straordinario qualora eccedente deve essere calcolato sulla base delle 65 ore pro pro-capite per dipendente in servizio. A decorrere dal 1 dall'1 gennaio 1999 si provvede agli stessi compensi unificando i due 2 fondi che - dalla medesima data - assumeranno la denominazione di "Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno".

Appears in 1 contract

Samples: www.universita.cisl.it