Common use of Finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato Clause in Contracts

Finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato. 1. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato si provvede mediante l'utilizzo: a) dell'ammontare delle risorse destinate alle indennità di funzione di cui all'art. 38 del D.P.R. 333/1990, ivi compresa la quota relativa alla tredicesima mensilità sull’indennità stessa, nell’anno 1993, per la parte eccedente lo 0,2 della quota di pertinenza della 1^ qualifica dirigenziale e per la parte eccedente lo 0,1 per la quota di pertinenza della 2^ qualifica dirigenziale. Tali risorse sono calcolate in relazione al personale con qualifica dirigenziale risultante alla data del 31.08.1993 secondo i criteri di cui al comma 19 dell'art. 3 della legge 537/1993, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo; b) di una somma corrispondente al 6% calcolata sull'importo di cui alla lett. a); c) di una somma pari allo 0,85% del monte salari, al netto dei contributi a carico dell’amministrazione, calcolato con riferimento all’anno 1993 e al solo personale con qualifica di dirigente; d) delle risorse che specifiche disposizioni finalizzano all’espletamento di particolari funzioni, quali, ad esempio, quella dell’art. 45, comma 8, del Dpr n. 333 del 1990. e) delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dal personale per la quota di pertinenza di particolari categorie di dirigenti, quale, ad esempio, quelle di cui all’art. 69, comma 2, del Dpr n. 268 del 1987 e all’art. 18 della legge n. 109/1994; f) delle risorse aggiuntive di cui al successivo art. 38. 2. Le risorse di cui al comma 1, decurtate della parte destinata al finanziamento della retribuzione di risultato prevista dal comma 3 sono destinate al finanziamento del "Fondo per la retribuzione di posizione" secondo la disciplina degli artt. 39, 40, 41 e 42. 3. Al finanziamento della retribuzione di risultato sono destinate, secondo la disciplina dell'art. 43: - le risorse aggiuntive indicate nel successivo articolo 38; - una quota non inferiore al 4 % e non superiore all’8% del Fondo di cui al comma 1, lettere a), b) e c) ; - le risorse di cui alla lettera e) del comma 1. 4. Nel periodo di vigenza del presente contratto, gli enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 29/93, abbiano rideterminato, con atto formale esecutivo ai sensi di legge, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base del calcolo di cui alla lettera a) del comma 1, incrementano il fondo di cui al comma 2 in misura congrua tenuto conto del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione purchè effettivamente ricoperte. 5. Il valore complessivo del finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, calcolato ai sensi del comma 1, lettere a), b), e c), non può essere comunque inferiore al valore complessivo, incrementato del 6 %, dell’indennità di funzione, per la parte eccedente lo 0,2 della quota di pertinenza della prima qualifica dirigenziale e per la parte eccedente lo 0,1 per la quota di pertinenza della seconda qualifica dirigenziale, in godimento ai dirigenti in servizio al momento dell’entrata in vigore del presente contratto. 6. La disciplina del comma 5 si applica anche con riferimento alla formazione dei fondi di cui ai commi 2 e 3.

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Finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato. 1. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato si provvede mediante l'utilizzo: a) dell'ammontare delle risorse destinate alle indennità di funzione di cui all'art. 38 del D.P.R. 333/1990, ivi compresa la quota relativa alla tredicesima mensilità sull’indennità stessa, nell’anno 1993, per la parte eccedente lo 0,2 della quota di pertinenza della 1^ qualifica dirigenziale e per la parte eccedente lo 0,1 per la quota di pertinenza della 2^ qualifica dirigenziale. Tali risorse sono calcolate in relazione al personale con qualifica dirigenziale risultante alla data del 31.08.1993 secondo i criteri di cui al comma 19 dell'art. 3 della legge 537/1993, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo; b) di una somma corrispondente al 6% calcolata sull'importo di cui alla lett. a); c) di una somma pari allo 0,85% del monte salari, al netto dei contributi a carico dell’amministrazione, calcolato con riferimento all’anno 1993 e al solo personale con qualifica di dirigente; d) delle risorse che specifiche disposizioni finalizzano all’espletamento di particolari funzioni, quali, ad esempio, quella dell’art. 45, comma 8, del Dpr n. 333 del 1990. e) delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dal personale per la quota di pertinenza di particolari categorie di dirigenti, quale, ad esempio, quelle di cui all’art. 69, comma 2, del Dpr n. 268 del 1987 e all’art. 18 della legge n. 109/1994;la f) delle risorse aggiuntive di cui al successivo art. 38. 2. Le risorse di cui al comma 1, decurtate della parte destinata al finanziamento della retribuzione di risultato prevista dal comma 3 sono destinate al finanziamento del "Fondo per la retribuzione di posizione" secondo la disciplina degli artt. 39, 40, 41 e 42. 3. Al finanziamento della retribuzione di risultato sono destinate, secondo la disciplina dell'art. 43: - le risorse aggiuntive indicate nel successivo articolo 38; - una quota non inferiore al 4 % e non superiore all’8% del Fondo di cui al comma 1, lettere a), b) e c) ; - le risorse di cui alla lettera e) del comma 1. 4. Nel periodo di vigenza del presente contratto, gli enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 29/93, abbiano rideterminato, con atto formale esecutivo ai sensi di legge, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base del calcolo di cui alla lettera a) del comma 1, incrementano il fondo di cui al comma 2 in misura congrua tenuto conto del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione purchè effettivamente ricoperte. 5. Il valore complessivo del finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, calcolato ai sensi del comma 1, lettere a), b), e c), non può essere comunque inferiore al valore complessivo, incrementato del 6 %, dell’indennità di funzione, per la parte eccedente lo 0,2 della quota di pertinenza della prima qualifica dirigenziale e per la parte eccedente lo 0,1 per la quota di pertinenza della seconda qualifica dirigenziale, in godimento ai dirigenti in servizio al momento dell’entrata in vigore del presente contratto. 6. La disciplina del comma 5 si applica anche con riferimento alla formazione dei fondi di cui ai commi 2 e 3.

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Finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato. 1. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato si provvede mediante l'utilizzo: a) a. dell'ammontare delle risorse destinate alle indennità di funzione di cui all'artall' art. 38 del D.P.R. 333/1990, ivi compresa la quota relativa alla tredicesima mensilità sull’indennità sull'indennità stessa, nell’anno nell'anno 1993, per la parte eccedente lo 0,2 della quota di pertinenza della 1^ 1 qualifica dirigenziale e per la parte eccedente lo 0,1 per la quota di pertinenza della 2^ 2 qualifica dirigenziale. Tali risorse sono calcolate in relazione al personale con qualifica dirigenziale risultante alla data del 31.08.1993 secondo i criteri di cui al comma 19 dell'art. 3 della legge 537/1993, tenendo conto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo; b) b. di una somma corrispondente al 6% calcolata sull'importo di cui alla lett. a); c) c. di una somma pari allo 0,85% del monte salari, al netto dei contributi a carico dell’amministrazionedell'amministrazione, calcolato con riferimento all’anno all'anno 1993 e al solo personale con qualifica di dirigente; d) d. delle risorse che specifiche disposizioni finalizzano all’espletamento all'espletamento di particolari funzioni, quali, ad esempio, quella dell’art. 45, comma 8, del Dpr n. 333 del 1990.dell' e) e. delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti dal personale per la quota di pertinenza di particolari categorie di dirigenti, quale, ad esempio, quelle di cui all’artall' art. 69, comma 2, del Dpr n. 268 del 1987 e all’artall' art. 18 della legge n. 109/1994; f) f. delle risorse aggiuntive di cui al successivo art. 3838 . 2. Le risorse di cui al comma 1, decurtate della parte destinata al finanziamento della retribuzione di risultato prevista dal comma 3 sono destinate al finanziamento del "Fondo per la retribuzione di posizione" secondo la disciplina degli artt. 39, 40, 41 e 42. 3. Al finanziamento della retribuzione di risultato sono destinate, secondo la disciplina dell'artdell' art. 43: - le ◻le risorse aggiuntive indicate nel successivo articolo 38; - una ◻una quota non inferiore al 4 4% e non superiore all’8all'8% del Fondo di cui al comma 1, lettere a), b) e c) ; - le risorse di cui alla lettera e) del comma 1. 4. Nel periodo di vigenza del presente contratto, gli enti che, in attuazione degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 29/93, abbiano rideterminato, con atto formale esecutivo ai sensi di legge, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base del calcolo di cui alla lettera a) del comma 1, incrementano il fondo di cui al comma 2 in misura congrua tenuto conto del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione purchè effettivamente ricoperte. 5. Il valore complessivo del finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, calcolato ai sensi del comma 1, lettere a), b), e c), non può essere comunque inferiore al valore complessivo, incrementato del 6 %, dell’indennità di funzione, per la parte eccedente lo 0,2 della quota di pertinenza della prima qualifica dirigenziale e per la parte eccedente lo 0,1 per la quota di pertinenza della seconda qualifica dirigenziale, in godimento ai dirigenti in servizio al momento dell’entrata in vigore del presente contratto. 6. La disciplina del comma 5 si applica anche con riferimento alla formazione dei fondi di cui ai commi 2 e 3.;

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