Corresponsione della retribuzione Clausole campione

Corresponsione della retribuzione. La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc. ) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.
Corresponsione della retribuzione. La retribuzione corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l’importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate. Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Corresponsione della retribuzione. La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende. Il pagamento deve essere comunque effettuato entro 7 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma; in linea eccezionale ed in caso di comprovata necessità il termine può essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni. Se l’azienda ritarderà oltre tali 10 giorni, decorreranno, a favore dei lavoratori, gli interessi sulla somma corrisposta in ritardo nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 30 giorni decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto. Nel caso in cui l’azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra oltre i 15 giorni, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all’indennità sostitutiva di preavviso. All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonchè le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute. Tale busta o prospetto paga deve portare la firma, sigla, o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o prospetto, a condizione che avanzi tale reclamo all’atto del pagamento. Tale diritto al reclamo non è necessario che sia esercitato all’atto del pagamento per gli errori contabili o di inquadramento professionale. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta. CESSIONE DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE L’eventuale cessione a terzi di quote della retribuzione potrà avvenire alle seguenti modalità, previa notifica del credito al datore di lavoro:
Corresponsione della retribuzione. Xxxxx restando che il personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala è retribuito in base alle prestazioni lavorative effettivamente rese nel corso del periodo di impegno contrattuale, la retribuzione per la prestazione inerente lo spettacolo è fissata in rapporto ad un orario di lavoro di 3 ore e mezza e si ottiene moltiplicando il minimo orario di cui al precedente punto B) integrato dalla quota oraria dell'indennità di contingenza per il coefficiente 3,5. Il lavoro eventualmente prestato oltre le 3 ore e 30 minuti sarà compensato con quote orarie o frazioni di retribuzione ordinaria e, se prestato oltre le ore 1, con quote orarie o frazioni di retribuzione maggiorata della percentuale del 30%. In caso di doppio spettacolo giornaliero, spetterà per ciascuno spettacolo la retribuzione di cui al precedente 1° comma. Il lavoro eventualmente prestato oltre le 7 ore verrà retribuito con quote orarie o frazioni di retribuzione maggiorata della percentuale del 30%, elevata al 50% se prestato oltre le ore 1. Qualora tra la fine della prestazione individuale relativa al 1° spettacolo e l'inizio della prestazione individuale relativa al 2° spettacolo non intercorra un intervallo di almeno un'ora, è dovuto un importo a titolo di rimborso spese di Euro 4,90 con decorrenza dal 1° gennaio 2009. A decorrere dal 2010 e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, il rimborso spese di cui al precedente 5° comma sarà rideterminato sulla base del 100% della variazione intervenuta nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT. A tal fine saranno raffrontati gli indici di dicembre di ciascun anno dal 2009 in poi con l'indice del mese di dicembre dell’anno precedente.
Corresponsione della retribuzione. Xxxxx restando che il lavoro prestato dagli operai è compensato in base alle ore effettivamente lavorate, la retribuzione sarà agli stessi corrisposta a scadenze mensili. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 173. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. In base alle vigenti disposizioni legislative il pagamento della retribuzione verrà effettuato mediante busta paga o prospetti equivalenti in cui saranno specificate le singole competenze e l'elencazione delle trattenute. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio, a pena di decadenza, entro 5 giorni da quello della corresponsione della retribuzione. In caso di contestazione sulla paga o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'operaio dovrà essere corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Corresponsione della retribuzione. 1. La corresponsione della retribuzione sempreché la prestazione non sia stata per un periodo inferiore verrà effettuata posticipatamente a mese. Eventuali variazioni a dette modalità di pagamento o concessioni di acconti verranno concordate con le strutture sindacali aziendali.
Corresponsione della retribuzione. 1. Il pagamento della retribuzione viene effettuato mensilmente in via posticipata, accompagnato da distinta o busta paga, che resta in possesso del lavoratore, con l'indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione stessa e delle relative trattenute. Le Società possono effettuare il pagamento della retribuzione anche mediante assegni o versamenti su c/c bancari individuali. Le relative modalità verranno portate a conoscenza della R.S.U.
Corresponsione della retribuzione. La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine del mese. Sono fatte salve le prassi aziendali comprese quelle riguardanti il pagamento della retribuzione delle ferie (collettive e/o continuative) all'inizio del godimento delle stesse. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato al lavoratore un prospetto retributivo in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce nonché le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione di fatto e l'elencazione delle trattenute. Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore della quietanza per la somma corrisposta. Qualora l'azienda ritardi oltre i 15 giorni il pagamento delle competenze dovute al lavoratore decorreranno di pieno diritto a favore dello stesso gli interessi nella misura del 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In tale caso il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento previsto per il licenziamento compresa la indennità di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di quindici giorni potrà essere prolungato mediante accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate. I minimi tabellari della classificazione unica, ragguagliati a mese (ore 173), sono quelli riportati nelle tabelle allegate con le rispettive date di decorrenza. Il minimo di paga oraria viene determinato dividendo per 173 il minimo tabellare di cui alla tabella allegata. Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che: - siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità; - siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali. Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio prestato, presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, avrà diritto ad una maggiorazione della retribuzione mensile in cifra fissa, pari agli importi di cui alla successiva tabella: Il numero massimo degli aumenti periodici maturabi...
Corresponsione della retribuzione. La retribuzione mensile sarà corrisposta in un giorno stabilito dall’Azienda, di norma com- preso tra il 27 e l’ultimo giorno del mese cui la retribuzione stessa si riferisce; qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato, il pagamento della retribuzione (comprese la 13ª e la 14ª mensilità) viene anticipato automaticamente al primo giorno utile, salvo di- versi accordi aziendali. Le ore straordinarie, le assenze e tutti gli altri elementi variabili della retribuzione determi- natisi nel mese verranno conteggiati in rapporto alle diverse necessità organizzative aziendali e, di norma, corrisposti non oltre la corresponsione della retribuzione del mese successivo.
Corresponsione della retribuzione. Articolo 154 – Corresponsione della retribuzione