Common use of FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO Clause in Contracts

FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO. 1. A decorrere dall’anno 1999, per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono utilizzate le seguenti risorse: a) l’importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997; b) le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997; c) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993; d) un importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno 2000, corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale. e) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del presente CCNL e all’art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni; f) le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni; g) l’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonchè quello del maturato economico di cui all’art.35, comma 1, lett.b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all’art.27. i) le risorse derivanti dall’applicazione della disciplina dell’art. 32; 2. Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall’anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica. 4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell’ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30.4.2000; a tal fine l’ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale. 5. Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. 6. La verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei commi 3, 4 e 5 è oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’art. 4.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO. 1. A decorrere dal 31.12.2001 ed a valere dall’anno 19992002, per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono utilizzate le seguenti risorse: a) l’importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997; b) le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997; c) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993165/01; d) un importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno 2000, corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale.1997; e) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 63 del presente CCNL contratto e all’art. 18 18, della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni; f) le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni; g) l’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonchè quello del maturato economico di cui all’art.35, comma 1, lett.b lett.b, del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all’art.27all’art.53. ih) le risorse derivanti dall’applicazione della disciplina dell’art. 32;57. 2. Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, a decorrere dal 31.12.2001, ed a valere dall’anno 19992002, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze competenze, o un ampliamento stabile delle relative dotazioni organiche assegnate con conseguente incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile di posti delle relative dotazioni organicheorganiche del personale dirigenziale, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica. 4. A decorrere dal 31.12.199931.12.2001 ed a valere dall’anno 2002, le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell’ambito delle effettive disponibilità di bilancio, visto anche il patto di stabilità. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino che: - abbiano attivato un sistema di essere in possesso controlli interni o nucleo di valutazione; - abbiano adottato il regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei requisiti, desunti dal servizi; - abbiano le relative disponibilità di bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30.4.2000; a tal fine l’ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale. 5. Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. 6. La verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei commi 3, 4 e 5 è oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’art. 4.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO. 1. A decorrere dall’anno dall'anno 1999, per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono utilizzate le seguenti risorse: a) l’importo l'importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997; b) le somme derivanti dalla attuazione dell’artdell'art. 43 della legge 449/1997; c) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’artdell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993; d) un importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l’anno l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno l'anno 2000, corrispondente all’incrementoall'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale. e) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’artall'art. 37 del presente CCNL e all’artall'art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni; f) le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni; g) l’importo l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonchè quello del maturato economico di cui all’art.35all'art.35, comma 1, lett.b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all’art.27all'art.27. i) le risorse derivanti dall’applicazione dall'applicazione della disciplina dell’artdell'art. 32; 2. Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall’anno dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell’1,2dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l’anno l'anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. 3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art.39all'art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l’entità l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica. 4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell’ambito nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30.4.2000; a tal fine l’ARAN l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale. 5. Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale. 6. La verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 è oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell’artdell'art. 4.. CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.a posizione e risultato 1998 € 91.963,24 € 95.875,67 Importo totale del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato : € 283.136,56 CCNL 23/12/99 art. 31 comma 2 € 3.034,79 importo destinato alla retribuzione di posizione € 226.509,25 CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.d 1,25% MS 97 € 3.293,85 percentuale del fondo destinata alla retribuzione di risultato € 56.627,31 € 56.627,31 CCNL 23/12/99 art.26,c.1 lett.x Xxx dirigenti cessati a partire dal 98 Giffi (2.936,92) Spera (2.563) Xxxxxxxxxx (1.558) € 7.057,92 economie derivanti dal pagamento della retribuzione di risultato anno 2008 da aggiungere al budget destinato al risultato 2008 - CDI del 16.05.05 non ancora conteggiate CCNL 23/12/99 art.26,comma 3 incrementi per nuovi servizi qualitativi e quantitativi € 174.551,53 economie derivanti dal pagamento della retribuzione di posizione anno 2008 da aggiungere al budget destinato al risultato 2008 - CDI del 16.05.05 non ancora conteggiate Altre risorse incremento 6% soppressione posto per dirigente art. 26 c. 5 CCNL 99 € 2.169,00 Somma detratta per il conglobamento in base all'art. 1 comma 3 lett. e) CCNL 2000-2001 -€ 26.855,76 TOTALE del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato € 283.136,56 Benefici economici previsti dal CCNL area dirigenza del 22/02/06 incremento delle retribuzioni di posizione e di risultato dec. (€ 520,00*8 posizioni) € 4.160,00 Benenefici economici previsti dal CCNL area dirigenza art. 23 c. 3 del 22/02/2006: Incremento del fondo per retribuzione di posizione e di risultato anno 2006 dec.2003 (1,66% del monte salari 2001) € 7.711,97 Totale fondo 2009 comprensivo dei contributi ( 26,68% su posizione, 23,80% su risultato) escluse le economie € 357.046,53 Benenefici economici CCNL del 14/05/2007 art 4 c. 1 lettera b) (1.144,00*7) Quota di incremento destinata alla retribuzione di posizione con decorrenza 01.01.05 € 8.008,00 N.B. In aggiunta alle risorse sopra indicate, confluiscono altresì nel fondo 2009, per essere erogati sotto forma di retribuzione di risultato , i compensi che lo specifico regolamento comunale prevede ai sensi dell'art. 18 della legge 109/94 Benenefici economici CCNL del 14/05/2007 art 4 (aumento dello 0,89% M.S. 2003 pari ad € 463.999) € 4.129,59 € 1.702,07 Quota destinata alla retribuzione di posizione calcolata con una percentuale (41,22%) idonea a mantenere il rapporto previsto dal c.d.i. fra le due voci retributive all'interno del fondo complessivo. (80% dell'intero fondo) 41,22% € 2.427,52 Quota destinata alla retribuzione di risultato che consente di rispettare la percentuale prevista dal c.d.i. (58,78% della corrispondente retribuzione di posizione ovvero 20% dell'intero fondo) 58,78% Importo del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato (al netto delle economie e comprensivo dei miglioramenti contrattuali) € 283.136,56 € 226.509,25 PER POSIZIONE € 56.627,31 PER RISULTATO IMPORTI DA PREVEDERE NEL BILANCIO 2009 PER POSIZIONE € 226.509,25 CONTRIBUTI POSIZIONE € 60.432,67 RISULTATO € 56.627,31 CONTRIBUTI RISULTATO € 13.477,30 TOTALE € 357.046,53 Data atto costituzione Fondo/i per la contrattazione integrativa 2009: 05/06/2009 Data della certificazione positiva dei revisori dei conti dell'accordo annuale: 24/07/2009 Data entrata in vigore dell'Accordo annuale vigente: 28/05/2009 Anno di riferimento dell'accordo annuale vigente alla data di compilazione o aggiornamento della presente scheda 2009 Importo complessivo della variazione del fondo posizione e risultato 2009 rispetto all'analogo fondo 2008 (in euro): 0 Eventuale importo aggiuntivo 2009 ai sensi dell'art. 26 c. 3 Ccnl 23.12.99 (quota fissa e/o quota variabile, in euro): 174552 Percentuale delle risorse complessive del Fondo 2009 regolate dall'accordo annuale sull'utilizzo del Fondo: .03 POSIZIONI NELL' ANNO DI RILEVAZIONE Le fasce individuate dall'Istituzione sono superiori a 4? SI Indicare il numero di posizioni coperte al 31.12 per ciascuna fascia ed il corrispondente valore unitario della retribuzione di posizione: N.Posizioni Valore 1 30966 2 31780 3 33688 1 34266 RISULTATO Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti? SI Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all' Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato? SI Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato? SI Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) ? NO Numero dipendenti con retribuzione di risultato Fondo 2009 superiore al 90% del massimo attribuito 0 Numero dipendenti con retribuzione di risultato Fondo 2009 compresa fra 60% e 90% del massimo attribuito 0 Numero dipendenti con retribuzione di risultato Fondo 2009 inferiore o uguale al 60% del massimo attribuito 0 Non compilare 0 Non compilare 0 Non compilare 0 Superiore al 90% = 0 Tra 60 e 90% = 0

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Samples: Contratto Decentrato Integrativo