FIRMATO. Il Presidente ..... ..... ..... ..... ..... Premesso che: - nella stesura del c.c.n.l. del 25 maggio 2001 è stato introdotto l'articolo contrattuale n. 54 che istituisce la previdenza complementare individuando la quantità e le modalità relativamente agli oneri a carico delle imprese e dei lavoratori; - tra le scriventi Organizzazioni per tramite delle relative centrali confederali (Legacoop, Confcooperative, Associazione generale cooperative italiane e CGIL, CISL, UIL) è costituito un Fondo paritetico la previdenza complementare per i lavoratori delle cooperative; - ritenendo tale Fondo la più idonea soluzione per realizzare l'obiettivo di una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per i lavoratori rappresentati; Le parti convengono quanto segue: - le premesse sono parte integrante del presente accordo; - il Fondo di riferimento per i lavoratori delle cooperative che applicano il "c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi" è: cooperlavoro - Fondo pensione complementare dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro, iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 96, con sede in Roma via ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, n. 8; - la misura della contribuzione a carico dell'azienda e dei lavoratori è quella indicata dall'art. 54 del c.c.n.l.; - la quota di adesione è quella prevista dal Fondo Cooperlavoro e sarà corrisposta alle condizioni dallo stesso definite; - ai fini della attuazione delle norme previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), Cooperlavoro rappresenta il Fondo di riferimento per gli addetti delle cooperative del settore. Roma 16 febbraio 2007 Verbale di accordo In data 8 giugno 2007, presso la sede della FISE di Roma Tra FISE-Confindustria, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, e dal Presidente FISE-ANIP ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e FILCAMS-CGIL, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FISASCAT-CISL, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Uiltrasporti, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Considerato quanto previsto all'art. 54 del c.c.n.l. imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 25 maggio 2001 nonché quanto disposto dal D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche, si è concluso il seguente verbale di accordo. In attuazione dell'art. 54 del c.c.n.l. di categoria nonché delle normative vigenti in materia, le parti concordano di aderire ad un Fondo di previdenza complementare per i lavoratori non in prova nei limiti di cui ai commi 2 e 3 dipendenti dalle imprese che applicano il c.c.n.l. imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 25 maggio 2001 ed aderenti a FISE-Confindustria. In tal senso si individua come Fondo di destinazione il Fondo "Previambiente - Fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini", con sede in ▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇. L'adesione esplicita al Fondo comporterà una contribuzione paritetica a carico dell'azienda e del lavoratore associato, come stabilito nell'art. 54 del c.c.n.l. 25 maggio 2001, ivi inclusa la quota "una tantum" paritetica al momento dell'iscrizione a carico sia del lavoratore che dell'azienda pari a € 5,16. Il rapporto di adesione al Fondo, una volta istituito, è regolato dallo Statuto e dalle norme interne del Fondo Previambiente, consultabili da tutti i lavoratori. I contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori che esplicitamente aderiranno al Fondo Previambiente decorreranno dalle necessarie delibere, e adempimenti relativi, da parte del Fondo Previambiente, ovvero dal mese successivo all'adesione, per i lavoratori assunti in seguito. Roma, 23 febbraio 2005 Unionservizi-CONFAPI rappresentata dal Presidente ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e le Organizzazioni sindacali nazionali: FILCAMS-CGIL rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ FISASCAT-CISL rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Uiltrasporti-UIL rappresentata da ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti, (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi, C.f.l. apprendisti, ecc.) compresi nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per la parte delle imprese aderenti a Unionservizi/CONFAPI stipulato il 25 maggio 2001, la previdenza integrativa complementare così come prevista dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni; Convengono: - di aderire al Fondo di previdenza complementare Fondapi (Fondo pensione complementare per i dipendenti delle aziende associate a CONFAPI); - le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente con decorrenza dal momento che ne fa richiesta e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: - 1% della retribuzione calcolato su un minimo tabellare e di indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001, a carico del lavoratore; - 1% della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro; - una quota del t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari all'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto; - una quota, "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a euro 11,36 di cui euro 5,68 a carico del datore di lavoro ed euro 5,68 a carico del lavoratore; - il 100% del t.f.r. maturando al momento dell'iscrizione a Fondapi per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; - è data facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti; - le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile. Letto, confermato e sottoscritto. Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente Codice dei contratti publici relatilvi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Visto in particolare, l'art. 86, comma 3bis del suddetto decreto legislativo, così come modificato dall'articolo 8 della legge n. 123/2007 nella parte in cui prevede che il costo del lavoro e determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
FIRMATO. Il Presidente ..... ..... ..... ..... ..... Firmato Il Vicepresidente ..... ..... ..... ..... ..... Premesso che: - nella stesura del c.c.n.l. del 25 maggio 2001 è stato introdotto l'articolo contrattuale n. 54 che istituisce la previdenza complementare individuando la quantità e le modalità relativamente agli oneri a carico delle imprese e dei lavoratori; - tra le scriventi Organizzazioni per tramite delle relative centrali confederali (Legacoop, Confcooperative, Associazione generale cooperative italiane e CGIL, CISL, UIL) è costituito un Fondo paritetico la previdenza complementare per i lavoratori delle cooperative; - ritenendo tale Fondo la più idonea soluzione per realizzare l'obiettivo di una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per i lavoratori rappresentati; Le parti convengono quanto segue: - le premesse sono parte integrante del presente accordo; - il Fondo di riferimento per i lavoratori delle cooperative che applicano il "c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi" è: cooperlavoro - Fondo pensione complementare dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro, iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 96, con sede in Roma via ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, n. 8; - la misura della contribuzione a carico dell'azienda e dei lavoratori è quella indicata dall'art. 54 del c.c.n.l.; - la quota di adesione è quella prevista dal Fondo Cooperlavoro e sarà corrisposta alle condizioni dallo stesso definite; - ai fini della attuazione delle norme previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), Cooperlavoro rappresenta il Fondo di riferimento per gli addetti delle cooperative del settore. Roma 16 febbraio 2007 Verbale di accordo In data 8 giugno 2007, presso la sede della FISE di Roma Tra FISE-Confindustria, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, e dal Presidente FISE-ANIP ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e FILCAMS-CGIL, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FISASCAT-CISL, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Uiltrasporti, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Considerato quanto previsto all'art. 54 del c.c.n.l. imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 25 maggio 2001 nonché quanto disposto dal D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche, si è concluso il seguente verbale di accordo. In attuazione dell'art. 54 del c.c.n.l. di categoria nonché delle normative vigenti in materia, le parti concordano di aderire ad un Fondo di previdenza complementare per i lavoratori non in prova nei limiti di cui ai commi 2 e 3 dipendenti dalle imprese che applicano il c.c.n.l. imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 25 maggio 2001 ed aderenti a FISE-Confindustria. In tal senso si individua come Fondo di destinazione il Fondo "Previambiente - Fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini", con sede in ▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇. L'adesione esplicita al Fondo comporterà una contribuzione paritetica a carico dell'azienda e del lavoratore associato, come stabilito nell'art. 54 del c.c.n.l. 25 maggio 2001, ivi inclusa la quota "una tantum" paritetica al momento dell'iscrizione a carico sia del lavoratore che dell'azienda pari a € 5,16. Il rapporto di adesione al Fondo, una volta istituito, è regolato dallo Statuto e dalle norme interne del Fondo Previambiente, consultabili da tutti i lavoratori. I contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori che esplicitamente aderiranno al Fondo Previambiente decorreranno dalle necessarie delibere, e adempimenti relativi, da parte del Fondo Previambiente, ovvero dal mese successivo all'adesione, per i lavoratori assunti in seguito. Roma, 23 febbraio 2005 Unionservizi-CONFAPI rappresentata dal Presidente ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e le Organizzazioni sindacali nazionali: FILCAMS-CGIL rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ FISASCAT-CISL rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Uiltrasporti-UIL rappresentata da ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti, (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi, C.f.l. apprendisti, ecc.) compresi nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per la parte delle imprese aderenti a Unionservizi/CONFAPI stipulato il 25 maggio 2001, la previdenza integrativa complementare così come prevista dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni; Convengono: - di aderire al Fondo di previdenza complementare Fondapi (Fondo pensione complementare per i dipendenti delle aziende associate a CONFAPI); - le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente con decorrenza dal momento che ne fa richiesta e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: - 1% della retribuzione calcolato su un minimo tabellare e di indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001, a carico del lavoratore; - 1% della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro; - una quota del t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari all'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto; - una quota, "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a euro 11,36 di cui euro 5,68 a carico del datore di lavoro ed euro 5,68 a carico del lavoratore; - il 100% del t.f.r. maturando al momento dell'iscrizione a Fondapi per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; - è data facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti; - le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile. Letto, confermato e sottoscritto. Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente Codice dei contratti publici relatilvi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Visto in particolare, l'art. 86, comma 3bis del suddetto decreto legislativo, così come modificato dall'articolo 8 della legge n. 123/2007 nella parte in cui prevede che il costo del lavoro e determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;
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FIRMATO. Il Presidente ..... ..... ..... ..... ..... Direttore dell'Area ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). adotta la seguente determinazione. Premesso che: - nella stesura con Decreto del c.c.n.lSindaco n. 3/2019, l’Arch. del 25 maggio 2001 è stato introdotto l'articolo contrattuale n. 54 che istituisce la previdenza complementare individuando la quantità e le modalità relativamente agli oneri a carico delle imprese e dei lavoratori; - tra le scriventi Organizzazioni per tramite delle relative centrali confederali (Legacoop, Confcooperative, Associazione generale cooperative italiane e CGIL, CISL, UIL) è costituito un Fondo paritetico la previdenza complementare per i lavoratori delle cooperative; - ritenendo tale Fondo la più idonea soluzione per realizzare l'obiettivo di una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per i lavoratori rappresentati; Le parti convengono quanto segue: - le premesse sono parte integrante del presente accordo; - il Fondo di riferimento per i lavoratori delle cooperative che applicano il "c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi" è: cooperlavoro - Fondo pensione complementare dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro, iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 96, con sede in Roma via ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, n. 8Direttore dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento relativamente al seguente intervento: servizio per la manutenzione del verde pubblico per il periodo 01/05/2020-30/04/2022; - il Servizio Ambiente ha dato corso alle valutazioni tecniche ed economiche necessarie alla predisposizione degli elaborati occorrenti per la misura definizione del servizio in argomento, ai fini dell’indizione della contribuzione gara, per rispondere al complesso delle esigenze manutentive finora ricoperto dall'attuale contratto; - si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio in argomento mediante la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016, dotandosi così di un efficace strumento di gestione di tutta l’attività manutentiva programmabile del verde pubblico che comprenda ogni altro servizio strumentale al raggiungimento di tale fine; - l'istituto dell'accordo quadro consentirà infatti di effettuare una programmazione a carico dell'azienda medio- lungo termine e permetterà all'Amministrazione un risparmio di risorse economiche e organizzative derivanti dall'ottimizzazione di una gestione coordinata di servizi connessi al patrimonio verde; - l’Accordo Quadro di cui sopra, avente durata biennale con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, e di proroga per ulteriori sei mesi, ha come obiettivo la stipula di un contratto riguardante servizi per interventi di manutenzione ordinaria da quantificarsi a misura, nonché lavori di natura straordinaria e di riqualificazione del verde, non predeterminabili nel numero, che potranno rendersi necessari secondo le esigenze e le effettive disponibilità dell’Amministrazione, nelle modalità definite dagli strumenti di programmazione della spesa tempo per tempo vigenti; - l’accordo quadro per il servizio in parola è compreso nel Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021 per complessivi euro 508.040,00 come adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 18/07/2019 - Codice Unico Intervento (CUI S01025510379202000001 – CUP I45D19000030004) ALLEGATO - SCHEDA B; - con delibera di Giunta Comunale n. 68 del 24/07/2019, esecutiva, di presentazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022, si è quindi provveduto ad autorizzare la spesa complessiva di euro 508.040,00, necessaria all'attivazione del contratto, nell’ambito dell’accordo quadro per il Servizio per la manutenzione del verde pubblico di durata biennale; - con determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 180 del 06/11/2019, si è quindi proceduto, ai sensi dell'art. 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016, all'approvazione del progetto del servizio di cui trattasi, per un importo complessivo massimo stimato nel biennio di euro 504.000,00 (compreso IVA e oneri per la sicurezza), comprendente: Capitolato Speciale di Accordo Quadro, Disciplinare Tecnico, Relazione tecnico illustrativa, e tutti gli ulteriori elaborati tecnici allegati quali parte integrante della predetta determinazione; - ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016, il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, comprensivo di eventuale rinnovo e proroga di ulteriori sei mesi, è pari ad euro 914.422,50 oltre Iva (compreso oneri della sicurezza, pari ad euro 9.922,50); - alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'accordo quadro, non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie e il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi singoli affidamenti di servizi/lavori che verranno determinati con appositi atti del Direttore dell’”Area Programmazione e Gestione del Territorio”. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta stanziate in relazione ai singoli affidamenti che verranno determinati nel corso della vigenza dell'accordo quadro, e delle stesse verrà dato atto nell'ambito dei lavoratori è quella indicata singoli affidamenti; Atteso che ai sensi dell’art. 37 comma 4 lett. a) la procedura di scelta del contraente sarà gestita dalla Centrale Unica di Committenza costituita presso l’Unione Reno Galliera, in forza della convenzione prot. Unione n. 26177 del 09.12.2013, rep. Unione n. 20 del 9/12/2013; Preso atto che: - lo strumento individuato per il servizio e i lavori accessori di cui trattasi, è, come sopraindicato, l'accordo quadro previsto dall'art. 54 del c.c.n.l.D.Lgs 50/2016, da concludere con un operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016, della durata di 2 anni con la possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni e di eventuale proroga di ulteriori 6 mesi - subordinatamente alle esigenze dell'amministrazione nonché al permanere dell'idoneità morale e professionale dell'operatore economico, e ad una verifica sul regolare svolgimento dell'attività nel periodo precedente; - la quota di adesione è quella prevista dal Fondo Cooperlavoro e sarà corrisposta alle condizioni dallo stesso definite; - ai fini della attuazione delle norme previste dalla legge 27 dicembre 2006il Responsabile del Procedimento, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), Cooperlavoro rappresenta il Fondo di riferimento per gli addetti delle cooperative del settoreArch. Roma 16 febbraio 2007 Verbale di accordo In data 8 giugno 2007, presso la sede della FISE di Roma Tra FISE-Confindustria, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ , Direttore dell’Area Programmazione e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇Gestione del Territorio, con propria relazione tecnico illustrativa allegata quale parte integrante alla determina di approvazione del progetto di servizio ha, tra l'altro: - deciso di procedere alla conclusione dell'accordo quadro di cui trattasi, per un importo biennale massimo stimato di € 504.000,00, mediante espletamento di procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; - individuato tutti gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed i relativi punteggi/pesi ponderali, i criteri motivazionali, i metodi per l'attribuzione dei punteggi e dal Presidente FISE-ANIP ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e FILCAMS-CGILtutti gli altri elementi di gara; - individuato le modalità formali che dovranno essere considerate nella redazione dell'offerta; - stabilito, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FISASCAT-CISL, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Uiltrasporti, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Considerato quanto previsto con riferimento all'art. 54 51, comma 1 del c.c.n.l. imprese D.Lgs 50/2016, di pulizia e servizi integrati/multiservizi 25 maggio 2001 nonché quanto disposto dal D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche, si è concluso il seguente verbale di accordo. In attuazione dell'art. 54 del c.c.n.l. di categoria nonché delle normative vigenti non procedere alla suddivisione in materia, le parti concordano di aderire ad un Fondo di previdenza complementare per i lavoratori non in prova nei limiti lotti dell'accordo quadro di cui ai commi 2 trattasi ritenendo che l'eventuale suddivisione possa risultare troppo onerosa, non riuscendo a sfruttare appieno le naturali economie di scala che l'unicità organizzativa di un solo soggetto operante sul territorio cittadino potrebbe consentire; Dato atto che: - in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 40, 52 e 3 dipendenti dalle imprese che applicano 58 del D.Lgs 50/2016 la procedura di gara di cui trattasi verrà gestita in modalità telematica; - con il c.c.n.lsoggetto risultato aggiudicatario verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, (con pagamento dei relativi diritti di rogito ex artt. imprese di pulizia 16 e servizi integrati/multiservizi 25 maggio 2001 ed aderenti a FISE-Confindustria. In tal senso si individua come Fondo di destinazione il Fondo "Previambiente - Fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori 17 del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini", con sede in ▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇. L'adesione esplicita al Fondo comporterà una contribuzione paritetica R.D. 2440/1923 a carico dell'azienda dell'aggiudicatario), un contratto di accordo quadro portante l'oggetto di cui sopraddetto ed alle condizioni descritte nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro, subordinatamente agli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e del lavoratore associatoss.mm.ii., il cui esito positivo determinerà l'efficacia dell'aggiudicazione, come stabilito nell'artdisposto dall'art. 54 32, comma 7 del c.c.n.lcitato decreto; Vista la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19/12/2018 relativa alle modalità di versamento del contributo previsto dall’art. 25 maggio 20011 commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, ivi inclusa per l’anno 2019; Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la quota "una tantum" paritetica al momento dell'iscrizione a carico sia del lavoratore che dell'azienda pari a € 5,16. Il rapporto di adesione al Fondo, una volta istituito, è regolato dallo Statuto e dalle norme interne del Fondo Previambiente, consultabili da tutti i lavoratori. I contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori che esplicitamente aderiranno al Fondo Previambiente decorreranno dalle necessarie delibere, e adempimenti relativi, copertura finanziaria da parte del Fondo PreviambienteDirettore dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 151, ovvero dal mese successivo all'adesione4^ comma, per i lavoratori assunti in seguito. Roma, 23 febbraio 2005 Unionservizi-CONFAPI rappresentata dal Presidente ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e le Organizzazioni sindacali nazionali: FILCAMS-CGIL rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ FISASCAT-CISL rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Uiltrasporti-UIL rappresentata da ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti, (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi, C.f.l. apprendisti, ecc.) compresi nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per la parte delle imprese aderenti a Unionservizi/CONFAPI stipulato il 25 maggio 2001, la previdenza integrativa complementare così come prevista dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni; Convengono: - di aderire al Fondo di previdenza complementare Fondapi (Fondo pensione complementare per i dipendenti delle aziende associate a CONFAPI); - le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente con decorrenza dal momento che ne fa richiesta e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: - 1% della retribuzione calcolato su un minimo tabellare e di indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001, a carico del lavoratore; - 1% della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro; - una quota del t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari all'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto; - una quota, "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a euro 11,36 di cui euro 5,68 a carico del datore di lavoro ed euro 5,68 a carico del lavoratore; - il 100% del t.f.r. maturando al momento dell'iscrizione a Fondapi per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-time, di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; - è data facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti; - le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile. Letto, confermato e sottoscritto. Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente Codice dei contratti publici relatilvi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Visto in particolare, l'art. 86, comma 3bis del suddetto decreto legislativo, così come modificato dall'articolo 8 della legge n. 123/2007 nella parte in cui prevede che il costo del lavoro e determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territorialiDecreto Legislativo 267/2000;
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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione Del Verde Pubblico
FIRMATO. Il Presidente ..... ..... ..... ..... ..... Premesso che: - nella stesura del c.c.n.l. del 25 maggio 2001 è stato introdotto l'articolo contrattuale n. 54 che istituisce la previdenza complementare individuando la quantità e le modalità relativamente agli oneri a carico delle imprese e dei lavoratori; - lavoratori; tra le scriventi Organizzazioni per tramite delle relative centrali confederali (Legacoop, Confcooperative, Associazione generale cooperative italiane e CGIL, CISL, UIL) è costituito un Fondo paritetico la previdenza complementare per i lavoratori delle cooperative; - cooperative; ritenendo tale Fondo la più idonea soluzione per realizzare l'obiettivo di una disciplina a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per i lavoratori rappresentati; rappresentati; Le parti convengono quanto segue: - le premesse sono parte integrante del presente accordo; - accordo; il Fondo di riferimento per i lavoratori delle cooperative che applicano il "c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi" è: cooperlavoro - Fondo pensione complementare dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro, iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 96, con sede in Roma via ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, n. 8; - 8; la misura della contribuzione a carico dell'azienda e dei lavoratori è quella indicata dall'art. 54 del c.c.n.l.; - c.c.n.l.; la quota di adesione è quella prevista dal Fondo Cooperlavoro e sarà corrisposta alle condizioni dallo stesso definite; - definite; ai fini della attuazione delle norme previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), Cooperlavoro rappresenta il Fondo di riferimento per gli addetti delle cooperative del settore. Roma 16 febbraio 2007 Verbale di accordo In data 8 giugno 2007, presso la sede della FISE di Roma Tra FISE-ConfindustriaFISEConfindustria, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, e dal Presidente FISE-ANIP FISEANIP ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e FILCAMS-CGIL▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ FISASCAT-CISLFISASCATCISL, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Uiltrasporti, rappresentata da ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Considerato quanto previsto all'art. 54 del c.c.n.l. imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 25 maggio 2001 nonché quanto disposto dal D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche, si è concluso il seguente verbale di accordo. In attuazione dell'art. 54 del c.c.n.l. di categoria nonché delle normative vigenti in materia, le parti concordano di aderire ad un Fondo di previdenza complementare per i lavoratori non in prova nei limiti di cui ai commi 2 e 3 dipendenti dalle imprese che applicano il c.c.n.l. imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi 25 maggio 2001 ed aderenti a FISE-ConfindustriaFISEConfindustria. In tal senso si individua come Fondo di destinazione il Fondo "Previambiente - Fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini", con sede in ▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇. L'adesione esplicita al Fondo comporterà una contribuzione paritetica a carico dell'azienda e del lavoratore associato, come stabilito nell'art. 54 del c.c.n.l. 25 maggio 2001, ivi inclusa la quota "una tantum" paritetica al momento dell'iscrizione a carico sia del lavoratore che dell'azienda pari a € 5,16. Il rapporto di adesione al Fondo, una volta istituito, è regolato dallo Statuto e dalle norme interne del Fondo Previambiente, consultabili da tutti i lavoratori. I contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori che esplicitamente aderiranno al Fondo Previambiente decorreranno dalle necessarie delibere, e adempimenti relativi, da parte del Fondo Previambiente, ovvero dal mese successivo all'adesione, per i lavoratori assunti in seguito. Roma, 23 febbraio 2005 Unionservizi-CONFAPI UnionserviziCONFAPI rappresentata dal Presidente ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ e le Organizzazioni sindacali nazionali: FILCAMS-CGIL FILCAMSCGIL rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ FISASCAT-CISL FISASCATCISL rappresentata da ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Uiltrasporti-UIL UiltrasportiUIL rappresentata da ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ Al fine di assicurare a tutti i lavoratori dipendenti, (tempo indeterminato, part-timeparttime, tempo determinato con contratto di durata superiore a 6 mesi, C.f.l. apprendisti, ecc.) compresi nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per la parte delle imprese aderenti a Unionservizi/CONFAPI stipulato il 25 maggio 2001, la previdenza integrativa complementare così come prevista dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni; integrazioni; Convengono: - di aderire al Fondo di previdenza complementare Fondapi (Fondo pensione complementare per i dipendenti delle aziende associate a CONFAPI); - CONFAPI); le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente con decorrenza dal momento che ne fa richiesta e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da: - 1% della retribuzione calcolato su un minimo tabellare e di indennità di contingenza alla data del 1° gennaio 2001, a carico del lavoratore; - lavoratore; 1% della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro; - lavoro; una quota del t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo pari all'1% della retribuzione utile al computo di tale istituto; - istituto; una quota, "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a euro 11,36 di cui euro 5,68 a carico del datore di lavoro ed euro 5,68 a carico del lavoratore; - lavoratore; il 100% del t.f.r. maturando al momento dell'iscrizione a Fondapi per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a part-timeparttime, di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993; - 1993; è data facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti; - vigenti; le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile. Letto, confermato e sottoscritto. Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente Codice dei contratti publici relatilvi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; CE; Visto in particolare, l'art. 86, comma 3bis del suddetto decreto legislativo, così come modificato dall'articolo 8 della legge n. 123/2007 nella parte in cui prevede che il costo del lavoro e determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;territoriali; Visto il decreto legislativo n. 81/2008 concernente "Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123/2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Visto l'art. 1 comma 266 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) in ordine alla riduzione del cuneo fiscale; Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario, n. 38 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009, concernente la determinazione del costo medio orano del lavoro dei dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, a valere dai mesi di gennaio e giugno 2009; Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dal 1° giuqno 2011, per intervenuto rinnovo del c.c.n.l.; Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi stipulato il 31 maggio 2011 tra FiseConfindustria, Legacoopservizi, FederlavoroConfcooperative, Unionservizi Confapi, PslAgci, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Uil nonché il c.c.n.l. stipulato il 3 agosto 2011 tra Federazione Nazionale Imprese di Pulizia (Fnip), con l'assistenza di Confcommercio e Filcams CgilFisascat CislUiltrasporti Uil; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei succitati contratti collettivi, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo peculiari delle aziende adottanti i medesimi contratti; Esaminati gli accordi territoriali stipulati nell'ambito del suddetto contratto; Accertato che non tutte le organizzazioni datoriali risultano firmatarie a livello territoriale dei singoli accordi; Accertato che per alcune province, nel medesimo territorio, coesistono diversi accordi in tegrativi; Ritenuto necessario valutare il costo della manodopera anche in relazione ai suddetti diversi accordi integrativi coesistenti nello stesso territorio;
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