Assicurazioni Clausole campione

Assicurazioni. L’operatore NCC convenzionato si impegna a sottoscrivere, con primaria compagnia assicurativa, per ciascun Veicolo apposita polizza contro: - i rischi rientranti nell’assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile auto (Rca) per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 con estensione per le aeree private, se non già assicurati, i danni da incendio, esplosione e scoppio; - i rischi causati dalla circolazione dei veicoli in aree private (incluse quelle aeroportuali esclusi comunque i danni agli aeromobili), compresa la sosta e l’utilizzo. L’assicurazione dovrà inoltre comprendere in linea con gli abituali standard le seguenti estensioni: - la responsabilità civile dei trasportati; - i danni da cose di terzi trasportati; - Ricorso Terzi da incendio (possibile fissare un sotto limite comunque non inferiore ad Euro 250.000,00 per sinistro) nell’eventualità in cui non sia operante la garanzia base. In caso di sinistro, l’operatore NCC convenzionato si impegna a comunicare alla Società di Gestione la liquidazione del danno concordata con il danneggiato. L’operatore NCC convenzionato si impegna a consegnare alla Società di Gestione, su eventuale richiesta, la copia della polizza o idonea dichiarazione provante la copertura assicurativa. La polizza stipulata dall’operatore NCC convenzionato dovrà essere di durata non inferiore ai termini del presente atto e comunque coprire i rischi sopra citati sino al termine del convenzionamento. Altrimenti l’operatore NCC convenzionato si impegna a trasmettere alla Società di Gestione, entro 15 giorni dalla data di scadenza della relativa polizza, la documentazione attestante il rinnovo periodico della polizza medesima. La copertura assicurativa di cui al presente articolo non costituisce comunque limitazione della responsabilità dell’operatore NCC convenzionato, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla Società di Gestione di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l’assunzione di qualsivoglia responsabilità per la Società di Gestione stessa. La mancata presentazione delle documentazioni ovvero il mancato rinnovo delle assicurazioni di cui sopra comporta la decadenza dalla Convenzione.
Assicurazioni. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune capofila di Cento, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione. L’ATS si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove è eseguito il servizio. Si impegna a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L’Amministrazione, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione al soggetto attuatore dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l’erogazione del contributo previsto fino a quando non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori ed istituti assicurativi e previdenziali sia stato saldato ovvero che la relativa vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione il soggetto attuatore non potrà opporre eccezione né avanzare pretese di risarcimento danni o interessi. Prima di provvedere al pagamento del rimborso il Comune dovrà provvedere ad acquisire il documento di regolarità contributiva (DURC). Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune capofila di Cento è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. A garanzia dei rischi connessi alle attività, l’ATS ha prodotto le seguenti assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, valide per tutto il periodo della convenzione.
Assicurazioni. Il Carro Viasat Assistance si assume ogni responsabilità, nei confronti degli aventi diritto, dei danni che potranno essere arrecati alle persone e/o ai veicoli riparati, trainati o trasportati durante lo svolgimento del soccorso, e di tutti gli altri danni che, in conseguenza della riparazione, del traino o trasporto di un veicolo, possano derivare a terzi o a beni di terzi, nonchè ogni altro danno cagionato a terzi, o a beni di terzi in occasione del compimento di qualsiasi attività comunque connessa con l'espletamento del servizio di soccorso stradale. In particolare, per i rischi relativi a danni a persone e/o cose conseguenti all'espletamento delle prestazioni svolte dal Carro Viasat Assistance, nell'ambito di utilizzazione del Marchio VIASAT, il Carro Viasat Assistance è tenuto comunque a stipulare polizza di assicurazione R.C.T. presso primaria Compagnia Assicuratrice, con massimali congrui in relazione agli obblighi innanzi indicati. Detta polizza dovrà prevedere l'obbligo da parte della Compagnia Assicuratrice di dare comunicazione a VIASAT di qualsiasi variazione intervenga nel rapporto assicurativo di cui sopra. Il Carro Viasat Assistance, è tenuto, comunque, a rimborsare a VIASAT qualsiasi somma il medesimo fosse obbligato a corrispondere a chiunque per il risarcimento dei danni, a qualsiasi titolo, dallo stesso Carro Viasat Assistance arrecati nell'espletamento dei servizi delegati. In particolare dovranno essere stipulate le seguenti polizze : ⮚ RC Auto obbligatoria- massimale di Legge ⮚ RC Rischi di esercizio (danni a terzi connessi all’esercizio dell’attività)-massimale congruo ⮚ RC per furto del veicolo custodito ⮚ Multirischi Professionale Il Carro Viasat Assistance si impegna a fornire ,su richiesta, a VIASAT copia delle suddette polizze e relativi rinnovi annuali contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo e poi di rinnovo in rinnovo.
Assicurazioni. La Ditta aggiudicataria terrà sempre e completamente sollevata l’Amministrazione per qualsiasi danno a persone e/o cose che possa derivare da cause ad essa imputabili in connessione dell’appalto in questione. La Ditta dovrà contrarre e produrre, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, una polizza assicurativa con primario istituto del ramo assicurativo a copertura dei rischi connessi all’esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto per qualsiasi danno, e in particolare per quelli derivanti da avvelenamento, intossicazione alimentare, cibi e/o bevande avariate, che possa derivare al patrimonio dell’Amministrazione, ai suoi dipendenti, collaboratori, utenti delle mense scolastiche e terzi, avente massimali assicurati non inferiori a €.1.000.000,00 per danni a persone e/o cose derivanti dall’esercizio dell’attività. La polizza dovrà inoltre prevedere espressa rinuncia ad azione di rivalsa nei confronti del Comune e avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto di fornitura.
Assicurazioni. La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dall’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedaliera. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a quals...
Assicurazioni. L’ETS è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti degli operatori impiegati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali. L’ETS è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dall’Accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’ETS deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’Accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo ETS anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’ETS stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’ETS si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell’ETS produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’ETS rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI per eventuali danni subiti dal medesimo in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’ETS, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI ...
Assicurazioni. Il personale del Fornitore sarà coperto da assicurazione R.C. e da rischio di folgorazione quando si troverà ad operare nei locali del Cliente, ma il Fornitore non esclude il diritto di rivalsa della propria compagnia di assicurazioni nei confronti del Cliente, ove il danno sia occorso per fatto od omissione a questi addebitabili.
Assicurazioni. La Società concessionaria, s’impegna a stipulare con primaria Compagnia ed a mantenere per tutta la durata della convenzione le seguenti assicurazioni:
Assicurazioni. 1. Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le aziende provvedono all’assicurazione per morte od invalidità permanente conseguenti ad un infortunio sul lavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o invalidità permanente totale, rispettivamente a 5 e 6 stipendi annui; in caso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell’INAIL.
Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dei servizi anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, un’adeguata polizza assicurativa per tutta la durata del Contratto, a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi per i danni arrecati a cose, a 3SUN, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri che siano reclamati nel termine di esecuzione del Contratto e nel successivo periodo di garanzia relativa ai servizi prestati. La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore: - al diritto di rivalsa nei confronti di 3SUN; - a qualsiasi eccezione nei confronti di 3SUN, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi. Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, 3SUN potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto di 3SUN al risarcimento del maggior danno subito.