Assicurazioni Clausole campione

Assicurazioni. 13.1) Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12) – Custodia dell’Immobile -, la Conduttrice dichiara e garantisce di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione, apposite polizze assicurative che s’impegna a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto: a) copertura del cosiddetto ‘Rischio Locativo’, al fine di fornire garanzia alla Locatrice medesima in caso di incendio o di altro evento appositamente previ- sto in polizza, quando ricorra responsabilità della Conduttrice per i danni subiti dai locali e dagli impianti tenuti in locazione; tale polizza avrà la seguente con- figurazione minima: i. il massimale non inferiore ad Euro ; b) copertura della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera, a ga- ranzia dei danni provocati a terzi per lesioni personali e danni a cose o animali; tale polizza avrà la seguente configurazione minima: i. un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00; ii. espressa inclusione di Structure nel “novero degli Assicurati”; iii. espressa e puntuale descrizione del rischio, ossia dell’attività svolta nell’immobile condotto in locazione; iv. clausola “Proprietà/conduzione/manutenzione/uso di immobili e relativi impianti”; v. dovrà espressamente comprendere la clausola di “operatività a primo ri- schio” in caso di esistenza di analoga assicurazione stipulata da Structu- re; 13.2) Entrambe le polizze dovranno riportare la seguente clausola: “ La presente co- pertura dovrà prevedere espressamente l’impegno della compagnia di assicurazioni di: i. Non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso di Structure; ii. Comunicare a Structure, secondo le modalità di cui al successivo art. 24 – Comunicazioni -, l’eventuale mancato pagamento del premio di pro- roga o di regolazione; in questo caso, Structure si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze; iii. Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e del- le condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente a Structure, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. 13.3) La Conduttrice, consegna qui ed ora copia delle polizze e si impegna a tra- smettere alla Locatrice copia delle quietanze relative ai periodici rinnovi entro quin- dici giorni dal rilascio delle stesse da parte della Compagnia...
Assicurazioni. E’ onere dell’appaltatore, da ritenersi anch’esso compensato nel corrispettivo dell’appalto, a norma dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, delle seguenti polizze: - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione (CAR) - specifica polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori per un ammontare non inferiore all’importo netto contrattuale; - Polizza di responsabilità civile verso terzi (CTR) - contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale minimo di € 500.000,00 che deve comprendere i danni a persone, a cose ed animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo. Le Polizze di cui al precedente comma dovranno essere accese prima della consegna dei lavori, portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltante e coprire l’intero periodo dell’appalto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite all’appaltante prima dell’inizio dei lavori, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione della polizza suddetta. L’appaltatore sarà responsabile verso l’Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni dei XX.XX. o impianti esistenti nella zona di cantiere o nel sottosuolo a qualunque profondità ubicati, prodotti sia nel corso dell’esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati. Per i danni arrecati ai manufatti e beni comunali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento. L’appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Roma Capitale, nonché il personale dell’Amministrazione Comunale comunque impiegato nella redazione del p...
Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’...
Assicurazioni. In caso di avarie e/o sinistro stradale durante l’utilizzo del veicolo, il Cliente è tenuto a chiamare immediatamente il Servizio Clienti “TiMove”, descrivendo le modalità dell’incidente, il danno al veicolo e fornendo l’indirizzo esatto di dove si trova. Il Servizio Clienti “TiMove” potrà inviare sul posto un operatore e il Cliente, se non deve ricevere cure mediche, è tenuto a trattenersi sul posto fino all’arrivo dell’operatore. In caso di incertezza o contestazione sulla dinamica del sinistro e comunque sempre in presenza di feriti, il cliente è tenuto a richiedere ed attendere l'intervento delle Forze dell'Ordine. In quest'ultimo caso il Cliente dovrà inoltre chiedere immediatamente l'intervento dei mezzi di soccorso o accertarsi che ciò venga fatto, prestare aiuto ai feriti e rimanere con loro almeno fino all'intervento di professionisti qualificati. Il Cliente dovrà consegnare all’operatore stesso eventuali moduli CID compilati e firmati al momento dell’incidente ed eventuali verbali rilasciati dalle Autorità di Polizia intervenute. Nel caso non sia possibile l’intervento di un operatore, il Cliente dovrà trasmettere entro 24 ore dal sinistro a mezzo e-mail o fax il modulo CID ed ogni altra documentazione. Inoltre il cliente è tenuto a far pervenire in originale presso la sede TiMove entro e non oltre 48 ore dalla data del sinistro la copia in originale del CID compilato in ogni sua parte, oltre ad una dichiarazione sotto forma di atto notorio sulla dinamica del sinistro. • Polizza di responsabilità civile (RCT) pari a: • € 6.070.000,00 massimale persone, sia del conducente sia dell’eventuale terzo trasportato (ove consentito); • € 1.220.000,00 massimale cose; • € 7.290.000,00 massimale sinistro; • Polizza contro il furto e l’incendio con franchigia pari al 15% del valore del veicolo all’atto dell’evento; TiMove comunica di aver predisposto l’attivazione di una polizza Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) con i seguenti limiti di massimale: - RCT per ogni sinistro € 6.070.000,00 - Con il limite di € 6.070.000,00 per ogni persona - Con il limite di € 6.070.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone Le coperture operano nelle aree dove il Comune permette di circolare e nel periodo di utilizzo, in cui il sinistro è imputabile a uno specifico driver.
Assicurazioni. 1 La Concessionaria deve stipulare idonee polizze assicurative per garantire la sicurezza dell’impianto e delle attrezzature, nonché la sicurezza di qualunque fruitore dell’impianto stesso. 2 In particolare, devono essere stipulate almeno le seguenti polizze: a) a copertura dei rischi d'incendio ed atti vandalici per un importo non inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila e zero centesimi); b) a copertura del rischio di furto delle attrezzature mobili, delle suppellettili e degli arredi di proprietà comunale presenti all’interno dell’impianto sportivo; c) a copertura della responsabilità civile verso terzi, a tutela dei prestatori d'opera, degli atleti, del pubblico e di chiunque sia interessato alla fruizione dell’impianto sportivo. 3 Nelle polizze di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, deve essere chiaramente indicato che il soggetto beneficiario del risarcimento, in caso di sinistro, è il Comune di Catania. 4 Ove il valore da risarcire per i danni arrecati ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, il maggiore onere del risarcimento è a carico della Concessionaria. 5 Copia delle polizze assicurative deve essere depositata presso la Direzione “Sport” contestualmente alla stipula della convenzione. 6 A decorrere dal secondo anno e poi con cadenza annuale, la Concessionaria ha l’obbligo di inviare alla suddetta Direzione la copia dell’avvenuto pagamento dei ratei assicurativi.
Assicurazioni. Il Gestore ha attivato per i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • polizza di responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, per il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della s...
Assicurazioni. La Ditta aggiudicataria terrà sempre e completamente sollevata l’Amministrazione per qualsiasi danno a persone e/o cose che possa derivare da cause ad essa imputabili in connessione dell’appalto in questione. La Ditta dovrà contrarre e produrre, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, una polizza assicurativa con primario istituto del ramo assicurativo a copertura dei rischi connessi all’esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto per qualsiasi danno, e in particolare per quelli derivanti da avvelenamento, intossicazione alimentare, cibi e/o bevande avariate, che possa derivare al patrimonio dell’Amministrazione, ai suoi dipendenti, collaboratori, utenti delle mense scolastiche e terzi, avente massimali assicurati non inferiori a €.1.000.000,00 per danni a persone e/o cose derivanti dall’esercizio dell’attività. La polizza dovrà inoltre prevedere espressa rinuncia ad azione di rivalsa nei confronti del Comune e avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto di fornitura.
Assicurazioni. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di , con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ); b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €]. 3. L’Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro ( ) per sinistro, con il limite di euro ( ) per prestatore di lavoro/parasubordinato. Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all’Appaltatore, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti,nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’opera.
Assicurazioni. Il personale del Fornitore sarà coperto da assicurazione R.C. e da rischio di folgorazione quando si troverà ad operare nei locali del Cliente, ma il Fornitore non esclude il diritto di rivalsa della propria compagnia di assicurazioni nei confronti del Cliente, ove il danno sia occorso per fatto od omissione a questi addebitabili.
Assicurazioni. La Società concessionaria, s’impegna a stipulare con primaria Compagnia ed a mantenere per tutta la durata della convenzione le seguenti assicurazioni: 1. per responsabilità civile verso terzi derivante dall’attività svolta, verso il personale addetto agli impianti sportivi, nonché verso i frequentatori dello stesso ed i terzi in genere con massimale a partire da euro 2,5 milioni per ogni sinistro, con limite di euro 2,5 milioni per ogni persona lesa ed euro 3,0 milioni per danni a cose ai sensi e con le prescrizioni indicate nell’art. 75, comma 4 del D. Lgs. 163/2006; 2. per danni alle strutture ed alle attrezzature derivanti dallo svolgimento dell’attività della Società concessionaria, con massimale pari al valore dell’immobile e delle attrezzature; Resta a carico del Comune di Ferrara l’assicurazione per danni dovuti ad incendio e danni nei confronti di terzi dovuti a cedimenti o difetti strutturali.