Assicurazioni. L’Impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento del servizio appaltato. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per qualunque danno, infortunio o altro evento pregiudizievole occorso a terzi comunque derivante dell'esecuzione del servizio: l'Impresa aggiudicataria è obbligata a tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni relativa richiesta e azione che possa essere proposta nei confronti della stessa Amministrazione per tali accadimenti. A tale scopo l’aggiudicataria dovrà stipulare, prima dell’inizio del servizio, polizza assicurativa RCT/RCO nella quale venga indicato che l'Amministrazione Comunale ed i suoi prestatori di lavoro, sono considerati "terzi" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all’art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell’assicuratore. La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell’appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili al servizio svolto. L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione del servizio al personale addetto dall’aggiudicataria. L'Assicurazione, stipulata con primaria compagnia di assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali RCT/RCO non inferiori ad euro 2.000.000,00 (due milioni) per sinistro, ad euro 1.000.000,00 (un milione) per persona.Tutti i massimali andranno rideterminati in base agli indici ISTAT FOI, quando la svalutazione risultante dagli indici stessi sia superiore al 10%. In alternativa alla stipulazione della Polizza di cui sopra, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile e patrimoniale già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate. In tal caso, dovrà essere prodotta una appendice della stessa, nella quale si espliciti che la Polizza in questione copre anche il servizio svolto a favore dell'Amministrazione Comunale, che la qualifica di terzo è riconosciuta anche al Comune della Spezia ed ai suoi prestatori di lavoro e che il massimale non è inferiore a € 2.000.000,00 (due milioni) per sinistro ed a € 1.000.000,00= (un milione) per persona. L'appendice dovrà riportare anche la...
Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’...
Assicurazioni. La Ditta aggiudicataria terrà sempre e completamente sollevata l’Amministrazione per qualsiasi danno a persone e/o cose che possa derivare da cause ad essa imputabili in connessione dell’appalto in questione. La Ditta dovrà contrarre e produrre, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, una polizza assicurativa con primario istituto del ramo assicurativo a copertura dei rischi connessi all’esecuzione di tutte le attività oggetto dell’appalto per qualsiasi danno, e in particolare per quelli derivanti da avvelenamento, intossicazione alimentare, cibi e/o bevande avariate, che possa derivare al patrimonio dell’Amministrazione, ai suoi dipendenti, collaboratori, utenti delle mense scolastiche e terzi, avente massimali assicurati non inferiori a €.1.000.000,00 per danni a persone o cose derivanti dall’esercizio dell’attività. La polizza dovrà inoltre prevedere espressa rinuncia ad azione di rivalsa nei confronti del Comune e avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto di fornitura.
Assicurazioni. Il Comune assume i rischi di responsabilità civile derivatigli dalla sua qualità di proprietario. L’affidatario assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a sé e utilizzatori dell’impianto derivanti dall’uso degli impianti. L’affidatario esonera quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall’attività svolta e/o dai rapporti che andrà instaurando per l’esercizio dell’affidamento della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione. L’affidatario, con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d’opera (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Pavullo) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT/O) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a: RCT: Euro 1.000.000,00 per sinistro, Euro 1.000.000,00 per persona Euro 500.000,00 per danni a cose (compresi animali e piante) RCO: Euro 500.000,00 per sinistro ed Euro 500.000,00 per persona (solo in presenza di dipendenti) e dovrà prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a: preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande, anche distribuiti con macchine automatiche, se attività presenti; uso e/o conduzione dei locali, strutture, beni mobili ed immobili, compresi aree verdi, alberi, piante, impianti, nonché utilizzo di macchinari, attrezzature loro consegnati e quant’altro di utile e necessario allo svolgimento dell’attività oggetto del presente appalto; danni derivanti da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e/o custodia e/o manutenzione; committenza di lavori e servizi; danni a cose in consegna e/o custodia; danni a cose di terzi da incendio; danni subiti e cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l’affidatario che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (soci, non soci, volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; la responsabilità derivante d...
Assicurazioni. La Conduttrice si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice, e a consegnare alla Locatrice, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, le seguenti polizze (di seguito, congiuntamente, le “Polizze”): - Polizza RCT/O a garanzia delle attività svolte dalla Conduttrice, con massimale unico non inferiore a euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) estesa alla responsabilità civile del fabbricato sempre con massimale di euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) e con assicurato addizionale la Locatrice e Fondazione Sviluppo Ca’ Granda; - Polizza Incendio con garanzia “Fabbricato” per un valore assicurato non inferiore a euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00); garanzia “Ricorso Terzi” con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) così come la copertura del rischio per il mancato godimento totale e/o parziale della cosa locata. La Conduttrice si impegna ad assicurare le proprie installazioni, i mobili e le merci contro i rischi dell’incendio ed eventi speciali, esplosioni e danni derivanti da perdite d’acqua condotta e danni d’acqua. Le Polizze dovranno prevedere la rinunzia alla rivalsa della società assicuratrice nei confronti della Locatrice, fatto salvo il caso di dolo, ed i relativi testi dovranno essere approvati dalla Locatrice. La Conduttrice si impegna a mantenere in vita per tutta la durata del Contratto le coperture assicurative sopra indicate e a corrispondere i relativi premi, impegnandosi a trasmettere annualmente alla Locatrice copia della quietanze relative al pagamento dei premi assicurativi a comprova del rinnovo. Il massimale delle Polizze dovrà essere proporzionalmente adeguato in presenza di significative variazioni di rischio, fermo restando che non può comportare assunzione di responsabilità alcuna per la Locatrice. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, la Conduttrice dichiara di esonerare e tenere indenne la Locatrice da qualsiasi responsabilità patrimoniale e non patrimoniale, conseguente o comunque connessa all’attività svolta nell’Immobile, per qualsiasi danno che potesse provenirle da fatto proprio e/o di terzi e segnatamente per furti e per danni derivanti da scarsità o mancanza di acqua o di energia elettrica. Resta espressamente inteso che nessuna responsabilità potrà far carico alla Locatrice (per furti, incendi o altro) in ordine alla conservazione ed alla custodia dei beni di proprietà della Conduttrice immessi nell’Immobile e in genere in ordine a qualsiasi pregiudizio ch...
Assicurazioni. E’ a carico dell’Appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nell’esecuzione del presente contratto. La ditta risponde direttamente dei danni, a persone e cose, derivanti dal servizio prestato. Il servizio si intende quindi esercitato a tutto rischio e pericolo della ditta senza alcun diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito. La ditta dovrà stipulare, prima dell’inizio del servizio, idonea polizza assicurativa con massimale adeguato alla tipologia del servizio: polizza infortuni e polizza di responsabilità civile. In alternativa alla stipulazione delle polizze di cui al precedente comma, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di polizze già attive in grado di coprire tutti i rischi, anche quelli indicati all’art. 4. In tal caso deve produrre un’appendice alle stesse, nelle quali si espliciti che le polizze in questione coprono anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione Comunale, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, nonché limiti al massimale annuo per danni. Copia delle polizze specifiche o dell’appendice alle polizze esistenti, conformi all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Amministrazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di pagamento del premio. La ditta appaltatrice comunicherà tempestivamente all’Ufficio Servizi Sociali il verificarsi di eventuali infortuni di operatori e terzi durante le attività oggetto dell’appalto. A ogni scadenza della polizza l’Appaltatore dovrà trasmettere copia del rinnovo e dell’avvenuto pagamento.
Assicurazioni. Il personale del Fornitore sarà coperto da assicurazione R.C. e da rischio di folgorazione quando si troverà ad operare nei locali del Cliente, ma il Fornitore non esclude il diritto di rivalsa della propria compagnia di assicurazioni nei confronti del Cliente, ove il danno sia occorso per fatto od omissione a questi addebitabili.
Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dei servizi anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, un’adeguata polizza assicurativa per tutta la durata del Contratto, a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi per i danni arrecati a cose, a 3SUN, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri che siano reclamati nel termine di esecuzione del Contratto e nel successivo periodo di garanzia relativa ai servizi prestati. La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore: - al diritto di rivalsa nei confronti di 3SUN; - a qualsiasi eccezione nei confronti di 3SUN, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi. Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, 3SUN potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto di 3SUN al risarcimento del maggior danno subito.
Assicurazioni. La Società concessionaria, s’impegna a stipulare con primaria Compagnia ed a mantenere per tutta la durata della convenzione le seguenti assicurazioni:
Assicurazioni. 1. Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le aziende provvedono all’assicurazione per morte od invalidità permanente conseguenti ad un infortunio sul lavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o invalidità permanente totale, rispettivamente a 5 e 6 stipendi annui; in caso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell’INAIL.