Assicurazioni Clausole campione
Assicurazioni. 13.1) Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12) – Custodia dell’Immobile -, la Conduttrice dichiara e garantisce di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione, apposite polizze assicurative che s’impegna a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto:
a) copertura del cosiddetto ‘Rischio Locativo’, al fine di fornire garanzia alla Locatrice medesima in caso di incendio o di altro evento appositamente previ- sto in polizza, quando ricorra responsabilità della Conduttrice per i danni subiti dai locali e dagli impianti tenuti in locazione; tale polizza avrà la seguente con- figurazione minima:
i. il massimale non inferiore ad Euro ;
b) copertura della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera, a ga- ranzia dei danni provocati a terzi per lesioni personali e danni a cose o animali; tale polizza avrà la seguente configurazione minima:
i. un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00;
ii. espressa inclusione di Structure nel “novero degli Assicurati”;
iii. espressa e puntuale descrizione del rischio, ossia dell’attività svolta nell’immobile condotto in locazione;
iv. clausola “Proprietà/conduzione/manutenzione/uso di immobili e relativi impianti”;
v. dovrà espressamente comprendere la clausola di “operatività a primo ri- schio” in caso di esistenza di analoga assicurazione stipulata da Structu- re;
13.2) Entrambe le polizze dovranno riportare la seguente clausola: “ La presente co- pertura dovrà prevedere espressamente l’impegno della compagnia di assicurazioni di:
i. Non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso di Structure;
ii. Comunicare a Structure, secondo le modalità di cui al successivo art. 24 – Comunicazioni -, l’eventuale mancato pagamento del premio di pro- roga o di regolazione; in questo caso, Structure si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze;
iii. Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e del- le condizioni di polizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente a Structure, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.
13.3) La Conduttrice, consegna qui ed ora copia delle polizze e si impegna a tra- smettere alla Locatrice copia delle quietanze relative ai periodici rinnovi entro quin- dici giorni dal rilascio delle stesse da parte della Compagnia...
Assicurazioni. È obbligo del concessionario stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne il Committente da tutti i rischi di danni derivanti dall’espletamento dell’attività, con particolare riferimento a quelli derivanti da avvelenamento, intossicazione, assunzione di cibi o vivande non conformi agli standard di sicurezza e igiene alimentare (si intendono ad esempio alimenti contaminati, avariati, con allergeni, etc.) e per ogni altro danno conseguente la somministrazione del pasto. Le eventuali spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per porre rimedio ai danni de quo saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dall’aggiudicatario. Il Concessionario si farà carico degli oneri assicurativi in forza di un contratto o dell’affidamento in via d’urgenza, che manlevi completamente il Committente e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi fino alla data di scadenza del contratto di concessione. Di conseguenza è onere del Concessionario stipulare presso Compagnie primarie una o più polizze relative a: Polizza (RCT) per la responsabilità civile per danni a persone e cose che venissero arrecati nell’espletamento dei servizi, dovrà avere un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 per ogni sinistro. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti fruitori del servizio e i terzi con espressa indicazione che il Comune è considerato terzo a tutti gli effetti. Al fine altresì, di esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’appaltatore si avvalga), comprese tutte le attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, Polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 a sinistro. Assicurazione contro i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio, per un importo per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni/00).
Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’...
Assicurazioni. 7.1 Il Subconcessionario dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia, di apposita assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile per i danni a terzi e a cose, per un massimale unico per sinistro di € 5.000.000,00 (cinquemilioni), nonché contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO), per un massimale per sinistro e per persona di almeno € 2.000.000 (duemilioni), e fornire a SAVE, alla firma del presente atto di subconcessione il relativo certificato di assicurazione. Tale certificato dovrà: − specificare l'attività svolta dal Subconcessionario e/o presentare una descrizione del rischio assicurato coerente con l’oggetto della subconcessione; − includere l'operatività della garanzia per la realizzazione degli allestimenti degli spazi subconcessi e dei disallestimenti, per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e delle manutenzioni straordinarie; − non deve escludere l’operatività della copertura in ambito aeroportuale. La polizza dovrà contenere la rinuncia a qualsiasi titolo di rivalsa da parte della compagnia di assicurazione nei confronti di SAVE.
7.2 In caso di sinistro, il Subconcessionario si impegna a comunicare a SAVE la liquidazione del danno concordata con il danneggiato.
7.3 La polizza stipulata dal Subconcessionario dovrà essere di durata non inferiore ai termini di convenzione e comunque coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli spazi assegnati. Altrimenti il Subconcessionario si impegna a trasmettere a SAVE, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza di cui al precedente art. 7.1, la documentazione attestante il rinnovo della polizza medesima.
7.4 La copertura assicurativa come indicata agli artt. 7.1 e 7.6 non costituisce comunque limitazioni della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione a SAVE di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l’assunzione di qualsivoglia responsabilità per la SAVE.
7.5 Il Subconcessionario dovrà contribuire ogni anno, con la somma di € 500,00 (cinquecento/00), da versare anticipatamente con la prima rata di corrispettivo di cui all'art. 5), alle spese assicurative della SAVE per la copertura degli eventuali danni subiti alle parti comuni dell’aeroporto e delle strutture aeroportuali, intendendosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo con “parti comuni”: le aree esterne, la viabilità, i parcheggi, le zone verdi, gli hangar, i piazzali...
Assicurazioni. 1 La Concessionaria deve stipulare idonee polizze assicurative per garantire la sicurezza dell’impianto e delle attrezzature, nonché la sicurezza di qualunque fruitore dell’impianto stesso.
2 In particolare, devono essere stipulate almeno le seguenti polizze:
a) a copertura dei rischi d'incendio ed atti vandalici per un importo non inferiore ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila e zero centesimi);
b) a copertura del rischio di furto delle attrezzature mobili, delle suppellettili e degli arredi di proprietà comunale presenti all’interno dell’impianto sportivo;
c) a copertura della responsabilità civile verso terzi, a tutela dei prestatori d'opera, degli atleti, del pubblico e di chiunque sia interessato alla fruizione dell’impianto sportivo.
3 Nelle polizze di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, deve essere chiaramente indicato che il soggetto beneficiario del risarcimento, in caso di sinistro, è il Comune di Catania.
4 Ove il valore da risarcire per i danni arrecati ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, il maggiore onere del risarcimento è a carico della Concessionaria.
5 Copia delle polizze assicurative deve essere depositata presso la Direzione “Sport” contestualmente alla stipula della convenzione.
6 A decorrere dal secondo anno e poi con cadenza annuale, la Concessionaria ha l’obbligo di inviare alla suddetta Direzione la copia dell’avvenuto pagamento dei ratei assicurativi.
Assicurazioni. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all’Amministrazione Comunale o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni alcune a totale carico del Concessionario restando quindi esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale al riguardo. Il Concessionario dovrà assume le seguenti assicurazioni.
1) per il furto ed incendio relativo ad attrezzature ed impianti mobili per un importo di € 200.000
2) per i danni che venissero causati a terzi presenti nell’impianto o a cose di terzi nel corso delle attività, con gli utenti ritenuti terzi tra loro e con estensione della copertura anche agli accompagnatori per un importo non inferiore a € 2.500.000 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. Copia autentica di dette polizze dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale in sede di stipula del contratto, parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate all’ufficio gestione impianti sportivi alle successive scadenze anniversarie.
Assicurazioni. 1. Il Concessionario si impegna a stipulare ed a consegnare prima dell’avvio della attività presso primarie compagnie di assicurazione apposite Polizze Assicurative ai fini di garantire:
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Campagnano di Roma) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a euro 1.000.000 per sinistro e dovrà essere rilasciata da primaria compagnia assicuratrice sulla base di una polizza il cui contenuto dovrò essere preliminarmente accettato da parte del Comune. La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: • committenza di lavori e servizi • danni a cose in consegna e/o custodia • danni a cose di terzi da incendio • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo • danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il gestore - che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale • ▇▇▇▇▇ derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché dolo e/o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
b) Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture ed eventuali altri beni dati in concessione dal Comune.
2. Qualora il Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al punto a) e
Assicurazioni. Il personale del Fornitore sarà coperto da assicurazione R.C. e da rischio di folgorazione quando si troverà ad operare nei locali del Cliente, ma il Fornitore non esclude il diritto di rivalsa della propria compagnia di assicurazioni nei confronti del Cliente, ove il danno sia occorso per fatto od omissione a questi addebitabili.
Assicurazioni. Il Concessionario esonera il Comune di Bologna da ogni responsabilità diretta e/o indiretta per danni e infortuni che dovessero accadere a persone e cose nel corso della concessione. Il Concessionario a tal fine dovrà stipulare: - polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi compreso il Comune di Bologna, con esclusivo riferimento alla concessione comprese tutte le operazioni ed attività connesse accessorie e complementari nessuna esclusa con massimale per sinistro di € 4.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata della concessione e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a: - conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi, per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione; - committenza di lavori e servizi; - danni a cose in consegna e/o custodia se esistenti; - danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del concessionario; - polizza assicurativa RCO per infortuni sofferti da prestatori di lavoro dipendenti e non e comunque da tutte le persone delle quali il Concessionario si avvalga con massimale non inferiore a € 2. 000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 a persona; L'operatività o meno delle predette coperture assicurative non esonera il Concessionario dalla responsabilità di qualunque genere su di esso incombente né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative. Le polizze assicurative dovranno essere prodotte al Quartiere Porto prima della sottoscrizione del contratto.
Assicurazioni. La Società concessionaria, s’impegna a stipulare con primaria Compagnia ed a mantenere per tutta la durata della convenzione le seguenti assicurazioni:
1. per responsabilità civile verso terzi derivante dall’attività svolta, verso il personale addetto agli impianti sportivi, nonché verso i frequentatori dello stesso ed i terzi in genere con massimale a partire da euro 2,5 milioni per ogni sinistro, con limite di euro 2,5 milioni per ogni persona lesa ed euro 3,0 milioni per danni a cose ai sensi e con le prescrizioni indicate nell’art. 75, comma 4 del D. Lgs. 163/2006;
2. per danni alle strutture ed alle attrezzature derivanti dallo svolgimento dell’attività della Società concessionaria, con massimale pari al valore dell’immobile e delle attrezzature; Resta a carico del Comune di Ferrara l’assicurazione per danni dovuti ad incendio e danni nei confronti di terzi dovuti a cedimenti o difetti strutturali.
