Common use of Fondo di previdenza complementare FONTE Clause in Contracts

Fondo di previdenza complementare FONTE. Premesso che Fonte è il Fondo di previdenza complementare di categoria, costituito dalle Parti stipulanti il presente C.C.N.L. in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione e servizi, le parti convengono che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati: - dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del T.F.R.; - dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del T.F.R.. La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata. Le Parti, tuttavia, concordano sull'esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29.11.1996. Le Parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29.11.1996 possono deliberare la confluenza in FON.TE. Le Parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.1996, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a FON.TE. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.1996.

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Fondo di previdenza complementare FONTE. Premesso Le parti stipulanti convengono che Fonte è il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di previdenza associazione il 9 aprile 1998, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare di categoria, costituito dalle Parti stipulanti il presente C.C.N.L. in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione degli impianti sportivi. L'iscrizione al Fondo dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e servizipotrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, le parti convengono che cui si applichi il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei c.c.n.l. per i dipendenti degli impianti sportivi. I datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% ed i lavoratori iscritti a titolo di quota associativa, Fon.Te. sono tenuti a carico dei lavoratori, viene modificato contribuire a tale Fondo secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencatielencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo: - dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori 0,55% (di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R.; - dal 1° gennaio 2006 il contributo - t.f.r. a carico dei datori del lavoratore; - 0,55% (di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R.. La contribuzione minima t.f.r. a carico dei del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; - una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore. Per i lavoratori non di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è modificataprevista l'integrale destinazione del t.f.r. Le Partimaturando dal momento dell'adesione al Fondo. Al momento dell'adesione al Fondo, tuttavia, concordano sull'esigenza il lavoratore può richiedere di salvaguardare aumentare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29.11.1996. Le Parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29.11.1996 possono deliberare la confluenza in FON.TE. Le Parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli propria quota di contribuzione inferiori a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.1996, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a FON.TE. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.1996nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano Fon.Te.

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Fondo di previdenza complementare FONTE. Premesso Le parti stipulanti convengono che Fonte è il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di previdenza associazione il 9 aprile 1998, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve Fon. Te., rappresenta la forma pensionistica complementare di categoria, costituito dalle Parti stipulanti il presente C.C.N.L. in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione degli impianti sportivi. L'iscrizione al Fondo dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e servizipotrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonchè i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, le parti convengono che cui si applichi il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei c.c.n.l. per i dipendenti degli impianti sportivi. I datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% ed i lavoratori iscritti a titolo di quota associativa, Fon.Te. sono tenuti a carico dei lavoratori, viene modificato contribuire a tale Fondo secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencatielencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo: - dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori 0,55% (di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R.t.f.r. a carico del lavoratore; - dal 1° gennaio 2006 il contributo 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del T.F.R.. La contribuzione minima t.f.r. a carico dei del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; - una quota una tantum, non utili ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore. Per i lavoratori non di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è modificataprevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo. Al momento dell'adesione al Fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano Fon.Te. Le Partiparti, tuttaviain considerazione dell'adesione al fondo pensione complementare denominato Fon.Te., concordano sull'esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29.11.1996auspicano un diffuso e periodico processo informativo da parte degli Organismi competenti nei loro riguardi. Le Parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29.11.1996 possono deliberare la confluenza in FON.TEQuadri €. Le Parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.1996, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a FON.TE146,58 €. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.199658,30 €. 49,97 €. 38,31 1° €. 136,95 €. 54,47 €. 46,69 €. 35,79 2° €. 119,22 €. 47,42 €. 40,64 €. 31,16 3° €. 101,52 €. 40,38 €. 34,61 €. 26,53 4° €. 88,00 €. 35,00 €. 30,00 €. 23,00 5° €. 79,42 €. 31,59 €. 27,07 €. 20,76 6° €. 71,48 €. 28,43 €. 24,37 €. 18,68 7° €. 61,10 €. 24,30 €. 20,83 €. 15,97 28,92 Quadri 990,26 530,04 10,33 1.530.63 27,89 1° 925,24 527,19 10,33 1.462,76 26,34 2° 805,47 522,21 10,33 1.338,01 24,79 3° 685,87 517,57 10,33 1.213,77 23,24 4° 594,52 513,89 10,33 1.118,74 22,72 5° 536,54 511,61 10,33 1.058,48 21,69 6° 482,94 509,43 10,33 1.002,70 20,66 7° 412,77 507,18 10,33 930,28 28,92 Quadri 1.040,23 530,04 10,33 1.580,60 27,89 1° 971,93 527,19 10,33 1.509,45 26,34 2° 846,11 522,21 10,33 1.378,65 24,79 3° 720,48 517,57 10,33 1.248,38 23,24 4° 624,52 513,89 10,33 1.148,74 22,72 5° 563,61 511,61 10,33 1.085,55 21,69 6° 507,31 509,43 10,33 1.027,07 20,66 7° 433,60 507,18 10,33 951,11 28,92 Quadri 1.078,54 530,04 10,33 1.618,91 27,89 1° 1.007,72 527,19 10,33 1.545,24 26,34 2° 877,27 522,21 10,33 1.409.81 24,79 3° 747,01 517,57 10,33 1.274,91 23,24 4° 647,52 513,89 10,33 1.171,74 22,72 5° 584,37 511,61 10,33 1.106,31 21,69 6° 525,99 509,43 10,33 1.045,75 20,66 7° 449,57 507,18 10,33 967,08 Livelli Quadri 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° Maggio 2006 €. 166,56 €. 155,63 €. 135,48 €. 115,36 €.100,00 €. 90,25 €. 81,23 €. 69,43 Ottobre 2006 €. 166,56 €. 155,63 €. 135,48 €. 115,36 €.100,00 €. 90,25 €. 81,23 €. 69,43 Gennaio 2007 €. 166,56 €. 155,63 €. 135,48 €. 115,36 €.100,00 €. 90,25 €. 81,23 €. 69,43 Totale U.T. €. 499,68 €. 466,89 €. 406,44 €. 346,08 €.300,00 €.

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Fondo di previdenza complementare FONTE. Premesso Le parti stipulanti convengono che Fonte è il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di previdenza associazione il 9 aprile 1998, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve Fon. Te., rappresenta la forma pensionistica complementare di categoria, costituito dalle Parti stipulanti il presente C.C.N.L. in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione degli impianti sportivi. L'iscrizione al Fondo dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e servizipotrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, le parti convengono che cui si applichi il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei c.c.n.l. per i dipendenti degli impianti sportivi. I datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% ed i lavoratori iscritti a titolo di quota associativa, Fon.Te. sono tenuti a carico dei lavoratori, viene modificato contribuire a tale Fondo secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencatielencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo: - dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori • 0,55% (di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R.; - dal 1° gennaio 2006 il contributo - t.f.r. a carico dei datori del lavoratore; • 0,55% (di lavoro cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del T.F.R.. La contribuzione minima t.f.r. a carico dei del datore di lavoro; • 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; • una quota una tantum, non utili ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione,pari a € 15,49 di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore. Per i lavoratori non di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è modificataprevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo. Al momento dell'adesione al Fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano Fon.Te. Le Partiparti,in considerazione dell'adesione al fondo pensione complementare denominato Fon.Te., tuttaviaauspicano un diffuso e periodico processo informativo da parte degli Organismi competenti nei loro riguardi. - capo assistente bagnanti - assistente bagnanti - inserviente di stabilimento - animatore - istruttore di nuoto - istruttore di ginnastica - sorvegliante d’infanzia - addetto alla sala centro fitness - addetto ai campi sportivi - altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nell’elencazione • Conoscere le caratteristiche del settore • Conoscere l’impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera • Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto e/o di processo • Saper operare nel rispetto delle norme in meteria di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro • Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio • Xxxxx adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo • Saper leggere e interpretare la documentazione tecnica • Sapersi rapportare ad altre aree organizzative aziendale • Sapere riconoscere le caratteristiche del cliente • Conoscere e saper applicare le tecniche di salvataggio • Saper controllare lo stato di efficienza e pulizia di attrezzature ed utensili • Saper organizzare e gestire attività ludico sportive di bambini e ragazzi • Sapere operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria • Sapere gestire e coordinare le attività del cliente • Conoscere e saper utilizzare la strumentazione • Conoscere nel contesto aziendale le tecniche sportive ed artistiche - Addetto al ricevimento, concordano sull'esigenza cassa, cassa bar, cassa ristorante - Sorvegliante d’ingresso - Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nell’elencazione • Conoscere l’impresa di salvaguardare riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali e il contesto in cui opera • Conoscere e sapersi adeguare alle innovazione di prodotto e/o di processo • Saper operare nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e protezione dei rischi per la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data sicurezza del 29.11.1996. Le Parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29.11.1996 possono deliberare la confluenza in FON.TE. Le Parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.1996, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a FON.TE. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.1996.lavoro

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Fondo di previdenza complementare FONTE. Premesso Le parti stipulanti convengono che Fonte è il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di previdenza associazione il 9 aprile 1998, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare di categoria, costituito dalle Parti stipulanti il presente C.C.N.L. in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione degli impianti sportivi. L'iscrizione al Fondo dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e servizipotrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, le parti convengono che cui si applichi il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei c.c.n.l. per i dipendenti degli impianti sportivi. I datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% ed i lavoratori iscritti a titolo di quota associativa, Fon.Te. sono tenuti a carico dei lavoratori, viene modificato contribuire a tale Fondo secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencatielencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo: - dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori 0,55% (di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R.t.f.r. a carico del lavoratore; - dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori 0,55% (di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del T.F.R.. La contribuzione minima t.f.r. a carico dei del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; - una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore. Per i lavoratori non di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è modificataprevista l'integrale destinazione del t.f.r. Le Partimaturando dal momento dell'adesione al Fondo. Al momento dell'adesione al Fondo, tuttavia, concordano sull'esigenza il lavoratore può richiedere di salvaguardare aumentare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29.11.1996. Le Parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29.11.1996 possono deliberare la confluenza in FON.TE. Le Parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli propria quota di contribuzione inferiori a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.1996, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a FON.TE. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.1996nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano Fon.Te.

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Fondo di previdenza complementare FONTE. Premesso che Fonte FON.TE. è il Fondo di previdenza complementare di categoria, costituito dalle Parti parti stipulanti il presente C.C.N.L. in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario terziario, distribuzione e servizi, le parti convengono che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati: - dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% %, della retribuzione utile per il computo del T.F.R.t.f.r.; - dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% %, della retribuzione utile per il computo del T.F.R.. t.f.r. La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata. Le Partiparti, tuttavia, concordano sull'esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29.11.199629 novembre 1996. Le Parti parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29.11.1996 29 novembre 1996 possono deliberare la confluenza in FON.TE. Le Parti parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.199629 novembre 1996, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a FON.TE. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.199629 novembre 1996. Le parti individuano in FOR.TE. (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese del terziario) il Fondo cui le imprese faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario: Distribuzione E Servizi