Common use of Fondo di previdenza complementare FONTE Clause in Contracts

Fondo di previdenza complementare FONTE. Le Parti convengono che per effetto dell’Accordo 15 settembre 2010 la forma pensioni- stica complementare di cui al Fondo Pensione Marco Polo è stata trasferita al Fondo Pensione Fon.Te. il Fondo pensione Fon.Te è pertanto il Fondo di Previdenza Complementare di riferimento per tutti i lavoratori di cui al presente CCNL. Premesso che Fon.Te è il Fondo di previdenza complementare di categoria e che Marco Polo, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 20 gen- naio 1997, era destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del Terziario, Distribuzione e Servizi, le parti convenivano che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati: 1. dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavora- tore iscritto sarà pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR; 2. dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavora- tore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR. Dal 1° gennaio 2011 il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misu- ra di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55% della retri- buzione utile per il computo del TFR. Il valore della quota associativa - a carico sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori - potrà eventualmente essere modificato dal Fondo, con delibera all’unanimità del Consiglio di amministrazione di Fonte- e previo parere conforme delle Parti stipulanti il presente CCNL- fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro e quello minimo a carico dei lavoratori, così come definiti al preceden- te comma, del presente articolo. La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata. Le parti, tuttavia, concordano sull’esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 20 gennaio 1997. Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contratta- zione aziendale, i fondi o Casse di previdenza complementare costituiti antecedente- mente al 20 gennaio 1997 possono deliberare la confluenza in Fon.Te. Le parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall’ac- cordo sottoscritto in data 20 gennaio 1997, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a Fon.Te versando i contributi previsti dai rela- tivi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall’accordo sottoscritto in data 20 gennaio 1997.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Fondo di previdenza complementare FONTE. Le Parti parti stipulanti convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, Fondo pensione per effetto dell’Accordo 15 settembre 2010 i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve Fon. Te., rappresenta la forma pensioni- stica pensionistica complementare di cui riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti degli impianti sportivi. L'iscrizione al Fondo Pensione Marco Polo è stata trasferita al Fondo Pensione dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il c.c.n.l. per i dipendenti degli impianti sportivi. I datori di lavoro ed i lavoratori iscritti a Fon.Te. il Fondo pensione Fon.Te è pertanto il Fondo di Previdenza Complementare di riferimento per tutti i lavoratori di cui al presente CCNL. Premesso che Fon.Te è il Fondo di previdenza complementare di categoria e che Marco Polo, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 20 gen- naio 1997, era destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del Terziario, Distribuzione e Servizi, le parti convenivano che il contributo da destinare sono tenuti a contribuire a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato Fondo secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati: 1. dal 1° gennaio 2005 elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il contributo - a carico dei datori presente accordo: • 0,55% (di lavoro - per ogni lavora- tore iscritto sarà pari all’1,05cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR; 2t.f.r. dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori del lavoratore; • 0,55% (di lavoro cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - per ogni lavora- tore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFRt.f.r. Dal 1° gennaio 2011 il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misu- ra di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori del datore di lavoro, pari all’1,55; • 3,45% della retribuzione utile per il computo calcolo del TFR per ciascun lavoratore iscrittot.f.r., e quella minima dei lavoratori prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; • una quota una tantum, non utili ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione,pari allo 0,55% della retri- buzione utile per il computo del TFR. Il valore della quota associativa - a € 15,49 di cui € 11,88 a carico sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori - potrà eventualmente essere modificato dal Fondo, con delibera all’unanimità del Consiglio di amministrazione di Fonte- dell'azienda e previo parere conforme delle Parti stipulanti il presente CCNL- fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione € 3,62 a carico dei datori del lavoratore. Per i lavoratori di lavoro e quello minimo a carico dei lavoratoriprima occupazione, così come definiti successiva al preceden- te comma28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del presente articolot.f.r. La maturando dal momento dell'adesione al Fondo. Al momento dell'adesione al Fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata. Le parti, tuttavia, concordano sull’esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 20 gennaio 1997. Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contratta- zione aziendale, i fondi o Casse di previdenza complementare costituiti antecedente- mente al 20 gennaio 1997 possono deliberare la confluenza in nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano Fon.Te. Le parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato parti,in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall’ac- cordo sottoscritto in data 20 gennaio 1997, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a considerazione dell'adesione al fondo pensione complementare denominato Fon.Te versando i contributi previsti Te., auspicano un diffuso e periodico processo informativo da parte degli Organismi competenti nei loro riguardi. - capo assistente bagnanti - assistente bagnanti - inserviente di stabilimento - animatore - istruttore di nuoto - istruttore di ginnastica - sorvegliante d’infanzia - addetto alla sala centro fitness - addetto ai campi sportivi - altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nell’elencazione • Conoscere le caratteristiche del settore • Conoscere l’impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera • Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto e/o di processo • Saper operare nel rispetto delle norme in meteria di prevenzione e protezione dai rela- tivi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati rischi per la sicurezza sul lavoro • Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di erogazione del servizio • Xxxxx adottare uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo • Saper leggere e interpretare la documentazione tecnica • Sapersi rapportare ad altre aree organizzative aziendale • Sapere riconoscere le caratteristiche del cliente • Conoscere e saper applicare le tecniche di salvataggio • Saper controllare lo stato di efficienza e pulizia di attrezzature ed utensili • Saper organizzare e gestire attività ludico sportive di bambini e ragazzi • Sapere operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria • Sapere gestire e coordinare le attività del cliente • Conoscere e saper utilizzare la strumentazione • Conoscere nel contesto aziendale le tecniche sportive ed artistiche - Addetto al ricevimento, cassa, cassa bar, cassa ristorante - Sorvegliante d’ingresso - Altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nell’elencazione • Conoscere l’impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali e il contesto in cui opera • Conoscere e sapersi adeguare alle innovazione di prodotto e/o differenti di processo • Saper operare nel rispetto delle norme in materia di prevenzione e protezione dei rischi per tipologia rispetto a quelli previsti dall’accordo sottoscritto in data 20 gennaio 1997.la sicurezza del lavoro

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Fondo di previdenza complementare FONTE. Le Parti convengono che per effetto dell’Accordo 15 settembre 2010 la forma pensioni- stica complementare di cui al Fondo Pensione Marco Polo è stata trasferita al Fondo Pensione Fon.Te. il Fondo pensione Fon.Te è pertanto il Fondo di Previdenza Complementare di riferimento per tutti i lavoratori di cui al presente CCNL. Premesso che Fon.Te FON.TE. è il Fondo di previdenza complementare di categoria e che Marco Polocategoria, costituito dalle Parti parti stipulanti il presente CCNL C.C.N.L. in base al Protocollo del 20 gen- naio 199729 novembre 1996, era destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del Terziarioterziario, Distribuzione distribuzione e Serviziservizi, le parti convenivano convengono che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati: 1. : - dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavora- tore lavoratore iscritto sarà pari all’1,05% all'1,05%, della retribuzione utile per il computo del TFR; 2. t.f.r.; - dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavora- tore lavoratore iscritto sarà pari all’1,55% all'1,55%, della retribuzione utile per il computo del TFR. Dal 1° gennaio 2011 il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misu- ra di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55% della retri- buzione utile per il computo del TFR. Il valore della quota associativa - a carico sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori - potrà eventualmente essere modificato dal Fondo, con delibera all’unanimità del Consiglio di amministrazione di Fonte- e previo parere conforme delle Parti stipulanti il presente CCNL- fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro e quello minimo a carico dei lavoratori, così come definiti al preceden- te comma, del presente articolot.f.r. La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata. Le parti, tuttavia, concordano sull’esigenza sull'esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 20 gennaio 199729 novembre 1996. Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contratta- zione contrattazione aziendale, i fondi o Casse casse di previdenza complementare costituiti antecedente- mente antecedentemente al 20 gennaio 1997 29 novembre 1996 possono deliberare la confluenza in Fon.TeFON.TE. Le parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall’ac- cordo dall'accordo sottoscritto in data 20 gennaio 199729 novembre 1996, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a Fon.Te FON.TE. versando i contributi previsti dai rela- tivi relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall’accordo dall'accordo sottoscritto in data 20 gennaio 199729 novembre 1996.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Fondo di previdenza complementare FONTE. Le Parti convengono che per effetto dell’Accordo 15 settembre 2010 la forma pensioni- stica complementare di cui al Fondo Pensione Marco Polo è stata trasferita al Fondo Pensione Fon.Te. il Fondo pensione Fon.Te è pertanto il Fondo di Previdenza Complementare di riferimento per tutti i lavoratori di cui al presente CCNL. Premesso che Fon.Te Fonte è il Fondo di previdenza complementare di categoria e che Marco Polocategoria, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 20 gen- naio 199729 novembre 1996, era destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del Terziario, Distribuzione e Servizi, le parti convenivano convengono che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati: 1. dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavora- tore lavoratore iscritto sarà pari all’1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR; 2. dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavora- tore lavoratore iscritto sarà pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR. Dal 1° gennaio 2011 il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misu- ra misura di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55% della retri- buzione retribuzione utile per il computo del TFR. Il valore della quota associativa - a carico sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori - potrà eventualmente essere modificato dal Fondo, con delibera all’unanimità del Consiglio di amministrazione di Fonte- Fon.Te. e previo parere conforme delle Parti stipulanti il presente CCNL- CCNL, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro e quello minimo a carico dei lavoratori, così come definiti al preceden- te precedente comma, del presente articolo. La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata. Le partiParti, tuttavia, concordano sull’esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 20 gennaio 199729.11.96. Le parti Parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contratta- zione contrattazione aziendale, i fondi o Casse casse di previdenza complementare costituiti antecedente- mente antecedentemente al 20 gennaio 1997 29.11.96 possono deliberare la confluenza in Fon.Te. Le parti Parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall’ac- cordo dall’accordo sottoscritto in data 20 gennaio 199729.11.96, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a Fon.Te Te. versando i contributi previsti dai rela- tivi relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall’accordo sottoscritto in data 20 gennaio 199729.11.96.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Di Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Fondo di previdenza complementare FONTE. Le Parti convengono che per effetto dell’Accordo 15 settembre 2010 la forma pensioni- stica complementare di cui al Fondo Pensione Marco Polo è stata trasferita al Fondo Pensione Fon.Te. il Fondo pensione Fon.Te è pertanto il Fondo di Previdenza Complementare di riferimento per tutti i lavoratori di cui al presente CCNL. Premesso che Fon.Te Fonte è il Fondo di previdenza complementare di categoria e che Marco Polocategoria, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL C.C.N.L. in base al Protocollo del 20 gen- naio 199729 novembre 1996, era destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del Terziario, Distribuzione terziario distribuzione e Serviziservizi, le parti convenivano convengono che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati: 1. : - dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavora- tore lavoratore iscritto sarà pari all’1,05all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR; 2. T.F.R.; - dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavora- tore lavoratore iscritto sarà pari all’1,55all'1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR. Dal 1° gennaio 2011 il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misu- ra di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro, pari all’1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55% della retri- buzione utile per il computo del TFR. Il valore della quota associativa - a carico sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori - potrà eventualmente essere modificato dal Fondo, con delibera all’unanimità del Consiglio di amministrazione di Fonte- e previo parere conforme delle Parti stipulanti il presente CCNL- fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro e quello minimo a carico dei lavoratori, così come definiti al preceden- te comma, del presente articolo. T.F.R.. La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata. Le partiParti, tuttavia, concordano sull’esigenza sull'esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 20 gennaio 199729.11.1996. Le parti Parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contratta- zione contrattazione aziendale, i fondi o Casse casse di previdenza complementare costituiti antecedente- mente antecedentemente al 20 gennaio 1997 29.11.1996 possono deliberare la confluenza in Fon.TeFON.TE. Le parti Parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall’ac- cordo dall'accordo sottoscritto in data 20 gennaio 199729.11.1996, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a Fon.Te FON.TE. versando i contributi previsti dai rela- tivi relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall’accordo dall'accordo sottoscritto in data 20 gennaio 199729.11.1996.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro