Fondo di previdenza complementare FONTE. Le parti stipulanti convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti degli impianti sportivi. L'iscrizione al Fondo dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il c.c.n.l. per i dipendenti degli impianti sportivi. I datori di lavoro ed i lavoratori iscritti a Fon.Te. sono tenuti a contribuire a tale Fondo secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; - una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo. Al momento dell'adesione al Fondo, il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano Fon.Te.
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Fondo di previdenza complementare FONTE. Le parti stipulanti convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti degli impianti sportivi. L'iscrizione al Fondo dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il c.c.n.l. per i dipendenti degli impianti sportivi. I datori di lavoro ed i lavoratori iscritti a Fon.Te. sono tenuti a contribuire a tale Fondo secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del lavoratore; lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro; lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; Fondo; - una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo. Al momento dell'adesione al Fondo, il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano Fon.Te.
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Fondo di previdenza complementare FONTE. Le parti stipulanti convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve Fon.. Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti degli impianti sportivi. L'iscrizione al Fondo dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché nonchè i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il c.c.n.l. per i dipendenti degli impianti sportivi. I datori di lavoro ed i lavoratori iscritti a Fon.Te. sono tenuti a contribuire a tale Fondo secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo: - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del lavoratore; lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro; lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; Fondo; - una quota "una tantum", non utile utili ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo. Al momento dell'adesione al Fondo, Fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano Fon.Te. Le parti, in considerazione dell'adesione al fondo pensione complementare denominato Fon.Te., auspicano un diffuso e periodico processo informativo da parte degli Organismi competenti nei loro riguardi. Quadri €. 146,58 €. 58,30 €. 49,97 €. 38,31 1° €. 136,95 €. 54,47 €. 46,69 €. 35,79 2° €. 119,22 €. 47,42 €. 40,64 €. 31,16 3° €. 101,52 €. 40,38 €. 34,61 €. 26,53 4° €. 88,00 €. 35,00 €. 30,00 €. 23,00 5° €. 79,42 €. 31,59 €. 27,07 €. 20,76 6° €. 71,48 €. 28,43 €. 24,37 €. 18,68 7° €. 61,10 €. 24,30 €. 20,83 €. 15,97
(1) Contingenza
(2) E.d.r.
(3) Totali (1+2+3) Scatti biennali Livelli Valore base
(1) Contingenza
(2) E.d.r.
(3) Totali (1+2+3) Scatti biennali Livelli Valore base
(1) Contingenza
(2) E.d.r.
(3) Totali (1+2+3)
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Fondo di previdenza complementare FONTE. Le Premesso che Fonte è il Fondo di previdenza complementare di categoria, costituito dalle Parti stipulanti il presente C.C.N.L. in base al Protocollo del 29.11.1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del Terziario, Distribuzione e Servizi, le parti stipulanti convengono che il Fondo pensione complementare contributo da destinare a capitalizzazione individuale costituito in forma tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di associazione il 9 aprile 1998quota associativa, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti degli impianti sportivi. L'iscrizione al Fondo a carico dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il c.c.n.l. per i dipendenti degli impianti sportivi. I datori di lavoro ed i lavoratori iscritti e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a Fon.Te. sono tenuti titolo di quota associativa, a contribuire a tale Fondo carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti elencati:
1. dall’1.1.2005 il presente accordo: contributo - 0,55a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% (della retribuzione utile per il computo del T.F.R.;
2. dall’1.1.2006 il contributo - a carico dei datori di cui lo 0,05% costituisce la quota associativalavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55%) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. T.F.R.. Dall’1.1.2011 il valore complessivo della quota associativa è fissato nella misura di euro 22,00, fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico del lavoratore; - 0,55dei datori di lavoro, pari all'1,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro; - 3,45T.F.R. per ciascun lavoratore iscritto, e quella minima dei lavoratori pari allo 0,55% della retribuzione utile per il calcolo computo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; T.F.R.. Il valore della quota associativa - una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore. Per i sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando - potrà eventualmente essere modificato dal momento dell'adesione al Fondo. Al momento dell'adesione al Fondo, il lavoratore può richiedere con delibera all'unanimità del Consiglio di aumentare la propria quota amministrazione di contribuzione nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano Fon.Te. e previo parere conforme delle Parti stipulanti il presente C.C.N.L., fermo restando in ogni caso il valore massimo della contribuzione a carico dei datori di lavoro e quello minimo a carico dei lavoratori, così come definiti al precedente comma, del presente articolo. La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata. Le Parti, tuttavia, concordano sull'esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29.11.96. Le Parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29.11.96 possono deliberare la confluenza in Fon.Te. Le Parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.96, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a Fon.Te. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.96.
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Fondo di previdenza complementare FONTE. Le Premesso che FONTE è il Fondo di previdenza complementare, costituito dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione e servizi, le parti convengono che il Fondo pensione complementare contributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a capitalizzazione individuale costituito in forma titolo di associazione il 9 aprile 1998quota associativa, Fondo pensione per i dipendenti del terziario, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti degli impianti sportivi. L'iscrizione al Fondo a carico dei lavoratori avverrà nel rispetto della normativa vigente e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il c.c.n.l. per i dipendenti degli impianti sportivi. I datori di lavoro ed i lavoratori iscritti e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a Fon.Te. sono tenuti titolo di quota associativa, a contribuire a tale Fondo carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordoelencati: - 0,55dal 1° gennaio 2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% (della retribuzione utile per il computo del t.f.r.; - dal 1° gennaio 2006 il contributo - a carico dei datori di cui lo 0,05lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata. Le parti individuano in FOR.TE. (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua per le imprese del lavoratore; - 0,55% (terziario) il Fondo cui le imprese faranno riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di cui lo 0,05% costituisce programmi per la quota associativa) formazione continua. Settore dei servizi Considerato che le attività di servizi alle persone ed alle imprese rappresentano un settore in continua evoluzione ed espansione; Considerato che la crescente rilevanza della retribuzione utile terziarizzazione dell'economia ha portato ad una sempre più capillare strutturazione del lavoro con la conseguente emersione di nuove figure professionali non riconducibili alla classificazione del personale di settori economici più maturi già compresi nel presente c.c.n.l.; Considerata la necessità di intraprendere un percorso condiviso nell'approfondimento di temi specifici quali ad esempio la classificazione del personale e l'analisi delle professionalità emergenti; Considerate le funzioni affidate dal c.c.n.l. terziario alla Commissione paritetica per la classificazione che proseguirà i propri lavori per tutta la vigenza del presente c.c.n.l. e potrà proporre l'inserimento di nuove figure, in risposta alle esigenze organizzative del settore dei servizi con particolare riferimento al terziario avanzato; Le parti convengono di individuare un Protocollo aggiuntivo al c.c.n.l. terziario, che disciplinerà a parziale deroga ed integrazione del citato c.c.n.l. il computo tema della classificazione, e di considerare eventuali inserimenti nella sfera di applicazione del t.f.rc.c.n.l. a carico del datore terziario di lavoro; - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.rattività al momento non ricomprese., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al Fondo; - una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo. Al momento dell'adesione al Fondo, il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione nei limiti stabiliti dalle norme che disciplinano Fon.Te.
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