Fondo per la qualità della prestazione individuale. 1. Il Fondo di cui all' art. 35, comma 3, lettera d), è finalizzato all'attribuzione, nell'ambito di ciascuna amministrazione, a decorrere dal 1 dicembre 1995, di premi per la qualità della prestazione individuale allo scopo di valorizzare le capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza delle amministrazioni e alla qualità del servizio pubblico. 2. I premi sono attribuiti a una percentuale massima del 15% del personale in servizio in ciascuna qualifica presso le singole amministrazioni secondo gli importi risultanti dall'allegata tabella A, sulla base di una valutazione delle prestazioni individuali da effettuarsi a cura dei dirigenti responsabili ai sensi del comma 4. 3. I dirigenti attribuiscono i premi entro il 30 giugno e il 30 novembre e provvedono all'erogazione dei premi stessi nei mesi di luglio e di dicembre. 4. Il processo di valutazione di cui al comma 2 è gestito dai dirigenti, secondo modalità stabilite dall'amministrazione, che ne informa le organizzazioni sindacali a norma dell' art. 7, comma 2, del presente contratto, con l'intervento dei dirigenti responsabili di struttura e con verifica e coordinamento da parte dell'alta direzione dell'ente. Gli obiettivi e criteri sulla cui base sarà effettuata la valutazione devono essere specificamente definiti per figure professionali e relative specificazioni all'inizio del periodo di riferimento per la valutazione, di norma annuale. 5. La definizione dei criteri di cui al comma 4 è riferita alla qualità della prestazione individuale ed è effettuata sulla base dei seguenti elementi, che possono essere anche diversamente combinati o utilizzati disgiuntamente con riferimento alle diverse tipologie di personale; a. competenza professionale e capacità tecnica (valutazione delle conoscenze teoriche, applicative e pratiche e delle collegate abilità operative, riferite allo svolgimento di una funzione/mansione specifica); b. adattamento al contesto operativo e gestione del tempo di lavoro (valutazione della capacità di adattamento alle esigenze derivanti dalla complessità e dinamicità dell'ambiente operativo, della capacità di gestione delle incertezze e delle varianze e dell'attitudine a gestire i cambiamenti organizzativi); c. iniziativa, partecipazione, orientamento all'utenza e all'integrazione interna/esterna (valutazione della coerenza dei comportamenti rispetto al perseguimento dei fini generali dell'ente e della sensibilità alle esigenze dell'utenza e a quelle di collaborazione intersettoriale); d. capacità organizzativa e gestione delle risorse (valutazione dell'attitudine a proporre soluzioni per la realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali e a guidare altri operatori, nonchè dell'affidabilità nella gestione di risorse tecniche ed economiche). 6. Eventuali controversie sull'applicazione del presente istituto saranno oggetto di tentativo di conciliazione in sede sindacale il cui procedimento sarà definito entro il 30 giugno 1995. 7. Le decisioni adottate dai dirigenti devono essere rese pubbliche. A richiesta del singolo lavoratore o delle XX.XX. deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime. I risultati generali dell'applicazione del presente articolo sono comunicati alle XX.XX. che possono chiedere un incontro al riguardo con le amministrazioni interessate. 8. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o nucleo di valutazione istituito ai sensi dell' art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993. L'attività di monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all'ARAN e da allegarsi alla Relazione annuale sullo stato dell'amministrazione.
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