DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo.
2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16.
4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato.
5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.
6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Il presente Accordo quadro norma l’espletamento delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell’appalto che dovranno essere effettuate in esecuzione dei singoli ordini di servizio emessi dalla DD.LL., man mano che se ne presenterà l’esigenza, fino alla concorrenza del valore complessivo dell’appalto stabilito al successivo art. 3. L’Accordo ha una durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dei lavori. Pur tuttavia, lo stesso, se in presenza di particolari necessità poste in essere dalla Commissione straordinaria, potrà avere validità dal giorno successivo all'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva nello stesso periodo la facoltà di richiedere l’aumento o la diminuzione nei limiti di un quinto dell’importo globale dell’appalto senza che per ciò l’aggiudicatario possa pretendere compenso o indennizzo di sorta, salvo quello strettamente legato all’esecuzione delle prestazioni. Il tempo ordinario di mesi 24 per l’ultimazione dei lavori dell’appalto, considerata la particolarità di esecuzione degli stessi e alla tempistica dettata dalla LL.LL. in relazione alle specifiche esigenze d’intervento, è subordinato all’importo contrattuale dei lavori. Conseguentemente qualora il susseguirsi dell’esecuzione dei singoli interventi comporterà la totale utilizzazione della somma stanziata prima dei 24 mesi, i lavori dell’appalto verranno chiusi e dichiarati ultimati anche prima della scadenza del tempo ultimo. Di contro l’ammontare complessivo dell’appalto, in relazione alla tempistica dettata dalla DD.LL., non sarà utilizzato entro la scadenza contrattuale, l’Impresa è obbligata a continuare l’appalto, fino alla concorrenza dell’intero importo contrattuale. In tal caso il R.U.P., su specifica, richiesta motivata della DD.LL. concederà la proroga al termine di esecuzione dei lavori purché tale concessione non dipenda da negligenza imputabile all’Impresa. Le varie prestazioni saranno contabilizzate in base ai singoli prezzi indicati nell’apposita tavola “Elenco prezzi” (vincolante per tutta la durata dell’appalto), decurtati del ribasso d’asta offerto in sede di gara. Non è ammessa alcun tipo di revisione prezzi ai sensi del successivo articolo 9.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima 30 mesi dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. L’Accordo Quadro avrà la durata di due anni decorrente dalla sottoscrizione dello stesso. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo con l’aggiudicatario si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro la Provincia di Brescia, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 terzultimo capoverso del presente capitolato, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente Accordo Quadro. In tal caso all’operatore economico nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Come disposto dall'art. 3 del Capitolato, l'accordo quadro ha una durata di quattro anni, decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo con l'Appaltatore si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso. ---------------------- Durante il periodo di validità dell’accordo quadro, la Provincia di Brescia, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 terzultimo capoverso del capitolato ed in prosieguo evidenziato, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente Accordo Quadro. In tal caso all’Appaltatore nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo. La stipula dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Provincia di Brescia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo definito dal presente Accordo Quadro. I contratti di appalto specifici derivanti dall’Accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all’importo complessivo stimato per l’accordo, fermo restando che, in vigenza dell’accordo, la Provincia si impegna, tenuto conto dell’andamento dell’attività sanzionatoria, a sottoscrivere uno o più contratti specifici per un ammontare complessivo minimo di € 1.440.000,00 (unmilionequattrocentoquarantamila / 00) (oltre IVA di legge)----------- Ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del Codice, l’importo dell’Accordo Quadro potrà essere aumentato fino ad un quinto dell’importo dell’accordo stesso senza che l’aggiudicatario possa far valere il diritto di risoluzione dello stesso.------------------------
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. L’Accordo Quadro ha durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi ed è prorogabile, solo in costanza di massimale, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi. Per durata contrattuale si intende il periodo entro il quale, a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura si potranno affidare Contratti Esecutivi. La durata dei Contratti Esecutivi può essere al massimo pari alla durata residua, al momento della loro stipula, dell’Accordo Quadro stesso.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. L’Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi come indicato nel Bando di gara, decorrenti dalla data di attivazione dell’Accordo Quadro medesimo, e potrà essere prorogato fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione e in forma scritta. L’Accordo Quadro potrà essere prorogato qualora alla scadenza del predetto termine non sia stato esaurito l’importo massimo presuntivo contrattuale, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Resta inteso che, per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine di utilizzo dell’Accordo Quadro medesimo. Resta, altresì, inteso che la facoltà dell’INVALSI di emettere singoli incarichi di Fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato. È escluso ogni tacito rinnovo dell’Accordo Quadro, ovvero dei singoli incarichi di Fornitura.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. L'accordo quadro avrà durata di quattro anni a decorrere dalla firma dell’accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico, senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra-accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo. L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolato. L’Impresa è obbligata ad accettare la proroga.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Il periodo di validità dei singoli accordi quadro è stabilito in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula degli stessi e si concluderà al termine del periodo contrattualmente previsto, senza esigenza di ulteriore disdetta da parte dell’Amministrazione. Tale termine potrà essere anticipato per i singoli Accordi quadro scaturenti dall’aggiudicazione di ciascun lotto in caso di raggiungimento del limite massimo di spesa definito contrattualmente, o esteso di ulteriori dodici mesi, alle medesime condizioni tecnico-economiche, qualora tale limite non fosse ancora, al termine dei trentasei mesi, stato raggiunto. Le prestazioni in corso alla data di scadenza dell’accordo quadro, o alla sua diversa data di cessazione, dovranno essere completate ed eseguite a perfetta regola d’arte.