DURATA DELL’ACCORDO QUADRO Clausole campione

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima due anni dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. 1. L’Accordo Quadro ha una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro. Qualora, nelle more della sottoscrizione del contratto di accordo quadro siano stati affidati specifici contratti attuativi la durata decorrerà dall’affidamento del primo contratto attuativo. 2. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la SA può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di interventi richiesti con contratti attuativi emessi dalla SA, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l’ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall’art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. 4. Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. 5. La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo. 6. La SA ha la facoltà, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché della L.120/2020, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza; in tal caso la durata dell’Accordo Quadro decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. La data di stipula dell'Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione, che avrà una durata temporale di 36 mesi fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo. Tale durata potrà essere prorogata di ulteriori 6 (sei) mesi, su comunicazione scritta all’Operatore Economico, a seguito di non compimento della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L'Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, di avviare l'esecuzione anticipata degli interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell'Accordo stesso; in tal caso la durata dell'Accordo Quadro decorrerà dall'avvio della esecuzione d'urgenza del contratto. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del Accordo quadro per il periodo massimo di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell'Amministrazione. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l’esecuzione delle prestazioni rispondente alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza. L'Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. L'accordo quadro avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto e per i UN ANNO, pertanto per 360(trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di Il Comune inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale. Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma affidataria, l’impresa appaltatrice, nel caso in cui vi siano lavori in corso, è tenuta a completarli in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d’arte, in ogni caso il termine non potrà essere superiore a mesi sei (6) rispetto alla scadenza naturale dell’accordo quadro. L’esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente capitolato e da quelle impartite dalla Direzione Lavori. Il Comune potrà posticipare la data di inizio dell’Accordo Quadro e l’affidamento dei lavori, nel caso in cui si prolunghino i tempi di svolgimento della procedura. Il Comune potrà altresi posticipare la data di inizio e il termine dell’Accordo Quadro, fermi restando la durata e l’ammontare dell’accordo stesso. Il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, sotto riserva di legge, compatibilmente con i tempi di svolgimento della procedura di gara, fermi restando la durata e l’ammontare dell’accordo quadro. Nel calcolo del tempo utile per l’ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali. L’Appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsida altre ditte per conto del Comune ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima 30 mesi dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’Accordo stesso.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. L’Accordo Quadro avrà la durata di due anni decorrente dalla sottoscrizione dello stesso. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo con l’aggiudicatario si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi. Durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro la Provincia di Brescia, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 terzultimo capoverso del presente capitolato, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente Accordo Quadro. In tal caso all’operatore economico nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. L’Accordo Quadro ha durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi ed è prorogabile, solo in costanza di massimale, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi. Per durata contrattuale si intende il periodo entro il quale, a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura si potranno affidare Contratti Esecutivi. La durata dei Contratti Esecutivi può essere al massimo pari alla durata residua, al momento della loro stipula, dell’Accordo Quadro stesso.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Il periodo di validità dei singoli accordi quadro è stabilito in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula degli stessi e si concluderà al termine del periodo contrattualmente previsto, senza esigenza di ulteriore disdetta da parte dell’Amministrazione. Tale termine potrà essere anticipato per i singoli Accordi quadro scaturenti dall’aggiudicazione di ciascun lotto in caso di raggiungimento del limite massimo di spesa definito contrattualmente, o esteso di ulteriori dodici mesi, alle medesime condizioni tecnico-economiche, qualora tale limite non fosse ancora, al termine dei trentasei mesi, stato raggiunto. Le prestazioni in corso alla data di scadenza dell’accordo quadro, o alla sua diversa data di cessazione, dovranno essere completate ed eseguite a perfetta regola d’arte.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Il periodo di durata dell’accordo quadro è di mesi 24 (venti- quattro), decorrenti dall’apposizione dell’ultima firma digi- tale sull’Accordo Quadro stesso. Per durata dell’Accordo Qua- dro si intende il periodo entro il quale l’Azienda potrà emet- tere ordinativi di fornitura, da intendersi come contratti at- tuativi, con l’operatore economico parte dell’Accordo Quadro che effettuerà la prestazione. La facoltà della Stazione Appaltante di emettere ordinativi di fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di du- rata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato. La durata di ogni singolo contratto di fornitu- ra, concluso mediante l’emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata dell’Accordo Quadro stesso e, pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, quest’ultimo scadrà alla data di termine dell’Accordo Quadro e sua eventuale proroga.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. La durata dell'accordo quadro è fissata in 33 mesi. L’accordo quadro decorrerà dal 1° gennaio 2021 o comunque dalla data di consegna ad urgenza, per la durata complessiva di 33 mesi (esclusi i mesi di agosto).