Common use of Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale Clause in Contracts

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. 1. L'art. 52, commi 1 e 2 e l’art. 9 comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000 previsto per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L'ammontare dei fondi ivi indicati sono quelli consolidati al 31.12.2001. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5 lettere a) e b) del citato art. 52 che, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2002. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, dell’art. 52 citato al comma 1 sono, pertanto, confermati: - i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8; - il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è disapplicato. Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dagli artt. 41, 42 e 43, il fondo è decurtato degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato utilizzata per ciascun dirigente dei quattro ruoli indicati nei medesimi articoli, commi 2 e 3 terzo alinea. 4. In caso di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 12, comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. 1. L'artL' art. 52, commi 1 e 2 e l’art. 9 comma 2 56 del CCNL dell’8 giugno 2000 previsto del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli medici e veterinari sono confermati. L'ammontare L' ammontare dei fondi ivi indicati sono quelli consolidati è quello consolidato al 31.12.200131 dicembre 2003. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5 lettere a) e b) del citato art. 52 che1, ultimo periodo, le quali, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 20022004 ai sensi del comma 2. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, Sono confermati i commi 2 e 4 dell’art. 52 56 del CCNL del 3 novembre 2005. Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l’entrata in vigore del citato al comma 1 sono, pertanto, confermati: - i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8; - il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è disapplicato. Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4contratto. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il fondo del comma 1 è incrementato rispettivamente di € 12,72 mensili per ogni dirigente medico e di € 18,91 per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dagli artt. 41, 42 e 43, il fondo è decurtato 13 mensilità al netto degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato utilizzata per ciascun dirigente dei quattro ruoli indicati nei medesimi articoli, commi 2 e 3 terzo alineaoneri riflessi. 4. In caso di passaggio dei dirigenti biologiDall’entrata in vigore del CCNL le risorse, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono complessivamente disponibili per effetto della totale decurtazione della destinate alla retribuzione di risultato che siano eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 1265, comma 28 del CCNL del 5 dicembre1996, rimangono accreditate sono ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte restante di dette risorse rimane nel fondo stessodi cui al presente articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma 3, è corrisposta esclusivamente a consuntivo in relazione al raggiungimento del risultato, nel termine massimo di un semestre.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. 1. L'artL' art. 52, commi 1 e 2 e l’artl'art. 9 10, comma 2 del CCNL dell’8 dell'8 giugno 2000 previsto 2000, I e II biennio economico, che prevedono i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli medici e veterinari sono confermati. L'ammontare L' ammontare dei fondi ivi indicati sono quelli consolidati è quello consolidato al 31.12.2001. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5 lettere a) e b) del citato art. 52 che, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2002. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, dell’artdell'art. 52 citato al comma 1 sono, pertanto, confermati: - i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8; - il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è disapplicato. Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dagli arttdall'art. 41, 42 e 43, il fondo è decurtato decurtato, per ciascun dirigente medico e veterinario a rapporto esclusivo e non esclusivo, degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato utilizzata per ciascun dirigente dei quattro ruoli indicati nei medesimi articolinel medesimo articolo, commi 2 e 3 terzo alinea. 4. In caso di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi medici e farmacisti veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell’artdell'art. 12, comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. 1. L'art. 52, commi 1 e 2 e l’art. 9 comma 2 del CCNL dell’8 dell’ 8 giugno 2000 previsto per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L'ammontare L' ammontare dei fondi ivi indicati sono quelli consolidati al 31.12.2001. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5 lettere a) e b) del citato art. 52 che, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2002. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, dell’artDell’art. 52 citato al comma 1 sono, pertanto, sono altresì confermati: - i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8; - il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è disapplicato. Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dagli artt. 41, 42 e 43, il fondo è decurtato degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato utilizzata per ciascun dirigente dei quattro ruoli indicati nei medesimi articoli, commi 2 e 3 terzo alinea. 4. In caso di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 12, comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. 1. L'artL' art. 52, commi 1 e 2 e l’art. 9 comma 2 51 del CCNL dell’8 giugno 2000 previsto del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli sono confermati. L'ammontare L’ammontare dei fondi ivi indicati sono quelli consolidati è quello consolidato al 31.12.200131 dicembre 2003. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo articolo, comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5 lettere a) e b) del citato art. 52 che1, ultimo periodo, le quali, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 20022004 ai sensi del comma 2. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, Sono confermati i commi 2 e 4 dell’art. 52 51 del CCNL del 3 novembre 2005. Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l’entrata in vigore del citato al comma 1 sono, pertanto, confermati: - i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8; - il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è disapplicato. Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4contratto. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il fondo del comma 1, con le modalità previste dall’art. 61, comma 2, lett. a) del CCNL 5 dicembre 1996, è incrementato di € 17,01 mensili per ogni dirigente biologo, chimico, fisico, psicologo e farmacista in servizio al 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dagli artt. 4113 mensilità al netto degli oneri riflessi e di € 22,51 per ogni altro dirigente delle professioni sanitarie e dei ruoli professionale, 42 tecnico e 43, il fondo è decurtato degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato utilizzata per ciascun dirigente dei quattro ruoli indicati nei medesimi articoli, commi 2 e 3 terzo alineaamministrativo. 4. In caso di passaggio dei dirigenti biologiDall’entrata in vigore del CCNL le risorse, chimici, fisici, psicologi e farmacisti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono complessivamente disponibili per effetto della totale decurtazione della destinate alla retribuzione di risultato che siano eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 1262 comma 8 del CCNL del 5 dicembre 1996, sono ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte restante di dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma 23, rimangono accreditate è corrisposta esclusivamente a consuntivo in relazione al fondo stessoraggiungimento del risultato.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale. 1. L'artL' art. 52, commi 1 e 2 e l’art. 9 10, comma 2 del CCNL dell’8 giugno 2000 previsto 2000, I e II biennio economico, che prevedono i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti dei quattro ruoli medici e veterinari sono confermati. L'ammontare L' ammontare dei fondi ivi indicati sono quelli consolidati è quello consolidato al 31.12.2001. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al comma 4 lettere b) e c) ed al comma 5 lettere a) e b) del citato art. 52 che, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2002. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, dell’art. 52 citato al comma 1 sono, pertanto, confermati: - i commi 4, lettere b) e c), 5, 6 e 8; - il comma 7 avendo prodotto i propri effetti nel II biennio economico è disapplicato. Analogamente avviene per la lettera a) del comma 4. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per effetto del conglobamento disposto dagli arttdall’art. 41, 42 e 43, il fondo è decurtato decurtato, per ciascun dirigente medico e veterinario a rapporto esclusivo e non esclusivo, degli importi annui pro-capite della retribuzione di risultato utilizzata per ciascun dirigente dei quattro ruoli indicati nei medesimi articolinel medesimo articolo, commi 2 e 3 terzo alinea. 4. In caso di passaggio dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi medici e farmacisti veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto della totale decurtazione della retribuzione di risultato ai sensi dell’art. 12, comma 2, rimangono accreditate al fondo stesso.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro