FONTI LEGISLATIVE Clausole campione

FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle indicazioni contenute nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni in quanto applicabili, della L.27/12/1997 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 e del D.Lgs 79/2011 – Codice del Turismo.
FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione dovesse intervenire nel corso di validità del presente catalogo – con effetti modificativi\abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno rese note on line tramite pubblicazione nel sito internet del Tour Operator.
FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato dalla legge No.1084 del 27/12/1977, nonché dal Decreto Legislativo 111/95. La fornitura di altri servizi sarà regolamentata secondo la legislazione del settore ad esempio trasporto aereo, bus, nave, ferrovie, etc. La Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95.
FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del Codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. A seguito emergenza epidemiologica da COVID-19 si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2020 (G.U. n. 62 del 09-03-2020): “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha esteso sull’intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (G.U. n. 59 del 08-03-2020), parzialmente attenuate a partire dal 16 Maggio con il D.L. 16.5.2020 n. 33 (GU n. 125 del 16.5.2020) e collegato DPCM 17.5.2020 (GU n. 126 del 17.5.2020), tutti provvedimenti integranti e collegati al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020, n. 110), recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” relativamente al rimborso dei pacchetti turistici.
FONTI LEGISLATIVE. Fonte principale in tema di diritto d’autore nel nostro Paese è la legge 22 aprile 1941, n 633, intitolata “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, attualmente vigente e oggetto di modifiche e integrazioni dovute, da un lato, al processo di adesione dello Stato italiano a convenzioni internazionali riguardanti la materia e dall’altro lato all’attuazione di direttive della Comunità Economica Europea (oggi UE). Innovazioni importanti sono state apportate dal D.Lgs. n. 68/2003, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.39/2002 (cosiddetta Legge comunitaria 2001) in ordine all’attuazione della Direttiva 2001/29/CE in tema di armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. La tecnica utilizzata in questo e in altri casi (si vedano ad esempio le ulteriori innovazioni apportate dalla L. 128/2004 e dal D.Lgs. n.140/2006) ha origini datate e prevede la “novellazione” della legge base in materia (in questo caso la L. 633/1941) salvaguardandone l’architettura e la portata generale; orientamenti dottrinali tuttavia sostengono che un testo unico con funzioni riordinatorie sia più funzionale ed efficace, scongiurando il rischio di una eccessiva frammentarietà della materia. Le ultime importanti innovazioni sono state invece apportate dal D. Lgs 21 febbraio 2014 n. 2212 in attuazione della Direttiva 2011/77/UE, che ha previsto l’innalzamento della durata della protezione del diritto d’autore da cinquanta a settanta anni e dalla Legge del 10 novembre 2014, in attuazione, invece, della Direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, opere cioè di cui siano sconosciuti o introvabili gli autori. Le opere dell’ingegno, come le altre creazioni intellettuali, potendo essere utilizzate, conosciute e diffuse al di là del singolo Stato dove sono state create ed eventualmente pubblicate per la prima volta, hanno il carattere dell’“ubiquità”, dal quale deriva che gli interessi sottesi all’istituto del diritto d’autore ambiscono ad una protezione non limitata nello spazio ma che trascenda i confini dello Stato e sia tendenzialmente universale. Numerose, in tal senso, sono le Convenzioni internazionali che assicurano e consentono che i cittadini dei singoli Stati godano negli altri Stati contraenti di una tutela equivalente a quella accordata nel proprio Stato e di un livello di protezione minimo comune. La più importante è la Convenzione d’Unione di Berna per...
FONTI LEGISLATIVE. Estate -2019-
FONTI LEGISLATIVE. La vendita di prodotti turistici da parte dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa Soc. Coop. (APT d’ora innanzi) è regolata dalla legge Provinciale sulla promozione turistica, n. 8 dell’11 giugno 2002, nonché dalla l. n. 1084 del 27 dicembre 1997, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 – in quanto applicabile - e dal Codice del Consumo di cui al d.Lgs. n. 206 del 06 settembre 2005, così come modificato dal Codice del Turismo, d. Lgs n. 70 del 23 maggio 2011 agli art. da 32 a 51 e successive modificazioni.