FONTI LEGISLATIVE Clausole campione

FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive modificazioni.
FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle indicazioni contenute nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni in quanto applicabili, della L.27/12/1997 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970 e del D.Lgs 79/2011 – Codice del Turismo.
FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione dovesse intervenire nel corso di validità del presente catalogo – con effetti modificativi\abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno rese note on line tramite pubblicazione nel sito internet del Tour Operator.
FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato dalla legge No.1084 del 27/12/1977, nonché dal Decreto Legislativo 111/95. La fornitura di altri servizi sarà regolamentata secondo la legislazione del settore ad esempio trasporto aereo, bus, nave, ferrovie, etc. La Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95.
FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del Codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili. A seguito emergenza epidemiologica da COVID-19 si fa riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2020 (G.U. n. 62 del 09-03-2020): “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha esteso sull’intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (G.U. n. 59 del 08-03-2020), parzialmente attenuate a partire dal 16 Maggio con il D.L. 16.5.2020 n. 33 (GU n. 125 del 16.5.2020) e collegato DPCM 17.5.2020 (GU n. 126 del 17.5.2020), tutti provvedimenti integranti e collegati al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in Legge 24.4.2020, n. 27 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2020, n. 110), recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” relativamente al rimborso dei pacchetti turistici.
FONTI LEGISLATIVE. 1. La vendita di pacchetti ha ad oggetto servizi turistici da fornire in Italia ed all'estero ed è disciplinata dal d.lgs. 62 d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati che modifica l'allegato 1 al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (artt. 32 – 51-novies ed Allegati A e B - Codice del Turismo), dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), dal codice civile italiano per quegli aspetti che non sono disciplinati dalle leggi su citate nonché dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970 sino al momento in cui sarà abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano di tale Convenzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 37 della stessa.
FONTI LEGISLATIVE. 1. Le disposizioni contenute nella presente Parte hanno la propria fonte legislativa nell’articolo 4 della LISF.
FONTI LEGISLATIVE. 1. Le disposizioni contenute nella seguente Parte hanno la propria fonte legislativa negli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 e 75 della LISF.