Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un impor- to uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Su richiesta dell’Assicurato/Contraente, si potrà concordare il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, con riguardo all’importo del reinte- gro delle stesse somme assicurate dalla data della richiesta fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso. Qualora a seguito del sinistro stesso la Socie- tà decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio non go- duto al netto dell’imposta, sulle somme assi- curate rimaste in essere.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. L’Assicurato ha la facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento dei rispettivi premi. Per uno o più sinistri accaduti nello stesso periodo di assicurazione, tale reintegro è ammesso per un importo non superiore alla somma assicurata. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. In caso di Xxxxxxxx le somme assicurate con le singole garanzie di Polizza ed i relativi limiti di indennizzo CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio. La presente non si applica alla garanzia Annullamento Viaggio in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro goduto sulle somme assicurate rimaste in essere stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di limiti d’indennizzo, s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Relativamente ai Settori A - INCENDIO (se prestato a primo rischio assoluto), B - ELETTRONICA (se pre- stato a primo rischio assoluto), C - FURTO e D - ROTTURA LASTRE, in caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi . Su richiesta del Contraente o dell’Assicurato dette somme e limiti d’indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari, salvo quanto previsto dall’art. 54 di cui al Settore C - Furto, qualora operante; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicura- zione in corso. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 7.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. (valida solo per il Settore Furto)
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. Per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’Art. 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio. In caso di Xxxxxxxx, le Somme assicurate alle singole partite di Polizza, si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, alnetto dieventuali Franchigie o Scopertisenza corrispondente restituzione di Premio.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. (valida solo per la Garanzia Furto) In caso di sinistro le somme assicurate, ed i relativi limiti di in- dennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. L’Assicurato ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro dei detti importi previo ver- samento dei corrispettivi premi. Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. (valida solo per il settore “Furto”).
Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro. (Valida solo per il settore “Furto”) In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione del premio. La Società, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, con riguardo all’importo del reintegro delle stesse somme assicurate, dalla data della richiesta fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso. Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.