Common use of FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E AMBIENTE (R.L.S.A.) Clause in Contracts

FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E AMBIENTE (R.L.S.A.). Il R.L.S.A. ha diritto alla formazione prevista dall’art. 37 comma 11 del Decreto legi- slativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mediante permessi retri- buiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività. Tale formazione, i cui oneri sono a carico dell’Azienda, verrà attuata attraverso un programma base, la cui durata è definita dal suddetto decreto, finalizzata a fornire al rappresentante per la sicurezza: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - conoscenze sugli obblighi previsti dalla normativa nel rapporto con il territorio; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. Le Parti convengono di integrare i contenuti di cui sopra mediante permessi retribuiti aggiuntivi sulla base di progetti formativi inerenti alla specificità organizzativa del- l’area di appartenenza privilegiando le tematiche ambientali nella misura di 4 ore nelle aziende fino a 50 dipendenti e di 8 ore nelle aziende sopra i 50 dipendenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento al De- creto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E AMBIENTE (R.L.S.A.). Il R.L.S.A. rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 37 comma 11 del Decreto legi- slativo legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mediante permessi retri- buiti retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività. Tale formazione, i cui oneri sono a carico dell’Azienda, verrà attuata attraverso un programma base, la cui durata è definita dal suddetto decreto, finalizzata a fornire al rappresentante per la sicurezza: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - conoscenze sugli obblighi previsti dalla normativa nel rapporto con il territorio; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. Le Parti convengono di integrare i contenuti di cui sopra mediante permessi retribuiti aggiuntivi sulla base di progetti formativi inerenti alla specificità organizzativa del- l’area di appartenenza privilegiando le tematiche ambientali ambientali, nella misura di 4 ore nelle aziende fino a 50 dipendenti e di 8 ore nelle aziende sopra i 50 dipendenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento al De- creto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

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