Costituzione del rapporto di lavoro. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro.
2. Al fine di sviluppare l’occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda.
3. L’assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti in materia.
4. L’assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale è specificato: - l’identità delle parti; - la tipologia del contratto di assunzione; - la data di assunzione; - la normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro ed il CCNL applicato; - il livello e/o parametro retributivo di inquadramento; - il relativo trattamento economico; - la durata del periodo di prova; - la sede/residenza di lavoro; - l’informativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di scelta della destinazione del TFR alla previdenza complementare.
5. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il datore di lavoro richiederà, ed in particolare: - il documento di identità; - il titolo di studio; - il codice fiscale; - le eventuali abilitazioni richieste per l'espletamento delle mansioni o funzioni connesse al livello/parametro di inquadramento.
6. Prima dell’assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l’idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente.
7. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.
Costituzione del rapporto di lavoro. Le Aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere. Nel primo caso l’Azienda deve precisare, all’atto dell’assunzione, l’unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione. Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.
Costituzione del rapporto di lavoro. Le imprese possono assumere lavoratori/lavoratrice con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente – a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato – rapporti di lavoro già in essere.
Costituzione del rapporto di lavoro. Il contratto individuale di lavoro
Costituzione del rapporto di lavoro. Art. 13
Costituzione del rapporto di lavoro. Contratto individuale di lavoro
Costituzione del rapporto di lavoro. Il contratto individuale di lavoro Art. 16
Costituzione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro si costituirà mediante la stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato secondo la normativa italiana vigente. I contenuti di tale atto saranno vincolati al rispetto della normativa vigente e dovranno prevedere inderogabilmente una clausola di salvaguardia relativamente alla possibile interruzione delle attività assegnate derivante da cause non imputabili al firmatario del contratto ed alla conseguente facoltà di recesso unilaterale dallo stesso, fatto salvo il riconoscimento di ogni e tutte le spettanze del contratto a quella data.
Costituzione del rapporto di lavoro. Art. 19
Costituzione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro si costituisce con l’accettazione della lettera di assunzione, nella quale devono essere indicati:
a) gli estremi del provvedimento di assunzione;
b) la natura del rapporto (a tempo indeterminato o a tempo determinato);
c) le mansioni alle quali verrà adibito all’inizio del rapporto;
d) la qualifica, l’Area ed il profilo professionale d’inquadramento, l’impor- to dello stipendio base relativo al parametro assegnato e la sede abi- tuale di lavoro;
e) la data d’inizio del rapporto;
f) la durata del periodo di prova;
g) la retribuzione nei suoi elementi costitutivi.