Common use of Fusione di comparti Clause in Contracts

Fusione di comparti. Nei casi previsti dal precedente articolo 23.1, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la fusione di uno o più comparti della SICAV tra loro o con un altro OICVM contemplato dalla Direttiva 2009/65/CE, in base alle condizioni previste dalla Legge del 2010. Tuttavia, per qualunque fusione che determini la scomparsa della SICAV, l’effettiva attuazione di tale fusione sarà decisa dall’Assemblea Generale degli azionisti, i quali delibereranno in base alle modalità e ai requisiti di quorum e di maggioranza previsti dallo Statuto. La SICAV comunicherà agli azionisti informazioni utili e precise relativamente alla fusione proposta affinché possano valutarne in perfetta conoscenza di causa l’impatto sul loro investimento. Le suddette informazioni saranno comunicate in base alle condizioni stabilite dalla legge del 2010. A partire dalla data di comunicazione di tali informazioni, gli azionisti avranno a disposizione 30 giorni per esigere, senza spese oltre a quelle trattenute dalla SICAV a copertura dei costi di disinvestimento, il riscatto o il rimborso delle loro azioni o, all’occorrenza, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la conversione in azioni di un altro comparto o OICVM che persegua una politica di investimento analoga e che sia gestito dalla Società di Gestione o da qualunque altra società alla quale la Società di Gestione sia legata nell’ambito di una comunità di gestione o di controllo oppure tramite una rilevante partecipazione diretta o indiretta. Il suddetto termine di 30 giorni scadrà 5 giorni lavorativi bancari prima della data di calcolo del rapporto di scambio.

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Fusione di comparti. Nei casi previsti dal precedente articolo 23.122.1, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la fusione di uno o più comparti della SICAV tra loro o con un altro OICVM contemplato dalla Direttiva 2009/65/CE, in base alle condizioni previste dalla Legge del 2010legge. Tuttavia, per qualunque fusione che determini la scomparsa della SICAV, l’effettiva attuazione di tale fusione sarà decisa dall’Assemblea Generale degli azionisti, i quali delibereranno in base alle modalità e ai requisiti di quorum e di maggioranza previsti dallo Statuto. La SICAV comunicherà agli azionisti informazioni utili e precise relativamente alla fusione proposta affinché possano valutarne in perfetta conoscenza di causa l’impatto sul loro investimento. Le suddette informazioni saranno comunicate in base alle condizioni stabilite dalla legge del 2010legge. A partire dalla data di comunicazione di tali informazioni, gli azionisti avranno a disposizione 30 giorni per esigere, senza spese oltre a quelle trattenute dalla SICAV a copertura dei costi di disinvestimento, il riscatto o il rimborso delle loro azioni o, all’occorrenza, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la conversione in azioni di un altro comparto o OICVM che persegua una politica di investimento analoga e che sia gestito dalla Società di Gestione o da qualunque altra società alla quale la Società di Gestione sia legata nell’ambito di una comunità di gestione o di controllo oppure tramite una rilevante partecipazione diretta o indiretta. Il suddetto termine di 30 giorni scadrà 5 giorni lavorativi bancari prima della data di calcolo del rapporto di scambio.

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Fusione di comparti. Nei casi previsti dal precedente articolo 23.122.1, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la fusione di uno o più comparti della SICAV tra loro o con un altro OICVM contemplato dalla Direttiva 2009/65/CE, in base alle condizioni previste dalla Legge del 2010Legge. Tuttavia, per qualunque fusione che determini la scomparsa della SICAV, l’effettiva attuazione di tale fusione sarà decisa dall’Assemblea Generale degli azionisti, i quali delibereranno in base alle modalità e ai requisiti di quorum e di maggioranza previsti dallo Statuto. La SICAV comunicherà agli azionisti informazioni utili e precise relativamente alla fusione proposta affinché possano valutarne in perfetta conoscenza di causa l’impatto sul loro investimento. Le suddette informazioni saranno comunicate in base alle condizioni stabilite dalla legge del 2010legge. A partire dalla data di comunicazione di tali informazioni, gli azionisti avranno a disposizione 30 giorni per esigere, senza spese oltre a quelle trattenute dalla SICAV a copertura dei costi di disinvestimento, il riscatto o il rimborso delle loro azioni o, all’occorrenza, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la conversione in azioni di un altro comparto o OICVM che persegua una politica di investimento analoga e che sia gestito dalla Società di Gestione o da qualunque altra società alla quale la Società di Gestione sia legata nell’ambito di una comunità di gestione o di controllo oppure tramite una rilevante partecipazione diretta o indiretta. Il suddetto termine di 30 giorni scadrà 5 giorni lavorativi bancari prima della data di calcolo del rapporto di scambio.

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