Common use of Garanzia Base Clause in Contracts

Garanzia Base. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati da: 1) incendio; 2) azione meccanica del fulmine; 3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà; 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Garanzia Base. La Società Società: • indennizza, entro la Somma Assicurata del Fabbricato della Sezione Danni ai beni e nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguonoindicati in Polizza, i Danni materiali e diretti al Fabbricato • tiene indenne l’Assicurato, entro il Massimale della garanzia base (R.C.T.) della Sezione Danni a terzi e nei limiti indicati in Polizza, della somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali alle cose assicurateinvolontariamente causati a terzi per morte, anche se di pro- prietà di terzi, lesioni personali e danneggiamenti a Cose causati da: 1a) incendio; 2) azione meccanica del fulmine; 3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione fuoriuscita di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non acqua condotta ed altri liquidi a seguito di sua proprietà; 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizzaaccidentale di impianti idrici, inoltreigienici, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggiodi riscaldamento, anche se in occasione di sciopericondizionamento, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to pluviali o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, grondaie al servizio del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitataFabbricato. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, Si intendono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14b) Colpa gravegelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nel Fabbricato ed al servizio dello stesso; c) rigurgiti e/o trabocco della rete fognaria, escluse quelle pubbliche. La Società indennizza Per i dan- ni anche se determinati Xxxxx materiali e diretti al Fabbricato la garanzia è prestata per ciascuno degli eventi sopra descritti ai punti b) e c) fino alla concorrenza dell’1% della Somma Assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa.12 Il pagamento dell’Indennizzo per i punti a), b), c) sarà effettuato con l’applicazione di una Franchigia di € 250,00. Nell’ambito della Responsabilità civile dell’Assicurato, per le fattispecie sotto indicate, la garanzia è prestata: • limitatamente ai danni a cose di terzi inerenti attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi poste in locali interrati o seminterrati fino al raggiungimento di € 150.000,00 per Annualità assicurativa; • limitatamente ai danni derivanti da colpa grave interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, fino al raggiungimento del Contraente o dell’Assicurato o delle persone 20% del Massimale della garanzia base (R.C.T.) con il massimo di cui essi devono rispondere ai sensi € 300.000,00 per Annualità assicurativa ed il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l’applicazione di leggeuno Scoperto pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 500,00.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Fabbricato, Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Fabbricato

Garanzia Base. Oggetto dell’assicurazione La Società indennizzaSocietà, alle condizioni della presente po- lizza assicura la Tutela Legale nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati da: 1) incendio; 2) azione meccanica del fulmine; 3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà; 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppiomassimale convenuto all’Art. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre8.7, compresi i guasti causati alle cose assicurate relativi oneri non reperibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per impedire la difesa dei pro- pri interessi in sede extragiudiziale e giudizia- le, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono: • le spese per l’intervento del legale inca- ricato dalla gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore; • le eventuali spese del legale di contropar- te, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o arrestare l’evento dannoso nonché di transazione autorizza- ta da Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”; • le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”; • le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura penale); • le spese di salva- taggio. La Società rimborsagiustizia in favore dell’erario nel processo penale; • il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/2002 n. 28 con- vertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se conseguenti agli eventi garantiti, anche non ripetuto dalla Controparte in caso di soc- combenza di quest’ultima; • le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) spese per la rimozione registrazione degli atti giu- diziari; • le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; • le spese sostenute dal Contraente/Assi- curato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a ca- rico della Controparte; • le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e il ricollocamento le indennità di trasferta; • le indennità a carico dell’Assicurato spet- tanti all’Organismo di mediazione costi- tuito da un Ente di diritto pubblico, op- pure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicura- tiva solo per controversie riguardanti le se- guenti materie, laddove elencate nelle pre- stazioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: con- dominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del Contenuto dell’Abitazione danno derivante dalla cir- colazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per quanto riguarda le spese relative all’ese- cuzione forzata, la Società tiene indenne l’As- sicurato limitatamente ai primi due tentativi. È garantito l’intervento di un unico legale per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo ogni grado di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e depositogiudizio, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere territorialmente com- petente ai sensi dell’Art. 2.32 “Denuncia del sinistro” e dell’Art. 2.33 “Libera scelta del Le- gale” della Sezione “Cosa fare in caso di leggesini- stro”.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Garanzia Base. Oggetto dell’assicurazione La Società indennizzaSocietà, alle condizioni della presente po- lizza assicura la Tutela Legale nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati da: 1) incendio; 2) azione meccanica del fulmine; 3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà; 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppiomassimale convenuto all’Art. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre8.7, compresi i guasti causati alle cose assicurate relativi oneri non reperibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per impedire la difesa dei pro- pri interessi in sede extragiudiziale e giudizia- le, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono: • le spese per l’intervento del legale inca- ricato dalla gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore; • le eventuali spese del legale di contropar- te, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o arrestare l’evento dannoso nonché di transazione autorizza- ta da Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”; • le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”; • le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura penale); • le spese di salva- taggio. La Società rimborsagiustizia in favore dell’erario nel processo penale; • il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/2002 n. 28 con- vertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se conseguenti agli eventi garantiti, anche non ripetuto dalla Controparte in caso di soc- combenza di quest’ultima; • le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) spese per la rimozione registrazione degli atti giu- diziari; • le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; • le spese sostenute dal Contraente/Assi- curato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a ca- rico della Controparte; • le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e il ricollocamento le indennità di trasferta; • le indennità a carico dell’Assicurato spet- tanti all’Organismo di mediazione costitu- ito da un Ente di diritto pubblico, oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi previ- sta per gli organismi di mediazione costitu- iti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle presta- zioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: condo- minio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del Contenuto dell’Abitazione danno derivante dalla cir- colazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per quanto riguarda le spese relative all’ese- cuzione forzata, la Società tiene indenne l’As- sicurato limitatamente ai primi due tentativi. È garantito l’intervento di un unico legale per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo ogni grado di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e depositogiudizio, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere territorialmente com- petente ai sensi dell’Art. 2.32 “Denuncia del si- nistro” e dell’Art. 2.33 “Libera scelta del Lega- le” della Sezione “Cosa fare in caso di leggesinistro”.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Garanzia Base. La Società Società: • indennizza, entro la Somma Assicurata del Fabbricato della Sezione Danni ai beni e nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguonoindicati in Polizza, i Danni materiali e diretti al Fabbricato • tiene indenne l’Assicurato, entro il Massimale della Garanzia Base (R.C.T.) della Sezione Danni a terzi e nei limiti indicati in Polizza, della somma (capitali, interessi, spese) che questi deve risarcire, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali alle cose assicurateinvolontariamente causati a terzi per morte, anche se di pro- prietà di terzi, lesioni personali e danneggiamenti a Cose causati da: 1a) incendio; 2) azione meccanica del fulmine; 3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione fuoriuscita di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non acqua condotta ed altri liquidi a seguito di sua proprietà; 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizzaaccidentale di impianti idrici, inoltreigienici, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggiodi riscaldamento, anche se in occasione di sciopericondizionamento, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to pluviali o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, grondaie al servizio del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitataFabbricato. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, Si intendono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14b) Colpa gravegelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nel Fabbricato ed al servizio dello stesso; c) rigurgiti e/o trabocco della rete fognaria, escluse quelle pubbliche. La Società indennizza Per i dan- ni anche se determinati da colpa grave Xxxxx materiali e diretti al Fabbricato la garanzia è prestata per ciascuno degli eventi sopra descritti ai punti b) e c) fino alla concorrenza dell’1% della Somma Assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 30.000,00 per Annualità assicurativa.12 Il pagamento dell’Indennizzo, per i Danni materiali e diretti al Fabbricato, per i punti a), b) e c) sarà effettuato con le seguenti modalità a seconda delle scelte effettuate dal Contraente al momento della stipula della Polizza e al momento della denuncia del Contraente o dell’Assicurato o delle persone Sinistro. Se il Contraente, al momento della stipula della Polizza, ha scelto la gestione del Sinistro di cui essi devono rispondere ai sensi all’Art. 8.12 Riparazione diretta il pagamento dell’Indennizzo avverrà: - senza applicazione di leggeFranchigia alcuna, se all’atto della denuncia del Xxxxxxxx decidesse di usufruire della Riparazione diretta - con applicazione di una Franchigia di € 250, se all’atto della denuncia del Xxxxxxxx decidesse di non usufruire della Riparazione diretta. Se il Contraente, al momento della stipula della Polizza, non ha scelto la gestione del Sinistro di cui all’Art.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Multirischi Per Il Fabbricato

Garanzia Base. La Società indennizza, entro le Somme Assicurate e nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguonoindicati in Polizza, i danni Danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzie diretti al Fabbricato, causati dadai seguenti eventi: 1a) incendioIncendio; 2b) azione meccanica del fulmine; 3c) implosioneEsplosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosiviImplosione, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietàScoppio; 4d) fumo, gas, gas e vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non natanti, anche se di proprietà né in uso agli Assicurati dell’Assicurato o al Con- traente)del Contraente; 8) f) onda d’urto sonora sonica prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suonoaerei a velocità supersonica; 9g) urto e/o caduta di aeromobili e veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate, caduta di satelliti e meteoriti; h) caduta di ascensori o ascensori, montacarichi e simili per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione congegni di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to comando o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltrecontrollo, compresi i danni agli stessi; i) guasti causati alle cose assicurate ai beni assicurati per impedire o arrestare l’evento dannoso limitare i danni nonché le spese di salva- taggiosalvataggio; j) mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili ai termini della presente Sezione. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spesegarantiti dalla Polizza: 11k) le spese sostenute per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare trasportare i residui del sinistro al Sinistro alla più vicino scarico autorizzatovicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata fino alla concorrenza al raggiungimento del 1020% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto dell’Indennizzo per il Fabbricato con il massimo di € 20.000,00 200.000,00 per annualità assicurativaSinistro, anche in eccedenza alle Somme assicurate; 12l) entro le Somme Assicurate, le spese per la rimozione riprogettazione del Fabbricato, la direzione dei lavori e il ricollocamento gli oneri dovuti per la ricostruzione del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco Sinistro escluse multe, ammende e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di leggesanzioni amministrative.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Multirischi Per Il Fabbricato

Garanzia Base. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate della Somma assicurata indicata in Polizza e nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguonoforma a Primo Rischio Assoluto, i danni materiali alle cose assicuratee diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi Preziosi, anche se di pro- prietà proprietà di terzi, causati da: a) Xxxxx commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate: 1) incendioa seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri stratificati; 2) azione meccanica del fulminecon uso di grimaldelli o arnesi simili; 3) implosionecon uso fraudolento di chiavi, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivitransponder, ad eccezione tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietàsmarrimento o sottrazione delle chiavi all’Autorità competente; 4) fumomediante apertura di serrature elettroniche, gassenza rottura o Scasso, vaporiutilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, provocati da incendio purché dette serrature siano collegate ad una centralina di beni anche non assicurati posti nell’ambito controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di 50 metri dalle cose assicuratedispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; 5) fumoa seguito di Xxxxxx delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per a condizione che non siano assicurate Merci di classe 40 e 44; la produzione garanzia è prestata con uno Scoperto del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie20%; 6) caduta e/o urto accidentale durante i periodi di aeromobilichiusura diurna e serale, caduta di meteoriticon esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00, velivoli spaziali quando le vetrine, purché fisse, e di cose le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivisolo vetro fisso; 7) urto mediante l’impiego di veicoli stradali attrezzi o natanti (non di proprietà né particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria anche in uso agli Assicurati assenza di rottura o al Con- traente)Scasso dei sistemi di chiusura esterni; 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suonoin modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi; 9) caduta a seguito di ascensori rottura o montacarichi per guasto Scasso dei sistemi di chiusura del complesso commerciale/artigianale in cui il Locale insiste qualora quest’ultimo non abbia mezzi di chiusura propri e sempre che le caratteristiche costruttive e i mezzi di chiusura del centro siano rispondenti a quanto previsto dal presente Art. 4.1 - Garanzia Base e dall’Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato. b) Xxxxx commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate: 1) dall’esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura improvvisa dei relativi congegnidel vetro retrostante; 102) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e diretti alle cose presenza di persone addette all’Attività esercitata. c) Xxxxxx avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate causati da atti vandalici anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppiosiano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltreestesa agli Effetti personali, compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsaPreziosi e Valori, se conseguenti agli eventi garantitidegli Addetti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire fornitori e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata clienti presenti all’interno dell’Esercizio commerciale fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativaSinistro. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati daL’Assicurazione comprende inoltre: 14d) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati Xxxxx commesso fuori dalle ore di lavoro da colpa grave persone dipendenti del Contraente o dell’Assicurato o purché il Furto sia avvenuto nei modi previsti alle precedenti lettere a) e b), fuori dalle ore di lavoro e l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei Locali né della custodia delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di leggechiavi relative alla protezione delle Cose assicurate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Commercio

Garanzia Base. Oggetto dell’assicurazione La Società indennizzaSocietà, alle condizioni della presente poliz- za assicura la Tutela Legale nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati da: 1) incendio; 2) azione meccanica del fulmine; 3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà; 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppiomas- simale convenuto all’Art. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre8.7, compresi i guasti causati alle cose assicurate relativi oneri non reperibili dalla controparte, occor- renti all’Assicurato per impedire la difesa dei propri in- teressi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono: • le spese per l’intervento del legale incarica- to dalla gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore; • le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna del- l’Assicurato, o arrestare l’evento dannoso nonché di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”; • le spese per l’intervento del Consulente Tec- nico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Par- teedi Peritipurchésceltiinaccordocon Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”; • le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura penale); • le spese di salva- taggio. La Società rimborsagiustizia in favore dell’erario nel processo penale; • il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/2002 n. 28 con- vertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se conseguenti agli eventi garantiti, anche non ripetuto dalla Controparte in caso di soc- combenza di quest’ultima; • le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) spese per la rimozione registrazione degli atti xxxxx- xxxxx; • le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; • le spese sostenute dal Contraente/Assicu- rato per la costituzione di parte civile, nel- l’ambito del procedimento penale a carico della Controparte; • le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione le in- dennità di trasferta; • le indennità a carico dell’Assicurato spet- tanti all’Organismo di conciliazione costi- tuito da un Ente di diritto pubblico, oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella deicompensiprevista per consentire il ripristino del fabbricatoi mediatori costituiti da Enti di diritto pubblico. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo Tali spese saranno oggetto di € 2.000,00 co- pertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria. Per quanto riguarda le spese relative all’esecu- zione forzata, la Società tiene indenne l’Assicu- rato limitatamente ai primi due tentativi. È ga- rantito l’intervento di un unico legale per annualità assicurativa; 13) ogni grado di trasloco e depositogiudizio, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere territorialmente competente ai sensi dell’Art. 2.32 “Denuncia del sinistro” e dell’Art. 2.33 “Libera scelta del Legale” della Se- zione “Cosa fare in caso di leggesinistro”.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Garanzia Base. La Società indennizzaSocietà, nella forma a “Primo rischio asso- luto”, indennizza nei limiti delle somme assicurate indicate assi- curate per l’Abitazione e/o il Contenuto indi- cate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni con- dizioni che seguono, i danni Xxxxx materiali e diretti alle cose Cose assicurate, anche se di pro- prietà proprietà di terzi, causati da: 1) incendioIncendio; 2) azione meccanica del fulmine; 3) implosioneImplosione, scoppio Scoppio od esplosione Esplosione, non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato dell’Assicura- to siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietàpro- prietà; 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio Incendio di beni enti anche non assicurati posti nell’ambito nell’am- bito di 50 metri dalle cose Cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente acciden- talmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne canne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati colle- gati mediante adeguate con- dutture a regolamentari condutture ad appropriate canne fumarie; 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobiliaeromobi- li, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni ordigni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traenteContraente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizzacaduta di antenne o parabole radioteleri- ceventi, inoltre, compresi i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esternistesse; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, compresi compresi: • i guasti causati alle cose Cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) salvataggio; • idannicausatida Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente gravedel Contraen- te o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Garanzia Base. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate della Somma assicurata indicata in Polizza e nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguonoforma a Primo Rischio Assoluto, i danni Danni materiali alle cose assicuratee diretti dovuti alla perdita del Contenuto, esclusi Preziosi, anche se di pro- prietà proprietà di terzi, causati da: a) Xxxxx commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate: 1) incendioa seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, d i pavimenti, di Vetri stratificati; 2) azione meccanica del fulminecon uso di grimaldelli o arnesi simili; 3) implosionecon uso fraudolento di chiavi, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivitransponder, ad eccezione tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietàsmarrimento o sottrazione delle chiavi all’Autorità competente; 4) fumomediante apertura di serrature elettroniche, gassenza rottura o Scasso, vaporiutilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, provocati da incendio purché dette serrature siano collegate ad una centralina di beni anche non assicurati posti nell’ambito controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di 50 metri dalle cose assicuratedispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente a seguito di Xxxxxx delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per guasto improvviso negli impianti per via ordinaria; la produzione garanzia è prestata con uno Scoperto del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie20%; 6) caduta e/o urto accidentale durante i periodi di aeromobilichiusura diurna e serale, caduta di meteoriticon esposizione fra le ore 8.00 e le ore 24.00, velivoli spaziali quando le vetrine, purché fisse, e di cose le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivisolo vetro fisso; 7) urto mediante l’impiego di veicoli stradali attrezzi o natanti (non di proprietà né particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria anche in uso agli Assicurati assenza di rottura o al Con- traente)Scasso dei sistemi di chiusura esterni; 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suonoin modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi; 9) caduta a seguito di ascensori rottura o montacarichi per guasto Scasso dei sistemi di chiusura del complesso commerciale/artigianale in cui il Locale insiste qualora quest’ultimo non abbia mezzi di chiusura propri e sempre che le caratteristiche costruttive e i mezzi di chiusura del centro siano rispondenti a quanto previsto dal presente Art. 4.1 - Garanzia Base e dall’Art. 4.8 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato. b) Xxxxx commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate: 1) dall’esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura improvvisa dei relativi congegnidel vetro retrostante; 102) la Società indennizzacon rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all’Attività assicurata. c) Xxxxxx avvenuta nei Locali contenenti le Cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei Locali stessi. La garanzia è estesa agli Effetti personali, compresi Preziosi e Valori, degli Addetti, fornitori e clienti presenti all’interno dei Locali assicurati fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro. L’Assicurazione comprende inoltre: d) Xxxxx commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell’Assicurato purché il Furto sia avvenuto nei modi previsti alle precedenti lettere a) e b), i danni ma- teriali fuori dalle ore di lavoro e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei Locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle Cose assicurate. e) Furto o Rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici La garanzia è operante anche se il Sinistro sia avvenuto in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli tumulti, Atti di incendioTerrorismo e sabotaggio organizzato, esplosione uragani, bufere, trombe d’aria, grandine e neve. f) Furto utilizzando veicoli ricoverati nei Locali o scoppio. La garanzia è valida anche nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato qualora il Furto sia stato commesso utilizzando, per i danni avve- xxxx nel corso l’asportazione delle Cose assicurate, veicoli che si trovano nell’ambito dei Locali assicurati. g) Infedeltà dei dipendenti A parziale deroga dell’Articolo 4.3 - Esclusioni, lettera f), la Società, fino alla concorrenza di occupazione purché non militare del fabbricato€ 2.000,00 per ciascuna Annualità assicurativa, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni indennizza le perdite derivanti da reati di incendioFurto, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggioRapina, appropriazione indebita, truffa, smarri- mentocommessi da dipendenti dell’Assicurato nell’esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, malversazionea condizione che: 1) tanto gli atti diretti al compimento del reato, concussione quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell’Assicurazione; 2) il reato sia stato accertato dall’Assicurato entro il termine di 1 Anno dalla consumazione; 3) il dipendente infedele sia stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti attinenti l’Attività assicurata, dedotto il valore di ogni eventuale credito o im- putabili ad ammanchi cauzione del dipendente e di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso ogni recupero. L’Assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l’infedeltà è scoperta, senza diritto per l’Assicurato a rimborso di confiscaPremio. In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino la Società rimborsa entro i limiti della Somma assicurata alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o partita Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spesesostenute per: 11h) per demolireFurto di Fissi ed infissi, sgomberare, smaltire e tra- sportare intesi come i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) manufatti per la rimozione chiusura dei vani di transito,per l’ illuminazione ed aerazione, apparecchiature di allarme e il ricollocamento sorveglianza, altre componenti fisse facenti parte del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessaFabbricato ad esclusione delle componenti in rame. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità Sinistro e € 4.000,00 per Annualità assicurativa e in caso di Riparazione diretta fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro e Annualità assicurativa. i) Guasti cagionati dai ladri nel commettere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli 11 1) alle Cose assicurate (esclusi i Valori), anche se causati da atti vandalici, purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto previsto alle lettere precedenti a), b), c) e d). SonoLa garanzia opera anche durante il loro possesso o l’uso abusivo conseguente al reato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto; 2) ai Locali che contengono le Cose assicurate ed ai relativi infissi senza l’applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in Polizza, altresìpurché le modalità dell’evento siano conformi alle precedenti lettere a), inclusi in b), c) e d). La garanzia i danni causati daè prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata alla partita Contenuto; 3) ai componenti degli impianti di allarme posti all’esterno dei Locali, fino alla concorrenza di € 2.000,00, per Sinistro. j) Spese accessorie, conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, consistenti in: 141) Colpa grave. La Società indennizza onorari dei periti scelti e nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri fino alla concorrenza del 2% dell’Indennizzo liquidato, col massimo di € 2.000,00 per Annualità assicurativa; 2) terapie sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche, esclusi comunque i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dell’Assicurato dagli Addetti a seguito di Xxxxxx o delle persone Rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di cui essi devono rispondere ai sensi Polizza fino alla concorrenza di legge.€ 2.000,00 per Annualità assicurativa;

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Commercio

Garanzia Base. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate della Somma assicurata indicata in Polizza e nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguonoforma a Primo Rischio Assoluto, i danni Danni materiali alle cose assicuratee diretti dovuti alla perdita del Contenuto, anche se di pro- prietà proprietà di terzi, esclusi i clienti della Struttura ricettiva assicurata, causati da: a) Xxxxx commesso con introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate: 1) incendioa seguito di rottura o Scasso dei sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, d i pavimenti, di Vetri stratificati; 2) azione meccanica del fulminecon uso di grimaldelli o arnesi simili; 3) implosionecon uso fraudolento di chiavi, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivitransponder, ad eccezione tessere a banda magnetica o a chip/microchip smarriti o sottratti purché il Furto sia avvenuto entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data della denuncia di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietàsmarrimento o sottrazione delle chiavi all’Autorità competente; 4) fumomediante apertura di serrature elettroniche, gassenza rottura o Scasso, vaporiutilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessori non originali, provocati da incendio purché dette serrature siano collegate ad una centralina di beni anche non assicurati posti nell’ambito controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di 50 metri dalle cose assicuratedispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente a seguito di Xxxxxx delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili ed accessibili per guasto improvviso negli impianti per via ordinaria; la produzione garanzia è prestata con uno Scoperto del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie20%; 6) caduta e/mediante l’impiego di attrezzi o urto accidentale di aeromobiliparticolare agilità personale, caduta qualora le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria anche in assenza di meteoriti, velivoli spaziali e rottura o Scasso dei sistemi di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivichiusura esterni; 7) urto di veicoli stradali in modo clandestino e il cui autore abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi. b) Xxxxx commesso senza introduzione nei Locali contenenti le Cose assicurate: 1) dall’esterno attraverso luci nelle inferriate o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente)nei serramenti con rottura del vetro retrostante; 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 92) caduta con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali apertura al pubblico e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione presenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino Addetti della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di leggeStruttura ricettiva assicurata.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Alberghi E Attività Ricettive

Garanzia Base. La Società indennizza, entro le Somme Assicurate e nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguonoindicati in Polizza, i danni Danni materiali alle cose assicuratee diretti all’Abitazione e/o al Contenuto, anche se di pro- prietà proprietà di terzi, causati dadai seguenti eventi: 1a) incendioIncendio; 2b) azione meccanica del fulmine; 3c) implosioneEsplosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosiviImplosione, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietàScoppio; 4d) fumo, gas, gas e vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non natanti, anche se di proprietà né in uso agli Assicurati dell’Assicurato o al Con- traente)del Contraente; 8) f) onda d’urto sonora sonica prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suonoaerei a velocità supersonica; 9g) urto e/o caduta di aeromobili e veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate, caduta di satelliti e meteoriti; h) caduta di ascensori o ascensori, montacarichi e simili per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegnicongegni di comando o di controllo, compresi i danni agli stessi; 10i) la Società indennizzaatti dolosi di terzi, inoltrecommessi individualmente o in associazione, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggiocompresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato, anche se avvenuti in occasione di Furto, Rapina o tentato Furto o compiuti da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari e o sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata Relativamente ai danni di incendiodeturpamento ed imbrattamento delle parti esterne dell’Abitazione, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia Franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, compresi i 250,00 per Sinistro; j) guasti causati alle cose assicurate ai beni assicurati per impedire o arrestare l’evento dannoso limitare i danni nonché le spese di salva- taggiosalvataggio. La Società rimborsa, anche in eccedenza alle Somme Assicurate e se conseguenti agli eventi garantitigarantiti dalla Polizza, anche le spesespese sostenute: 11k) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare trasportare i residui del sinistro al Sinistro alla più vicino scarico autorizzatovicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata fino alla concorrenza al raggiungimento del 20% delle Somme rispettivamente Assicurate per l’Abitazione e/o il Contenuto per Sinistro; l) per rimuovere, traslocare, depositare presso terzi e ricollocare il Contenuto per consentire il ripristino dell’Abitazione, fino al raggiungimento del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto della Somma Assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 20.000,00 10.000,00 per annualità assicurativa; 12) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di leggeSinistro.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Garanzia Base. La Società indennizzaGli autobus, nei nel loro complessivo allestimento, devono essere coperti da garanzia minima secondo quanto di seguito elencato:  Garanzia integrale AUTOBUS (quindi estesa a TUTTI I COMPONENTI dell’intero veicolo INCLUSI COMPONENTI dell’elettronica di trazione) di 4 anni senza limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, percorrenza chilometrica né di cicli di ricarica dei mezzi (escluse batterie e apparati di ricarica);  4 anni per tutti i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati da: 1) incendio; 2) azione meccanica del fulmine; 3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà; 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) componenti facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta dell’apparato di ricarica plug-in e/o urto accidentale pantografo;  8 anni per le batterie di aeromobilitrazione e apparati di ricarica;  6 anni per la verniciatura e trattamenti in genere, caduta arredi interni (sedili, paretine, sedile guida, cruscotto, cappelliere, cristalli in genere (es. vetri porte, finestre passeggeri e conducente, cristalli vano numeratori, parabrezza, lunotto, ecc.), botole al tetto, vano batterie, sportelli e relativi meccanismi, bauliere ove presenti);  8 anni per il tavolato del pavimento compreso il rivestimento e relative sigillature o saldature (il rivestimento si intende in normali condizioni d’uso per i servizi di meteoritilinea);  7 anni per i rivestimenti esterni della carrozzeria e per TUTTE le coibentazioni termiche (es. vano motore, velivoli spaziali silenziatore scarico e di cose da questi trasportaterelative condotte, esclusi gli or- digni esplosivi turbocompressore etc.);  12 anni per la corrosione del telaio e dell'ossatura;  12 anni per cedimenti strutturali (rotture e/o radioattivi; 7) urto deformazioni). I periodi di veicoli stradali garanzia saranno attivati dalla data del collaudo di accettazione del/i veicolo/i (§A6.2.4). Durante il periodo di garanzia offerto, la garanzia stessa copre ogni parte e componente del sistema ed il Fornitore ne risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale, costruttivo o natanti (non deficienza funzionale, sia in termini di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppiomano d’opera che materiale. La garanzia è valida anche di base non copre le componenti del veicolo fornite dal Cliente se non per le predisposizioni richieste (cavi, canalizzazioni, connettori, supporti) e per l’impianto elettrico opportunamente dimensionato per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricatocarichi occorrenti. Tutte le garanzie sono operanti anche oltre la loro scadenza nominale, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% completa e definitiva eliminazione degli inconvenienti relativamente ai quali, entro la predetta scadenza, si verifichino una o più delle singole somme ri- spettivamente assicurate seguenti condizioni:  sia stata effettuata segnalazione dell’inconveniente sullo stesso autobus o su un altro autobus della fornitura;  sia stata segnalata una circostanza riconducibile all’inconveniente quale suo prodromo, causa o effetto. Il Fornitore pertanto deve:  intervenire a propria cura e spese per Abitazione eeliminare qualsiasi difetto o deficienza accertati dal Cliente e rilevati nel sistema;  ultimare gli interventi necessari a porre a disposizione del Cliente il sistema in perfetta efficienza nei termini previsti dal §A5.3.2;  attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i sistemi oggetto della fornitura le cause prime dei difetti segnalati/rilevati;  effettuare, dove occorra, a propria cura e spese per tragitto di andata e ritorno, il trasporto dei veicoli oggetto dell’intervento dall’officina o Contenuto deposito di riferimento del Cliente, sino all’officina dove sarà eseguito l’intervento in questione.  tenere a proprio carico gli oneri relativi alle seguenti attività: - prestazione del carro attrezzato per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, compresi il recupero del veicolo non marciante per i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui avvenuti in esercizio; - tempo del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) personale per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione predisposizione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario l’assistenza al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di leggetraino.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Garanzia Base. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato - intendendosi per tale il proprietario dell’Animale - una prestazione di polizza, nonché alle immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i danni materiali alle cose assicuratelimiti e secondo le disposizioni in esse contenuti. 7 Gestione dei Sinistri ed erogazione delle Prestazioni di Assistenza La Società, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l’erogazione delle Prestazioni di Assistenza, si avvale di UniSalute S.p.A., e della sua Struttura Organizzativa. Prestazioni di Assistenza garantite a) Il veterinario risponde La Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, fornisce un servizio telefonico di consulenza veterinaria, mettendo un veterinario a disposizione dell’Assicurato, a cui potersi rivolgere per informazioni o chiarimenti sulla salute dell’Animale. b) Informazioni veterinarie telefoniche La Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, attua un servizio telefonico di informazione veterinaria in merito a: • Cliniche e ambulatori veterinari in zona, anche se di pro- prietà di terzi, causati da: 1) incendio; 2) azione meccanica del fulmine; 3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà; 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti aperti 24 ore su 24; • Centri veterinari appropriati ed attrezzati per la produzione del calore (comprese can- ne fumariecura della patologia di cui l’animale soffre; • Farmacie con prodotti specifici per cani e gatti e loro ubicazione; • Articoli/alimentari per cani e gatti – Negozi e loro ubicazioni; • Pensioni per cani e gatti in città e provincia; • Scuole addestramento cani; • Toelettatura cani; • Allevamenti per cani e gatti in città e provincia; • Informazioni su spiagge e stabilimenti balneari a loro accessibili; • Informazioni su mostre e raduni di cani e gatti. c) facenti parte dell’AbitazioneAssistenza dell’Animale in pensione a seguito di Ricovero in istituto di cura dell’Assicurato dovuto a Infortunio o Malattia improvvisa In caso di Ricovero dell’Assicurato in istituto di cura a seguito di un Infortunio o di una Malattia improvvisa, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizzaper il tramite della Struttura Organizzativa, inoltrecontattata telefonicamente dall’Assicurato, i danni ma- teriali provvede a fornire informazioni in merito alle pensioni per cani e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici gatti in città e dolosi e sabotaggioprovincia, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore nonché a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché rimborsare le spese di salva- taggio. La Società rimborsasostenute per la custodia dell’Animale presso la struttura prescelta, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il ad un importo massimo di € 20.000,00 100,00 per annualità assicurativa; 12) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di leggeRicovero.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Multirischi Per Animali Domestici

Garanzia Base. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguonopolizza e nella forma a Primo rischio assoluto, i danni materiali alle cose assicuratema- teriali e diretti dovuti alla perdita del Contenu- to dell’azienda assicurata (compresi Modelli e stampi), esclusi Preziosi, anche se di pro- prietà proprietà di terzi, causati da: 1) incendioFurto commesso all’interno dell’azienda assicurata purché l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate con una delle seguenti modalità: a) a seguito di rottura o scasso di robusti sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri stratificati; b) con uso di grimaldelli o arnesi simili; c) con uso fraudolento di chiavi. Per l’ope- ratività della garanzia è condizione es- senziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottra- zione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti per la cu- stodia dei locali; d) mediante apertura di serrature elettro- niche, senza rottura o scasso, utilizzan- do tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purchè dette serrature siano collegate ad una centralina di control- lo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; e) a seguito di scasso delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani prati- cabili ed accessibili per via ordinaria, a condizione che non siano assicurate Merci di categoria merceologica A1 o A2 come indicato nella scheda di polizza; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 25 %; f) durante i periodi di chiusura diurna e sera- le, con esposizione fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, ri- mangono protette da solo vetro fisso; g) mediante l’impiego di attrezzi o di parti- colare agilità personale, qualora le aper- ture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria; h) per via diversa da quella ordinaria supe- rando ostacoli o ripari con uso di mezzi ar- tificiosi o di particolare agilità personale; i) in modo clandestino e abbia poi asporta- to la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate è prevista in poliz- za custodia in cassaforte, la Società è obbli- gata a pagare soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia asportato la cas- saforte o l’abbia violata mediante rottura o scasso. 2) azione meccanica Furto commesso senza introduzione nei locali contenenti le cose assicurate con una delle seguenti modalità: a) dall’esterno attraverso luci nelle infer- riate o nei serramenti con rottura del fulminevetro retrostante; b) con rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all’Attività esercitata. La garanzia è operante anche durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le ore 8 e le ore 24. 3) implosioneXxxxxx avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’ester- no e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia è estesa agli effetti personali, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivicompresi Preziosi e Valori, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano dipendenti, fornitori e clienti presenti in locali adiacenti non all’interno dell’azienda assicurata fino alla concorrenza di sua proprietà;€ 1.000,00 per Sini- stro. 4) fumoXxxxx commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall’Assicurato purché il furto sia avvenuto nei modi previsti ai precedenti punti 1 e 2, gas, vapori, provocati da incendio fuori dalle ore di beni anche lavoro e l’autore del furto non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle cose assicurate;. Sono inoltre prestate le seguenti operatività delle garanzie: 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta e/Furto o urto accidentale Rapina commessi in occasioni di aeromobili, caduta eventi sociopolitici ed atmosferici. Le garanzie di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, cui ai punti precedenti sono operanti anche se il Sinistro sia avvenuto in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, tu- multi, atti di terrorismo e sabotaggio or- ganizzato, uragani, bufere, trombe d’aria, grandine e neve. Qualora il Sinistro fosse in rapporto con tali eventi, la garanzia è prestata con una Franchigia di € 250,00, ferme Franchigie e Scoperti di maggiore entità previsti in polizza. 6) Furto e Rapina presso fiere, mostre, terzi o presso l’abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell’Attività esercitata. Il Contenuto (compresi quelli di incendioModelli e stampi) si intende assicurato contro Xxxxx e Rapi- na quando si trova all’esterno dell’azienda assicurata, esplosione si trova presso l’abitazione non comunicante del titolare e/o scoppiodei soci dell’Attività esercitata o, temporanea- mente, presso terzi e/o fiere e mostre. La garanzia Furto è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - operante a condizione che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle l’autore si sia introdotto nei locali con- tenenti le cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o le modalità di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11al punto 1) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia presente articolo ed è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto della somma assicurata alla partita Conte- nuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) per la rimozione 5.000,00 e il ricollocamento con uno Scoperto del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge10%.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Piccola E Media Impresa

Garanzia Base. La Società indennizza, entro le Somme Assicurate e nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguonoindicati in Polizza, i danni Danni materiali alle cose assicuratee diretti al Contenuto, anche se di pro- prietà proprietà di terzi, causati da: a) Xxxxx commesso all’interno dell’Abitazione a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei Locali contenenti i beni assicurati: 1) incendiocon Scasso o rimozione delle difese esterne dei Locali; 2) azione meccanica del fulminepraticando aperture nei tetti, nelle pareti, nei solai; 3) implosionecon uso di chiavi false, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietàgrimaldelli o arnesi simili; 4) fumocon uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente, gasai suoi Familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; la garanzia opera dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, vaporirisultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità compe- tente, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicuratefino alle ore 24 dell’ottavo giorno successivo; 5) fumomediante apertura di serrature elettroniche, gassenza rottura o Scasso, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazioneutilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché collegati mediante adeguate con- dutture dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a regolamentari canne fumarieregistrare le aperture e i tentativi di apertura; 6) caduta e/senza Scasso mediante scalata o urto accidentale per via diversa da quella ordinaria facendo uso di aeromobiliparticolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/scale o radioattivisimili; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente)clandestinamente, cioè introducendosi all’interno dell’Abitazione all’insaputa del Contraente e dei suoi Familiari, a condizione che la refurtiva venga asportata successivamente a Locali chiusi; 8) onda d’urto sonora prodotta senza Scasso, attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da mezzi ae- rei super- fici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per effetto via ordinaria, oppure in qualsiasi altro modo, a condizione che all’interno dei Locali ci sia presenza di persone di età superiore a 12 anni. b) Furto commesso dall’esterno senza introduzione nei locali contenenti i beni assicurati, attraverso aperture nelle inferriate o nei serramenti con rottura del superamento del muro del suonovetro retrostante; 9c) caduta di ascensori Furto comunque commesso da Lavoratori domestici o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati agevolato con dolo dell’Assicuratoo colpa grave dagli stessi, purché i Lavoratori domestici siano regolarmente assunti, fino al raggiungimento del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’8050% delle singole somme ri- spettivamente assicurate della Somma Assicurata per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o il Contenuto con il massimo di € 20.000,00 10.000,00 per annualità Annualità assicurativa;. 12d) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo Xxxxxx e/o Contenuto con estorsione avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. L’Assicurazione comprende inoltre: e) il massimo Furto di Fissi ed infissi, compresi i danni agli stessi ed i danni all’Abitazione 13, causati durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli, fino al raggiungimento di € 2.000,00 5.000,00 per annualità assicurativaSinistro; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Garanzia Base. La Società indennizza, entro le Somme Assicurate e nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguonoindicati in Polizza, i danni Danni materiali alle cose assicuratee diretti al Contenuto, anche se di pro- prietà proprietà di terzi, causati da: a) Xxxxx commesso all’interno dell’Abitazione, a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei Locali contenenti i beni assicurati: 1) incendiocon Scasso o rimozione delle difese esterne dei Locali; 2) azione meccanica del fulminepraticando aperture nei tetti, nelle pareti, nei solai; 3) implosionecon uso di chiavi false, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietàgrimaldelli o arnesi simili; 4) fumocon uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente, gasai suoi Familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; la garanzia opera dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, vaporirisultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità compe- tente, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicuratefino alle ore 24 dell’ottavo giorno successivo; 5) fumomediante apertura di serrature elettroniche, gassenza rottura o Scasso, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazioneutilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché collegati mediante adeguate con- dutture dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a regolamentari canne fumarieregistrare le aperture e i tentativi di apertura; 6) caduta e/senza Scasso mediante scalata o urto accidentale per via diversa da quella ordinaria facendo uso di aeromobiliparticolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/scale o radioattivisimili; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente)clandestinamente, cioè introducendosi all’interno dell’Abitazione all’insaputa del Contraente e dei suoi Familiari, a condizione che la refurtiva venga asportata successivamente a Locali chiusi; 8) onda d’urto sonora prodotta senza Scasso, attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da mezzi ae- rei super- fici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per effetto via ordinaria, oppure in qualsiasi altro modo, a condizione che all’interno dei Locali ci sia presenza di persone di età superiore a 12 anni. b) Furto commesso dall’esterno senza introduzione nei locali contenenti i beni assicurati, attraverso aperture nelle inferriate o nei serramenti con rottura del superamento del muro del suonovetro retrostante; 9c) caduta di ascensori Furto comunque commesso da Lavoratori domestici o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati agevolato con dolo dell’Assicuratoo colpa grave dagli stessi, purché i Lavoratori domestici siano regolarmente assunti, fino al raggiungimento del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’8050% delle singole somme ri- spettivamente assicurate della Somma Assicurata per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o il Contenuto con il massimo di € 20.000,00 10.000,00 per annualità Annualità assicurativa;. 12d) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo Xxxxxx e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco estorsione avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessasiano costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati daL’Assicurazione comprende inoltre: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Garanzia Base. La Società indennizza, entro le Somme Assicurate e nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguonoindicati in Polizza, i danni Danni materiali alle cose assicuratee diretti al Contenuto, anche se di pro- prietà proprietà di terzi, causati da: a) Furto commesso all’interno dell’Abitazione, a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei Locali contenenti i beni assicurati: 1) incendiocon Scasso o rimozione delle difese esterne dei Locali; 2) azione meccanica del fulminepraticando aperture nei tetti, nelle pareti, nei solai; 3) implosionecon uso di chiavi false, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietàgrimaldelli o arnesi simili; 4) fumocon uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente, gasai suoi Familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; la garanzia opera dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, vaporirisultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità compe- tente, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicuratefino alle ore 24 dell’ottavo giorno successivo; 5) fumomediante apertura di serrature elettroniche, gassenza rottura o Scasso, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazioneutilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché collegati mediante adeguate con- dutture dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a regolamentari canne fumarieregistrare le aperture e i tentativi di apertura; 6) caduta e/mediante scalata o urto accidentale per via diversa da quella ordinaria facendo uso di aeromobiliparticolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/scale o radioattivisimili; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente)clandestinamente, cioè introducendosi all’interno dell’Abitazione all’insaputa del Contraente e dei suoi Familiari, a condizione che la refurtiva venga asportata successivamente a Locali chiusi; 8) onda d’urto sonora prodotta senza Scasso, attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da mezzi ae- rei super- fici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per effetto via ordinaria, oppure in qualsiasi altro modo, a condizione che all’interno dei Locali ci sia presenza di persone di età superiore a 12 anni. b) Furto commesso dall’esterno senza introduzione nei locali contenenti i beni assicurati, attraverso aperture nelle inferriate o nei serramenti con rottura del superamento del muro del suonovetro retrostante; 9c) caduta di ascensori Furto comunque commesso da Lavoratori domestici o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati agevolato con dolo dell’Assicuratoo colpa grave dagli stessi, purché i Lavoratori domestici siano regolarmente assunti, fino al raggiungimento del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’8050% delle singole somme ri- spettivamente assicurate della Somma Assicurata per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o il Contenuto con il massimo di € 20.000,00 10.000,00 per annualità Annualità assicurativa;. 12d) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo Rapina e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco estorsione avvenuta nei locali contenenti i beni assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessasiano costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati daL’Assicurazione comprende inoltre: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Garanzia Base. Oggetto dell’assicurazione La Società indennizzaSocietà, alle condizioni della presente po- lizza assicura la Tutela Legale nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati da: 1) incendio; 2) azione meccanica del fulmine; 3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà; 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppiomassimale convenuto all’Art. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre8.7, compresi i guasti causati alle cose assicurate relativi oneri non reperibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per impedire la difesa dei pro- pri interessi in sede extragiudiziale e giudizia- le, nei casi indicati in polizza. Tali oneri sono: • le spese per l’intervento del legale inca- ricato dalla gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore; • le eventuali spese del legale di contropar- te, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o arrestare l’evento dannoso nonché di transazione autorizza- ta da Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”; • le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”; • le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura penale); • le spese di salva- taggio. La Società rimborsagiustizia in favore dell’erario nel processo penale; • il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/2002 n. 28 con- vertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se conseguenti agli eventi garantiti, anche non ripetuto dalla Controparte in caso di soc- combenza di quest’ultima; • le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) spese per la rimozione registrazione degli atti giu- diziari; • le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; • le spese sostenute dal Contraente/Assi- curato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a ca- rico della Controparte; • le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione le indennità di trasferta; • le indennità a carico dell’Assicurato spet- tanti all’Organismo di conciliazione co- stituito da un Ente di diritto pubblico, op- pure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per consentire il ripristino del fabbricatoi mediatori costituiti da Enti di diritto pubblico. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo Tali spese saranno og- getto di € 2.000,00 copertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria. Per quanto riguarda le spese relative all’ese- cuzione forzata, la Società tiene indenne l’As- sicurato limitatamente ai primi due tentativi. È garantito l’intervento di un unico legale per annualità assicurativa; 13) ogni grado di trasloco e depositogiudizio, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere territorialmente com- petente ai sensi dell’Art. 2.32 “Denuncia del sinistro” e dell’Art. 2.33 “Libera scelta del Le- gale” della Sezione “Cosa fare in caso di leggesini- stro”.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione

Garanzia Base. La Società indennizzaSe acquistate le Sezioni Danni ai beni ed Eventi Catastrofali e se conseguenti ad eventi indennizzabili in tali Sezioni, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati dala Società: 1a) incendiocorrisponde all’Assicurato un Indennizzo forfettario pari a € 10.000,00 per Sinistro se l’Abitazione assicurata risulta completamente distrutta, inagibile o abbia subito un danno che ne compromette la stabilità 27; 2b) azione meccanica del fulmineindennizza le spese per il riassetto dell’Abitazione assicurata sostenute a fronte dell’impiego di Lavoratori domestici fino al raggiungimento di € 500,00 per Sinistro; 3c) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione rimborsa le spese mediche sostenute dall’Assicurato e dai suoi Familiari a causa di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non Infortunio fino al raggiungimento di sua proprietà; 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente € 1.000,00 per guasto improvviso negli impianti Sinistro per: • gli accertamenti diagnostici; • gli onorari per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta visite con medici generici e/o urto accidentale specialisti; • i trattamenti fisioterapici rieducativi; • le rette di aeromobili, caduta degenza; • l’acquisto o il noleggio di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o radioattivi; 7) urto tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterniguarigione; • il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre due anni dalla data del Sinistro. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le parodontopatie. Se acquistata la Sezione Furto e Xxxxxx e se conseguenti ad eventi indennizzabili in tale Sezione, la Società: d) rimborsa le spese per potenziare i mezzi di furtochiusura e protezione mediante l’installazione di blindature, rapina ed estorsionecongegni di bloccaggio, saccheggioinferriate, appropriazione indebitaVetri antisfondamento, truffaimpianti di allarme, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia al raggiungimento di € 250,00. Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate 1.000,00 per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativaSinistro; 12) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Appears in 1 contract

Samples: Assicurazione Multirischi Dell’abitazione