Garanzia Base. Oggetto dell’Assicurazione Sono in garanzia le seguenti coperture assi- curative: • Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (ITT) (assicurazione infortuni e malattia), per il Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Autonomo; • Perdita d’Impiego (PI) (assicurazione perdi- te pecuniarie), per il Contraente che, al mo- mento del Sinistro, sia Lavoratore Dipen- dente Privato; • Ricovero Ospedaliero (RO) (assicurazione infortuni e malattia), per il Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Di- pendente Pubblico o Non Lavoratore. La Società si impegna a corrispondere il mas- simale indicato nella Scheda di polizza secon- do le modalità di liquidazione previste all’Art. 2.29. Sono assicurabili i soggetti che abbiano un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il ve- rificarsi in corso d’anno assicurativo del compi- mento del 70° anno di età comporta la cessa- zione delle coperture assicurative alla scaden- za annuale immediatamente successiva. L’età assicurativa viene determinata pren- dendo come riferimento l’età puntuale del contraente in anni compiuti e interi. L’assicurazione viene assunta senza alcu- na documentazione sanitaria: la copertura assicurativa è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione, nella Scheda di polizza, del- la dichiarazione di buono stato di salute del Contraente.
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Garanzia Base. Oggetto dell’Assicurazione Sono in garanzia le seguenti coperture assi- curative: • Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (ITT) (assicurazione infortuni e malattia), per il Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Autonomo; • Perdita d’Impiego (PI) (assicurazione perdi- te pecuniarie), per il Contraente che, al mo- mento del Sinistro, sia Lavoratore Dipen- dente Privato; • Ricovero Ospedaliero (RO) (assicurazione infortuni e malattia), per il Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Di- pendente Pubblico o Non Lavoratore. La Società si impegna a corrispondere il mas- simale indicato nella Scheda di polizza secon- do le modalità di liquidazione previste all’Art. 2.29. Sono assicurabili i soggetti che abbiano un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il ve- rificarsi in corso d’anno assicurativo del compi- mento del 70° anno di età comporta la cessa- zione indennizza, nei limiti delle coperture assicurative alla scaden- za annuale immediatamente successiva. L’età assicurativa viene determinata pren- dendo come riferimento l’età puntuale del contraente in anni compiuti e interi. L’assicurazione viene assunta senza alcu- na documentazione sanitaria: la copertura assicurativa è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione, somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, del- nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti, derivanti da furto, anche se solo tentato: • del Contenuto posto nell’abitazione assicu- rata, anche se di proprietà di terzi; • delle parti non considerate mobili dell’abita- zione assicurata, compresi i danni provocati agli infissi della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro. La Società indennizza anche i danni materia- li e diretti dovuti alla perdita del Contenuto dell’abitazione assicurata causati da rapina/ estorsione, purché l’impossessamento sia av- venuto nei locali contenenti le cose assicura- te anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano pre- levate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. L’assicurazione comprende inoltre il rimbor- so, a seguito di sinistro indennizzabile, delle spese documentate:
1. sostenute per onorari dei periti nominati dal Contraente. La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 10% dell’indennizzo sulla partita Contenuto con il massimo di € 3.000,00 per sinistro.
2. sostenute dal Contraente e dai suoi fami- liari per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la dichiarazione Dimo- ra abituale assicurata è resa inabitabile; La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo sulla partita Conte- nuto per sinistro.
3. sostenute per il rifacimento dei documenti personali del Contraente e dei suoi familiari. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di buono stato € 1.000,00 per annualità assicurativa.
4. sanitarie, comprese quelle psicoterapeu- tiche allo scopo di salute diagnosticare e predi- sporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dal Con- traente o dai suoi familiari a seguito di scip- po o rapina, consumati o tentati, indenniz- zabili a termini di polizza. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro.
5. per i danni materiali e diretti avvenuti, in tutto il mondo, all’esterno dell’abitazione e commessi sulla persona dell’Assicurato e/o dei suoi familiari, nel caso in cui il contrat- to sia stipulato con contraenza “Persona Giuridica”, la Società indennizza la persona individuata nell’allegato di polizza e i com- ponenti del Suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia, nei limiti della somma assicurata alla partita Conte- nuto della Dimora abituale, derivanti da:
a) furto con destrezza e rapina di capi di vestiario ed oggetti, consegnati o non, av- venuto in locali adibiti ad esercizi pubblici quando negli stessi sia presente l’Assicu- rato. Dall’assicurazione sono esclusi sia i beni attinenti attività lavorative esercita- te per conto proprio o di terzi sia i valori. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la par- tita Contenuto per sinistro;
b) furto di bagagli costituiti da effetti per- sonali, esclusi preziosi e valori, che si tro- vino esclusivamente, dalle ore 6 alle ore 22, nel bagagliaio dell’autoveicolo di pro- prietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall’Assicurato. La validità della copertura è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusu- ra di cui il veicolo è dotato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro;
c) furto e rapina di effetti personali del Con- traente e dei suoi familiari anche quando si trovino ubicati in luoghi diversi dall’abi- tazione, purché in alberghi o in locali non di proprietà, a loro in uso per il solo perio- do di soggiorno. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la par- tita Contenuto per sinistro.
6. per i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del Contenuto dell’abitazione as- sicurata, causati da furto perpetrato da collaboratori domestici, comunque com- messo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro con uno scoperto del 10%.
7. per l’aumento della somma assicurata per matrimonio. Se l’abitazione relativa all’ubicazione indi- cata in polizza costituisce Dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma assi- curata alla partita “Contenuto” deve inten- dersi maggiorata: • del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del quarantesimo giorno pre- cedente la data del matrimonio del Con- traente/Assicurato o di uno dei compo- nenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia fino alle ore 24 del ventesimo giorno succes- sivo tale data. Sono, altresì, inclusi in garanzia: • il furto delle cose assicurate quando il ladro si sia introdotto nell’abitazione con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denun- cia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 dell’ottavo giorno successivo; • le spese per la sostituzione delle serratu- re della Dimora assicurata con altre dello stesso tipo, resa necessaria da furto, rapi- na, scippo, smarrimento, anche all’esterno dell’abitazione, delle chiavi. Questa garan- zia opera in aggiunta a quanto previsto dalla garanzia Assistenza. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e con una franchigia di € 100,00. Per ogni sinistro, in ogni caso, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicu- rate, salvo quanto previsto dall’art. 1914 del Co- dice Civile per le spese di salvataggio, nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.
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Garanzia Base. Oggetto dell’Assicurazione Sono in garanzia le seguenti coperture assi- curative: • Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (ITT) (assicurazione infortuni e malattia), per il Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Autonomo; • Perdita d’Impiego (PI) (assicurazione perdi- te pecuniarie), per il Contraente che, al mo- mento del Sinistro, sia Lavoratore Dipen- dente Privato; • Ricovero Ospedaliero (RO) (assicurazione infortuni e malattia), per il Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Di- pendente Pubblico o Non Lavoratore. La Società si impegna a corrispondere il mas- simale indicato nella Scheda di polizza secon- do le modalità di liquidazione previste all’Art. 2.29. Sono assicurabili i soggetti che abbiano un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il ve- rificarsi in corso d’anno assicurativo del compi- mento del 70° anno di età comporta la cessa- zione indennizza, nei limiti delle coperture assicurative alla scaden- za annuale immediatamente successiva. L’età assicurativa viene determinata pren- dendo come riferimento l’età puntuale del contraente in anni compiuti e interi. L’assicurazione viene assunta senza alcu- na documentazione sanitaria: la copertura assicurativa è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione, somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, del- nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti, derivanti da furto, anche se solo tentato: • del Contenuto posto nell’abitazione assicu- rata, anche se di proprietà di terzi; • delle parti non considerate mobili dell’abita- zione assicurata, compresi i danni provocati agli infissi della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro. La Società indennizza anche i danni materia- li e diretti dovuti alla perdita del Contenuto dell’abitazione assicurata causati da rapina/ estorsione, purché l’impossessamento sia av- venuto nei locali contenenti le cose assicura- te anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano pre- levate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. L’assicurazione comprende inoltre il rimbor- so, a seguito di sinistro indennizzabile, delle spese documentate:
1. sostenute per onorari dei periti nominati dal Contraente. La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 10% dell’indennizzo sulla partita Contenuto con il massimo di € 3.000,00 per sinistro.
2. sostenute dal Contraente e dai suoi fami- liari per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la dichiarazione Dimo- ra abituale assicurata è resa inabitabile; La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo sulla partita Conte- nuto per sinistro.
3. sostenute per il rifacimento dei documenti personali del Contraente e dei suoi familiari. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di buono stato € 1.000,00 per annualità assicurativa.
4. sanitarie, comprese quelle psicoterapeu- tiche allo scopo di salute diagnosticare e predi- sporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dal Con- traente o dai suoi familiari a seguito di scip- po o rapina, consumati o tentati, indenniz- zabili a termini di polizza. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro.
5. per i danni materiali e diretti avvenuti, in tutto il mondo, all’esterno dell’abitazione e commessi sulla persona dell’Assicurato e/o dei suoi familiari; nel caso in cui il contrat- to sia stipulato con contraenza “Persona Giuridica”, la Società indennizza la persona individuata nell’allegato di polizza e i com- ponenti del Suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia, nei limiti della somma assicurata alla partita Conte- nuto della Dimora abituale, derivanti da:
a) furto con destrezza e rapina di capi di vestiario ed oggetti, consegnati o non, avvenuto in locali adibiti ad esercizi pubblici quando negli stessi sia presen- te l’Assicurato. Dall’assicurazione sono esclusi sia i beni attinenti attività lavo- rative esercitate per conto proprio o di terzi sia i valori. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la par- tita Contenuto per sinistro;
b) furto di bagagli costituiti da effetti per- sonali, esclusi preziosi e valori, che si tro- vino esclusivamente, dalle ore 6 alle ore 22, nel bagagliaio dell’autoveicolo di pro- prietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall’Assicurato. La validità della copertura è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusu- ra di cui il veicolo è dotato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro;
c) furto e rapina di effetti personali del Con- traente e dei suoi familiari anche quando si trovino ubicati in luoghi diversi dall’abi- tazione, purché in alberghi o in locali non di proprietà, a loro in uso per il solo perio- do di soggiorno. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la par- tita Contenuto per sinistro.
6. per i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del Contenuto dell’abitazione as- sicurata, causati da furto perpetrato da collaboratori domestici, comunque com- messo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro con uno scoperto del 10%.
7. per l’aumento della somma assicurata per matrimonio. Se l’abitazione relativa all’ubicazione indi- cata in polizza costituisce Dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma assi- curata alla partita “Contenuto” deve inten- dersi maggiorata: • del 10% per il periodo di tempo che va dal- le ore 24 del quarantesimo giorno prece- dente la data del matrimonio del Contra- ente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia fino alle ore 24 del ventesimo giorno successivo tale data. Sono, altresì, inclusi in garanzia: • il furto delle cose assicurate quando il ladro si sia introdotto nell’abitazione con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denun- cia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 dell’ottavo giorno successivo; • le spese per la sostituzione delle serratu- re della Dimora assicurata con altre dello stesso tipo, resa necessaria da furto, rapi- na, scippo, smarrimento, anche all’esterno dell’abitazione, delle chiavi. Questa garan- zia opera in aggiunta a quanto previsto dalla garanzia Assistenza. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e con una franchigia di € 100,00. Per ogni sinistro, in ogni caso, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assi- curate, salvo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio, nonché ove esplicitamente previsto dal con- tratto.
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