Common use of GARANZIE OFFERTE AL CLIENTE DA WINDTRE Clause in Contracts

GARANZIE OFFERTE AL CLIENTE DA WINDTRE. Fatto salvo quanto previsto all’art. 3.4, WINDTRE risponde nei confronti del Cliente: a) dei ritardi nell’attivazione del Servizio; b) dei ritardi negli interventi di assistenza in caso di irregolare funzionamento del Servizio; c) del mancato rispetto dei termini di preavviso, ove previsti; d) dell’erronea sospensione del Servizio, per i danni subiti dal Cliente dal momento in cui ne abbia dato tempestiva comunicazione; e) del mancato o irregolare funzionamento degli avvisi automatici di cui all’art. 3.1; f)del mancato rispetto dei termini massimi di risposta ai reclami del Cliente, di cui all’art. 7.1. Il verificarsi di uno dei fatti di cui alle precedenti lettere a), c), d) ed e) determina a carico di WINDTRE l’obbligo di corrispondere al Cliente un indennizzo di euro 2 (due) per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 (cento) euro e, per le ipotesi di cui alla lettera a), nel caso in cui il Cliente sia titolare di tre o più Carte SIM, non superiore complessivamente a 250 (duecentocinquanta) euro. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, il verificarsi di uno dei fatti di cui alle precedenti lettere b) e f) determina a carico di WINDTRE l’obbligo di corrispondere al Cliente un indennizzo, di entità commisurata alla durata del disservizio ed ai volumi di traffico sviluppati dal Cliente, fino ad un massimo di euro 5 (cinque) per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 (cento) euro. Nei casi di guasti eccezionali e generalizzati di particolare complessità tecnica di cui alle lettere b) e f), il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari ad euro 2,50 a partire dal quinto giorno successivo alla cessazione della causa di forza maggiore ovvero dalla data di risoluzione comunicata ai sensi dell’articolo 7.1 ove non rispettata.

Appears in 2 contracts

Samples: Telecommunications, Telecommunications

GARANZIE OFFERTE AL CLIENTE DA WINDTRE. Fatto salvo quanto previsto all’art. 3.4, WINDTRE risponde nei confronti del Cliente: a) dei ritardi nell’attivazione del Servizio; b) dei ritardi negli interventi di assistenza in caso di irregolare funzionamento del Servizio; c) del mancato rispetto dei termini di preavviso, ove previsti; d) dell’erronea sospensione del Servizio, per i danni subiti dal Cliente dal momento in cui ne abbia dato tempestiva comunicazione; e) del mancato o irregolare funzionamento degli avvisi automatici di cui all’art. 3.1; f)del ; f) del mancato rispetto dei termini massimi di risposta ai reclami del Cliente, di cui all’art. . 7.1. Il verificarsi di uno dei fatti di cui alle precedenti lettere a), c), d) ed e) determina a carico di WINDTRE l’obbligo di corrispondere al Cliente un indennizzo di euro 2 (due) per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 (cento) euro e, per le ipotesi di cui alla lettera a), nel caso in cui il Cliente sia titolare di tre o più Carte SIM, non superiore complessivamente a 250 (duecentocinquanta) euro. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, il verificarsi di uno dei fatti di cui alle precedenti lettere b) e f) determina de- termina a carico di WINDTRE l’obbligo di corrispondere al Cliente un indennizzo, di entità commisurata alla durata del disservizio ed ai volumi di traffico sviluppati dal Cliente, fino ad un massimo di euro 5 (cinque) per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 (cento) euro. Nei casi di guasti eccezionali e generalizzati di particolare complessità tecnica di cui alle lettere b) e f), il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari ad euro 2,50 a partire dal quinto giorno successivo alla cessazione della causa di forza maggiore ovvero dalla data di risoluzione comunicata ai sensi dell’articolo 7.1 ove non rispettata.

Appears in 1 contract

Samples: Servizi Di Telecomunicazioni

GARANZIE OFFERTE AL CLIENTE DA WINDTRE. Fatto salvo quanto previsto all’art. 3.4, WINDTRE risponde nei confronti del Cliente: a) dei ritardi nell’attivazione del Servizio; b) dei ritardi negli interventi di assistenza in caso di irregolare funzionamento del Servizio; c) del mancato rispetto dei termini di preavviso, ove previsti; d) dell’erronea sospensione del Servizio, per i danni subiti dal Cliente dal momento in cui ne abbia dato tempestiva comunicazione; e) del mancato o irregolare funzionamento degli avvisi automatici di cui all’art. 3.1; f)del mancato rispetto dei termini massimi di risposta ai reclami del Cliente, di cui all’art. . 7.1. Il verificarsi di uno dei fatti di cui alle precedenti lettere a), c), d) ed e) determina a carico di WINDTRE l’obbligo di corrispondere al Cliente un indennizzo di euro 2 (due) per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 (cento) euro e, per le ipotesi di cui alla lettera a), nel caso in cui il Cliente sia titolare di tre o più Carte SIM, non superiore complessivamente a 250 (duecentocinquanta) euro. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, il verificarsi di uno dei fatti di cui alle precedenti lettere b) e f) determina de- termina a carico di WINDTRE l’obbligo di corrispondere al Cliente un indennizzo, di entità commisurata alla durata del disservizio ed ai volumi di traffico sviluppati dal Cliente, fino ad un massimo di euro 5 (cinque) per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 (cento) euro. Nei casi di guasti eccezionali e generalizzati di particolare complessità tecnica di cui alle lettere let- tere b) e f), il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari ad euro 2,50 a partire dal quinto giorno successivo alla cessazione della causa di forza maggiore ovvero dalla data di risoluzione comunicata ai sensi dell’articolo 7.1 ove non rispettata.

Appears in 1 contract

Samples: Telecommunications

GARANZIE OFFERTE AL CLIENTE DA WINDTRE. Fatto salvo quanto previsto all’art. 3.4, WINDTRE risponde nei confronti del Cliente: a) : - dei ritardi nell’attivazione del Servizio; b) dei ritardi negli interventi di assistenza in caso di irregolare funzionamento del Servizio; c) del mancato rispetto dei termini di preavviso, ove previsti; d) ; - dell’erronea sospensione del Servizio, per i danni subiti dal Servizio qualora il Cliente dal momento in cui ne abbia dato data tempestiva comunicazione; e) ; - del mancato o irregolare funzionamento degli avvisi automatici di cui inesatto inserimento del Cliente nell’elenco abbonati, ovvero inserimento per errore, qualora il Cliente non lo abbia espressamente richiesto, come previsto all’art. 3.12.7; f)del - del mancato rispetto dei termini massimi di risposta ai reclami del Cliente, di cui all’art. . 7.1. Il verificarsi di uno dei fatti di cui alle precedenti lettere a), c), d) ed e) determina a carico di WINDTRE l’obbligo di corrispondere al Cliente un indennizzo di euro 2 (due) per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 (cento) euro e, per le ipotesi di cui alla lettera a), nel caso in cui Per il Cliente sia titolare di tre o più Carte SIM, non superiore complessivamente a 250 (duecentocinquanta) euro. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafoServizio radiomobile, il verificarsi di uno dei predetti fatti di cui alle precedenti lettere b) e f) determina a carico di WINDTRE l’obbligo di corrispondere al Cliente un indennizzo, di entità commisurata alla durata del disservizio ed ai volumi di traffico sviluppati dal Cliente, fino ad un massimo di 2 euro 5 (cinque) per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 (cento) euro. Nei casi Per il servizio di guasti eccezionali telefonia fissa tradizionale e generalizzati di particolare complessità tecnica di cui alle lettere b) e f)su IP e/o ADSL, il ritardo dell’attivazione determinerà a carico di WINDTRE l’obbligo di corrispondere al Cliente un indennizzo di 2 euro per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 euro. Nel caso in cui il Cliente sia titolare di tre o più linee/SIM, questi ha diritto ad un indennizzo pari comunque non superiore a 250 euro. Per il Servizio di telefonia fissa tradizionale e su IP e/o ADSL, in caso di discontinuità all’attivazione del Servizio di durata superiore a quella indicata all’art. 3.9 e qualora non siano rispettati i termini previsti all’art. 3.5 per la riparazione dei guasti, WINDTRE riconoscerà al Cliente un indennizzo fino ad un massimo di 5 euro 2,50 per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a partire 100 euro. Qualora venga sospeso il Servizio senza motivo, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo fino ad un massimo di 2 euro per ogni giorno di sospensione e comunque non superiore a complessivi 100 euro. In caso di errore o omissione nell’inserimento del numero telefonico o del nominativo del Cliente nell’elenco alfabetico degli abbonati al Servizio telefonico della rete urbana di appartenenza verranno valutate le possibili soluzioni tecniche volte a eliminare o limitare il disservizio. Nella determinazione degli impegni di cui ai punti precedenti, WINDTRE garantirà il migliore livello di efficienza e di qualità dei Servizi possibili, compatibilmente con la modalità di accesso diretto alla rete locale che sarà attuata dal quinto giorno successivo fornitore della rete in conformità alle disposizioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Resta salvo il risarcimento del maggior danno, secondo le norme applicabili. WINDTRE corrisponderà gli indennizzi dovuti al Cliente dal primo Conto WINDTRE utile, operando in compensazione ovvero, ove si renda necessario, provvederà, nei tempi tecnici, alla cessazione della causa liquidazione a mezzo assegno/ bonifico. La sospensione del Servizio, disposta per qualsiasi motivo da WINDTRE in base alle disposizioni del presente Contratto, dovrà consentire di forza maggiore ovvero dalla data utilizzare i numeri di risoluzione comunicata ai sensi dell’articolo 7.1 ove non rispettataemergenza e di ricevere chiamate in tutti i casi in cui ciò è tecnicamente possibile.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Contratto

GARANZIE OFFERTE AL CLIENTE DA WINDTRE. Fatto salvo quanto previsto all’art. 3.4, WINDTRE risponde nei confronti del Cliente: a) dei ritardi nell’attivazione del Servizio; b) dei ritardi negli interventi di assistenza in caso di irregolare funzionamento del Servizio; c) del mancato rispetto dei termini di preavviso, ove previsti; d) dell’erronea sospensione del Servizio, per i danni subiti dal Cliente dal momento in cui ne abbia dato tempestiva comunicazione; e) del mancato o irregolare funzionamento degli avvisi automatici di cui all’art. 3.1; f)del mancato rispetto dei termini massimi di risposta ai reclami del Cliente, di cui all’art. . 7.1. Il verificarsi di uno dei fatti di cui alle precedenti lettere a), c), d) ed e) determina a carico di WINDTRE l’obbligo di corrispondere al Cliente un indennizzo di euro 2 (due) per ogni giorno gior- no di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 (cento) euro e, per le ipotesi di cui alla lettera a), nel caso in cui il Cliente sia titolare di tre o più Carte SIM, non superiore complessivamente a 250 (duecentocinquanta) euro. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, il verificarsi di uno dei fatti di cui alle precedenti lettere b) e f) determina de- termina a carico di WINDTRE l’obbligo di corrispondere al Cliente un indennizzo, di entità commisurata alla durata del disservizio ed ai volumi di traffico sviluppati dal Cliente, fino ad un massimo di euro 5 (cinque) per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente a 100 (cento) euro. Nei casi di guasti eccezionali e generalizzati di particolare complessità tecnica di cui alle lettere let- tere b) e f), il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari ad euro 2,50 a partire dal quinto giorno successivo alla cessazione della causa di forza maggiore ovvero dalla data di risoluzione riso- luzione comunicata ai sensi dell’articolo 7.1 ove non rispettata.

Appears in 1 contract

Samples: Telecommunications