Gestione della mobilità. 1. La gestione della mobilità di cui al presente titolo è affidata al Comune, il quale assume indirizzi da verificare periodicamente, conformi ai seguenti criteri di massima: a) dovrà essere favorita la scelta della zona, località o quartiere di residenza da parte dell’assegnatario, garantendosi comunque il mantenimento di adeguate condizioni abitative; b) dovrà essere data priorità alle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute; sarà altresì concessa priorità di cambi di alloggi degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi; c) non potrà essere concesso il cambio di alloggio agli assegnatari che abbiano perduto i requisiti di cui alla Tabella A, fatta eccezione per quello di cui alla lett. f), né a coloro che permangano inadempienti alle norme contrattuali. 2. In caso di rifiuto da parte dell’assegnatario di trasferirsi in altro alloggio idoneo, a seguito di provvedimento di mobilità adottato nei modi previsti dal presente titolo, gli Enti Gestori delibereranno la revoca dell’eventuale riduzione del canone goduta dall’assegnatario, e l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’ art. 37 , comma 3. 3. È comunque nei poteri del Sindaco, in caso di grave sottoutilizzazione, con riferimento alla situazione abitativa esistente nel Comune, fare eseguire coattivamente il provvedimento di mobilità, ovvero di dichiarare decaduto l’assegnatario inottemperante. La norma di cui al presente comma non si applica ai nuclei familiari al cui interno figurino anziani ultrasessantacinquenni, soggetti di cui alla Tabella B punti a-4 e a-4bis e minori di 14 anni. 4. Sono in ogni caso eseguibili, anche coattivamente, i provvedimenti di mobilità resi necessari a seguito di interventi di ristrutturazione o recupero.
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Gestione della mobilità. (53 )
1. In corso di assegnazione è consentito agli assegnatari di poter presentare in qualsiasi momento motivate domande di mobilità relativamente all’alloggio utilizzato.
2. La gestione mobilità su domanda dell’assegnatario può essere accolta solo previa verifica della mobilità permanenza di cui al presente titolo è affidata al Comune, il quale assume indirizzi da verificare periodicamente, conformi ai seguenti criteri di massima:
a) dovrà essere favorita la scelta della zona, località o quartiere di residenza da parte dell’assegnatario, garantendosi comunque tutti i requisiti per il mantenimento del diritto di adeguate condizioni abitative;
b) dovrà essere data priorità alle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute; sarà altresì concessa priorità di cambi di alloggi degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi;
c) assegnazione e purché non potrà essere concesso il cambio di alloggio agli assegnatari che abbiano perduto i requisiti di cui alla Tabella A, fatta eccezione per quello di cui alla lett. f), né a coloro che permangano inadempienti sussista inadempienza alle norme contrattuali.
23. In caso di mobilità su domanda dell’assegnatario, il rifiuto da parte dell’assegnatario di trasferirsi un alloggio idoneo proposto dal comune comporta l’improcedibilità della domanda stessa.
4. Il comune, per rispondere a situazioni di disagio abitativo che siano emerse in altro alloggio idoneocorso di assegnazione, a seguito di provvedimento predispone un program ma di mobilità adottato dell'utenza da eseguire attraverso il cambio degli alloggi assegnati o con la consegna di alloggi idonei all'assegnazione.
5. Nella scelta dell’alloggio da assegnare in mobilità, il comune garantisce il mantenime n t o di adeguate condizioni abitative, avuto anche riguardo alle condizioni di salute nel nucleo familiare. L’alloggio viene individuato in via prioritaria in edifici situati in zone limitrofe.
6. Il comune attiva il procedimento di mobilità qualora accerti una consolidata situazione di sovraffollamento dell’alloggio da almeno due anni, e individui un alloggio adeguato alla ricollocazione del nucleo familiare.
7. Ai fini della necessaria razionalizzazione nell'utilizzo degli alloggi di ERP, ed in considerazione del costo di gestione e manutenzione degli immobili sottoutilizzati, al nucleo familiare assegnatario che si trovi in una situazione di consolidato sottoutilizzo dell'alloggio da almeno due anni viene disposta l'assegnazione in mobilità dell'alloggio utilizzato, dal momento in cui viene proposta un'adeguata sistemazione alloggiativa. In tal caso si applica il canone di locazione determinato nei modi previsti dal presente titolodi seguito indicati:
a) per i nuclei familiari che corrispondono il canone sociale o protetto di cui agli articoli 25 e 26, il canone è rideterminato nella misura di cui all'articolo 25, comma 2;
b) per i nuclei familiari che corrispondono il canone massimo di cui all'articolo 27, il canone è rideterminato nella misura pari al doppio dell'importo di cui all'articolo 25, comma 2.
8. Ai fini dell’assegnazione in mobilità si considerano in sottoutilizzo gli Enti Gestori delibereranno la revoca dell’eventuale riduzione immobili in cui i vani utili dell’alloggio, calcolati ai sensi dell’articolo 13, comma 9, risultino superiori al numero dei componenti del nucleo familiare aumentati di due vani, fatti salvi gli alloggi rispondenti a standard abitativi minimi.
9. Per ovviare alla rideterminazione del canone goduta dall’assegnatario, e l’applicazione della sanzione pecuniaria di locazione di cui all’ art. 37 al comma 7, comma 3i comuni adottano misure finalizzate ad agevolare forme di coabitazione tra nuclei familiari diversi.
310. È comunque nei poteri Qualora il nucleo familiare assegnatario che si trovi in una situazione di consolidato sottoutilizzo dell’alloggio da almeno due anni sia composto esclusivamente da soggetti con più di sessantacinque anni, devono essere individuati alloggi in mobilità tali da salvaguardare, ove possibile, la permanenza all’interno del Sindacocontesto sociale e territoriale di appartenenza. Qualora il nucleo familiare assegnatario, che si trovi in caso una situazione di grave sottoutilizzazioneconsolidato sottoutilizzo dell’alloggio da almeno due anni, sia composto esclusivamente da soggetti con riferimento alla situazione abitativa esistente nel Comunepiù di settantacinque anni o sia presente all’interno del nucleo familiare uno o più soggetti di cui all’allegato B, fare eseguire coattivamente il punti a-4, a-4 bis e a-4 ter, non si procede all’assegnazione in mobilità.
11. Nell’attuazione delle procedure di mobilità d’ufficio, i provvedime n t i sono eseguiti in via prioritaria tenendo conto delle condizioni socio- economiche e familiari dei nuclei destinatari del provvedimento di mobilità. Sono, ovvero altresì, eseguiti in via prioritaria i provvedimenti di dichiarare decaduto l’assegnatario inottemperantemobilità su domanda degli interessati se relativi a situazioni di grave disagio sociale o per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari accertate dalle autorità competenti in materia.
12. La norma In caso di mobilità su iniziativa d’ufficio, ad esclusione dei casi di sottoutilizzo di cui al presente comma non si applica ai nuclei familiari articolo, per le situazioni di disagio sociale o individuale, valutata la condizione soggettiva del nucleo familiare, la composizione del medesimo, nonché la situazione abitativa presente sul territorio, il comune dichiara decaduto l’assegnatario inottemperant e al cui interno figurino anziani ultrasessantacinquenni, soggetti provvedimento di cui alla Tabella B punti a-4 e a-4bis e minori di 14 annimobilità.
413. Sono in ogni caso eseguibiliSono, anche coattivamentealtresì, eseguibili coattivamente i provvedimenti di mobilità resi necessari a seguito per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione o recupero. In tali casi il comune deve assicurare che il trasferimento avvenga in altro alloggio idoneo.
14. Le spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle di attivazione delle utenze in relazione ai casi di cui al comma 13, sono a carico del soggetto gestore.
15. A seguito del provvedimento di mobilità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 bis.
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