Gestione delle vertenze di danno - Spese legali Clausole campione

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.c. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute. Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dalla stessa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. Nei casi di cui all’art. 7 delle Condizioni di Assicurazione (Rischio Locativo), Poste Assicura S.p.A. potrebbe as- sumere, a proprio insindacabile giudizio, e fino a quando ne abbia interesse, la gestione della vertenza azionata nei confronti dei propri Assicurati, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti agli Assicurati stessi. Sono a carico di Poste Assicura S.p.A. le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno a cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese potranno essere ripartite fra la Società e i propri Assicurati in proporzione del rispettivo interesse. Poste Assicura S.p.A. in ogni caso non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe od ammende.
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorre, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale. Oltre alle persone indicate all’Art.10 PERSONE ASSICURATE, l’assicurazione è estesa, senza il versamento di premi aggiuntivi anche: Alunni diversamente abili. Assistenti educatori e di lingua straniera che prestano la loro opera all’interno dell’Istituto Scolastico in attività deliberate dagli Organi Scolastici o nominati dal (M.I.U.R.) Ex alunni che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98); Genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del31/05/74 e successivi o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti; Insegnanti di sostegno. Partecipanti a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e “settimane bianche”), estranei all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun partecipante, fino alla concorrenza dei massimali assicurati in polizza, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso; Partecipanti al Progetto Orientamento Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico durante l’espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta. Tiro...
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. L’Indennizzo per i compensi di avvocati ai sensi della presente Xxxxxxx non eccederà le tariffe professionali in vi- gore applicabili, salvo diverso accordo con l’Impresa. I Costi e le Spese, come previsto dall’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% del Massimale indicato in Polizza e sono corrisposti in aggiunta allo stesso. Detti Costi e Spese non sono soggetti all’applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto. Non sono considerate Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute da Poste Assicura S.p.A.
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiu- diziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designan- do, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Si prende atto tra le Parti che WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l'Am- ministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, come previsto dalla Circolale M.P.I. – Servizio legale – n. 6519. rispettivo interesse. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite tra WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group ed Assicurato in proporzione del WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group non rico- nosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group non ri- indicati al comma precedente. sponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. In sede di giudizio penale le spese di assistenza sono sostenute dalla Società fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l’As- sicurato in proporzione del rispettivo interesse.