Common use of Graduatorie di merito Clause in Contracts

Graduatorie di merito. 1. La competente commissione esaminatrice formerà, al termine della procedura concorsuale, per i concorrenti idonei, le seguenti due distinte graduatorie di merito: a. una per i posti per i Corpi Vari; b. una per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo. 2. Dette graduatorie saranno formate dalla somma dei seguenti punteggi: a. punteggio incrementale ottenuto nella prova scritta di selezione culturale; b. punteggio incrementale ottenuto nella prova di conoscenza della lingua inglese; c. punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; d. voto complessivo ponderale, in trentesimi, ottenuto nell’esame orale; e. voto in rendimento globale, in trentesimi, ottenuto al termine del tirocinio. 3. Saranno dichiarati vincitori, sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 6, nei limiti dei posti messi a concorso e ammessi alla frequenza dei corsi normali i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito che saranno approvate con decreto dirigenziale. 4. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto: a. delle riserve di posti previste dall’art. 1, comma 3 del presente decreto; b. a parità di merito, dei seguenti titoli di preferenza: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; 2) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 3) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività; 4) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; 5) maggior numero di figli a carico; 6) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui al precedente numero 2); 7) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 8) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; 9) gli ulteriori titoli di preferenza di cui all’art. 650 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito riportati: - ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio (con precedenza al personale appartenente alla Marina militare); - sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio (con precedenza al personale appartenente alla Marina militare); - allievi delle Scuole militari; - assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Xxxxxx Xxxxx per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri; 10) la minore età anagrafica. Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 5. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati per estratto -ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196- nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale inPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso.

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Samples: Decree

Graduatorie di merito. 1. La competente commissione esaminatrice formerà, I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della procedura concorsualerispettiva commissione esaminatrice, nelle graduatorie finali di merito, distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c). Tali graduatorie, saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: a) la somma dei punteggi riportati nell'accertamento della lingua inglese e nelle due prove scritte; b) l'eventuale punteggio attribuito per i concorrenti idonei, le seguenti due distinte graduatorie titoli di merito: a. una per i posti per i Corpi Vari; b. una per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo. 2. Dette graduatorie saranno formate dalla somma dei seguenti punteggi: a. c) l'eventuale punteggio incrementale ottenuto nella prova scritta di selezione culturale; b. punteggio incrementale ottenuto nella prova di conoscenza della lingua inglese; c. punteggio incrementale ottenuto attribuito nelle prove di efficienza fisica; d. voto complessivo ponderale, in trentesimi, ottenuto nell’esame d) l'eventuale punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; e) il punteggio riportato nella prova orale; e. voto in rendimento globalef) il punteggio riportato nella prova pratica (solo nel concorso per il Corpo sanitario); g) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1, in trentesimidistinte per ciascun concorso, ottenuto al termine saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e, solo a titolo informativo, nel sito web xxx.xxxxxx.xx area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari e nell'area pubblica del tirocinioportale. 3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso si terra' conto delle riserve di posti previste nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria di merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito, qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1 risultasse non ricoperto per carenza di concorrenti idonei, si procedera' alla loro devoluzione sulla base delle esigenze dello Stato Maggiore dell'Esercito come appresso indicato: il posto di cui alla lettera a), numero 1) eventualmente non ricoperto potra' essere portato in aumento a quelli di cui alla lettera a) numero 4), 2) e 3); i posti di cui alla lettera a), numero 2) eventualmente non ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli della lettera a) numero 4), 1) e 3); i posti di cui alla lettera a), numero 3) eventualmente non ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli della lettera a) numero 4, 1) e 2); il posto di cui alla lettera a), numero 4) eventualmente non ricoperto potra' essere portato in aumento a quelli della lettera a) numero 1), 2) e 3); il posto di cui alla lettera b), numero 1) eventualmente non ricoperto potra' essere portato in aumento a quelli della lettera b) numero 2); i posti di cui alla lettera b), numero 2) eventualmente non ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli della lettera b) numero 1); il posto di cui alla lettera c), numero 1) eventualmente non ricoperto potra' essere portati in aumento a quelli della lettera c) numero 2); i posti di cui alla lettera c), numero 2) eventualmente non ricoperti potranno essere portati in aumento a quelli della lettera c) numero 1). 5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, xxxx' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 6. Saranno dichiarati vincitorivincitori i concorrenti che, sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi nei limiti dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 61, nei limiti dei posti messi a concorso lettere a), b) e ammessi alla frequenza dei corsi normali i concorrenti che c) del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito che saranno approvate con decreto dirigenziale. 4. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto: a. merito, tenuto conto delle riserve di posti previste dall’art. 1, comma 3 del presente decreto; b. a parità di merito, dei seguenti titoli di preferenza: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; 2) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 3) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività; 4) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; 5) maggior numero di figli a carico; 6) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui al precedente numero art. 2);, nonche' delle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 3 e 4 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 7. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 13, comma 6, lettera b) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della ferma o rafferma; 8) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; 9) gli ulteriori titoli di preferenza di cui all’art. 650 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010nomina decorreranno, n. 66in ogni caso, di seguito riportati: - ufficiali inferiori con almeno quindici mesi dalla data di effettivo servizio (con precedenza al personale appartenente alla Marina militare); - sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio (con precedenza al personale appartenente alla Marina militare); - allievi delle Scuole militari; - assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Xxxxxx Xxxxx per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri; 10) la minore età anagrafica. Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorsoincorporamento. 5. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati per estratto -ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196- nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale inPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso.

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Samples: Concorsi Per La Nomina Di Tenenti

Graduatorie di merito. 1. La competente commissione esaminatrice formerà, I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della procedura concorsualerispettiva commissione esaminatrice, nelle graduatorie finali di merito, distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c). Tali graduatorie, saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: a) la somma dei punteggi riportati nelle tre prove scritte; b) l'eventuale punteggio attribuito per i concorrenti idonei, le seguenti due distinte graduatorie titoli di merito: a. una per i posti per i Corpi Vari; b. una per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo. 2. Dette graduatorie saranno formate dalla somma dei seguenti punteggi: a. c) l'eventuale punteggio incrementale ottenuto nella prova scritta di selezione culturale; b. punteggio incrementale ottenuto nella prova di conoscenza della lingua inglese; c. punteggio incrementale ottenuto attribuito nelle prove di efficienza fisica; d. voto complessivo ponderale, in trentesimi, ottenuto nell’esame d) l'eventuale punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; e) il punteggio riportato nella prova orale; e. voto in rendimento globalef) il punteggio riportato nella prova pratica (solo nel concorso per il Corpo sanitario); g) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1 saranno approvate con distinti decreti dirigenziali e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e, in trentesimisolo a titolo informativo, ottenuto al termine nel sito web xxx.xxxxxx.xx, area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari e nell'area pubblica del tirocinioportale. 3. Saranno dichiarati vincitori, sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi Nei decreti di cui al precedente art. 1, comma 6, nei limiti dei posti messi a concorso e ammessi alla frequenza dei corsi normali i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle predette approvazione delle graduatorie finali di merito che saranno approvate con decreto dirigenziale. 4. Nella formazione delle predette graduatorie del concorso si terrà conto: a. terra' conto delle riserve di posti previste dall’artnell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria di merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito, qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto; b. a parità 1 risultasse non ricoperto per carenza di meritoconcorrenti idonei, dei seguenti titoli si procedera' alla loro devoluzione sulla base delle esigenze dello Stato Maggiore dell'Esercito come appresso indicato: il posto di preferenza: cui alla lettera a), numero 1) gli insigniti eventualmente non ricoperto potra' essere portato in aumento a quelli di medaglia al valor militare e al valor civilecui alla lettera b) numero 1), qualora cessati dal servizio; alla lettera a) numero 3), 2) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 3) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati), degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività; 4) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titoloe 5), per non meno di un annoalla lettera c) numero 1) e 2), nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; 5lettera b) maggior numero di figli a carico; 6) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui al precedente numero 2); 7) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 8) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; 9) gli ulteriori titoli di preferenza ; il posto di cui all’art. 650 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010alla lettera a), n. 66numero 2) eventualmente non ricoperto potra' essere portato in aumento a quelli della lettera b) numero 1), di seguito riportati: - ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio (con precedenza al personale appartenente alla Marina militarelettera a) numero 3); - sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio (con precedenza al personale appartenente alla Marina militare, 1); - allievi delle Scuole militari; - assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Xxxxxx Xxxxx per l’assistenza dei familiari 4) e degli orfani del personale della Marina militare5), dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri; 10lettera c) la minore età anagrafica. Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 5. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati per estratto -ai sensi del Regolamento (UEnumero 1) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196- nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale inPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso.e

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Samples: Concorsi Per La Nomina Di Tenenti

Graduatorie di merito. 1. La competente commissione esaminatrice formerà, I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della procedura concorsualerispettiva commissione esaminatrice, nelle graduatorie finali di merito, distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d). Tali graduatorie, saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: a) la somma dei punteggi riportati nell'accertamento della lingua inglese e nella prova scritta; b) l'eventuale punteggio attribuito per i concorrenti idonei, le seguenti due distinte graduatorie titoli di merito: a. una per i posti per i Corpi Vari; b. una per i posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo. 2. Dette graduatorie saranno formate dalla somma dei seguenti punteggi: a. c) l'eventuale punteggio incrementale ottenuto nella prova scritta di selezione culturale; b. punteggio incrementale ottenuto nella prova di conoscenza della lingua inglese; c. punteggio incrementale ottenuto attribuito nelle prove di efficienza fisica; d. voto complessivo ponderale, in trentesimi, ottenuto nell’esame d) l'eventuale punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; e) il punteggio riportato nella prova orale; e. voto f) il punteggio riportato nella prova pratica (solo nel concorso per il Corpo sanitario laureati in rendimento globalemedicina e chirurgia e medicina veterinaria). 2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1, in trentesimidistinte per ciascun concorso, ottenuto al termine saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa e, solo a titolo informativo, nel sito web xxx.xxxxxx.xx area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari e nell'area pubblica del tirocinioportale. 3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso si terra' conto delle riserve di posti previste nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria di merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 4. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito, qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1 risultassero non ricoperti per carenza di concorrenti idonei, al fine evitare il reclutamento di risorse non necessarie, si procedera' alla loro eventuale devoluzione sulla base delle esigenze di impiego che verranno comunicate dallo Stato maggiore dell'Esercito. 5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, xxxx' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 6. Saranno dichiarati vincitorivincitori i concorrenti che, sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi nei limiti dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 61, nei limiti dei posti messi a concorso lettere a), b) e ammessi alla frequenza dei corsi normali i concorrenti che c) del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito che saranno approvate con decreto dirigenziale. 4. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto: a. merito, tenuto conto delle riserve di posti previste dall’art. 1, comma 3 del presente decreto; b. a parità di merito, dei seguenti titoli di preferenza: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio; 2) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 3) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività; 4) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato; 5) maggior numero di figli a carico; 6) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui al precedente numero art. 2);, nonche' delle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 3 e 4 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 7. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 13, comma 6, lettera b) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della ferma o rafferma; 8) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato; 9) gli ulteriori titoli di preferenza di cui all’art. 650 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010nomina decorreranno, n. 66in ogni caso, di seguito riportati: - ufficiali inferiori con almeno quindici mesi dalla data di effettivo servizio (con precedenza al personale appartenente alla Marina militare); - sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio (con precedenza al personale appartenente alla Marina militare); - allievi delle Scuole militari; - assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Xxxxxx Xxxxx per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri; 10) la minore età anagrafica. Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorsoincorporamento. 5. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati per estratto -ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196- nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Dell’avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale inPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso.

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