Common use of Identificazione dei sottoscrittori Clause in Contracts

Identificazione dei sottoscrittori. La SICAV, la Società di gestione, l’Agente per i Trasferimenti e tutti gli agenti di vendita devono in ogni momento conformarsi alla regolamentazione lussemburghese in vigore relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, nonché alla prevenzione dell’impiego del settore finanziario a tali fini. Nell’ottica della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, la SICAV, la Società di gestione, l’Agente per i Trasferimenti sovrintenderanno al rispetto della legislazione lussemburghese applicabile in materia e si accerteranno che l’identificazione dei sottoscrittori venga effettuata in Lussemburgo, nel rispetto della regolamentazione in vigore, come (elenco non esaustivo) la Direttiva (UE) 2015/849, la legge del 12 novembre 2004 e il regolamento CSSF N. 12-02 del 14 dicembre 2012, e successive modifiche apportate di volta in volta. Spetta all'Agente per i Trasferimenti conformarsi alla regolamentazione lussemburghese quando viene presentata una richiesta di sottoscrizione. Pertanto, quando un azionista o un futuro azionista presenta la sua domanda, l’Agente per i Trasferimenti è tenuto a procedere all’identificazione del cliente e dei suoi beneficiari effettivi e alla verifica della loro identità, sulla base di documenti, dati o informazioni provenienti da fonti affidabili e indipendenti, applicando un approccio basato sui rischi. Se le azioni sono sottoscritte da un intermediario che agisce per conto di altri, l’Agente per i Trasferimenti deve attuare misure di vigilanza rafforzate nei confronti di tale intermediario, volte soprattutto ad analizzare la solidità del quadro di controllo della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo di quest’ultimo. In caso di dubbi circa l'identità di colui che richiede la sottoscrizione o il riscatto delle azioni, a causa dell'assenza, dell'irregolarità o della carenza delle prove relative alla sua identità, l'Agente per i Trasferimenti ha il dovere di sospendere tale richiesta e persino di respingere la richiesta di sottoscrizione per le ragioni esposte in precedenza. In tal caso, l'Agente per i Trasferimenti non sarà soggetto ad alcuna spesa o interesse.

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Identificazione dei sottoscrittori. La SICAV, la Società di gestione, l’Agente per i Trasferimenti e tutti gli agenti di vendita i Distributori devono in ogni momento conformarsi alla regolamentazione lussemburghese in vigore relativa alla lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, nonché alla prevenzione dell’impiego del settore finanziario a tali fini. Nell’ottica della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, la SICAV, la Società di gestione, l’Agente per i Trasferimenti sovrintenderanno al rispetto della legislazione lussemburghese applicabile in materia e si accerteranno che l’identificazione dei sottoscrittori venga effettuata in Lussemburgo, nel rispetto della regolamentazione in vigore, come (elenco non esaustivo) la Direttiva (UE) 2015/849, la legge del 12 novembre 2004 e il regolamento CSSF N. 12-02 del 14 dicembre 2012, e successive modifiche apportate di volta in volta. Spetta all'Agente per i Trasferimenti conformarsi alla regolamentazione lussemburghese quando viene presentata una richiesta di sottoscrizione. Pertanto, quando un azionista o un futuro azionista presenta la sua domanda, l’Agente per i Trasferimenti è tenuto a procedere all’identificazione del cliente e dei suoi beneficiari effettivi e alla verifica della loro identità, sulla base di documenti, dati o informazioni provenienti da fonti affidabili e indipendenti, applicando un approccio basato sui rischi. Se le azioni sono sottoscritte da un intermediario che agisce per conto di altri, l’Agente per i Trasferimenti deve attuare misure di vigilanza rafforzate nei confronti di tale intermediario, volte soprattutto ad analizzare la solidità del quadro di controllo della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo di quest’ultimo. In caso di dubbi circa l'identità di colui che richiede la sottoscrizione o il riscatto delle azioni, a causa dell'assenza, dell'irregolarità o della carenza delle prove relative alla sua identità, l'Agente per i Trasferimenti ha il dovere di sospendere tale richiesta e persino di respingere la richiesta di sottoscrizione per le ragioni esposte in precedenza. In tal caso, l'Agente per i Trasferimenti non sarà soggetto ad alcuna spesa o interesse.

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