Il processo di monitoraggio Clausole campione

Il processo di monitoraggio. Il processo di monitoraggio sarà esercitato dal Dipartimento mediante l’analisi delle informazioni di cui al successivo punto 2.2 (monitoraggio infrannuale). Il monitoraggio dell’andamento della gestione potrà essere effettuato anche mediante la realizzazione di approfondimenti tematici, secondo le modalità in uso, ovvero mediante incontri a scopo conoscitivo, con modalità e tempi di volta in volta concordati con l’Agenzia. Eventuali ulteriori informazioni richieste dal Dipartimento nell’ambito dell’attività di monitoraggio saranno fornite dall’Agenzia entro i successivi sette giorni lavorativi dalla richiesta. Le risultanze della valutazione dell’andamento della gestione saranno trasmesse al Ministro.

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  • Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’ISMEA e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma. L’ISMEA verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ISMEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’ISMEA, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. L’affidatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del Contratto. 2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010. 3. L’Affidatario si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010. 4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, lo stesso è risolto di diritto secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 5. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 6. L’Affidatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma. 7. L’Affidatario verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 8. L’Affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.

  • Modalità di erogazione del servizio 3.1 Ai fini specifici del presente contratto, il Cliente da mandato a Coding conferendo ogni necessario potere per porre in essere, direttamente o tramite suoi sub fornitori, tutte le attività necessarie presso le aziende fornitrici del collegamento fisico di trasmissione fonia e/o dati eventualmente interessate dall’attivazione del Servizio, dando sin d’ora per approvato e valido il di Lei operato. 3.2 Per tutti i Servizi la conclusione del contratto avviene nel momento in cui il Cliente riceve conferma scritta, o tramite altro supporto duraturo, dell’accettazione della sua richiesta di servizio inviata a Coding. Laddove non sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti, il Servizio verrà erogato collegando l'infrastruttura di rete di Coding (ovvero di un sub fornitore della stessa) agli apparati installati presso il Cliente, il quale avrà legittimo titolo per detenerli. 3.3 Le specifiche modalità di prestazione del Servizio e le correlate caratteristiche sono contenute nella Descrizione del Servizio e nelle Schede Tecniche di prodotto. 3.4 L'attivazione dei Servizi presuppone, concordemente con gli eventuali Servizi addizionali o complementari richiesti, la disponibilità da parte del Cliente dei seguenti requisiti: 1) Copertura geografica: nel caso di trasporto dati via cavo il servizio è disponibile in condizioni di copertura della rete; in caso di trasporto dati via radio (wireless) il servizio è disponibile in condizioni di comunicabilità tra l'antenna posizionata dal Cliente e la stazione radio base o il satellite. Resta inteso che sarà responsabilità del Cliente assicurare l'interoperabilità tra i suoi apparati e l'interfaccia dell'infrastruttura di rete Coding, a meno che tali apparati non siano stati forniti (in comodato, noleggio o vendita) da Coding. 3.5 Nel caso di pacchetti di Servizio che prevedono velocità minima statisticamente garantita, Coding, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente contratto, si impegna affinché tali valori siano normalmente rispettati e verificabili tramite le metodiche richiamate nella Carta dei Servizi. Il Cliente, allorché si verifichino condizioni di degrado prestazionale assume l'obbligo di segnalare nel più breve tempo possibile a Coding tali situazioni e a collaborare nell'effettuazione delle verifiche necessarie. Nel caso in cui i valori di velocità minima garantita non siano rispettati costantemente per un tempo continuativo di 60 giorni, il Cliente potrà recedere dal Contratto con disdetta scritta da inviarsi a Coding con lettera raccomandata A/R (Coding - Xxx X. Xxxxxx, 98 - 53021 Abbadia San Salvatore (SI) e con effetto nei 60 giorni successivi dalla data di ricevimento della disdetta da parte di Coding. Coding non potrà comunque essere considerata responsabile nel caso in cui, a fronte dei valori di velocità minima garantita non siano sempre raggiunte pari velocità in termini di navigazione, download o upload, Coding infatti non può rispondere delle situazioni relative alla eventuale congestione della Rete Internet, o sulla indisponibilità parziale o totale dei dati che vi si trovano o che vi transitano.