Svolgimento del processo Clausole campione

Svolgimento del processo. Con atto notarile del 3.11.1986 Corrente Xxxxxxxx vendeva due immobili in Xxxxxxx Xxxxxx alla Sifi s.r.l. (le cui quote si appartenevano a sè medesimo ed al figlio Xxxxxxxx) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo stesso prezzo di L.. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing, che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n. c. Corrente Auto (le cui quote erano di pertinenza di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx), per essere destinati ad attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di Corrente Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, di Corrente Auto s.n.c. e della Sifi, il 5.12.1987, la curatela adiva il tribunale di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con patto commissorio vietato ed in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della Agrileasing. Si costituiva la Agrileasing, che resisteva alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione non erano stati occupati dalla s.n.c. Corrente Auto ma da altri soggetti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto sostanzialmente era intervenuto tra i Corrente e l'Agrileasing e che era significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili erano detenuti da terzi e che la Corrente Auto, con missiva del 14.11.1986, aveva significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due atti). Avverso questa sentenza proponeva appello la Agrileasing. Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale assuntore dei fallimenti Corrente (già costituitasi nel corso del giudizio di primo grado). La corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza depositata 7.1.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che nella fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell'Agrileasing al disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l'Agrileasing non avesse visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali esibite, da cui risultava che i Corrente erano in bonis, si riferivano solo ai Corrente ed alla Corrente Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto ...
Svolgimento del processo. La causa concerne il recesso dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del (OMISSIS) (ARPA) dal contratto di consulenza e conferimento di incarico di assistenza legale rinnovato nel febbraio 2004 con l'avvocato P.M.. Nel dicembre dello stesso anno il professionista agiva nei confronti dell'Agenzia, chiedendo che fosse accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta, con condanna al risarcimento dei danni. Il tribunale qualificava il rapporto come contratto di clientela - riconducibile al mandato oneroso a tempo determinato - con cui l'avvocato si era obbligato per tre anni a prestare la propria opera professionale in relazione a tutti gli affari legali dell'ente. Riteneva sussistente una giusta causa oggettiva di risoluzione del rapporto e rigettava ogni domanda di danni, dando atto che le prestazioni professionali svolte erano state già saldate. Adita dal professionista, la Corte di appello di Trieste rigettava il gravame. A tal fine, con sentenza 3 aprile 2013, dopo aver discusso la questione posta dall'odierno ricorrente circa il "mandato alle liti", e dopo aver rilevato che tra le parti non c'erano "sospesi" in quanto anche l'ultima fattura era "stata pagata", la Corte di appello qualificava il rapporto come contratto d'opera. Riteneva pertanto legittimo il recesso per il "venir meno dell'intuitus personae" e per il sopravvenire dell'impossibilità sopravvenuta, da ricollegare alla sopravvenuta legge regionale che imponeva all'ente di avvalersi dell'avvocatura regionale e ai dubbi sulla legittimità del contratto derivati da pronuncia della Corte dei Conti. L'avv. P. ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione, notificato il 26 aprile 2013; ha depositato memoria aggiuntiva il 22 aprile 2014; memoria in vista dell'adunanza del 10 marzo 2017 e della successiva pubblica udienza, alla quale la causa è stata rimessa con ordinanza 12947/17. ARPA ha resistito con controricorso. Il procuratore generale in data 13 febbraio 2017 ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 22.12.1987, la Tessitura Della Torre s.a.s. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 26.11.1987 per il pagamento di L. 5.944.035, emesso dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio ad istanza della Litostampa s.r.l. che di tale somma s'era dichiarata creditrice a titolo di saldo per una fornitura di scatole di cartone stampate plastificate. Deduceva la società opponente l'esistenza di vizi della merce (scollatura delle scatole) che la rendevano inidonea all'uso: vizi che non erano stati eliminati dall'intervento effettuato dalla venditrice. Chiedeva, pertanto, previa revoca del decreto opposto, la risoluzione del contratto e, in subordine, la riduzione del prezzo. Costituitasi, la soc. Litostampa contestava la fondatezza dell'opposizione, deducendo, fra l'altro, la decadenza dalla garanzia per tardiva denuncia dei vizi. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, in accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, condannava la soc. Litostampa alla restituzione della somma di L. 6.804.301.
Svolgimento del processo. Con sentenza n. 545/2014 il Tribunale di Tempio Pausania condannava la convenuta Quassa s.r.l. al pagamento in favore della attrice XX.XX.XX. s.a.s. della somma di Euro 21.300,00, nonchè della somma di Euro 4.643,74 (entrambe con interessi), oltre spese di lite. Il Tribunale così disponeva accogliendo, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta, nella misura di Euro 100 mila, dalla succitata società attrice, la quale lamentava inadempimenti vari della parte convenuta - costruttrice e venditrice - rispetto ai contratti, preliminare del 30.6.2006 e definitivo del 21.12.2006 (con atto per notaio M.), di vendita di unità immobiliare sita in (OMISSIS) ed in atti specifica mente individuata. La domanda era resistita dalla convenuta Quassa ed il Giudice di prime cure, all'esito della svolta istruttoria, accertava che "l'intero compendio immobiliare era stato consegnato contestualmente alla compravendita in data 21.12.2006" e non, come precedentemente pattuito col prelinare, entro il 31.7.2006 e, pertanto, andava applicata la prevista penale da ritardo pattuita in Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo ed assommante alla suddetta cifra totale di Euro 21.300,00; lo stesso Xxxxxxx determinava, quindi, nella somma di Euro 4.643,74 la somma dovuta a titolo di risarcimento per gli accertati vizi del massetto e del pavimento ed equivalente, secondo la valutazione del CTU, a quanto necessario per l'asportazione delle opere difettose e la realizzazione ex novo delle stesse. La Quassa s.r.l. interponeva appello, resistito dalla parte attrice-appellata, avverso la suddetta sentenza del Tribunale di prima istanza. L'adita Corte di Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. La Quassa s.r.l., a seguito della detta ordinanza, ricorre avverso la citata sentenza del Tribunale con atto affidato a quattro ordini di motivi. Il ricorso è resistito dalla società intimata con controricorso. Il ricorso veniva destinato alla trattazione in sede camerale ai sensi della art. 375 c.p.c.. Il P.G. rassegnava le proprie conclusioni per iscritto così come in atti. Con ordinanza interlocutoria veniva, quindi, disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Parte controricorrente ha depositato memoria.
Svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, l’attore esponeva di aver stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica con l’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a., numero cliente 837544874; che alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, ed in particolare in Campania, l’interruzione della somministrazione di energia elettrica è durata circa 15 - 18 ore; che le procure di Torino e di Roma hanno avviato le indagini per accertare se il black out sia stato determinato da carenze tecniche e procedurali, ma anche da possibili errori umani, e verificare, così, se sia configurabile l’ipotesi di reato per disastro colposo; che il perdurare del black - out ha cagionato danni all’istante, patrimoniali e non; che il contratto tra il consumatore e l’E.N.E.L. rientra nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, precisamente di somministrazione di cui all’art. 1559 c.c., ed è, infatti, un vero e proprio contratto di somministrazione destinato a soddisfare bisogni periodici o continuativi attraverso un rapporto durevole, sulla base di un impegno di potenza, cioè con l’obbligo del somministrante di tenere a disposizione dell’utente una determinata quota di energia; che l’obbligazione di mantenere a disposizione del somministrato il c.d. "impegno di potenza", configura una obbligazione ontologicamente distinta rispetto a quella di erogazione dell’energia, ma accessoria ad essa, che, di volta in volta, si aggiunge al "prezzo" dell’energia, al momento del pagamento del consumo, sicchè il convenuto è inadempiente per l’obbligazione principale - fornitura di energia elettrica - ed anche per quella strumentale ed accessoria - mantenimento della quota costante di energia contrattata; che gli artt. 1453 e 1460 c.c. facultano l’utente di un contratto a prestazione corrispettive ad interrompere la prestazione di pagamento nella misura dell’interruzione della prestazione del somministrante, e quindi a non corrispondere il canone per l’intero nemmeno per quota fissa e quindi ad agire per riduzione che in ogni caso spetta per inadempimento al mantenimento della quota costante di energia; che l’istante ha diritto al rimborso forfettario nella misura di euro 25,82 come stabilito al punto 3.4.3. della Carta dei Servizi ENEL; che è dovuto in ogni caso, il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa ricorrendo alle nozioni di comune esperienza in quanto è fatto notorio che determinate categorie di prodott...
Svolgimento del processo. Con reclamo depositato il 3 novembre 2014, B.F. impu- gnava la sentenza n. 280/14 del Tribunale di Rovigo con cui venne respinta l’opposizione all’ordinanza del 14 novembre 2013 contenente il rigetto della sua domanda diretta all’annullamento del licenziamento intimatole il 19 febbraio 2013 dalla società Serenissima Ristorazione s. p.a., subentrante in appalto di ristorazione ad altra società (Sodexo s.p.a.), per mancato superamento della prova. Resisteva la società. Con sentenza depositata il 18 aprile 2015, la Corte d’appello di Venezia accoglieva il reclamo, annul- lando il licenziamento, e per l’effetto condannando la società alla reintegra nel posto di lavoro della B. ed al risarcimento del danno commisurato a dodici men- silità della retribuzione globale di fatto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali. Riteneva la Corte illegittimo e comunque indeterminato il patto di prova de quo, illegittimo il relativo licenziamento, ed applicabile, per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, la tutela reintegratoria L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 6, come novellato dalla L. n. 92 del 2012. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.p.a. Serenissima Ristorazione, affidato a tre motivi. Resiste la B. con controricorso.
Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 26 marzo 2002 l'Atb Azienda Auto Trasporti Bergamo s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo con la quale, in accoglimento della domanda di ************** e degli altri litisconsorti in epigrafe, era stata dichiarata l'illegittimità della disdetta inviata dalla società alle organizzazioni sindacali dell'accordo aziendale 15 marzo 1956, limitatamente al punto 13 lettere d) ed e) relativo agli abbonamenti gratuiti per gli agenti a riposo con una determinata anzianità di servizio, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al mantenimento delle condizioni agevolative. Dopo la ricostituzione del contraddittorio, la Corte d'appello di Brescia con sentenza del 1 aprile 2003 rigettava il gravame e condannava la società al pagamento delle spese del grado. Avverso tale sentenza l'Atb -Azienda Trasporti Bergamo s.p.a. e l'Atb Servizi s.r.l. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso ********************, Xxxxx Xxxxxxxx e gli altri litisconsorti in epigrafe, che spiegano anche ricorso incidentale condizionato. Sia i ricorrenti Atb- Azienda Trasporti Bergamo- s.p.a. e Atb Servizi s.r.l. sia i controricorrenti **********, ****** e gli altri litisconsorti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.
Svolgimento del processo. Il condominio di Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, in Roma, convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace, il condomino Xxxxxxx Xxxxxx e ne chiese la condanna al pagamento della somma di lire 3.562.355, a titolo di sanzione pecuniaria, dovuta, in base agli artt. 18 e 23 del regolamento condominiale, per il mancato pagamento di lire 1.045.281, dovute per spese di condominio. Il Sidoti chiese il rigetto della domanda, sostenendo che le clausole del regolamento comportavano l'obbligo di corrispondere un interesse usurario per il ritardato pagamento dei ratei relativi alle spese condominiali e, in via riconvenzionale, chiese che dette clausole fossero dichiarate nulle. Il Giudice di pace accolse la domanda, osservando che le norme del regolamento erano legittime ed erano state liberamente accettate dal Xxxxxx. Questi propose appello insistendo perché fossero dichiarate nulle le norme del regolamento ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., applicabile in tutte “le convenzioni di interessi” e “quindi anche in quelle contenute in un regolamento condominiale di natura contrattuale”. Chiese anche che le suddette clausole fossero dichiarate nulle, perché prevedevano che la sanzione fosse applicata per il mancato pagamento dei ratei entro venti giorni dall'approvazione del bilancio preventivo senza una formale messa in mora. Il condominio non si costituì in giudizio. Il Tribunale di Roma respinse l'appello, osservando: che alla fattispecie in esame non era applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. perché le somme dovute dal condomino, per il caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di corrispondere i ratei condominiali, non erano interessi pattuiti per la ritardata restituzione di un prestito di denaro, ma erano oggetto di una penale, contenuta nel regolamento di natura contrattuale debitamente trascritto, con la quale era pattiziamente determinato il risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento; che la penale sarebbe potuta essere diminuita dal giudice ove il condomino ne avesse fatto richiesta, non potendo il giudice provvedere d'ufficio; che non era necessaria, al fine della decorrenza dell'obbligo del pagamento della somme dovute a titolo di penale, la messa in mora del condomino, poiché era lo stesso regolamento di condominio a prevedere la mora ex re e che tale previsione era conforme al disposto dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ.. Xxxxxxx Xxxxxx ha proposto ricorso per la cassazione della suddett...
Svolgimento del processo. Con sentenza del 13 aprile 2005 il Tribunale di Bari - adito dalla s.p.a. Sargiani nei confronti della s.r.l. Gamma, rispettivamente alienante e acquirente di un macchinario - condannò la convenuta a pagare all'attrice il corrispettivo residuo della vendita; respinse le riconvenzionali di riduzione dei prezzo, di risarcimento di danni e di condanna dell'altra parte a riparare il bene, formulate nel presupposto che in esso fossero presenti vizi di funzionamento. Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Bari, che con sentenza dei 31 maggio 2010 ha rigettato il gravame, ritenendo prescritto ai sensi dell'art. 1495 c.c. il diritto di garanzia fatto valere dalla compratrice ed escludendo la ravvisabilità nella specie di una ipotesi di aliud pro alio. La s.r.l. Gamma ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. La s.p.a. Sargiani si è costituita con controricorso. Sono state presentate memorie dall'una parte e dall'altra.
Svolgimento del processo. 1. La DHL SUPPLY CHAIN S.p.a. ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 19 luglio 2021 con la quale il tribunale del riesame di Milano ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano in data (OMISSIS) nei confronti, tra l'altro, di DHL Supply Chain (Italy) spa (di seguito, anche DSC) incolpata del seguente illecito amministrativo dipendente da reato: Illecito p. e p. dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 5, lett. a), art. 6, lett. a), art. 25-quinquiesdecies in quanto le persone fisiche ( D.V.F., in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato di DHL Supply Chain (Italy) spa sino al 17 maggio 2018, e L.A., in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato di DHL Supply Chain (Italy) spa dal 17 maggio 2018 in poi), soggetti apicali di DHL Supply Chain Italy spa, ponevano in essere l'illecito penale di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2 nell'interesse e a vantaggio della società, che otteneva un vantaggio patrimoniale pari a Euro 5.245.999,53 (per IVA indetraibile 2019) e Euro 5.275.845,83 (per IVA indetraibile 2020). In (OMISSIS). Il reato presupposto, formulato nei confronti dei soggetti apicali della società incolpata, è stato così rubricato: D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2 perchè, nelle qualità di cui sopra, al fine di evadere l'IVA, avvalendosi di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti emesse dal Consorzio Industria dei Servizi, simulando contratti di appalto invece di contratti di somministrazione di mano d'opera, nelle dichiarazioni IVA della DHL Supply Chain (Italy) Spa relativi alle annualità (OMISSIS), indicavano elementi passivi fittizi (IVA indetraibile) per un ammontare complessivo di Euro 20.748.948,41 (Euro 4.757.310,63 nel (OMISSIS); Euro 5.470.792,42 nel (OMISSIS); Euro 5.245.999,53 nel (OMISSIS); Euro 5.275.845,83 nel 2020). In (OMISSIS) in data (OMISSIS).