Il rimborso Clausole campione

Il rimborso. Il rimborso dell’abbonamento per mancata effettuazione del viaggio per cause imputabili a Trenitalia non è consentito, salvo che in caso d’interruzione di linea di durata prevista superiore a 10 giorni. A tal fine si procede al rimborso integrale di tanti trentesimi quanti sono i giorni di non utilizzo dell’abbonamento mensile. In caso di mancato utilizzo dell’abbonamento dipendente da fatto proprio del passeggero non spetta alcun rimborso.
Il rimborso. 10.1. Il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’autorità pubblica 10.1.1 Il rimborso senza trattenute a) quando la partenza del treno è ritardata di almeno un’ora e il passeggero non intenda iniziare il viaggio; b) quando il passeggero non può iniziare il viaggio per ordine dell’autorità pubblica; c) quando sulla base dell’esperienza di Trenitalia è oggettivamente prevedibile che il ritardo all’arrivo nella destinazione finale prevista nel contratto di trasporto sia superiore a 60 minuti rispetto all’orario previsto ed il passeggero non intenda iniziare il viaggio utilizzando mezzi alternativi o non intenda proseguirlo e richieda di tornare al punto di partenza o ad altra località intermedia di sua scelta; d) quando il treno o i servizi Cuccetta Comfort, Vagone Letto Deluxe e Cabina Excelsior vengono soppressi; e) quando il posto prenotato non è effettivamente disponibile o quando, per esigenze di servizio non prevedibili, il materiale utilizzato per il treno prenotato è diverso da quello della categoria cui appartiene il treno programmato o la classe o il servizio utilizzati sono inferiori a quelli cui fa riferimento il biglietto e il passeggero non intenda iniziare il viaggio; f) nel caso di assegnazione di posto Cuccetta Comfort, Vagone Letto Deluxe o Cabina Excelsior diverso da quello indicato sul biglietto o nel caso di mancanza di effetti letterecci e il passeggero non intenda iniziare il viaggio; g) quando il titolo di viaggio acquistato sul sito e tramite il Call Center non viene consegnato entro l’orario di partenza previsto; h) in caso di sciopero. Nel caso di più biglietti rilasciati per la soluzione di viaggio acquistata dal cliente per arrivare a destinazione e oggetto del medesimo contratto di trasporto, il rimborso viene effettuato per tutti i biglietti non utilizzati a seguito dell’impedimento. Nel caso in cui l’impedimento riguardi il viaggio di andata, il rimborso integrale viene riconosciuto anche per il viaggio di ritorno acquistato contestualmente a quello di andata. In caso di sciopero, qualora il passeggero intenda rinunciare al viaggio, può chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione dello sciopero e fino alla partenza del treno prenotato. • Il rimborso del biglietto senza trattenute di parte del prezzo Se il biglietto è stato parzialmente utilizzato il passeggero può domandare il rimborso, senza alcuna trattenuta, della differenza fra il prezzo totale pagato e qu...
Il rimborso. 1. Il Professionista, in conformità a quanto disposto dall’art. 9, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall’art. 5, comma 2, del Regolamento sul tirocinio obbligatorio, si impegna a riconoscere al tirocinante un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. Il presente patto formativo viene sottoscritto tra il Consulente del Lavoro …………………….. iscritto al n. …... dal gg/mm/aaaa dell’Albo di …………………….……..…. e il/la dott./dott.ssa ………………………………………………………..……, individuato come Tirocinante . Il patto formativo disciplina i reciproci rapporti ed obblighi del Professionista e del Tirocinante e viene altresì convalidato da , Consulente del Lavoro, in qualità di tutor nominato dal Consiglio Provinciale di ……………………………….

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  • Rimborso Non sono previsti casi di rimborso del premio.

  • Rimborso spese Garantisce, a seconda delle garanzie sottoscritte: › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito di Ricovero con intervento chi- rurgico (art. 1); › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato seguito di Grande Intervento Chirurgico (art.2), intendendosi per tali quelli riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione; › il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato a seguito Ricovero anche senza intervento chirurgico (art. 4); › il rimborso delle spese sostenute per Esami altamente specialistici (art. 3); › il rimborso delle spese sostenute per Visite specialistiche ed esami (art. 5); Sono previste due forme di garanzia: › ORO: in caso di ricovero o di intervento chirurgico, qualora l’Assicurato si rivolga alle strut- ture sanitarie convenzionate, sarà esonerato dal pagamento delle spese. La Società prov- vederà al pagamento diretto, per Suo conto. - ARGENTO: in caso di ricovero o di intervento chirurgico, la Società effettuerà, al termine delle cure, il rimborso all’Assicurato delle spese garantite. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’ art.9 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: Il rimborso viene effettuato nei limiti del massimale assicurato e con applica- zione dell’eventuale scoperto pattuito in contratto. Di base lo scoperto è pari al 25% dell’importo delle spese stesse, ma può essere abrogato o ridotto a fronte di un sovrappremio. Per la garanzia Grande Intervento Chirurgico, se scelta la combinazione B, l’abrogazione è automatica. Nel caso di pagamento diretto in strutture convenzionate (Forma ORO) non è previsto alcuno scoperto. Si rinvia agli artt. 7 e 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. il massimale, riportato nel modulo di polizza, è annuo e per persona e costitui- sce il massimo impegno della Impresa di Assicurazione. Nel caso di massimale assicurato per spese per solo intervento chirurgico pari ad Euro 300.000,00, ove più sinistri abbiamo complessivamente comportato una spesa di Euro 350.000,00, il rimborso massimo sarà pari all’intero massimale. › Scoperto 25%: lo scoperto è percentuale della spesa che resta a carico dell’Assicurato. Nel caso di previsione di scoperto pari al 25% ove il sinistro abbia comportato una spesa di Euro 10.000,00 il rimborso, tenuto conto che lo scoperto è pari ad Euro 2.500,00, sarà il seguente: Euro 10.000,00 – Euro 2.500,00 = Euro 7.500,00

  • LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

  • Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: gli aggravamenti e le diminuzioni di rischio devono essere comunicati alla Società per iscritto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la cessazione dell’assicurazione ai sen- si dell’art. 1898 del Codice Civile. Le diminuzioni di rischio comportano la riduzione del premio o delle rate di premio successive alla comunicazione (art. 1897 del Codice Civile) e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

  • Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.