Il rimborso. 10.1. Il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’autorità pubblica 10.1.1 Il rimborso senza trattenute a) quando la partenza del treno è ritardata di almeno un’ora e il passeggero non intenda iniziare il viaggio; b) quando il passeggero non può iniziare il viaggio per ordine dell’autorità pubblica; c) quando sulla base dell’esperienza di Trenitalia è oggettivamente prevedibile che il ritardo all’arrivo nella destinazione finale prevista nel contratto di trasporto sia superiore a 60 minuti rispetto all’orario previsto ed il passeggero non intenda iniziare il viaggio utilizzando mezzi alternativi o non intenda proseguirlo e richieda di tornare al punto di partenza o ad altra località intermedia di sua scelta; d) quando il treno o i servizi Cuccetta Comfort, Vagone Letto Deluxe e Cabina Excelsior vengono soppressi; e) quando il posto prenotato non è effettivamente disponibile o quando, per esigenze di servizio non prevedibili, il materiale utilizzato per il treno prenotato è diverso da quello della categoria cui appartiene il treno programmato o la classe o il servizio utilizzati sono inferiori a quelli cui fa riferimento il biglietto e il passeggero non intenda iniziare il viaggio; f) nel caso di assegnazione di posto Cuccetta Comfort, Vagone Letto Deluxe o Cabina Excelsior diverso da quello indicato sul biglietto o nel caso di mancanza di effetti letterecci e il passeggero non intenda iniziare il viaggio; g) quando il titolo di viaggio acquistato sul sito e tramite il Call Center non viene consegnato entro l’orario di partenza previsto; h) in caso di sciopero. Nel caso di più biglietti rilasciati per la soluzione di viaggio acquistata dal cliente per arrivare a destinazione e oggetto del medesimo contratto di trasporto, il rimborso viene effettuato per tutti i biglietti non utilizzati a seguito dell’impedimento. Nel caso in cui l’impedimento riguardi il viaggio di andata, il rimborso integrale viene riconosciuto anche per il viaggio di ritorno acquistato contestualmente a quello di andata. In caso di sciopero, qualora il passeggero intenda rinunciare al viaggio, può chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione dello sciopero e fino alla partenza del treno prenotato. • Il rimborso del biglietto senza trattenute di parte del prezzo Se il biglietto è stato parzialmente utilizzato il passeggero può domandare il rimborso, senza alcuna trattenuta, della differenza fra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso effettuato o per il servizio usufruito nei seguenti casi: a) quando la continuazione del viaggio sia impedita dall’interruzione della linea o dalla soppressione del treno o dei treni con cui il viaggio doveva essere proseguito o dalla mancata coincidenza causata dal ritardo di un treno del servizio nazionale e l’arrivo nella destinazione finale si prevede sia inferiore ad un’ora ed il passeggero non intenda servirsi dei mezzi sostitutivi messi a disposizione; b) quando sulla base dell’esperienza di Trenitalia è oggettivamente prevedibile che il ritardo dell’arrivo nella destinazione finale prevista nel contratto di trasporto sia superiore a 60 minuti rispetto all’orario previsto ed il passeggero non intenda proseguire il viaggio utilizzando mezzi alternativi ma non richieda di tornare alla stazione di partenza; c) quando il passeggero non può proseguire il viaggio per ordine dell’autorità pubblica; d) quando, per esigenze di servizio non prevedibili, il materiale utilizzato per il treno prenotato è diverso da quello della categoria cui appartiene il treno programmato, quando la classe o il servizio utilizzati siano inferiori a quelli cui fa riferimento il biglietto o quando il servizio Cuccetta Comfort, Vagone Letto Deluxe o Cabina Excelsior acquistato non sia disponibile per causa imputabile a Trenitalia. In tal caso, il passeggero ha diritto anche al rimborso dell’importo eventualmente pagato per la scelta del posto, nei casi previsti al Punto 8 del successivo Capitolo 3.
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Il rimborso. 10.1. Il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’autorità pubblica
10.1.1 Il rimborso senza trattenute
a) quando la partenza del treno è ritardata di almeno un’ora e il passeggero non intenda iniziare il viaggio;
b) quando il passeggero non può iniziare il viaggio per ordine dell’autorità pubblica;
c) quando sulla base dell’esperienza di Trenitalia è oggettivamente prevedibile che il ritardo all’arrivo nella destinazione finale prevista nel contratto di trasporto sia superiore a 60 minuti rispetto all’orario previsto ed il passeggero non intenda iniziare il viaggio utilizzando mezzi alternativi o non intenda proseguirlo e richieda di tornare al punto di partenza o ad altra località intermedia di sua scelta;
d) quando il treno o i servizi Cuccetta Comfort, Vagone Letto Deluxe e Cabina Excelsior vengono soppressi;
e) quando il posto prenotato non è effettivamente disponibile o quando, per esigenze di servizio non prevedibili, il materiale utilizzato per il treno prenotato è diverso da quello della categoria cui appartiene il treno programmato o la classe o il servizio utilizzati sono inferiori a quelli cui fa riferimento il biglietto e il passeggero non intenda iniziare il viaggio;
f) nel caso di assegnazione di posto Cuccetta Comfort, Vagone Letto Deluxe o Cabina Excelsior diverso da quello indicato sul biglietto o nel caso di mancanza di effetti letterecci e il passeggero non intenda iniziare il viaggio;
g) quando il titolo di viaggio acquistato sul sito e tramite il Call Center non viene consegnato entro l’orario di partenza previsto;
h) in caso di sciopero. Nel caso di più biglietti rilasciati per la soluzione di viaggio acquistata dal cliente per arrivare a destinazione e oggetto del medesimo contratto di trasporto, il rimborso viene effettuato per tutti i biglietti non utilizzati a seguito dell’impedimento. Nel caso in cui l’impedimento riguardi il viaggio di andata, il rimborso integrale viene riconosciuto anche per il viaggio di ritorno acquistato contestualmente a quello di andata. In caso di sciopero, qualora il passeggero intenda rinunciare al viaggio, può chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione dello sciopero e fino alla partenza del treno prenotato. • Il rimborso del biglietto senza trattenute di parte del prezzo Se il biglietto è stato parzialmente utilizzato il passeggero può domandare il rimborso, senza alcuna trattenuta, della differenza fra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso effettuato o per il servizio usufruito nei seguenti casi:
a) quando la continuazione del viaggio sia impedita dall’interruzione della linea o dalla soppressione del treno o dei treni con cui il viaggio doveva essere proseguito o dalla mancata coincidenza causata dal ritardo di un treno del servizio nazionale e l’arrivo nella destinazione finale si prevede sia inferiore ad un’ora ed il passeggero non intenda servirsi dei mezzi sostitutivi messi a disposizione;
b) quando sulla base dell’esperienza di Trenitalia è oggettivamente prevedibile che il ritardo dell’arrivo nella destinazione finale prevista nel contratto di trasporto sia superiore a 60 minuti rispetto all’orario previsto ed il passeggero non intenda proseguire il viaggio utilizzando mezzi alternativi ma non richieda di tornare alla stazione di partenza;
c) quando il passeggero non può proseguire il viaggio per ordine dell’autorità pubblica;
d) quando, per esigenze di servizio non prevedibili, il materiale utilizzato per il treno prenotato è diverso da quello della categoria cui appartiene il treno programmato, quando la classe o il servizio utilizzati siano inferiori a quelli cui fa riferimento il biglietto o quando il servizio Cuccetta Comfort, Vagone Letto Deluxe o Cabina Excelsior acquistato non sia disponibile per causa imputabile a Trenitalia. In tal caso, il passeggero ha diritto anche al rimborso dell’importo eventualmente pagato per la scelta del posto, nei casi previsti al Punto 8 del successivo Capitolo 3.
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Il rimborso. 10.1. Il rimborso senza trattenute per rinuncia al viaggio per fatto imputabile a Trenitalia o per ordine dell’autorità pubblica
10.1.1 Il rimborso senza trattenute
a) quando la partenza del treno è ritardata di almeno un’ora e il passeggero non intenda iniziare il viaggio;
b) quando il passeggero non può iniziare il viaggio per ordine dell’autorità pubblica;
c) quando sulla base dell’esperienza di Trenitalia è oggettivamente prevedibile che il ritardo all’arrivo nella destinazione finale prevista nel contratto di trasporto sia superiore a 60 minuti rispetto all’orario previsto ed il passeggero non intenda iniziare il viaggio utilizzando mezzi alternativi o non intenda proseguirlo e richieda di tornare al punto di partenza o ad altra località intermedia di sua scelta;
d) quando il treno o i servizi Cuccetta Comfort, Vagone Letto Deluxe e Cabina Excelsior vengono soppressi;
e) quando il posto prenotato non è effettivamente disponibile o quando, per esigenze di servizio non prevedibili, il materiale utilizzato per il treno prenotato è diverso da quello della categoria cui appartiene il treno programmato o la classe o il servizio utilizzati sono inferiori a quelli cui fa riferimento il biglietto e il passeggero non intenda iniziare il viaggio;
f) nel caso di assegnazione di posto Cuccetta Comfort, Vagone Letto Deluxe o Cabina Excelsior diverso da quello indicato sul biglietto o nel caso di mancanza di effetti letterecci e il passeggero non intenda iniziare il viaggio;
g) quando il titolo di viaggio acquistato sul sito e tramite il Call Center non viene consegnato entro l’orario di partenza previsto;
h) in caso di sciopero. Nel caso di più biglietti rilasciati per la soluzione di viaggio acquistata dal cliente per arrivare a destinazione e oggetto del medesimo contratto di trasporto, il rimborso viene effettuato per tutti i biglietti non utilizzati a seguito dell’impedimento. Nel caso in cui l’impedimento riguardi il viaggio di andata, il rimborso integrale viene riconosciuto anche per il viaggio di ritorno acquistato contestualmente a quello di andata. In caso di sciopero, qualora il passeggero intenda rinunciare al viaggio, può chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione dello sciopero e fino alla partenza del treno prenotato. • Il rimborso del biglietto senza trattenute di parte del prezzo Se il biglietto è stato parzialmente utilizzato il passeggero può domandare il rimborso, senza alcuna trattenuta, della differenza fra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso effettuato o per il servizio usufruito nei seguenti casi:
a) quando la continuazione del viaggio sia impedita dall’interruzione della linea o dalla soppressione del treno o dei treni con cui il viaggio doveva essere proseguito o dalla mancata coincidenza causata dal ritardo di un treno del servizio nazionale e l’arrivo nella destinazione finale si prevede sia inferiore ad un’ora ed il passeggero non intenda servirsi dei mezzi sostitutivi messi a disposizione;
b) quando sulla base dell’esperienza di Trenitalia è oggettivamente prevedibile che il ritardo dell’arrivo nella destinazione finale prevista nel contratto di trasporto sia superiore a 60 minuti rispetto all’orario previsto ed il passeggero non intenda proseguire il viaggio utilizzando mezzi alternativi ma non richieda di tornare alla stazione di partenza;
c) quando il passeggero non può proseguire il viaggio per ordine dell’autorità pubblica;
d) quando, per esigenze di servizio non prevedibili, il materiale utilizzato per il treno prenotato è diverso da quello della categoria cui appartiene il treno programmato, quando la classe o il servizio utilizzati siano inferiori a quelli cui fa riferimento il biglietto o quando il servizio Cuccetta Comfort, Vagone Letto Deluxe o Cabina Excelsior acquistato non sia disponibile per causa imputabile a Trenitalia. In tal caso, il passeggero ha diritto anche al rimborso dell’importo eventualmente pagato per la scelta del posto, nei casi previsti al Punto 8 del successivo Capitolo 3.
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