Common use of Il sistema di classificazione del personale Clause in Contracts

Il sistema di classificazione del personale. (Art.55 CCNL 9.8.2000) 1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie, di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali). 2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell’allegato A. 3. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, all’interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro. 4. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa è regolata dall’art. 52 del D. Lgs. n.165/2001, come integrato dall’art. 24 del presente CCNL. 5. L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall’art. 79 del presente CCNL. In via eccezionale, l’accesso può avvenire nella posizione B3, anziché all’iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 80, comma 4. 6. Per l’accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall’art. 80, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A. 7. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento tabellare economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella precedente categoria, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale della nuova categoria, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica immediatamente inferiore della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticale. 8. Al personale proveniente per processi di mobilità da altre Amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la posizione economica conseguite nell’Amministrazione di provenienza.

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Il sistema di classificazione del personale. (Art.55 CCNL 9.8.2000) 1. Il sistema di classificazione del personale è articolato artico- lato in quattro categorie, di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali). 2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilitàre- sponsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell’allegato A. 3. Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001165/200179, all’interno all’in- terno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita ap- posita formazione professionale. L’assegnazione di mansioni man- sioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro. 4. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa Es- sa è regolata dall’art. 52 del D. Lgs. n.165/2001, come integrato dall’art. 24 del presente CCNL. 5. L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione posi- zione economica iniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall’art. 79 del presente CCNL. In via eccezionale, l’accesso l’ac- cesso può avvenire nella posizione B3, anziché all’iniziale all’ini- ziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività dell’attivi- tà lavorativa, come previsto dall’art. 80, comma 4. 6. Per l’accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto pre- visto dall’art. 80, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A. 7. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene vie- ne attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento tabellare economico econo- mico in godimento, acquisito per effetto della progressione progressio- ne economica nella precedente categoria, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale della nuova categoria, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica immediatamente inferiore della nuova categoria catego- ria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticale. 8. Al personale proveniente per processi di mobilità da altre Amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la posizione economica conseguite nell’Amministrazione nell’Am- ministrazione di provenienza.

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Il sistema di classificazione del personale. (Art.55 CCNL 9.8.2000) 1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie, categorie di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali). 2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell’allegato A. 3. A. Ai sensi dell’art. 52 56 del d.lgsD. Lgs. n. 165/200129 del 1993, all’interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro. 4. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa è regolata dall’art. 52 56 del D. Lgs. n.165/2001n. 29 del 1993, come integrato dall’art. 24 del presente CCNL. 5. L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall’art. 79 56 del presente CCNL. In via eccezionale, l’accesso può avvenire nella posizione B3, anziché all’iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività lavorativa, come previsto dall’artdal successivo art. 8057, comma 4. 6. Per l’accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8057, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A. 7. A. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento tabellare economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella precedente categoriaeconomica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale della nuova categoriainiziale, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica immediatamente inferiore della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticale. 8passaggio a categoria superiore. Al personale proveniente per processi di mobilità da altre Amministrazioni amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la posizione economica conseguite nell’Amministrazione di provenienza.

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Il sistema di classificazione del personale. (Art.55 CCNL 9.8.2000) 1. Il 0.Xx sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie, categorie di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali). 2. Alle 2.Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell’allegato A. 3. Ai A. 0.Xx sensi dell’art. 52 56 del d.lgsD. Lgs. n. 165/200129 del 1993, all’interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro. 4. L’assegnazione 4.L’assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa è regolata dall’art. 52 56 del D. Lgs. n.165/2001n. 29 del 1993, come integrato dall’art. 24 del presente CCNL. 5. L’accesso 5.L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall’art. 79 del presente CCNL56. In via eccezionale, l’accesso può avvenire nella posizione B3, anziché all’iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività lavorativa, come previsto dall’artdal successivo art. 8057, comma 4. 6. Per 6.Per l’accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8057, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A. 7. In A. 0.Xx caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento tabellare economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella precedente categoriaeconomica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale della nuova categoriainiziale, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica immediatamente inferiore della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticale. 8passaggio a categoria superiore. Al 0.Xx personale proveniente per processi di mobilità da altre Amministrazioni amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la posizione economica conseguite nell’Amministrazione di provenienza.

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Il sistema di classificazione del personale. (Art.55 CCNL 9.8.2000Art. 19 del CCL 1998-2001) 1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categoriecategorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Nell’ambito della categoria D è prevista l’individuazione delle posizioni organizzative di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali)agli artt. 26 e 27. 2. Alle Le categorie professionali corrispondono insiemi affini sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’Allegato n.1 le quali descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di delle relative attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell’allegato A.. L’indicazione degli attuali profili contenuta nella declaratoria è esaustiva. 3. Ai sensi dell’artI profili di nuova istituzione sono disciplinati dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, all’interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro24. 4. L’assegnazione temporanea I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie e, all’interno della stessa categoria, possono anche essere collocati su livelli economici differenti, definiti come “super”. I profili ivi collocati assumono la denominazione di “specializzato” o di “esperto”. 5. Ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente categoria del sistema di classificazione in base al profilo di appartenenza. Ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito, i cui compiti e responsabilità sono indicati a titolo esemplificativo nelle declaratorie di cui all’Allegato n.1. La disciplina delle mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio e del potere modificativo. Essa loro temporaneo mutamento è regolata dall’art. 52 del D. Lgs. n.165/2001, come integrato dall’art. 24 del presente CCNL30. 5. L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall’art. 79 del presente CCNL. In via eccezionale, l’accesso può avvenire nella posizione B3, anziché all’iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 80, comma 4. 6. Per l’accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall’art. 80, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A. 7. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento tabellare economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella precedente categoria, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale della nuova categoria, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica immediatamente inferiore della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticale. 8. Al personale proveniente per processi di mobilità da altre Amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la posizione economica conseguite nell’Amministrazione di provenienza.

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Samples: Contrattuale

Il sistema di classificazione del personale. (Art.55 CCNL 9.8.2000) 1. Il sistema di classificazione del personale è articolato confermato in quattro categorietre categorie che assumono la denominazione di: A, B e C. Per la categoria C è previsto il conferimento di cui una riservata alle elevate professionalitàincarichi di posizione organizzativa, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali)secondo la disciplina dell’art. art. 54. 2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell’allegato le declaratorie di cui all’allegato A. 3. I profili descrivono, in termini generali, il contenuto professionale delle attribuzioni proprie di ciascuna categoria, con particolare riguardo alle conoscenze teorico-pratiche ed alle capacità richieste dalla categoria di appartenenza. Nell’allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria. 4. L’Ente, in relazione al proprio modello organizzativo e previa contrattazione integrativa, identifica i nuovi profili professionali necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali. I predetti profili sono collocati nella categoria corrispondente, nel rispetto delle declaratorie delle categorie stesse e tenendo conto, in via analogica, del contenuto professionale dei profili riportati a titolo esemplificativo nell’allegato A 5. Ai sensi dell’art. 52 56 del d.lgsD.Lgs. n. 165/200129 del 1993, all’interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni mansioni, se professionalmente equivalenti, sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti esigibili; sono fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionaleprofessionali. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro. 46. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa è regolata dall’art. 52 56 del D. LgsD.Lgs. n.165/2001n. 29 del 1993, come integrato dall’art. 24 56 del presente CCNL. 5. L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall’art. 79 del presente CCNL. In via eccezionale, l’accesso può avvenire nella posizione B3, anziché all’iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 80, comma 4. 6. Per l’accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall’art. 80, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A. 7. In caso di passaggio tra categorie categorie, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento tabellare economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella precedente categoria, risulti superiore al trattamento tabellare iniziale della nuova categoria, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica immediatamente inferiore della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticale. 8. Al personale proveniente per processi di mobilità da altre Amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la posizione economica conseguite nell’Amministrazione di provenienza.

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Il sistema di classificazione del personale. (Art.55 CCNL 9.8.2000) 1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie, categorie di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali). 2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento l'espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell’allegato nell'allegato A. 3. Ai sensi dell’artdell'art. 52 56 del d.lgsD.Lgs. n. 165/2001, all’interno all'interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale. L’assegnazione L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto dell'oggetto del contratto di lavoro. 4. L’assegnazione L'assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa è regolata dall’artdall'art. 52 56 del D. LgsD.Lgs. n.165/2001165/2001, come integrato dall’artdall'art. 24 del presente CCNL. 5. L’accesso L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all’interno all'interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall’artdall'art. 79 56 del presente CCNL. In via eccezionale, l’accesso l'accesso può avvenire nella posizione B3, anziché all’iniziale all'iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività dell'attività lavorativa, come previsto dall’artdal successivo art. 8057, comma 4. 6. Per l’accesso l'accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall’artdall'art. 8057, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A. 7. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare gabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento tabellare economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella precedente categoriaeconomica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale della nuova categoriainiziale, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica immediatamente inferiore della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticalepassaggio a categoria superiore. 8. Al personale proveniente per processi di mobilità da altre Amministrazioni amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la posizione economica conseguite nell’Amministrazione nell'Amministrazione di provenienza.

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Il sistema di classificazione del personale. (Art.55 CCNL 9.8.2000) 1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie, categorie di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali). 2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell’allegato A. 3. Ai sensi dell’art. 52 56 del d.lgsD. Lgs. n. 165/200129 del 1993, all’interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro. 4. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa è regolata dall’art. 52 56 del D. Lgs. n.165/2001n. 29 del 1993, come integrato dall’art. 24 del presente CCNL. 5. L’accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all’interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall’art. 79 56 del presente CCNL. In via eccezionale, l’accesso può avvenire nella posizione B3, anziché all’iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell’attività lavorativa, come previsto dall’artdal successivo art. 8057, comma 4. 6. Per l’accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8057, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A. 7. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento tabellare economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica nella precedente categoriaeconomica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale della nuova categoriainiziale, il dipendente è collocato nella corrispondente posizione economica immediatamente inferiore della nuova categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di ulteriore progressione verticalepassaggio a categoria superiore. 8. Al personale proveniente per processi di mobilità da altre Amministrazioni amministrazioni del comparto resta attribuita la categoria e la posizione economica conseguite nell’Amministrazione di provenienza.

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