Impegno finanziario Clausole campione

Impegno finanziario. Al fine di sopperire alle esigenze connesse all’attivazione del posto di dottorato di cui trattasi, l’Ente……… e l’Ente…….., ciascuno nella misura del …%, si impegnano a corrispondere all’Università tutti gli oneri finanziari ad esse connessi precisati come segue. L’importo complessivo pari a € 74.999,70 (o suoi multipli) Tale somma comprende: importo lordo della borsa, pari a € 60.108,68; fondi per la mobilità all’estero del beneficiario (fino ad un massimo di 12 mesi sui tre anni di corso), pari a € 10.018,11; budget dedicato a disposizione del beneficiario a copertura delle spese inerenti la sua attività di ricerca, comprensivo degli oneri previdenziali INPS previsti dalla normativa italiana, pari a € 4.872,90. L’Ente……… e l’Ente…….. si impegnano, altresì, a versare all'Università ulteriori contributi al fine di: - coprire le eventuali maggiorazioni del 50% relative a periodi di formazione all’estero ai sensi dell’art. 9 del D.M. 45/2013, per un periodo comunque non superiore a 12 mesi; - coprire gli eventuali aumenti della borsa di studio e/o eventuali maggiori oneri, derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale, previdenziale e assistenziale o di rivalutazione dell’importo della borsa. Gli importi relativi ai commi precedenti saranno versati all’Università secondo le modalità indicate all’art. 5.
Impegno finanziario. Per l’esecuzione delle attività progettuali di cui all’ art. 3, le Parti si impegnano a farsi carico reciprocamente degli oneri e delle spese connessi alla realizzazione del progetto esecutivo di cui al precedene art. 8, come definiti nel piano economico finanziario (all. n. 2) tendenzialmente nella misura del 50% ciascuno. Per il dettaglio delle voci di spesa le parti fanno riferimento al precitato piano economico finanziario allegato, che forma parte integrante del presente Accordo. Le parti si impegnano a realizzare il progetto in regime di compartecipazione ed a rendicontare i costi sostenuti singolarmente, sulla base della documentazione prodotta di cui all’art. 8 del presente Accordo. Nel momento in cui il progetto sarà realizzato secondo quanto indicato e raggiunti gli obiettivi fissati l’Inail comparteciperà con il contributo previsto fino a un massimo del 50% del progetto, pari a € 39.435,04, IVA inclusa. L’AOU SS e i propri partner si impegnano a compartecipare economicamente alla realizzazione delle attività secondo quanto previsto dal piano economico finanziario allegato al Progetto. In sede di verifica dovrà essere prodotta tutta la documentazione amministrativo- contabile prevista dalle “Istruzioni per la gestione economico finanziaria e per la rendicontazione dei progetti finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale nell’ambito regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, (allegato n. 2 all’Avviso pubblico predetto) ed attestante il rispetto delle procedure previste dalla circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. L’AOU Sassari in ragione dell’onere di gestione contabile assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 3/2003 e s.m.i., che impone l’obbligo di riportare il numero CUP su tutte le transazioni finanziarie ed amministrative inerenti la realizazione del progetto. In particolare dichiara che il conto corrente dedicato sul quale dovranno confluire tutte le operazioni finanziarie, sia in entrata che in uscita, è il seguente: Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, Xxxxx Xxx Xxxxxx 00, Sassari, CAP 07100 CF 02268260904
Impegno finanziario. 1. Al fine di consentire l’attuazione del programma straordinario a canone moderato ricadente nel Comune di Tonara i soggetti inclusi nel presente accordo contribuiscono con l’apporto finanziario di seguito specificato: a) Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale, con € 467.285,00 per il finanziamento di quota parte dell’ intervento compreso nella proposta; b) Comune di Tonara , con € 127.500,00 per il finanziamento di quota parte dell’intervento compreso nella proposta; 2. Il Comune entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente atto conferma, con idoneo atto amministrativo, la disponibilità finanziaria relativa al cofinanziamento comunale. 3. In mancanza dell’atto di cui al precedente punto 2 la Regione Sardegna Assessorato Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Abitativa non procederà agli adempimenti previsti dal presente accordo.
Impegno finanziario. Il costo stabilito è fisso e invariabile e non è soggetto né a revisioni né a rivalutazioni, riconoscendo espressamente il DIMCM che esso è sufficiente per l’attuazione della ricerca.
Impegno finanziario. Il Finanziatore si impegna a versare all’Università di Macerata - relativamente al triennio accademico 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 - l’importo di Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) da destinare al co-finanziamento nella misura del 50% del costo standard della borsa di studio, stabilito nel DM n. 352/2022, da conferire al vincitore del concorso pubblico per l’ammissione al corso di Dottorato di cui trattasi, utilmente collocato in graduatoria, in possesso dei requisiti prescritti. Detto contributo è incrementato con le risorse finanziarie dell’Ateneo per l’adeguamento al costo della borsa di studio di cui al DM 247/2022, comprensiva della maggiorazione della medesima per i periodi di permanenza all’estero del dottorando, nonché del budget individuale a sostegno dell’attività di ricerca. Il contributo di cui al presente articolo sarà corrisposto dalla Società tramite il sistema di pagamento PagoPA, previa trasmissione a cura dell’Ateneo del previsto avviso di pagamento, in seguito alla notifica del nominativo del dottorando immatricolato al primo anno di corso e/o ammesso agli anni successivi, secondo le seguenti opzioni: □ versamento dell’intera quota di finanziamento pari ad € 30.000,00, in un’unica soluzione entro 10 giorni dalla comunicazione del nominativo del beneficiario □ versamento della quota di co-finanziamento in tre rate annuali: - € 10.000,00 entro 10 giorni dalla comunicazione del nominativo del beneficiario - € 10.000,00 entro il 30 Settembre 2023 - € 10.000,00 entro il 30 Settembre 2024 La rateizzazione del contributo è subordinata alla stipula di apposita polizza fidejussoria bancaria per l’ammontare di € 20.000,00 - corrispondente alla II e III rata – che deve essere prodotta contestualmente al versamento della I rata a garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e deve prevedere quale beneficiario l’Università degli Studi di Macerata, con efficacia del contratto di garanzia fino al 30/11/2024 e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del Codice Civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università. Contestualmente al pagamento di ogni singola rata, il debitore si obbliga a darne comunicazione all’Ateneo tramite l’invio di copia dello stesso alle mail xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx In caso di rinuncia del dottorando al proseguimento del corso di Dottorato l’Università si impegna a comu...
Impegno finanziario. Per l’esecuzione delle attività progettuali di cui all’art.1, le Parti si impegnano a farsi carico reciprocamente degli oneri e delle spese connessi alla realizzazione del progetto “Informazione e sviluppo della cultura della prevenzione per RLS”, come definiti nel piano economico finanziario (all.n.2), nella misura del 50% ciascuno. Per il dettaglio delle voci di spesa le parti fanno riferimento al precitato piano economico-finanziario allegato, che forma parte integrante del presente Accordo (all.n.2). Le Parti si impegnano a realizzare il progetto in regime di compartecipazione ed a rendicontare i costi sostenuti singolarmente, sulla base della normativa richiamata e sulla base della documentazione prodotta di cui all’art. 7 del presente Accordo. Nel momento in cui una parte realizzi attività, in tutto o in parte, a carico dell’altra, secondo quanto indicato nel piano economico-finanziario (all. n.2), la stessa riceverà la corrispondente erogazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel semestre di riferimento. Tutti i documenti dovranno recare esplicita indicazione del CUP di progetto. Le parti dichiarano che l’attività di cui al presente Accordo non sono soggette a IVA ai sensi del D.P.R. n.633 del 1972, in quanto consistenti in attività rientranti nei rispettivi compiti istituzionali.

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  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Oneri finanziari Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

  • CONTRIBUTO FINANZIARIO Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del programma Erasmus+ Call 2021 e nelle relative Disposizioni Nazionali. L’Istituto à adotta la modalità di rimborso analitico dei costi sostenuti per viaggio e soggiorno, a seguito di presentazione dei documenti giustificativi, secondo le regole interne all’Istituto e nel rispetto dei massimali previsti per il supporto individuale e per le spese di viaggio indicati nelle Note tecniche (allegato III). Nessun rimborso è previsto per periodi di mobilità “virtuali” svolti dall’Università degli Studi di Firenze (distance training activity) Il partecipante riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ per _____giorni di mobilità fisica. [Il numero di giorni indicato è pari alla durata del periodo di mobilità fisica più gli eventuali giorni di viaggio, inclusi i giorni aggiuntivi per il viaggio green, ove applicabile. Se il Partecipante riceve un contributo europeo Xxxxxxx+ congiuntamente ad un periodo senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dal contributo europeo Xxxxxxx+: tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il Partecipante riceve un contributo comunitario pari a zero (zero-grant) per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.] Il rimborso dei costi sostenuti per le minori opportunità, ove applicabile, oppure il rimborso dei costi sostenuti per un viaggio costoso, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante. Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’Unione. Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.6, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.

  • Dotazione finanziaria I soggetti sottoscrittori di seguito elencati assicurano la dotazione finanziaria necessaria per l’attuazione delle azioni-attività individuate nel primo programma d’azione, nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede descrittive e dal relativo quadro riassuntivo (All. 2 e 3), e in quelle delle azioni-attività che saranno successivamente definite e concordate nel Programma d’azione. La Regione Lombardia – D.G. Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile assicura i mezzi finanziari e le strutture organizzative per il funzionamento del Comitato Tecnico e mette a disposizione per l’attuazione dell’AQST gli strumenti e le consulenze attivate con ARPA. La Dotazione finanziaria prevista dal presente AQST e dal relativo Primo Programma d’Azione è così riassumibile: Soggetti sottoscrittori Fondi Disponibili Fondi da Reperire Totale Comuni 3.280.491,00 VEDI ALLEGATO 3 QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPEGNI Provincia di Como 5.000,00 Provincia di Milano 2.253.494,00 A.T.O. di Como 7.517.473.86 A.T.O. di Milano 9.997.500,00 A.T.O. Città di Milano

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Resa del conto finanziario 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il “conto del Tesoriere” corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall’elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall’elenco delle relative quietanze. 2. L’Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

  • Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.