Common use of Impianto del cantiere e programma dei lavori Clause in Contracts

Impianto del cantiere e programma dei lavori. L’Appaltatore dovrà provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna a dare inizio ai lavori stessi ed a predisporre l’impianto di cantiere, da allestire nei tempi previsti dal cronoprogramma definito nel progetto esecutivo. Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi delle opere. L’Appaltatore è tenuto a predisporre entro 10 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio dei lavori, ed a consegnare alla D.L. un programma esecutivo dei lavori, elaborato - nel rispetto del cronoprogramma sopra indicato - in relazione alla proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa. L’Appaltatore sarà tenuto comunque ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze la S.A. si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto. Relativamente alla durata giornaliera dei lavori, si fa riferimento all’art.27 del Capitolato Generale d’Appalto. L’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L. non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei lavori, l’Appaltatore dovrà tener conto delle priorità stabilite dalla D.L. Inderogabilitàdei termini diesecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto.

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Samples: Contract for Works

Impianto del cantiere e programma dei lavori. L’Appaltatore dovrà provvedere entro 10 (dieci) giorni provvedere, dalla data di consegna a dare inizio ai lavori stessi ed a predisporre l’impianto di cantiereconsegna, da allestire all’impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori (formazione cantiere), redatto dal Progettista sulla base di quanto definito nel progetto esecutivoin sede di progettazione esecutiva dell’intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d’Appalto. Il programma cronoprogramma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi delle operedella realizzazione di un’opera. L’Appaltatore è tenuto a predisporre entro 10 giorni dalla stipula del contrattoha l’obbligo comunque di presentare, e comunque prima dell’inizio dei lavori, ed a consegnare alla D.L. ai sensi dell’art. 43, comma 10, del Regolamento di esecuzione, un proprio programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma contenuto nel progetto, oppure confermare quello allegato al contratto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione dei lavori agli importi e alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il cronoprogramma deve essere coerente con il previsto termine di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro 07 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavorilavori si intende accettato. Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento. Questo documento deve essere approntato parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, elaborato - individuando nel rispetto del cronoprogramma sopra indicato - in relazione alla proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativadettaglio tutti i tempi necessari per l’esecuzione delle parti dell’opera. L’Appaltatore In mancanza di tale programma l’Appaltatore sarà tenuto comunque ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze la S.A. Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto. Relativamente alla durata giornaliera dei lavori, si fa riferimento all’art.27 del Capitolato Generale d’Appalto. L’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L. non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei lavori, l’Appaltatore dovrà tener conto delle priorità stabilite dalla D.L. Inderogabilitàdei termini diesecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto.

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Samples: Bando Di Gara

Impianto del cantiere e programma dei lavori. L’Appaltatore L'Appaltatore dovrà provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna a dare inizio ai lavori stessi ed a predisporre l’impianto di cantiere, da allestire all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal cronoprogramma programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito nel progetto esecutivoin sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto. Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera. Il progetto prevede di suddividere i lavori in fasi, in modo da svolgere le operazioni maggiormente impattanti in determinate fasce temporali, in cui è prevista assenza/limitazione di attività scolastica, pertanto nello sviluppo del programma dei lavori l’appaltatore dovrà sempre tenere conto del contemporaneo svolgimento dell'attività didattica, l'impresa dovrà quindi adeguare tempi e modi realizzativi allo scopo di non arrecare disturbo e/o disagio allo svolgimento delle suddette attività didattiche adeguandosi alle prescrizioni della DL. Per questo motivo le demolizioni e le lavorazioni pesanti (setti in c.a.) dovranno essere svolte al pomeriggio o in orari serali. In caso di necessità dovrà prevedere di lavorare su due turni (16h) e nei giorni festivi. Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. L’Appaltatore è tenuto a predisporre entro 10 giorni dalla stipula In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del contrattoPiano di Sicurezza e Coordinamento. In base all'art. 90 del d.lgs.81/08 questo documento deve essere approntato dal Responsabile Unico del Procedimento parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, e comunque prima dell’inizio dei lavori, ed a consegnare alla D.L. un individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma esecutivo dei lavori, elaborato - nel rispetto del cronoprogramma sopra indicato - in relazione alla proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa. L’Appaltatore l'Appaltatore sarà tenuto comunque ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze la S.A. il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto. Relativamente alla durata giornaliera dei lavori, si fa riferimento all’art.27 del Capitolato Generale d’Appalto. L’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L. non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei lavori, l’Appaltatore dovrà tener conto delle priorità stabilite dalla D.L. Inderogabilitàdei termini diesecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Impianto del cantiere e programma dei lavori. L’Appaltatore La ditta sottoscrivendo l’offerta accetta, intende la consegna dei lavori come complessiva di tutta l’area e di tutti i lavori ma che le lavorazioni debbano essere effettuate per fasi consecutive come indicato nel cronoprogramma del PSC, al fine di garantire in ogni momento la continuità delle attività presenti sulla piazza nonché la presenza della viabilità e degli spazi di sosta. La consegna lavori del Direttore dei Lavori avverrà quindi in modo unitario ma con lavorazioni e delimitazioni suddivise per fasi successive, come indicato nel cronoprogramma. L'Appaltatore dovrà provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna a dare inizio ai lavori stessi ed a predisporre l’impianto di cantiere, da allestire all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal cronoprogramma programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito nel progetto esecutivoin sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto. Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera. Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. L’Appaltatore è tenuto a predisporre entro 10 giorni dalla stipula In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del contrattoPiano di Sicurezza e Coordinamento. In base all'art. 90 del d.lgs.81/08 questo documento deve essere approntato dal Responsabile Unico del Procedimento parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, e comunque prima dell’inizio dei lavori, ed a consegnare alla D.L. un individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma esecutivo dei lavori, elaborato - nel rispetto del cronoprogramma sopra indicato - in relazione alla proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa. L’Appaltatore l'Appaltatore sarà tenuto comunque ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze la S.A. il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto. Relativamente alla durata giornaliera dei lavori, si fa riferimento all’art.27 del Capitolato Generale d’Appalto. L’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L. non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei lavori, l’Appaltatore dovrà tener conto delle priorità stabilite dalla D.L. Inderogabilitàdei termini diesecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto