Termini di esecuzione e penali Clausole campione

Termini di esecuzione e penali. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali: a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C.); b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del servizio anche parziale; c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni tipologia di servizio previsti nel C.S.D.P. omessa a seguito dell’avvio del servizio; d) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali; e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P. o dal D.E.C.; f) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.; g) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18; Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luo...
Termini di esecuzione e penali. Il contraente si impegna, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo la tempistica proposta dal medesimo in sede di gara. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattualmente assunti, oltre alla decurtazione dell’importo corrispondente al mancato servizio prestato, saranno applicate le sanzioni secondo quanto indicato al Capitolo 14 del Capitolato e nel rispetto dell’art. 113 bis del Codice. Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento. In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al richiamato capitolato saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’appaltatore che dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’appaltatore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’appaltatore le sanzioni a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. L’incameramento delle sanzioni sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo delle stesse dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. Salva l’applicazione della risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., in caso di subappalto non autorizzato, non verrà versato alcun corrispettivo contrattuale per le prestazioni rese in subappalto, inoltre verrà segnalato l’inadempimento all’X.X.XX. ai fini dell’inserimento nel casellario informatico. L’Amministrazione in tal caso di riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Salva l’applicazion...
Termini di esecuzione e penali. L’Impresa si obbliga ad eseguire i lavori previsti nella “Ristrutturazione del compendio edilizio ex C.P.T.A. di via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx in Ragusa, da adibire a Centro Polifunzionale per l'inserimento sociale e lavorativo degli immigrati regolari” alle condizioni e norme stabilite dal Capitolato Generale di Appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici di Stato, approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145, nonchè a quelle contenute nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente Schema di Contratto, del quale fanno parte tutti gli elaborati progettuali espressamente richiamati, che vengono controfirmati ed allegati, nonché la offerta prezzi presentata dall’Appaltatore che, pure, viene controfirmata dalle parti ed allegata. L’appalto è inoltre disciplinato dalle condizioni stabilite dal Regolamento per la Direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato di cui al D.P.R. 554/1999. Soltanto in caso di ritardo non imputabile all’Appaltatore, o comunque dipendente da fatti del tutto estranei alla sua sfera di responsabilità, potranno essere concesse proroghe al suddetto termine di ultimazione dei lavori; su domanda della stessa Impresa Appaltatrice indicante le ragioni poste a fondamento della necessità rilevata, la proroga potrà essere concessa con provvedimento motivato, ancorché non sia scaduto il termine prefissato per l’ultimazione dei lavori. La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del D.Min. LL.PP. n°145/2000 e con riferimento all’art. 117 del D.P.R. n°554/99, viene stabilita nella misura compresa tra lo 0.3°/oo (zerovirgolatrepermille) e l’1°/oo (unopermille) dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori. Se il ritardo dovesse essere superiore a 15 giorni la penale pecuniaria viene stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale netto. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta. Quando, per negligenza da parte dell'Appaltatore o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, venga compromessa la buona riuscita dell'opera e la sua tempestiva esecuzione, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'Appaltatore stesso a norma delle disposizioni di cui all’art. 119 del D.P.R. n°554/99.
Termini di esecuzione e penali. Il servizio di progettazione esecutiva, inclusa la redazione del P.S.C. oggetto dell’avviso dovrà essere ultimato entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sigla del contratto. Il servizio di Direzione dei lavori, Direzione operativa e Coordinamento della sicurezza in Esecuzione avverrà, invece, in aderenza al cronoprogramma dei lavori afferenti alle “Opere di regimentazione e laminazione nel rispetto del principio dell’invarianza idraulica (Comuni di Guidonia Montecelio, Fonte Nuova e Sant’Xxxxxx Xxxxxx)”. La durata dell’incarico sarà, in ogni caso, pari alla durata dei lavori, fino al collaudo degli stessi. Eventuali proroghe della durata dei lavori non daranno diritto a maggiori compensi, fatte salve le dovute eccezioni di legge. In caso di inadempimento dell’affidatario, il RUP potrà dargli disposizioni, a mezzo di comunicazione scritta, fissando un tempo congruo per l’adempimento. In caso di ritardo ingiustificato nell’esecuzione degli adempimenti richiesti, verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale.
Termini di esecuzione e penali. 2.1.1 Progettazione e realizzazione delle opere
Termini di esecuzione e penali. 7 2.1.1 Progettazione e realizzazione delle opere 7 2.1.2 Disponibilità e fruibilità dell’opera 7 CAPITOLO 3 9
Termini di esecuzione e penali. Art. 3 - Sospensioni dei lavori, Art. 7 - Responsabilità tecnica, Art. 9 - Oneri a carico dell’appaltatore, Art. 11 - Liquidazione dei corrispettivi e interessi per ritardato pagamento, Art. 12 – Pagamento della rata di saldo, Art. 14 - Modalità e termini del collaudo / regolare esecuzione, Art. 17 – Cessione del contratto e Subappalto, Art. 18 - Condizioni ostative con riferimento alla normativa antimafia, Art. 19 - Foro competente, Art. 22 - Trattamento dei dati personali.
Termini di esecuzione e penali. Il servizio di ristorazione nonché la esecuzione delle opere edili ed impiantistiche devono essere prestati nei termini stabiliti dal precedente art. 3, con le modalità stabilite nel Disciplinare e nel Capitolato Generale di gara. Le penalità in caso di inadempienza dell’appaltatore sono quelle previste rispettivamente agli artt. 68, 69 e 83 del Capitolato Generale di gara.
Termini di esecuzione e penali. Il tempo utile per consegnare ultimati i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nei termini e con le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto all'articolo 36. Il Comune applicherà una penale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, il Responsabile del procedimento applica all'appaltatore, una penale, a norma dell'art. 23, comma 1, del capitolato speciale d'appalto, stabilita nella misura di € 227,00/al giorno.
Termini di esecuzione e penali. Il tempo utile per consegnare ultimati i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 70 (settanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il Comune applicherà, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, una penale del 1%o (uno per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale.