Common use of Impossibilità temporanea della prestazione, costituzione in mora, vizi ed obbligo di contestazione Clause in Contracts

Impossibilità temporanea della prestazione, costituzione in mora, vizi ed obbligo di contestazione. Qualora SE.CO.GES. sia temporaneamente impossibilitata a dare esecuzione alle prestazioni per cause ad essa non imputabili, come ad esempio per mancanza di cooperazione del Cliente ai sensi degli articoli 22, 23 e 30, i termini previsti per la consegna o per l’esecuzione delle medesime saranno sospesi per l’intero periodo dell’impossibilità. In ogni caso SE.CO.GES. potrà essere considerata in mora solo in seguito al ricevimento di una diffida o di un sollecito, che dovranno necessariamente rivestire la forma scritta e prevedere un termine per l’adempimento non inferiore a 20 (venti ) giorni. Il Cliente, al fine di accertare l’esistenza di eventuali vizi riconoscibili, è tenuto a controllare ed a verificare i beni oggetto del contratto all’atto della consegna. In assenza di una tempestiva contestazione a SE.CO.GES. dell’esistenza di eventuali vizi riconosciuti o riconoscibili, entro i rigorosi termini di prescrizione e di decadenza previsti dall’articolo 1495 c.c., il Cliente non potrà avanzare nessuna pretesa. E’ fatta naturalmente salva l’applicazione di un’eventuale garanzia convenzionale. Dopo ogni fornitura o prestazione, SE.CO.GES. potrà richiedere al Cliente una dichiarazione scritta in cui egli attesti che la fornitura o la prestazione è stata eseguita in modo corretto, completo e senza difetti. Detta dichiarazione dovrà essere rilasciata entro 7 (sette) giorni dalla fornitura o prestazione e potrà essere rifiutata solo nel caso in cui la fornitura o la prestazione evidenzino i vizi rilevanti. In ogni caso la dichiarazione si considererà implicitamente rilasciata qualora decorra inutilmente il suddetto termine di 7 (sette) giorni.

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Samples: gruppolt.com, www.secoges.com

Impossibilità temporanea della prestazione, costituzione in mora, vizi ed obbligo di contestazione. Qualora SE.CO.GES. Eurosystem2000 S.R.L sia temporaneamente impossibilitata a dare esecuzione alle prestazioni per cause ad essa non imputabili, come ad esempio per mancanza di cooperazione del Cliente ai sensi degli articoli 22, 23 e 30, i termini previsti per la consegna o per l’esecuzione delle medesime saranno sospesi per l’intero periodo dell’impossibilità. In dell’xxxxxxxxxxxxx.Xx ogni caso SE.CO.GES. Eurosystem2000 S.R.L. potrà essere considerata in mora solo in seguito al ricevimento di una diffida o di un sollecito, che dovranno necessariamente rivestire la forma scritta e prevedere un termine per l’adempimento non inferiore a 20 (venti venti) giorni. Il xxxxxx.Xx Cliente, al fine di accertare l’esistenza di eventuali vizi riconoscibili, è tenuto a controllare ed e a verificare i beni oggetto del contratto all’atto della consegna. In assenza di una tempestiva contestazione a SE.CO.GES. Eurosystem2000 S.R.L dell’esistenza di eventuali vizi riconosciuti o riconoscibili, entro i rigorosi termini di prescrizione e di decadenza previsti dall’articolo dall’art. 1495 c.ccod. civ., il Cliente non potrà avanzare nessuna alcuna pretesa. E’ fatta naturalmente salva l’applicazione di un’eventuale garanzia convenzionale. .Dopo ogni fornitura o prestazione, SE.CO.GES. Eurosystem2000 S.R.L potrà richiedere al Cliente una dichiarazione scritta in cui egli attesti che la fornitura o la prestazione è stata eseguita in modo corretto, completo e senza difetti. Detta dichiarazione dovrà essere rilasciata entro 7 (sette) giorni due settimane dalla fornitura o prestazione e potrà essere rifiutata solo nel caso in cui la fornitura o la prestazione evidenzino i vizi rilevanti. In ogni caso la dichiarazione si considererà implicitamente rilasciata qualora decorra inutilmente il suddetto termine di 7 (sette) giornidue settimane.

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Samples: www.es2000.it

Impossibilità temporanea della prestazione, costituzione in mora, vizi ed obbligo di contestazione. Qualora SE.CO.GES. NETisON sia temporaneamente impossibilitata a dare esecuzione alle prestazioni per cause ad essa non imputabili, come ad esempio per mancanza di cooperazione del Cliente ai sensi degli articoli 22artt. 21, 23 22 e 3028, i termini previsti per la consegna o per l’esecuzione delle medesime saranno sospesi per l’intero periodo dell’impossibilità. In ogni caso SE.CO.GES. NETisON potrà essere considerata in mora solo in seguito al ricevimento di una diffida o di un sollecito, che dovranno necessariamente rivestire la forma scritta e prevedere un termine per l’adempimento non inferiore a 20 (venti venti) giorni. Il Cliente, al fine di accertare l’esistenza di eventuali vizi riconoscibili, è tenuto a controllare ed e a verificare i beni oggetto del contratto all’atto della consegna. In assenza di una tempestiva contestazione a SE.CO.GES. NETisON dell’esistenza di eventuali vizi riconosciuti o riconoscibili, entro i rigorosi termini di prescrizione e di decadenza previsti dall’articolo dall’art. 1495 c.ccod. civ., il Cliente non potrà avanzare nessuna alcuna pretesa. E’ fatta naturalmente salva l’applicazione di un’eventuale garanzia convenzionale. Dopo ogni fornitura o prestazione, SE.CO.GES. NETisON potrà richiedere al Cliente una dichiarazione scritta in cui egli attesti che la fornitura o la prestazione è stata eseguita in modo corretto, completo e senza difetti. Detta dichiarazione dovrà essere rilasciata entro 7 (sette) giorni due settimane dalla fornitura o prestazione e potrà essere rifiutata solo nel caso in cui la fornitura o la prestazione evidenzino i vizi rilevanti. In ogni caso la dichiarazione si considererà implicitamente rilasciata qualora decorra inutilmente il suddetto termine di 7 (sette) giornidue settimane.

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Samples: Condizioni Generali Del Contratto Netison