Imprese in difficoltà Clausole campione
Imprese in difficoltà. Le imprese cooperative che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria possono richiedere alle parti firmatarie del contratto territoriale un confronto per definire la sospensione, l'esonero, il riconoscimento parziale o il dilazionamento del pagamento dell’ERT. Nell'ambito del confronto di cui al comma precedente o a fronte di situazioni di:
1. Sofferenza Economica da valutarsi con riferimento all'andamento del M.O.L. come definito alla lettera b) punto 3;
2. Sofferenza Finanziaria;
3. Situazione di crisi in presenza di delibera ex L.142/01; le parti definiranno nell'ambito del contratto territoriale stesso, le modalità e i criteri per la applicazione delle casistiche di cui al primo comma.
Imprese in difficoltà. Non è consentito l’accesso agli incentivi alle imprese in difficoltà. Ai sensi degli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” un’impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
Imprese in difficoltà. Le imprese cooperative che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria possono richiedere alle parti firmatarie del contratto territoriale un confronto per definire la sospensione, l’esonero, il riconoscimento parziale o il dilazionamento del pagamento dell’ERT. Nell’ambito del confronto di cui al comma precedente e a fronte di situazioni di:
1. Sofferenza Economica da valutarsi con riferimento all’ andamento del M.O.L. come definito alla lettera b) punto 3
Imprese in difficoltà. Per poter essere ammesse al sostegno, le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Regolamento (UE) n. 651/14 o nel Regolamento (UE) n. 702/14 e nella Comunica - zione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà. Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità li- mitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali in- dicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “socie- tà in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’Allegato II della Direttiva 2013/34/UE;
3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186 bis del Regio decreto 16/03/1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la di- chiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per le imprese agricole così come definite dall’articolo 2135 del codice civile e per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l’obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
4. qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato i...
Imprese in difficoltà. Le imprese cooperative che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria possono richiedere alle parti firmatarie del contratto territoriale un confronto per definire la sospensione, l'esonero, il riconoscimento parziale o il dilazionamento del pagamento dell'E.R.T. Nell'ambito del confronto di cui al comma precedente e a fronte di situazioni di:
1) sofferenza economica da valutarsi con riferimento all'andamento del M.O.L. come definito alla lett. b), punto 3;
2) sofferenza finanziaria;
