PARTE I - INQUADRAMENTO GENERALE 4
Allegato 1
DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR
PARTE I - INQUADRAMENTO GENERALE 4
2. Tipologie di configurazioni ammesse 4
PARTE II – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 5
CAPITOLO 1 REQUISITI DELLE CONFIGURAZIONI 5
Sezione 1 Requisiti comuni per tutte le configurazioni 5
1.1.5 Accumuli e infrastrutture di ricarica elettrica 6
dell’energia elettrica autoconsumata 7
1.2.1.2 Impianti di produzione e interventi ammessi 9
1.2.1.3 Componenti degli impianti di produzione ammessi alla tariffa incentivante 12
1.2.1.4 Potenza realizzata come obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici 13
1.2.1.5 Regole in materia di artato frazionamento 14
1.2.1.6 Cumulabilità della tariffa incentivante 15
1.2.2 Comunità energetiche rinnovabili (CER) 16
1.2.2.1 Referente della CER e mandato 16
1.2.2.2 Atto Costitutivo/Statuto della CER 17
1.2.2.3 Soci/membri della CER 17
1.2.2.4 Produttori non appartenenti alla CER ma che rilevano per la configurazione 18
1.2.3 Gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente 18
1.2.3.1 Referente del Gruppo di autoconsumatori e mandato 19
1.2.3.2 Clienti e produttori facenti parte del Gruppo di autoconsumatori 19
1.2.3.3 Clienti e produttori non facenti parte del Gruppo di autoconsumatori ma che rilevano per la configurazione 20
1.2.3.4 Ubicazione dei punti di connessione in prelievo e degli impianti di produzione in un Gruppo di autoconsumatori 20
1.2.4 L’autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione 21
1.2.4.1 Referente dell’autoconsumatore a distanza e mandato 21
1.2.4.2 Unicità del cliente finale 22
1.2.4.3 Produttori diversi dal cliente finale 22
1.2.4.4 Ubicazione degli impianti di produzione 22
1.3.1 Comunità energetiche dei cittadini (CEC) 22
1.3.1.1 Referente delle CEC e mandato 23
1.3.1.2 Atto Costitutivo/Statuto della CEC 23
1.3.1.3 Soci/membri della CEC 24
1.3.1.4 Produttori non appartenenti alla CEC ma che rilevano per la configurazione 24
1.3.2 Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente 25
1.3.2.1 Referente del Gruppo dei clienti attivi e mandato 25
1.3.2.2 Clienti e produttori facenti parte del Gruppo dei clienti attivi 25
1.3.2.3 Clienti e produttori non facenti parte del Gruppo dei clienti attivi ma che rilevano per la configurazione 26
1.3.2.4 Ubicazione dei punti di connessione in prelievo e degli impianti del Gruppo dei clienti attivi 26
1.3.3 Il cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione 27
1.3.3.1 Referente del cliente attivo a distanza e mandato 27
1.3.3.2 Unicità del cliente finale 27
1.3.3.3 Produttori diversi dal cliente finale 28
1.3.3.4 Ubicazione degli impianti di produzione 28
CAPITOLO 2 PROCEDURA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO PER L’AUTOCONSUMO DIFFUSO 28
Domanda di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso 28
2.1.1 Termini e modalità di presentazione 28
2.1.2 Adempimenti in materia di antimafia 30
2.1.3 Istruttoria, valutazione e termini di comunicazione dell’esito al Referente 30
2.1.4 Verifica preliminare di ammissibilità 31
Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica
2.2.1 Attivazione del contratto per il riconoscimento del servizio di autoconsumo diffuso 32
2.2.1.1 Data di decorrenza del servizio per l’autoconsumo diffuso 33
2.2.1.2 Data di decorrenza del ritiro dell’energia elettrica immessa in rete 34
2.2.1.3 Variazione del Soggetto Referente 34
2.2.2.1 Determinazione della tariffa incentivante 35
2.2.2.1.1 Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di acconto 35
2.2.2.1.2 Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di conguaglio 37
2.2.2.1.3 Modalità di regolazione dell’importo della tariffa premio eccedentaria 39
2.2.2.1.4 Tempistiche di erogazione della tariffa incentivante 40
2.2.2.2 Determinazione del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata 40
2.2.2.2.1 Modalità di definizione del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata a
titolo di acconto e tempistiche di erogazione 40
2.2.2.2.2 Modalità di definizione del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata a
titolo di conguaglio e tempistiche di erogazione 42
2.2.2.3 Determinazione del corrispettivo per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete 43
2.2.2.2.3 Tempistiche di erogazione del corrispettivo per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete 43
2.2.2.4 Modalità per la cessione dei crediti e del mandato all’incasso 43
2.2.2.5 Corrispettivi a copertura dei costi gestionali ed operativi 45
2.2.3 Dati di misura, profilazioni e relative modalità di utilizzo ai fini della definizione dell’energia elettrica oggetto di
incentivazione e autoconsumata 45
Modifiche alle configurazioni apportate successivamente alle domande di accesso 46
2.4.1 Modalità di svolgimento delle attività di verifica di competenza GSE 46
Decadenza della tariffa incentivante 47
CAPITOLO 3 MODALITA’ DI RACCORDO PER LA TRANSIZIONE DEL MECCANISMO DI CUI ALL’ART 42BIS DEL D.L. 162/2019 AL MECCANISMO DI CUI AL DECRETO CACER 48
PARTE III – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (MISURA PNRR) 49
Requisiti delle configurazioni 49
1.1.1 Requisiti degli impianti 49
1.1.2 Soggetto beneficiario 50
1.1.3 Identificazione del Titolare Effettivo ed assenza del conflitto di interesse 50
1.1.5 Cumulabilità del contributo PNRR 52
CAPITOLO 2 PROCEDURA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE 53
Domanda di accesso al contributo in conto capitale 53
2.1.1 Tempistiche e modalità 53
2.1.2 Istruttoria, valutazione e comunicazione delle risultanze dell’istruttoria al soggetto Beneficiario 54
Accesso al contributo in conto capitale 55
2.2.1 Determinazione del contributo in conto capitale 55
2.2.3 Richiesta contributo in conto capitale 55
2.2.3.1 Richiesta di anticipazione del contributo in conto capitale 56
2.2.3.2 Richiesta della quota intermedia del contributo in conto capitale 56
2.2.3.3 Richiesta della quota a saldo del contributo in conto capitale 57
2.2.4 Tempi e modalità di erogazione del contributo in conto capitale 57
Verifiche, controlli e revoca del contributo in conto capitale 57
Allegato 1. Schema di avviso contributo in conto capitale 60
Allegato 2. Modelli per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR 69
Istanza di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso 69
Istanza di verifica preliminare per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso 94
Liberatoria del cliente finale / cliente attivo non facente parte del Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente / Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata 104
Dichiarazione del titolare effettivo per l’accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2),
investimento 1.2, del PNRR 107
Dichiarazione dell’eventuale esposizione politica per l’accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente
2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR 113
Dichiarazione sostitutiva dell’officina specializzata relativa all’attività di rigenerazione 117
Dichiarazione sostitutiva del Soggetto Referente relativa all’utilizzo di componenti rigenerati 118
Allegato 3. Elenco documenti da allegare 120
Allegato 4. Modelli per la richiesta di anticipazione 125
Richiesta di anticipazione 125
Modello di garanzia 128
Comunicazione del conto corrente 132
Allegato 5. Schema di contratto relativo al servizio di autoconsumo diffuso 134
APPENDICE 146
Appendice A. Definizioni 146
Appendice B. Tariffa premio 152
Appendice C. Principio DNSH e tagging climatico 154
Appendice D. Impianti a Biogas e Biomasse – requisiti, prodotti e sottoprodotti ammessi e valori di riduzione delle emissioni 156
D1. Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biogas 156
D2. Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biomasse 158
D3. Valori tipici e standard per i combustibili solidi da biomassa 159
Appendice E. Spese ammissibili del contributo in conto capitale e massimali previsti 162
PARTE I - INQUADRAMENTO GENERALE
Le Regole Operative sono state redatte in attuazione dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER) e dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (nel seguito TIAD o Delibera) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Il Decreto CACER:
1. disciplina le modalità di incentivazione in conto esercizio (tariffa incentivante) dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, fissando un contingente di potenza pari a 5 GW fino al 31 dicembre 2027;
2. definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tali disposizioni si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, nel limite delle risorse finanziarie attribuite, pari a 2.200.000.000 Euro.
Il TIAD disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo
diffuso ai sensi degli articoli 8, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 199/21 e degli articoli 14, 15 e 16 del D.Lgs. 210/21.
Il presente documento è approvato con decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito anche MASE) su proposta del GSE, previa verifica da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA) per le parti di competenza.
Le Regole Operative sono strutturate in ragione dei descritti regimi di accesso alle forme di valorizzazione e incentivazione previste dal Decreto CACER e dal TIAD e si compongono delle seguenti parti:
• PARTE I - INQUADRAMENTO GENERALE;
• PARTE II – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO;
• PARTE III – CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE;
• ALLEGATI;
• APPENDICE.
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato all’interno del presente documento, si rinvia alle “Linee guida per i Soggetti attuatori - Misure di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per gli interventi del PNRR Italia” e alle procedure del Sistema di Gestione e Controllo (Xx.Xx.Xx.) per gli interventi PNRR di competenza del MASE, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero.
2. Tipologie di configurazioni ammesse
Ai fini delle presenti Regole Operative si applicano le definizioni riportate in Appendice A.
Il servizio per l’autoconsumo diffuso è il servizio, erogato dal GSE per le configurazioni di autoconsumo diffuso, disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell’energia elettrica condivisa (autoconsumata e incentivata, come definite nell’Appendice A).
Ai sensi del TIAD, le tipologie di configurazione ammesse al servizio sono le seguenti:
A. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione
o sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, autoconsumatore a distanza);
B. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (nel seguito, gruppo di autoconsumatori);
C. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (nel seguito, CER);
D. cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, cliente attivo a distanza);
E. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (nel seguito, gruppo di clienti attivi);
F. comunità energetica dei cittadini (nel seguito, CEC);
G. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.
Con riferimento alla tipologia G, le richieste di accesso al servizio dovranno essere trasmesse al GSE all'indirizzo PEC xxxx@xxx.xxx.xx, secondo modalità che verranno rese note dal medesimo GSE.
Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:
A. autoconsumatore a distanza;
B. gruppo di autoconsumatori;
C. CER.
Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono le seguenti:
B. gruppo di autoconsumatori;
C. CER.
PARTE II – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO CAPITOLO 1 REQUISITI DELLE CONFIGURAZIONI
Sezione 1 Requisiti comuni per tutte le configurazioni
Si definisce Referente il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio.
Nella Sezione 2 del presente Capitolo, per ciascuna configurazione, è precisato chi, ai sensi del TIAD, può svolgere il ruolo di Referente della configurazione.
Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.
Il Referente, nei casi precisati nelle Sezioni 2 e 3 del presente capitolo, deve aver ricevuto apposito mandato per svolgere tale ruolo. Inoltre, nei casi di presenza nella configurazione di produttori “terzi” o di impianti/UP in scambio sul posto con produttore non coincidente con il Referente o di impianti/UP per i quali viene richiesto il ritiro dedicato nell’ambito del servizio per l’autoconsumo diffuso, per i quali il Referente non coincida con il produttore, il Referente deve aver ricevuto apposito mandato dai produttori affinché tali impianti/UP rilevino nell’ambito della configurazione o affinché per tali impianti il Referente possa richiedere il ritiro dedicato a suo nome.
Ai fini dell’espletamento delle attività di verifica e controllo previste, il Referente è tenuto a consentire l’accesso agli impianti di produzione che rilevano ai fini delle configurazioni, informandone preventivamente i relativi produttori.
Eventuali recuperi derivanti da verifiche e controlli saranno comunicati al Referente, il quale provvederà ad informare i membri secondo le modalità convenute negli atti di natura privatistica interni alla configurazione.
Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, per effetto dell’art. 76 del suddetto decreto.
Il produttore è l’intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell’impianto.
Nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.
Il cliente finale è il soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine
di alimentare i carichi sottesi all’unità di consumo di cui ha la disponibilità.
Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione che alimenta l’unità di consumo ed è l’intestatario della bolletta elettrica.
Per la verifica della titolarità del punto di connessione si fa riferimento ai dati anagrafici riportati nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato (SII) di Acquirente Unico S.p.A.
I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni descritte al paragrafo 2 Parte I, devono ricadere nell’area sottesa alla medesima cabina primaria.
In fase di richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso il Referente dovrà indicare il codice identificativo dell’area sottesa alla cabina primaria presa a riferimento.
Nel caso delle isole minori non interconnesse, l’area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l’intero territorio isolano.
Le aree sottese alle singole cabine primarie sono pubblicate sul sito internet del GSE che ha reso disponibile un’unica interfaccia nazionale per la consultazione di tali aree che saranno aggiornate con frequenza biennale dalle imprese distributrici competenti, al fine di tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche.
Al fine della verifica dei punti appartenenti all’area sottesa alla cabina primaria verrà presa in considerazione la versione delle aree valida alla data di invio della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso per il singolo punto di connessione. Tali aree saranno ritenute valide per l’intero periodo di incentivazione.
Si specifica, infine, che una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di più di una delle configurazioni definite al paragrafo 2 Parte I.
1.1.5 Accumuli e infrastrutture di ricarica elettrica
I sistemi di accumulo possono essere installati in conformità alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e nel rispetto di quanto previsto dalla regolazione di riferimento e contenuto nelle “Regole Operative per l’attuazione delle disposizioni relative all’integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale” (nel seguito anche, “Regole”), pubblicate dal GSE ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel e ss.mm.ii.
Si rimanda alle suddette Regole, in via di aggiornamento, per quanto concerne le configurazioni installative ammissibili e il posizionamento dei contatori, secondo la normativa vigente, e per le modalità di trattazione dell’energia elettrica prelevata, assorbita e reimmessa dai sistemi di accumulo ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa nell’ambito del servizio per l’autoconsumo diffuso.
In fase di presentazione della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, qualora nella configurazione risultino presenti anche sistemi di accumulo, dovranno essere riportate tutte le informazioni tecniche necessarie a caratterizzarne l’installazione anche tramite documentazione da allegare (schema elettrico e verbali di installazione/riprogrammazione dei contatori).
Si ricorda che ai fini dell’installazione di sistemi di accumulo trova applicazione quanto già previsto dal Testo
Integrato delle Connessioni Attive, ivi inclusa la loro registrazione sul sistema GAUDÌ gestito da Terna.
Nell’ambito delle configurazioni aventi diritto all’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso possono essere presenti anche infrastrutture di ricarica. In tal caso nel computo dell’energia prelevata da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’energia condivisa, viene ricompresa anche l’energia prelevata tramite tali infrastrutture.
Sezione 2 Requisiti delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e al contributo per
la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata
Le tipologie di configurazione che possono accedere sia alla tariffa incentivante sia al contributo per la
valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata sono le seguenti:
• autoconsumatore a distanza;
• gruppo di autoconsumatori;
• comunità energetica rinnovabile (CER).
Oltre ai requisiti comuni descritti nella Sezione 1 del presente Capitolo, ai fini dell’accesso alla tariffa incentivante le suddette configurazioni devono rispettare i requisiti riportati nei paragrafi che seguono.
Tutti i requisiti devono essere rispettati durante l’intero periodo di validità degli incentivi, fermo restando quanto previsto al paragrafo 1.1.4 Parte II in relazione ai requisiti dei punti di connessione delle configurazioni.
Il Soggetto Referente, come descritto al paragrafo 1.1.1 Parte II, nel caso di configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza, deve assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte delle suddette configurazioni sui benefici loro derivanti dall’accesso alle tariffe incentivanti di cui all’Appendice B.
Il Referente in fase di richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso dovrà dichiarare che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, come determinato dal GSE al paragrafo 2.2.2.1.3 Parte II, è destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.
É necessario, inoltre, che per il Referente non ricorrano le cause di esclusione di seguito rappresentate.
Imprese in difficoltà
Non è consentito l’accesso agli incentivi alle imprese in difficoltà.
Ai sensi degli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” un’impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;
ii. il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
Cause di esclusione di cui agli artt. 94 a 98 del D.lgs. 36 del 2023
Non è consentito l’accesso all’incentivo nel caso in cui ricorra una causa di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023.
Impegno Deggendorf
La concessione di aiuti di Stato è subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
Pertanto, non è consentito l’accesso all’incentivo al soggetto che ricade nell’elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati in suo favore.
In fase di istruttoria il GSE verifica il rispetto di tale requisito attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.
Nel caso in cui il beneficiario ricada nell’elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti di tale soggetto, l’accesso agli incentivi è sospeso finché non sia stata rimborsato o versato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.
Cause di esclusione di cui all’articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.
Non è consentito l’accesso all’incentivo nel caso in cui risultino applicate misure di prevenzione di cui
all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.
1.2.1.2 Impianti di produzione e interventi ammessi
Gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza
devono essere alimentati da fonti rinnovabili secondo la definizione riportata nell’Appendice A.
Gli impianti di produzione ibridi, come definiti all’Appendice A delle presenti Regole, ivi inclusi gli impianti alimentati a rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM 23 giugno 2016, non possono far parte delle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza.
Sono ammessi in tali configurazioni gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%. Nella predetta casistica, l’energia elettrica prodotta dall’impianto viene complessivamente considerata come energia elettrica rinnovabile.
Inoltre, ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal Decreto CACER, gli impianti/UP inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono rispettare i requisiti che seguono:
a. essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
b. avere potenza massima di 1 MW (per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo 1.2.1.5 Parte II);
c. essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
d. non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
e. rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH, come meglio specificati nell’Appendice C;
f. nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell’Appendice D;
g. essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici. Per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l’uso anche di componenti rigenerati, come definiti dalle “Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi” (nel seguito anche Procedure Operative GEI), pubblicate dal GSE in attuazione ai criteri previsti dall’art. 30 del decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico. Sulla base delle suddette Procedure Operative GEI:
• la rigenerazione è un’attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali e prestazionali nominali dal punto di vista tecnico e della sicurezza, eseguita da un’officina specializzata;
• un’officina si intende specializzata se, tra le attività elencate nella visura camerale della stessa, rientrano l’attività di rigenerazione e/o costruzione e/o riparazione e/o revisione e/o manutenzione del componente in questione.
Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima della regolare costituzione della CER e dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) e comunque a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (16/12/2021), dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.
All’interno delle configurazioni possono essere presenti anche più impianti aventi produttori diversi fra loro
e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali della configurazione.
Qualora la potenza di un impianto o delle UP, per cui venga richiesto l’inserimento nella configurazione, ecceda la soglia di 1 MW, verrà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, come definito al paragrafo 2.2.2.2 Parte II.
Fermo restando la definizione di potenza di un impianto riportata all’Appendice A, si precisa che nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore.
La potenza di un impianto, ai fini dell’accesso alla tariffa incentivante, verrà calcolata come somma delle potenze delle sezioni che compongono le unità di produzione, alimentate dalla stessa fonte e collegate allo stesso punto di connessione alla rete elettrica, per cui venga fatta richiesta di inserimento in una o più configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza.
Per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto quello realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d’acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione anche se realizzato assieme ad altri nell’ambito di un’unica concessione, sempre che la stessa preveda potenze medie annue distinte.
Le configurazioni possono prevedere anche impianti “esistenti”, ove per esistenti si intendono impianti entrati in esercizio fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (ovvero fino al 15 dicembre 2021), diversi da quelli già facenti parte di CER e di sistemi di autoconsumo collettivo ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
Nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione. Si specifica che l’energia elettrica immessa in rete da impianti esistenti rileva anche ai fini del calcolo dell’energia condivisa.
Gli impianti “esistenti” non accedono agli incentivi, ma l’energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell’energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione.
Di seguito viene precisato cosa si intenda per impianto/sezione realizzato/a seguito di un intervento di nuova costruzione o di potenziamento.
Nuova costruzione
Un impianto è considerato di nuova costruzione se realizzato in un sito sul quale, prima dell’inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso.
Sulla base della precedente definizione, la presenza sul sito di realizzazione dell’intervento di “principali parti” di un preesistente impianto, ancora individuabili e recuperabili nella loro funzione, secondo ordinari criteri tecnico-scientifici e di economicità, non consente il riconoscimento della categoria di nuova costruzione.
Per le principali tipologie di fonti previste, sono di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune casistiche per le quali non può essere riconosciuta la categoria di nuova costruzione.
Nel caso di un intervento effettuato su un sito in cui era installato un precedente impianto fotovoltaico, anche se dismesso, del quale siano sostituiti i soli moduli, non è possibile riconoscere la categoria di nuova costruzione. Parimenti, non può essere considerato nuova costruzione un intervento per la cui realizzazione siano stati sostituiti anche integralmente i componenti principali (moduli, gruppo/i di conversione della
corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori) nel caso gli stessi o parte di essi siano in precedenza stati installati in altri impianti.
Nel caso di un intervento realizzato su un sito sul quale era precedentemente installato un impianto eolico, anche se dismesso, del quale sono ancora presenti e recuperate le fondazioni dell’/degli aerogeneratore/i e/o le infrastrutture elettriche, non è possibile riconoscere la categoria di nuova costruzione.
Un intervento realizzato in un sito in cui sono presenti opere idrauliche (quali, ad es., una traversa o una briglia) di un preesistente impianto, riutilizzate anche solo parzialmente tal quali o dopo un intervento di recupero, non può essere considerato di nuova costruzione, anche nel caso in cui i valori di salto e portata previsti dalla concessione di derivazione differiscano da quelli della precedente concessione.
Con riferimento a una traversa/briglia idraulica, presente nel sito di realizzazione dell’intervento e già utilizzata da un precedente impianto idroelettrico, anche dismesso, si precisa che un criterio guida per valutare se la stessa debba essere ritenuta recuperabile nella sua funzione, secondo ordinari criteri tecnico-scientifici e di economicità, è quello di verificare se, prima dell’avvio dei lavori dell’intervento, svolgesse la funzione di sbarramento del corpo idrico, innalzando il pelo libero dell’acqua. Ne deriva che, se prima dell’avvio dei lavori, la traversa/briglia idraulica svolge la funzione di sbarramento del corso d’acqua e genera pertanto un rialzamento del pelo libero, un impianto idroelettrico che ne faccia uso non potrà essere riconosciuto come impianto di nuova realizzazione, anche nel caso in cui la stessa venisse restaurata o ricostruita per esigenze impiantistiche.
Un impianto alimentato a gas di depurazione che è realizzato recuperando, ad esempio, i digestori o le sole fondazioni, le tubazioni di convogliamento del gas o di trasferimento del digestato, nonché il sistema di stoccaggio di quest’ultimo, di un preesistente impianto che effettuava nel sito in questione il recupero energetico del gas prodotto dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione, non può essere considerato un impianto di nuova costruzione. Di contro, se nella realizzazione del suddetto impianto sono recuperati esclusivamente dei componenti preesistenti in sito necessari per la funzionalità del processo di depurazione dei fanghi, lo stesso può essere considerato un impianto di nuova costruzione.
Potenziamento
Il potenziamento è l’intervento che prevede la realizzazione di opere su un impianto allo scopo di ottenere un aumento di potenza. La parte d’impianto installata a seguito del potenziamento (porzione aggiunta) deve essere sottesa al medesimo punto di connessione alla rete elettrica dell’impianto preesistente.
È necessario che l’intervento di potenziamento sia registrato sul portale GAUDI’ di Terna mediante la
creazione di una nuova sezione d’impianto (SEZ) e di una unità di produzione dedicata (UP).
Per la definizione puntuale di sezione di impianto e unità di produzione si rimanda all’Appendice A.
Si precisa che nel caso di potenziamento, concorre alla definizione dell’energia elettrica incentivata e autoconsumata solo l’energia elettrica immessa riferita alla sezione potenziante e, ai fini della verifica dei requisiti relativi all’entrata in esercizio e alla potenza, viene presa a riferimento la data di entrata in esercizio e la potenza della sezione potenziante, fermo restando quanto previsto al paragrafo 1.2.1.5 della Parte II.
È necessario che la nuova sezione sia dotata di idonee apparecchiature di misura che permettano di rilevare, separatamente, l’energia elettrica prodotta dalla nuova sezione di impianto rispetto a quelle esistenti. Non sono ammessi interventi di potenziamento che prevedano la sostituzione di moduli fotovoltaici o alternatori/generatori con altri di potenza superiore.
Anche la porzione di impianto di produzione la cui energia non rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa dovrà essere dotata di apposita strumentazione di misura dell’energia prodotta al fine di poter ripartire l’energia elettrica immessa tra quella imputabile alla porzione di impianto esistente e quella derivante dalla porzione aggiunta.
Si rimanda alla normativa tecnica e alla regolazione di riferimento in merito al posizionamento dei misuratori.
Si fa inoltre presente che, anche nel caso in cui per la sezione esistente di un impianto oggetto di potenziamento sia attivo un contratto di Scambio sul Posto, sarà possibile accedere al servizio per l’autoconsumo diffuso per la nuova sezione di impianto potenziante fermo restando la necessità di costituire un’UP dedicata, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 581/2020/R/eel dell’ARERA.
Nel caso in cui venga richiesta l’attivazione del ritiro dedicato dell’energia elettrica immessa in rete, lo stesso
verrà applicato alla sezione potenziante.
1.2.1.3 Componenti degli impianti di produzione ammessi alla tariffa incentivante
Per la realizzazione degli impianti di produzione che accedono agli incentivi possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell’arte. In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte (Legge 186/1968, art.2). All’atto della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, non è dovuta la trasmissione di alcuna certificazione di rispondenza alle norme, fermo restando che il Referente è tenuto a conservare i pertinenti certificati di conformità rilasciati da un Organismo competente. Il GSE si riserva di richiedere la suddetta documentazione nell’ambito dell’istruttoria relativa all’ammissione agli incentivi o dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 12 del TIAD.
Per attestare la rispondenza alla normativa sopra elencata, in fase di richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, il Soggetto Referente dovrà dichiarare che l’impianto/UP è stato/a realizzato/a a Regola d’arte come riportato nella dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico/installatore abilitato in suo possesso. Inoltre, dovrà allegare per ogni tipologia di modulo fotovoltaico installato o generatore/alternatore e “macchina meccanica” (turbina idraulica, aerogeneratore, motore, ecc.), caratterizzati da marca, modello e potenza, una fotografia della targhetta apposta dal fabbricante (sul retro del modulo o sul componente) recante i dati tecnici del medesimo. Di seguito vengono riportate le norme tecniche e direttive di riferimento per i componenti principali di impianto.
Moduli fotovoltaici
I moduli fotovoltaici installati, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso, devono essere provati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI XXX XX XXX/XXX 00000. L’accreditamento del laboratorio e dell’Organismo di Certificazione deve essere rilasciato da un Organismo appartenente ad EAA (European Accreditation Agreement) o che abbia stabilito con esso accordi di mutuo riconoscimento in ambito EAA o IAF (International Accreditation Forum). In particolare, ai fini dell’esecuzione delle prove di tipo, i moduli fotovoltaici devono rispettare le seguenti normative:
- CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
- CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
- CEI EN 00000-0-0 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;
- CEI EN 00000-0-0 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
- CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove.
Si ricorda che nel caso in cui una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il marchio, dovrà fornire, oltre al certificato originario dei moduli, anche un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione, attestante la rispondenza dei moduli così commercializzati a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM – Original Equipment Manufacturer). In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio.
Si specifica che i moduli fotovoltaici installati sugli impianti per i quali si richiede l’ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso devono essere moduli immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, “AEE”) aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014.
Generatori e alternatori elettrici
I generatori e gli alternatori elettrici devono essere conformi alla regola dell’arte o alla normativa CEI 60034 e alla Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE).
Macchine: turbine, motori, aerogeneratori
Le turbine idrauliche (o più genericamente le macchine idrauliche) e i motori a combustione devono essere conformi alla regola dell’arte e, in particolare, al D.Lgs. 17/2010 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2006/42/CE (“Direttiva Macchine”). Per gli impianti eolici, è consentito l’impiego esclusivo di aerogeneratori realizzati secondo la regola dell’arte ovvero conformi alla normativa CEI 61400, “Turbine eoliche”.
1.2.1.4 Potenza realizzata come obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici
Come previsto al comma 6, art. 26 del D.Lgs. 199/2021, gli impianti realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi (che viene qui definita “potenza d’obbligo”).
Secondo quanto previsto all’Allegato 3 al suddetto D.Lgs., la potenza d’obbligo (Po) è determinata secondo
quanto nel seguito riportato:
𝑃0 = 𝑘 ∗ 𝑆
Dove S é la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio, misurata in m², e k è un coefficiente (espresso in kW/ m²) pari a 0,025 per gli edifici diversi da quelli pubblici e pari a 0,0275 per gli edifici pubblici.
La tariffa premio non potrà essere riconosciuta all’energia elettrica ascrivibile alla quota di potenza d’obbligo
𝑃0, fermo restando il diritto al corrispettivo previsto dalla Delibera per tutta la potenza dell’impianto di produzione e la facoltà di cedere l’energia elettrica immessa dall’impianto al GSE.
Qualora si realizzi un impianto a fonti rinnovabili di potenza P maggiore della potenza d’obbligo 𝑃0, è possibile
accedere alla tariffa premio limitatamente alla potenza dell’impianto P – 𝑃0. In tali casi, ai soli fini del calcolo
degli incentivi afferenti alla tariffa premio, l’energia elettrica viene moltiplicata per un fattore di riduzione
pari a (P – 𝑃0)/P.
1.2.1.5 Regole in materia di artato frazionamento
Non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici, ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti. Al fine di verificare la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza nominale degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, si riportano di seguito le modalità operative con le quali è verificato il rispetto del principio del divieto di artato frazionamento.
La potenza massima incentivabile ai sensi del Decreto CACER per singolo impianto è al più pari a 1 MW, anche nei casi in cui l’impianto sia costituito da più UP, fermo restando che, in tal caso, viene considerata la potenza complessiva riferite alle sole UP per le quali viene richiesto l’inserimento nella configurazione.
Nel caso in cui più impianti/UP, per i quali sia fatta richiesta di inserimento in una medesima configurazione o anche in più configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza, siano alimentati dalla stessa fonte, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili a un unico produttore, saranno considerati, ai fini dell’ammissione agli incentivi e della determinazione delle tariffe incentivanti, come un “unico impianto” di potenza pari alla somma di tutti gli impianti/UP.
Al riguardo si precisa che:
− per la valutazione dell’eventuale contiguità delle particelle fa fede lo stato identificativo catastale alla data di entrata in vigore del Decreto CACER. Qualora l’impianto fosse già in esercizio alla suddetta data, occorre fare riferimento alla situazione catastale esistente alla data di entrata in esercizio;
− per la valutazione dell’eventuale contiguità sono da considerarsi le particelle catastali interessate da uno o più componenti dell’impianto, con la sola esclusione delle particelle interessate unicamente dai cavidotti;
− si intendono soggetti riconducibili le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall’analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario. Si precisa che “un sostanziale collegamento societario” può rinvenirsi anche in presenza di elementi che dimostrano l’esistenza di un medesimo centro decisionale facente capo a differenti società;
− la valutazione dell’eventuale riconducibilità tra soggetti è effettuata alla data di entrata in esercizio e alla data di presentazione della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso di cui alle presenti Regole Operative;
− interventi che presentino interconnessioni funzionali o riconducibili, sulla base del titolo autorizzativo, a un unico impianto, sono da considerarsi un unico impianto.
Nell’ambito della richiesta di accesso al servizio dovranno essere indicati, in un documento da allegare alla richiesta, i codici CENSIMP/UP necessari all’individuazione degli impianti e dei relativi produttori per cui ricorrano le suddette condizioni.
Eventuali variazioni della titolarità e/o modifiche della configurazione catastale, che riguardino impianti/UP siti/e sulla medesima area, intervenute nei tre anni successivi alla data di entrata in esercizio del primo degli impianti/UP interessati/e comportando il ricorrere delle suddette condizioni, determinano la decadenza dagli incentivi dei predetti impianti/UP (al superamento della soglia di 1 MW) o la rimodulazione degli incentivi a questi riconosciuti (al superamento delle soglie di potenza sulla base delle quali sono calcolate le tariffe premio di cui all’Appendice B).
In tutti i casi, il Soggetto Referente deve comunicare entro 30 giorni le variazioni sopra menzionate, indicando, nel caso di ricorrenza delle suddette condizioni, i riferimenti degli impianti/UP interessati/e.
Le suddette disposizioni non si applicano:
• agli impianti/UP inseriti in distinti edifici/condomini;
• agli impianti/UP connessi a utenze con potenza in prelievo pari o superiore alla potenza
dell’impianto.
Più in generale, il GSE valuta la riconducibilità di più impianti/UP (inseriti in una medesima configurazione o anche in più configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza) a un unico impianto valutando l’unicità dell’iniziativa imprenditoriale sulla base di plurimi elementi indiziari o sintomatici, oggettivi e soggettivi, da cui sia possibile desumere l’artato frazionamento degli impianti. In particolare, in presenza di riconducibilità tra produttori e prossimità degli impianti, il GSE considera come indici sintomatici dell’artato frazionamento il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:
- la prossimità delle date di richiesta del titolo autorizzativo, dei provvedimenti di voltura, se presenti, o delle date di inizio dei lavori;
- la prossimità delle date di entrata in esercizio;
- la prossimità delle date di accettazione dei preventivi di connessione o unicità del preventivo di connessione per lotto di impianti.
Le indicazioni sopra fornite non hanno pretesa di esaustività.
1.2.1.6 Cumulabilità della tariffa incentivante
La tariffa incentivante è cumulabile con:
• il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto
previsto all’Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’entità del contributo ottenuto;
• altri contributi in conto capitale, diversi dal punto precedente, di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base delle misure a valere sulle quali è stato erogato il contributo, considerando, in caso di accesso a più di una misura, il maggiore dei costi di investimento di riferimento massimi, espressi in €/kW, tra le varie misure. Nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all’Appendice E). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’intensità del contributo ottenuto;
• altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato1 diverso dal conto capitale, purché l’equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW (nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all’Appendice E). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell’intensità del contributo ottenuto;
• i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione;
• le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione;
1 Per aiuti di Stato devono intendersi sia quelli soggetti ad obblighi di notifica, sia quelli che sono esentati da tale obbligo (ad esempio quelli rientranti nel regime “de minimis”, o quelli sottratti alla notifica in quanto rientranti in particolari categorie, ai sensi della disciplina comunitaria sul tema).
• altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione.
Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di
cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.
La tariffa incentivante non è cumulabile con:
• altre forme di incentivo in conto esercizio;
• Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
• contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili;
• altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.
1.2.2 Comunità energetiche rinnovabili (CER)
La configurazione di comunità energetica rinnovabile deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.
La CER deve poi essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. Quest’ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun/a impianto/UP venga esercito/a dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Si precisa che la messa a disposizione dell’impianto di produzione/UP in relazione all’energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti di una Comunità energetica rinnovabile rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell’energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell’energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.
Una stessa comunità può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna
configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
1.2.2.1 Referente della CER e mandato
Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:
• da un produttore, membro della CER
• da un cliente finale, membro della CER;
• da un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
Si rimanda ai paragrafi 1.1.1 e 1.2.1.1 Parte II, per tutti i requisiti che deve possedere il Referente.
1.2.2.2 Atto Costitutivo/Statuto della CER
Lo Statuto o l’atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:
a. l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
b. i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
c. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
d. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
e. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
f. l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Appendice B, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Il perfezionamento dell’accordo avente i contenuti minimi sopra elencati deve avvenire prima della
richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, i soggetti facenti parte della configurazione di CER devono essere clienti finali e/o produttori in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere soci o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità);
b) qualora esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere:
• persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI)2, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT secondo quanto
2 Per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; per medie imprese si intendono le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
previsto all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;
c) qualora siano PMI, la partecipazione alla CER non deve costituire l’attività commerciale e/o
industriale principale.
Si specifica che le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER.
Per poteri di controllo si intendono quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle Comunità energetiche rinnovabili, sono attribuiti ai soggetti indicati dalla norma al fine di indirizzare la Comunità Energetica, garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento.
Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera c), è necessario che il codice ATECO prevalente
dell’impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.
Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003, che ha definito le modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese ai fini della definizione di PMI, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate.
Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione e nel
D.M. 18 aprile 2005, atto quest’ultimo che recepisce la descritta disciplina comunitaria.
Si segnala, poi, che non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione di comunità per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto, stante il fatto che l’energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell’energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell’energia elettrica incentivata e di quella autoconsumata.
Si evidenzia, infine, che tra i punti di connessione dei clienti finali ricompresi nella configurazione possono poi figurare anche quelli nella titolarità della stessa comunità.
Possono appartenere alla CER, in qualità di membri o soci, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i per la/e quale/i viene/venga richiesto l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
1.2.2.4 Produttori non appartenenti alla CER ma che rilevano per la configurazione
Produttori che non siano membri o soci della comunità possono conferire mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Operative.
Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e
scambio dell’energia elettrica, considerato che non appartengono alla CER (cosiddetti produttori “terzi”).
1.2.3 Gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente
Una configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente deve prevedere la presenza di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori del contratto di diritto privato di cui al
paragrafo 1.2.3.2 Parte II), e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente
un’utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.
1.2.3.1 Referente del Gruppo di autoconsumatori e mandato
Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente, nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, può essere svolto da:
• uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
• l’amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
• in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
• il rappresentante legale dell’edificio.
Si precisa che, in ambito commerciale o industriale, il ruolo del Referente può essere ricoperto da soggetti
all’uopo costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali consorzi).
In alternativa alle figure sopra citate, il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, conferito da parte di tutti soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori, da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
Si rimanda ai paragrafi 1.1.1 e 1.2.1.1 Parte II, per tutti i requisiti che deve possedere il Referente.
1.2.3.2 Clienti e produttori facenti parte del Gruppo di autoconsumatori
Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, i soggetti facenti parte di un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente, devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
b) nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività
commerciale e industriale principale;
c) aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti di seguito descritti.
Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera b) è necessario, nel caso di soggetti diversi dai nuclei
familiari, che il codice ATECO prevalente dell’autoconsumatore sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.
Si segnala, poi, che non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione di gruppo di autoconsumatori per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto, stante il fatto che l’energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell’energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell’energia elettrica condivisa.
Si evidenzia, inoltre, che tra i clienti finali della configurazione può figurare anche il condominio.
I rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori devono essere regolati da un contratto di diritto privato che:
• preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
• individui univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
• consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
• preveda che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, di cui all’Appendice B delle presenti Regole, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
Nel caso di condomìni, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori, si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al suddetto gruppo.
Il perfezionamento dell’accordo avente i contenuti minimi sopra elencati deve avvenire prima della
richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
Produttori che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato di cui al paragrafo 1.2.3.2 Parte II possono conferire mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Operative.
Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica considerato che non appartengono al gruppo di autoconsumatori (cosiddetti produttori “terzi”). Il produttore terzo resta comunque soggetto alle istruzioni degli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte del gruppo.
Inoltre, eventuali clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione di gruppo di autoconsumatori e che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato di cui al paragrafo 1.2.3.2 Parte II, possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell’utilizzo dei dati di misura dell’energia elettrica prelevata afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell’energia elettrica autoconsumata e incentivata.
Il GSE, quale Titolare autonomo del trattamento relativo al riconoscimento dei benefici derivanti dall’autoconsumo, adotterà le modalità più opportune al trattamento dei dati medesimi in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), interfacciandosi laddove necessario con le Società del gruppo GSE, Ministeri e Autorità di regolazione, nonché con le società di distribuzione dell’energia e/o i venditori, ferme le responsabilità di questi ultimi riguardo i trattamenti e i dati nella loro titolarità.
I punti di connessione dei clienti finali, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa nell’ambito di un gruppo di autoconsumatori, devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio.
Gli impianti di produzione, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa nell’ambito di un gruppo di autoconsumatori, devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più autoconsumatori.
Tali verifiche devono essere fatte dal Referente, come definito al paragrafo 1.2.3.1 Parte II.
Per edificio si intende una costruzione costituita da strutture edilizie che delimitano uno spazio di volume definito, composta da una o più unità immobiliari, come censite al catasto. La superficie che delimita un edificio può confinare con l’ambiente esterno, il terreno o altri edifici.
Ai fini delle presenti Regole Operative si applicherà la definizione di edificio allorché questo sia costituito da unità immobiliari aventi un unico proprietario, al fine di distinguerlo dal caso del condominio.
Per condominio si intende un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro (c.d. “condominio minimo”) che sono anche comproprietari delle parti comuni. I condomìni possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi dell’art. 1117 del Codice civile.
In linea generale, si precisa che ai sensi dell’art. 1117 bis del Codice civile, le disposizioni sul condominio si applicano in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.
Pertanto, a titolo esemplificativo, anche nel caso di edifici che costituiscono il c.d. “supercondominio”, nel caso delle villette a schiera o nel caso dei centri commerciali si applicano, per le parti comuni, le norme sul condominio negli edifici, fintantoché non trovano applicazione eventuali accordi di natura privata che disciplinano diversamente la gestione di tali parti alle singole unità immobiliari.
Si precisa infine che per area afferente all’edificio o condominio si intende l’area occupata dall’edificio o
condominio e dalle relative pertinenze e spazi comuni.
1.2.4 L’autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione
La configurazione di autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” deve prevedere almeno la presenza di due punti di connessione di cui uno che alimenti un’utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione/UP.
Gli impianti di produzione/UP possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto
terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile.
1.2.4.1 Referente dell’autoconsumatore a distanza e mandato
Il ruolo di Referente nel caso dell’autoconsumatore individuale “a distanza” che utilizza la rete di
distribuzione può essere svolto dal medesimo autoconsumatore.
In alternativa il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
Si rimanda ai paragrafi 1.1.1 e 1.2.1.1 Parte II, per tutti i requisiti che deve possedere il Referente.
1.2.4.2 Unicità del cliente finale
La configurazione di autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione, deve prevedere la presenza di un solo cliente finale. Tutti i punti di connessione in prelievo inseriti nella configurazione dovranno pertanto essere nella titolarità di tale soggetto che dovrà, inoltre, avere la piena disponibilità dell’aree ove sono ubicati gli impianti di produzione facenti parte della configurazione.
1.2.4.3 Produttori diversi dal cliente finale
Possono far parte della configurazione di autoconsumatore individuale a distanza anche uno o più produttori diversi dal cliente finale (produttori “terzi”), purché soggetti alle sue istruzioni e fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 1.2.4.4.
In tal caso essi conferiscono mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Operative.
Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e
scambio dell’energia elettrica.
1.2.4.4 Ubicazione degli impianti di produzione
In una configurazione di autoconsumatore individuale a distanza possono essere presenti più impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella piena disponibilità dell’autoconsumatore stesso.
Sezione 3 Requisiti delle configurazioni che accedono al solo contributo per la valorizzazione
dell’energia elettrica autoconsumata
Le tipologie di configurazione che possono accedere esclusivamente al contributo per la valorizzazione
dell’energia elettrica autoconsumata sono le seguenti:
• gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
• cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione;
• comunità energetica dei cittadini (CEC).
Per gli impianti di produzione inseriti nelle configurazioni di CEC, Gruppi di clienti attivi o cliente attivo a distanza non sono previsti vincoli o requisiti in relazione alla fonte, alla data di entrata in esercizio o alla potenza.
1.3.1 Comunità energetiche dei cittadini (CEC)
La configurazione di comunità energetica dei cittadini deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.
La CEC deve essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. Quest’ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun impianto/UP venga esercito/a dal
produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.
La messa a disposizione dell’impianto da parte di un produttore nei confronti di una CEC rileva ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell’energia e non anche ai fini della valorizzazione economica dell’energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.
Si precisa che una stessa CEC può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna
configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
1.3.1.1 Referente delle CEC e mandato
Il ruolo di Referente nel caso della CEC può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza:
• da un produttore, membro della CEC;
• da cliente, membro della CEC;
• da un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
Si rimanda al paragrafo 1.1.1 Parte II, per i requisiti del Referente.
1.3.1.2 Atto Costitutivo/Statuto della CEC
Lo Statuto o l’atto costitutivo della CEC regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:
a. l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
b. i membri o i soci che esercitano poteri di controllo sono persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla CEC non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
d. la partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
e. il soggetto responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa è la comunità stessa.
1.3.1.3 Soci/membri della CEC
Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, i soggetti facenti parte della configurazione di CEC devono essere clienti finali e/o produttori in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere soci o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità);
b) qualora esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere:
• persone fisiche, piccole imprese3, autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 3, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 210/21 le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) qualora siano imprese, la partecipazione alla comunità non deve costituire l’attività commerciale e/o
industriale principale.
Per poteri di controllo si intendono quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle Comunità energetiche dei cittadini, sono attribuiti ai soggetti indicati dalla norma al fine di indirizzare la Comunità Energetica, garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento.
Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera c), è necessario che il codice ATECO prevalente
dell’impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.
Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003, che ha definito le modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese ai fini della definizione di piccola impresa, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate.
Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione e nel
D.M. 18 aprile 2005, atto quest’ultimo che recepisce la descritta disciplina comunitaria.
Si segnala, poi, che non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione di CEC per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto, stante il fatto che l’energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell’energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell’energia elettrica autoconsumata.
Si evidenzia, infine, che tra i punti di connessione dei clienti finali ricompresi nella configurazione possono poi figurare anche quelli nella titolarità della stessa comunità.
Possono appartenere alla comunità, in qualità di membri o soci, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i per la/e quale/i viene/venga richiesto l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
1.3.1.4 Produttori non appartenenti alla CEC ma che rilevano per la configurazione
Produttori che non siano membri o soci della comunità possono conferire mandato al Referente perché
l’energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa.
3 Per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e
scambio dell’energia elettrica, considerato che non appartengono alla comunità (produttori “terzi”).
1.3.2 Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente
Le configurazioni di gruppo di clienti attivi devono prevedere la presenza di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori del contratto di diritto privato di cui al paragrafo 1.3.2.2 Parte II) e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.
1.3.2.1 Referente del Gruppo dei clienti attivi e mandato
Il ruolo di Referente nel caso del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, può essere svolto da:
• uno dei clienti attivi facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
• l’amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
• in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
• il rappresentante legale dell’edificio.
Si precisa che, in ambito commerciale o industriale, il ruolo del Referente può essere ricoperto da soggetti
all’uopo costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali consorzi).
In alternativa alle figure sopra citate, il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza, di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, conferito da parte di tutti i soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di clienti attivi, da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
Si rimanda al paragrafo 1.1.1 Parte II, per i requisiti del Referente.
1.3.2.2 Clienti e produttori facenti parte del Gruppo dei clienti attivi
Ai fini dell’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, i soggetti facenti parte del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:
a) essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
b) nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività
commerciale e industriale principale;
c) aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i contenuti di seguito descritti.
Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera b) è necessario, nel caso di soggetti diversi dai nuclei
familiari, che il codice ATECO prevalente dell’autoconsumatore sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.
Si segnala, poi, che non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione di gruppo di clienti attivi per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto, stante il fatto che
l’energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell’energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell’energia elettrica autoconsumata.
Si evidenzia, inoltre, che tra i clienti finali della configurazione può figurare anche il condominio.
I rapporti tra i soggetti appartenenti alle configurazioni di gruppo devono essere regolati da un contratto di diritto privato che:
• preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
• individui univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
• consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
Nel caso di condomìni, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i clienti finali, si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente.
Il perfezionamento dell’accordo avente i contenuti minimi sopra elencati deve avvenire prima della
richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
Produttori che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato di cui al paragrafo 1.3.2.2 Parte II, possono conferire mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa. Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica considerato che non appartengono al gruppo di clienti attivi (produttori “terzi”).
Il produttore terzo resta comunque soggetto alle istruzioni dei clienti attivi facenti parte del gruppo.
Inoltre, eventuali clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione di gruppo di clienti attivi e che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato di cui al paragrafo 1.3.2.2 Parte II, possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell’utilizzo dei dati di misura dell’energia elettrica prelevata afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell’energia elettrica autoconsumata.
Il GSE, quale Titolare autonomo del trattamento relativo al riconoscimento dei benefici derivanti dall’autoconsumo, adotterà le modalità più opportune al trattamento dei dati medesimi in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), interfacciandosi laddove necessario con le Società del gruppo GSE, Ministeri e Autorità di regolazione, nonché con le società di distribuzione dell’energia e/o i venditori, ferme le responsabilità di questi ultimi riguardo i trattamenti e i dati nella loro titolarità.
I punti di connessione dei clienti finali, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa nell’ambito di un gruppo di clienti attivi, devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio.
Gli impianti la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa nell’ambito di un gruppo di clienti attivi, devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più clienti attivi.
Tali verifiche devono essere fatte dal Referente, come definito al paragrafo 1.3.2.1 Parte II.
Per edificio si intende una costruzione costituita da strutture edilizie che delimitano uno spazio di volume definito, composta da una o più unità immobiliari, come censite al catasto. La superficie che delimita un edificio può confinare con l’ambiente esterno, il terreno o altri edifici.
Ai fini delle presenti Regole Operative si applicherà la definizione di edificio allorché questo sia costituito da unità immobiliari aventi un unico proprietario, al fine di distinguerlo dal caso del condominio.
Per condominio si intende, un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro (c.d. “condominio minimo”) che sono anche comproprietari delle parti comuni. I condomìni possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi dell’art. 1117 del Codice civile.
In linea generale, si precisa che ai sensi dell’art. 1117 bis del Codice civile, le disposizioni sul condominio si applicano in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.
Pertanto, a titolo esplicativo, anche nel caso edifici che costituiscono il c.d. “supercondominio”, nel caso delle villette a schiera o nel caso dei centri commerciali si applicano, per le parti comuni, le norme sul condominio negli edifici, fintantoché non trovano applicazione eventuali accordi di natura privata che disciplinano diversamente la gestione di tali parti comuni alle singole unità immobiliari.
Si precisa, infine, che per area afferente all’edificio o condominio si intende l’area occupata dall’edificio o
condominio e dalle relative pertinenze e spazi comuni.
1.3.3 Il cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione
La configurazione di cliente attivo a distanza deve prevedere almeno la presenza di due punti di connessione
di cui uno che alimenti un’utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione/UP.
Gli impianti di produzione/UP possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni del cliente attivo.
1.3.3.1 Referente del cliente attivo a distanza e mandato
Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente nel caso cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione
può essere svolto dal medesimo cliente attivo.
In alternativa il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
Si rimanda al paragrafo 1.1.1 Parte II, per i requisiti del Referente.
1.3.3.2 Unicità del cliente finale
Le configurazioni di cliente attivo a distanza devono prevedere la presenza di un solo cliente finale.
Tale cliente finale deve avere la piena disponibilità degli edifici o siti presso cui sono ubicati gli impianti di produzione facenti parte della configurazione.
1.3.3.3 Produttori diversi dal cliente finale
Possono far parte della configurazione di cliente attivo a distanza anche uno o più produttori diversi dal cliente finale (cosiddetti produttori “terzi”), purché soggetti alle sue istruzioni.
In tal caso essi conferiscono mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa.
Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e
scambio dell’energia elettrica.
1.3.3.4 Ubicazione degli impianti di produzione
In una configurazione di cliente attivo a distanza possono essere presenti anche più impianti di produzione di energia elettrica ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo.
CAPITOLO 2 PROCEDURA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO PER L’AUTOCONSUMO DIFFUSO
Domanda di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
2.1.1 Termini e modalità di presentazione
L'invio della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso deve essere effettuato dal Referente e implica la conoscenza e l’accettazione delle presenti Regole Operative, del quadro normativo e regolatorio di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.
Nel caso in cui nell’ambito dell’istanza venga richiesto il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato, tale richiesta s’intende relativa a tutti gli impianti di produzione o unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione e le relative prestazioni saranno regolate nel rispetto di quanto stabilito nel medesimo contratto per il servizio di autoconsumo diffuso con il GSE. In questo caso il Referente deve aver ricevuto mandato dal/i produttore/i (se diverso/i dal Referente) per sottoscrivere il contratto di ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria di riferimento della configurazione ed eventuali contratti di Ritiro Dedicato in essere afferenti a uno o più impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione saranno risolti di diritto con l’ammissione al servizio.
Si specifica altresì che eventuali contratti di scambio sul posto afferenti a impianti di produzione o unità di produzione per le quali è stata fatta richiesta di accesso al ritiro dedicato saranno risolti di diritto dal GSE alla data di decorrenza del servizio di autoconsumo diffuso.
Si evidenzia inoltre che, qualora il ritiro dell’energia elettrica non venga richiesto contestualmente all’accesso al servizio, con riferimento a ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione, le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell’energia elettrica incentivata e autoconsumata, sarà possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l’energia elettrica immessa in rete.
La richiesta di accesso deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione.
Si evidenzia che le richieste di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - non saranno tenute in considerazione.
Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata e nel corso del periodo di incentivazione, procede ad effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente e ulteriori informazioni, quali in particolare:
a) i dati degli impianti di produzione inclusi nella configurazione, come contenuti nel sistema GAUDÌ di TERNA S.p.A.;
b) i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l’Acquirente Unico.
La presentazione della richiesta presuppone la corretta registrazione su GAUDÌ degli impianti di produzione, delle UP, dei sistemi di accumulo e dei relativi produttori e il conseguente rilascio del codice CENSIMP. Prima dell’invio della richiesta occorre quindi verificare e nel caso aggiornare i dati presenti sul sistema GAUDÌ tramite Terna e le imprese distributrici.
Si evidenzia, infatti, che il Portale informatico non consente la modifica dei dati degli impianti, delle UP e dei sistemi di accumulo provenienti da GAUDÌ. Pertanto, qualora l’utente dovesse riscontrare eventuali incongruenze nei dati visualizzati dal Portale informatico, dovrà provvedere alla relativa modifica su GAUDÌ, prima di inviare la richiesta di accesso al servizio. Si precisa che le modifiche effettuate sul portale GAUDI di Terna saranno visibili sui sistemi del GSE il giorno successivo all’effettuazione della modifica.
Prima dell’invio della richiesta il Referente è tenuto, poi, a verificare che tutti i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione inseriti nella configurazione appartengano all’area sottesa alla medesima cabina primaria AT/MT presa a riferimento, sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE.
Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti di produzione e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza elencata nell’Allegato 3.
Il Referente dovrà infine scaricare, sottoscrivere ed inviare un’autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta (istanza di accesso), corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità.
I fac-simile della istanza di accesso sono riportati all’Allegato 2.
Il GSE renderà inoltre disponibile sul proprio sito internet i fac-simile dei mandati.
Il Referente dovrà, comunque, conservare e rendere disponibili, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all’atto della richiesta di accesso al servizio.
2.1.2 Adempimenti in materia di antimafia
Ai fini dell’erogazione degli importi spettanti, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., sono tenuti a inoltrare al GSE la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo, mediante l’apposita applicazione presente nell’area clienti (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/), denominata “Documentazione Antimafia”.
Al riguardo, si specifica invero che il GSE ha l’obbligo di acquisire d’ufficio, tramite le Prefetture, l’informativa antimafia per tutti gli operatori che ricevono incentivi o erogazioni per un importo superiore a € 150.000,00, calcolato sull’intera durata del periodo di validità del contratto.
2.1.3 Istruttoria, valutazione e termini di comunicazione dell’esito al Referente
Il procedimento ha inizio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si articola in:
a) un esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata a corredo della richiesta, nel rispetto del quadro normativo in vigore alla data dell’invio della domanda e di quanto previsto dalla Delibera e dal Decreto CACER. In particolare, in tale fase, oltre ai controlli sulla titolarità dei punti di connessione in prelievo effettuati tramite i dati provenienti dal SII di Acquirente Unico
S.p.A. e sulla corrispondenza dei dati degli impianti/UP con quelli presenti sul sistema GAUDÌ, il GSE effettua la verifica dell’appartenenza di tutti i punti di connessione della configurazione all’area afferente alla cabina primaria presa a riferimento per la configurazione, tramite i dati resi disponibili al GSE dai Gestori di rete;
b) l’invio di una o più comunicazioni al Referente.
In particolare, il GSE comunica, al Referente, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato nella richiesta di accesso al servizio o, in assenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite il Portale SPC (nel caso di richiesta di integrazione):
1. l’accoglimento della richiesta. Il provvedimento di accoglimento della richiesta reca indicazione dei contributi unitari che verranno riconosciuti e delle principali caratteristiche tecniche della configurazione (potenza, POD, etc.).
Il contratto del servizio per l’autoconsumo diffuso viene attivato con la comunicazione di accoglimento della richiesta. Inoltre, il provvedimento riporta la data di decorrenza del servizio per l’autoconsumo diffuso e, se richiesto, la data di decorrenza del ritiro dell’energia elettrica immessa.
2. la richiesta di integrazioni, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta /o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi in fase di istruttoria rispetto a quanto previsto dal Decreto CACER, dalla Delibera, e dalle presenti Regole Operative.
La richiesta di integrazione è comunicata tramite il Portale SPC attraverso l’invio di un’e-mail di avviso all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Soggetto Referente in fase di richiesta. La comunicazione sarà disponibile e visualizzabile nel Portale SPC. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale SPC al fine del completamento dell’istruttoria per la valutazione della richiesta. In tali casi il Referente è tenuto a inviare l’integrazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento di valutazione, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 30 giorni.
Nel caso in cui la documentazione risulti ancora incompleta o presenti inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il Referente non invii le integrazioni richieste, il GSE, laddove ne ricorrano i presupposti, comunica i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (preavviso di rigetto) ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990.
Nel caso in cui, invece, le integrazioni inviate risultino esaustive e il GSE verifichi il possesso dei requisiti previsti, viene rilasciato il provvedimento di accoglimento.
3. i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (preavviso di rigetto), ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso di mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla Delibera e/o dal Decreto CACER e/o qualora vi fossero motivi ostativi all’accoglimento della istanza di accesso, il GSE invia il preavviso di rigetto, concedendo al Referente un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il GSE rilascia il provvedimento di accoglimento;
4. il diniego della richiesta. In tal caso l’eventuale provvedimento adottato dal GSE indicherà anche le
motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni al preavviso di rigetto (ove previsto).
Il GSE conclude l’istruttoria entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di richiesta di accesso al servizio, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Referente, in caso, ad esempio, di richiesta di integrazioni o di invio del preavviso di rigetto, o ad altri soggetti interpellati dal GSE, in applicazione della Legge 241 del 1990. L’eventuale ritardo del GSE non integra un’ipotesi di silenzio- assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso.
2.1.4 Verifica preliminare di ammissibilità
Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l’accesso agli incentivi.
Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo
modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per
l’ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.
Prima dell’invio della richiesta, il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti
autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) accettato in via definitiva.
Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti di cui al Capitolo 1 Parte II che per gli impianti verranno valutati “a progetto”. Allo stesso modo, la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dal principio DNSH sarà effettuata sulla base dei criteri “ex- ante” secondo quanto indicato all’Appendice C.
Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi verrà valutato dal GSE sulla base della documentazione
presentata con l’istanza di cui al paragrafo 2.1.1 Parte II.
L'invio della richiesta di verifica preliminare deve essere effettuato dal Referente e implica la conoscenza e l’accettazione delle presenti Regole Operative, del quadro normativo e regolatorio di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.
La richiesta di verifica preliminare deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di verifica preliminare riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione.
Si evidenzia che le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - non saranno tenute in considerazione.
Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata, procede ad effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente e ulteriori informazioni, quali in particolare i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l’Acquirente Unico.
Prima dell’invio della richiesta il Referente è tenuto, poi, a verificare che i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione inseriti nella configurazione appartengano all’area sottesa alla stessa cabina primaria presa a riferimento, sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE.
Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza elencata nell’Allegato 3.
Il Referente dovrà infine scaricare, sottoscrivere ed inviare un’autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità.
I fac-simile della istanza di accesso sono riportati all’Allegato 2.
Il GSE renderà disponibili sul proprio sito internet i fac-simile dei mandati.
Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell’energia
elettrica autoconsumata
2.2.1 Attivazione del contratto per il riconoscimento del servizio di autoconsumo diffuso
Il GSE effettua le verifiche tecnico-amministrative sulla documentazione di cui all’Allegato 3. A valle dei suddetti controlli, finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti descritti al Capitolo 1 della Parte II del presente documento, il GSE provvederà alla sottoscrizione del Contratto contestualmente all’invio del provvedimento di accoglimento recante la firma del Rappresentante Legale del GSE e riportante i riferimenti e il periodo di validità del Contratto. Il Contratto ha per oggetto la regolazione del servizio per l’autoconsumo diffuso.
Nel caso in cui il Referente, nell’ambito dell’istanza di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso abbia richiesto al GSE per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione il ritiro dell’energia elettrica immessa alle condizioni del Ritiro Dedicato, il Contratto regola altresì la remunerazione dell’energia elettrica immessa dagli impianti di produzione la cui energia rileva per la configurazione e sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell’energia elettrica immessa in rete e all’accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all’energia elettrica immessa. In tal caso, il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE viene attivato per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione, fermo restando la facoltà del Referente di richiedere la cessazione del ritiro tramite le apposite funzionalità del portale. Gli impianti di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione verranno pertanto esclusi dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE, coerentemente con le tempistiche previste nel Codice di Rete di Terna, a decorrere da una data successiva comunicata dal medesimo GSE al Referente e a Terna.
Nel caso in cui il ritiro da parte del GSE non venga richiesto contestualmente all’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, con riferimento a ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione, le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell’energia elettrica autoconsumata e incentivata, sarà possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l’energia elettrica immessa in rete.
Rimane ferma la facoltà del Referente di richiedere il ritiro da parte del GSE per tutti gli impianti di produzione durante il periodo di validità del Contratto. In tal caso il servizio di ritiro decorrerà coerentemente con le tempistiche di cui al Codice di Rete di Terna, ovvero alla prima data utile in cui tutti gli impianti di produzione verranno ricompresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.
Si precisa che il periodo di incentivazione, ove previsto, ha una durata pari a 20 anni considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.
Al termine del periodo di incentivazione, il Contratto può essere tacitamente rinnovato annualmente in
relazione alle sole parti afferenti alla valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
L’Allegato 5 riporta lo schema di contratto per il riconoscimento del servizio.
2.2.1.1 Data di decorrenza del servizio per l’autoconsumo diffuso
La data di decorrenza del servizio per l’autoconsumo diffuso può essere differente per ogni impianto/UP di produzione la cui energia rileva per la configurazione.
La data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP nel caso in cui l’impianto/UP sia entrato/a in
esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER coincide:
• con la data di entrata in vigore del medesimo Decreto CACER se la richiesta di accesso al servizio è presentata entro 120 (centoventi) giorni solari dalla data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente;
• con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre il termine di cui al punto precedente oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro il termine di cui al punto precedente comporta la perdita del diritto al riconoscimento dei contributi per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto CACER e il giorno di invio della richiesta.
Nel caso di impianti/UP entrati in esercizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto CACER coincide:
• con la data di entrata in esercizio del singolo impianto o UP se la richiesta di accesso al servizio perviene entro 120 (centoventi) giorni solari dall’ultima tra la data di entrata in esercizio dell’impianto/UP e la data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE, ovvero con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente;
• con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre i termini di cui al punto precedente o con una data successiva se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro i termini comporta la perdita del diritto al contributo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto o UP e il giorno di invio della richiesta.
Nel caso di impianti/UP che beneficiano dello Scambio sul Posto, l’inserimento dell’impianto/UP nella configurazione e quindi la decorrenza del servizio in riferimento a tale impianto/UP potrà comunque avvenire solo a partire da una data successiva a quella di chiusura della convenzione di Scambio sul Posto.
Nel caso, inoltre, di gruppo di autoconsumatori e gruppo di clienti attivi, la data di decorrenza del servizio
per il singolo impianto/UP non potrà comunque essere antecedente alla data di creazione dell’associazione
definita come la data di sottoscrizione, da parte dei soggetti facenti parte del gruppo, del contratto di diritto privato che regola i rapporti tra loro intercorrenti, di cui ai paragrafi 1.2.3.2 e 1.3.2.2. Parte II.
Nel caso di CEC la data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP non potrà comunque essere antecedente alla data di creazione dell’associazione definita come la data in cui l’Atto costitutivo/Statuto della CEC rispetti le indicazioni contenute al paragrafo 1.3.1.2 Parte II.
In tutti i casi la data di decorrenza generale del servizio sarà la meno recente tra tutte le date di decorrenza degli impianti/UP.
2.2.1.2 Data di decorrenza del ritiro dell’energia elettrica immessa in rete
Qualora il Referente richieda al GSE, nell’ambito della istanza di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso, il ritiro dell’energia elettrica immessa, il GSE determinerà la data di decorrenza del ritiro di ogni singolo impianto di produzione ovvero unità di produzione facente parte della configurazione, secondo le seguenti casistiche, fissandola:
• alla data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione ovvero unità di produzione, qualora l’istanza venga inviata entro 120 giorni solari dalla data di entrata in esercizio del primo degli impianti/unità di produzione;
• al primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione di eventuali altri contratti di Scambio sul
Posto o Ritiro Dedicato in essere afferenti all’impianto di produzione / unità di produzione;
• a una data definita dalle parti purché siano completate le procedure necessarie all’inserimento delle UP che compongono l’impianto di produzione nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, nel caso in cui il Referente inoltri la richiesta oltre i 120 giorni solari dalla data di entrata in esercizio del primo degli impianti di produzione / unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione ovvero l’impianto di produzione / unità di produzione facente parte della configurazione non risulti ricompreso nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.
2.2.1.3 Variazione del Soggetto Referente
La variazione del Referente della configurazione deve essere comunicata tempestivamente al GSE tramite le apposite funzionalità del Portale. La mancata comunicazione, infatti, non permette di trasferire la titolarità del Contratto e l’erogazione dei corrispettivi al Referente subentrante.
Il GSE, a seguito della richiesta di variazione del Referente, verifica la sussistenza, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti richiesti sulla base della disciplina ministeriale e regolatoria di riferimento, riservandosi in caso di mancato rispetto dei medesimi di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni.
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l’autoconsumo diffuso sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, a partire dalla data di decorrenza dei servizi, come meglio precisato ai paragrafi 2.2.1.1 e
2.2.1.2 Parte II.
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:
• incentivazione dell’energia elettrica condivisa incentivabile ai sensi del Decreto CACER (CACI);
• valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti
tariffarie previste dalla Delibera (CACV);
• ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto (RID);
Per ciascun kWh di energia elettrica incentivata viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni un corrispettivo unitario, definito tariffa premio, come specificato al paragrafo 2.2.2.1 Parte II.
Per ciascun kWh di energia elettrica autoconsumata viene riconosciuto dal GSE, sempre per un periodo di 20 anni, un corrispettivo unitario, definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete, come meglio specificato al paragrafo 2.2.2.2 Parte II.
Si precisa che sull’energia autoconsumata all’interno di un Sistema di Distribuzione Chiuso non viene corrisposto il contributo di valorizzazione.
L’incentivazione avviene attraverso il seguente meccanismo:
• l’erogazione in corso d’anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell’energia
elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante (acconto);
• il riconoscimento, sempre su base mensile e a partire dall’anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete (conguaglio).
Si precisa che, al fine di garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni, il GSE rende disponibili al Referente, attraverso il portale informatico, i dati e le grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzate per la valorizzazione dei contributi spettanti.
Nel dettaglio, il Referente può scaricare dal portale informatico dei file relativi ai corrispettivi pubblicati, su base mensile, contenente le seguenti informazioni con granularità oraria:
• i dati di energia elettrica immessa in rete e prelevata, come comunicati dai gestori di rete, afferenti a ogni singolo POD e UP presente nella configurazione e utilizzati per il calcolo dei contributi economici;
• l’energia autoconsumata utilizzata per il calcolo del corrispettivo di valorizzazione;
• l’energia condivisa incentivabile e l’energia condivisa incentivabile ripartita per UP utilizzata per il
calcolo del contributo di incentivazione;
• il valore della tariffa premio applicata a ogni impianto incentivato.
Al Referente verranno inoltre fornite, in relazione ai contributi di incentivazione erogati a conguaglio, su base annuale, le informazioni di dettaglio relative all’eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell’energia oggetto di incentivazione.
2.2.2.1 Determinazione della tariffa incentivante
2.2.2.1.1 Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di acconto
Il valore del corrispettivo mensile di acconto dipende dalla fonte e dalla somma delle potenze degli impianti di produzione/UP presenti in configurazione che hanno accesso all’incentivo. Tali grandezze concorrono a determinare una stima dell’energia immessa in rete dagli impianti di produzione/sezioni che, moltiplicata per un coefficiente di contemporaneità fra immissione e prelievo “α”, fisso e definito dal GSE, dà luogo all’energia incentivata stimata in acconto.
Le rate mensili di acconto sono costanti in valore, fatta salva la possibilità da parte del GSE di rivedere in aumento o in diminuzione il coefficiente di contemporaneità α.
Il GSE riconosce la prima rata di acconto nel mese “m+1”, mese di attivazione del contratto, relativamente al
periodo compreso tra la decorrenza dello stesso e il mese m.
Successivamente, il calcolo e la pubblicazione avvengono con frequenza mensile entro il 25 del mese “m+1”, con “m” mese di competenza del calcolo.
Il GSE si riserva comunque la facoltà di modificare le tempistiche di calcolo e pubblicazione dei contributi in funzione del monitoraggio dei dati ricevuti dal gestore di rete previo aggiornamento delle presenti Regole.
Il corrispettivo di acconto del generico mese “m” è pari alla sommatoria dei corrispettivi di acconto calcolati
per i diversi impianti/ UP facenti parte della configurazione:
Acconto ACI, m = ∑ 𝐴𝐴𝐶𝐼,𝑖
Il valore A ACI, dell’acconto spettante all’i-esimo impianto/ UP è calcolato come di seguito:
A = P ∗ 𝐻𝑗 ∗ 𝛼 ∗ (𝑇𝐼𝑃 ) = corrispettivo economico di acconto per l’impianto/ UP “i”
ACI,i
i 12 𝑎
dove:
Pi = potenza incentivabile dell’impianto/ UP “i”
j = è la fonte di alimentazione dell’impianto o UP “i”
H = ore di immissione annuali dell’impianto/ UP “i”, stimate secondo i valori di seguito riportati (variabili in
base alla zona geografica di ubicazione degli impianti4 nel solo caso degli impianti fotovoltaici):
• 900 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Nord
• 1050 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Centro
• 1.100 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Sud
• 1.500 ore per impianti eolici
• 1.500 ore per impianti idroelettrici
• 5.000 ore per impianti biogas e biomasse
• 500 ore per gli altri impianti
α = coefficiente di contemporaneità tra immissione e prelievo =0,60
TIPa = tariffa incentivante premio d’acconto, determinata come di seguito dettagliato:
𝑇𝐼𝑃𝑎 = (𝑇𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑍 + 𝐹𝐶𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒) ∗ (1 − 𝐹)
Z è il valore medio della parte variabile della tariffa definita da Decreto CACER (può assumere valori compresi tra 0 – 40 €/MWh) ed è posto in fase di acconto pari a 20 €/MWh.
4 Unicamente per la finalità di determinazione del contributo di acconto, il GSE individua le seguenti macro-zone a cui afferiscono le Regioni italiane:
Nord: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Xxxxxx-Romagna; Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo;
Sud: Puglia, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
60 €/𝑀𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑖 > 600 𝑘𝑊
𝑇𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒, = {70 €/𝑀𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛 200 𝑘𝑊 < 𝑃𝑖 ≤ 600 𝑘𝑊 80 €/𝑀𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑖 ≤ 200 𝑘𝑊
FCzonale è il fattore di correzione della tariffa, che tiene conto dei diversi livelli di insolazione per gli impianti
fotovoltaici ed è così definito in base all’ubicazione dell’impianto:
𝐹𝐶𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒
+ 4 €/𝑀𝑊ℎ 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜
=
{ +10 €/𝑀𝑊ℎ 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑟𝑑
F è un parametro che nella generalità dei casi varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale e un valore pari a 0,5, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.
Tali modalità di definizione del calcolo dell’acconto sono valide per l’anno 2024 e comunque fino all’erogazione del conguaglio annuale.
Il GSE si riserva di aggiornare le suddette modalità a valle del monitoraggio dei dati reali di condivisione dell’energia nelle configurazioni, previo aggiornamento delle presenti Regole.
2.2.2.1.2 Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di conguaglio
A partire dall’anno successivo a quello di riferimento ed entro il 15 maggio, il GSE procede al riconoscimento del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante per l’anno di riferimento, utilizzando le misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete.
La determinazione del corrispettivo avviene per ciascun mese dell’anno di riferimento e può dar luogo a un calcolo “completo” o a un calcolo “parziale”, così definiti:
- calcolo completo è il processo di determinazione della partita economica per una data competenza (mese/anno) mediante la valorizzazione di tutte le ultime misure di energia elettrica, trasmesse dal gestore di rete, sui vari punti di connessione (ciò implica che per tutti i punti afferenti al contratto risultino disponibili al GSE tutte le misure validate dal GSE di energia necessarie alla determinazione della partita economica5);
- calcolo parziale è il processo di determinazione della partita economica per una data competenza (mese/anno) mediante la valorizzazione del numero minimo di misure di energia elettrica, trasmesse dal gestore di rete, sui vari punti di connessione (ciò implica che in relazione ai punti afferenti al contratto risultino disponibili al GSE almeno una misura di energia elettrica immessa e una di energia prelevata validate dal GSE)6.
Si evidenzia che è prevista la pubblicazione di calcoli parziali solo nel caso in cui il valore economico risultante sia maggiore del contributo di acconto riconosciuto.
Nel caso in cui, i dati di misura fossero disponibili solo dopo la finestra temporale del 15 maggio dell’anno “a+1”, il GSE procede alla pubblicazione del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante entro il 25 del mese “m+1” detto “m” mese di validazione della misura.
6 Nel caso in cui sia presente un sistema di accumulo all’interno della configurazione, per accedere al calcolo parziale saranno necessarie anche le misure relative ad energia prodotta dall’impianto ed energia assorbita dall’accumulo (configurazione 2) o energia rilasciata dall’accumulo (configurazione 3).
In caso di trasmissione di rettifiche delle misure di energia elettrica da parte dei gestori di rete, il GSE procede alla rideterminazione delle partite economiche interessate mediante operazioni di ricalcolo con cadenza semestrale entro i mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
A tal proposito, si evidenzia che le rettifiche dei dati di misura di energia elettrica, con la possibilità anche di completare l’invio dell’intero set di misure elettriche, sono acquisite dal GSE fino al sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, coerentemente con quanto stabilito dal Testo Integrato del Settlement – TIS.
Il GSE si riserva comunque la facoltà di modificare le tempistiche di calcolo e pubblicazione dei contributi in funzione del monitoraggio dei dati ricevuti dal gestore di rete previo aggiornamento delle presenti Regole.
L’erogazione del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante avviene entro il mese
successivo alla pubblicazione. La remunerazione spettante è riconosciuta tramite bonifico bancario.
Il contributo economico del mese “m” è pari alla sommatoria dei prodotti su base oraria tra la tariffa premio e l’energia elettrica condivisa incentivabile:
𝐶𝐴𝐶𝐼 = ∑ 𝑇𝐼𝑃ℎ ∗ 𝐸𝐴𝐶𝐼,ℎ
L’energia elettrica condivisa incentivabile per l’ora h è determinata sulla base del seguente algoritmo:
𝐸𝐴𝐶𝐼,ℎ = min(𝐸𝑖𝑚𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎 ,ℎ; 𝐸𝑝𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑎,ℎ)
Dove:
𝑛
𝐸𝑖𝑚𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎, ℎ = ∑ 𝐸𝑖𝑚𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑦
𝑦=1
𝑛
𝐸𝑝𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑎,ℎ = ∑ 𝐸𝑝𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑦
𝑦=1
▪ h è la generica ora del mese;
▪ y è il generico punto di connessione;
▪ ∑
𝑛
𝑦=1
𝐸𝑖𝑚𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑦è l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione espressa in
kWh così come definita nell’appendice A;
▪ ∑
𝑛
𝑦=1
𝐸 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑦 è l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione espressa
in kWh così come definita nell’appendice A;
La tariffa premio TIP è variabile su base oraria perché dipendente dai prezzi del mercato dell’energia; è calcolata per l’ora h come segue:
𝑇𝐼𝑃ℎ = {min[𝐶𝐴𝑃; 𝑇𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒 + max(0; 180 − 𝑃𝑧)] + 𝐹𝐶𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒} ∗ (1 − F)
dove:
Pz è il prezzo zonale orario
TPbase è il valore base della tariffa, così definito in base al valore della potenza impianto/sezione della medesima UP:
60 €/𝑀𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑖 > 600 𝑘𝑊
𝑇𝑃𝑏𝑎𝑠𝑒 = {70 €/𝑀𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛 200 𝑘𝑊 < 𝑃𝑖 ≤ 600 𝑘𝑊 80 €/𝑀𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑖 ≤ 200 𝑘𝑊
CAP è il valore soglia della tariffa spettante, così definito in base al valore della potenza impianto/sezione della medesima UP:
100 €/𝑀𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑖 > 600 𝑘𝑊
𝐶𝐴𝑃 = {110 €/𝑀𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛 200 𝑘𝑊 < 𝑃𝑖 ≤ 600 𝑘𝑊 120 €/𝑀𝑊ℎ 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑖 ≤ 200 𝑘𝑊
FCzonale è il fattore di correzione della tariffa, che tiene conto dei diversi livelli di insolazione per gli impianti fotovoltaici ed è così definito in base all’ubicazione dell’impianto:
𝐹𝐶𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒
= {
Il parametro F è legato all’eventuale erogazione di un contributo in conto capitale: nella generalità dei casi varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale e un valore pari a 0,5, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.
Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa incentivabile (EACI) afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale. In particolare, in presenza di almeno un punto di prelievo nella titolarità dei soggetti sopraindicati ed almeno un impianto che ha ricevuto un contributo in conto capitale, verrà eseguita un’ulteriore ripartizione per suddividere l’energia elettrica condivisa incentivabile in esente e non esente, per gli impianti che hanno ricevuto il contributo in conto capitale.
L’energia afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale verrà prioritariamente allocata, nell’ambito della ripartizione, agli impianti che hanno ricevuto il contributo in conto capitale.
2.2.2.1.3 Modalità di regolazione dell’importo della tariffa premio eccedentaria
Il Decreto prevede che le CACER assicurino, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell’energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
I valori soglia dell’energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:
a. nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
b. nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;
La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE, a conguaglio, su base annuale.
La quota percentuale di energia elettrica eccedentaria annuale è calcolata aggregando gli impianti di produzione incentivati in due insiemi:
- impianti di produzione che accedono alla sola tariffa premio;
- impianti di produzione che cumulano la tariffa premio con un contributo in conto capitale.
% EACI,ecc,j,n= max[0;(E𝐴𝐶𝐼,j,n/𝐸(immessa,j,n) *100)% − valore soglia]
7Regioni del centro =Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo
8 Regioni del Nord = Xxxxxx-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto
dove
EACI,j,n è l’energia elettrica condivisa incentivabile degli impianti appartenenti all’insieme “j” per l’anno “n”
Xxxxxxxx,j,n è l’energia immessa in rete degli impianti appartenenti all’insieme “j” per l’anno “n”
Valore soglia = 55% per gli impianti che accedono alla sola tariffa premio, 45% per gli impianti che cumulano la tariffa premio con un contributo in conto capitale
L’importo economico annuale afferente alla quota di energia elettrica eccedentaria è così determinato:
CACI, ecc = ∑𝑗 (% 𝐸ACI,ecc,j,n ∗ 𝐶ACI,j,n )
dove CACI,,j,n è pari al contributo economico erogato per l’anno “n” con riferimento agli impianti appartenenti
all’insieme “j”.
Il GSE provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto CACER.
Il Referente è tenuto infatti a:
• assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parti delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante;
• fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione. In particolare, per tale scopo, qualsiasi configurazione è tenuta a mantenere una contabilità separata per i tipi di contribuzione che riceverà. L’importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia anzidetto dovrà essere destinato a soggetti che non sono imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
2.2.2.1.4 Tempistiche di erogazione della tariffa incentivante
Il GSE eroga gli importi spettanti su base mensile e al raggiungimento di una soglia minima di importo pari a
50 €.
Il termine di pagamento è fissato all’ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di pubblicazione
(calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).
Il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice sulla base del beneficio spettante al Referente tenendo conto delle fatture emesse dal GSE e di quelle precedenti non ancora incassate.
2.2.2.2 Determinazione del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica
autoconsumata
2.2.2.2.1 Modalità di definizione del contributo per la valorizzazione dell’energia
elettrica autoconsumata a titolo di acconto e tempistiche di erogazione
Il valore di acconto del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata è funzione della fonte e della somma delle potenze degli impianti di produzione/UP presenti in configurazione che hanno accesso al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata.
Il GSE riconosce la prima rata di acconto nel mese “m+1”, mese di attivazione del contratto, relativamente al periodo compreso tra la decorrenza dello stesso e il mese” m”. Successivamente, il calcolo e la pubblicazione avvengono con frequenza mensile entro il 25 del mese “m+1”, con “m” mese di competenza del calcolo.
Il contributo in acconto è determinato stimando l’energia elettrica autoconsumata AACVC con le medesime modalità previste al par. 2.2.2.1.1 Parte II e applicando a tale energia il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfa),m pari alla parte unitaria variabile, espressa in c€/kWh, della tariffa di trasmissione definita per le utenze in bassa tensione previsto per l’anno di riferimento.
Il corrispettivo di acconto del generico mese “m” è pari alla sommatoria dei corrispettivi di acconto calcolati
per i diversi impianti/ UP facenti parte della configurazione:
Acconto ACV, m =∑ 𝐴𝐴𝐶𝑉,𝑖
Il valore A ACV, dell’acconto spettante all’i-esimo impianto/ UP è calcolato come di seguito:
A = 𝑃 ⋅ 𝐻𝑗 ⋅ 𝛼 ⋅ 𝐶𝑈
= corrispettivo economico di acconto per l’impianto/ UP “i”
dove:
ACV,i 12
𝐴𝑓𝑎),𝑚
Pi = potenza dell’impianto/UP “i”
j = è la fonte di alimentazione dell’impianto o dell’’UP “i”
H = ore di immissione annuali dell’impianto/ UP “i”, stimate secondo i valori di seguito riportati (variabili in
base alla zona geografica di ubicazione degli impianti9 nel solo caso degli impianti fotovoltaici):
• 900 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Nord
• 1050 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Centro
• 1.100 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Sud
• 1.500 ore per impianti eolici
• 1.500 ore per impianti idroelettrici
• 5.000 Biogas e biomasse
• 500 ore per gli altri impianti
α = coefficiente di contemporaneità tra immissione e prelievo =0,60
Le modalità e le tempistiche di erogazione del contributo sono le medesime di quelle previste per
l’erogazione della tariffa incentivante di cui ai par. 2.2.2.1.4 Parte II.
Tali modalità di definizione del calcolo dell’acconto sono valide per l’anno 2024 e comunque fino all’erogazione del conguaglio annuale. Il GSE si riserva di proporre, per verifica ad ARERA, un aggiornamento delle suddette modalità a valle del monitoraggio dei dati reali di condivisione dell’energia nelle configurazioni.
9 Unicamente per la finalità di determinazione del contributo di acconto, il GSE individua le seguenti macro-zone a cui afferiscono le Regioni italiane:
Nord: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Xxxxxx-Romagna; Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo;
Sud: Puglia, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
2.2.2.2.2 Modalità di definizione del contributo per la valorizzazione dell’energia
elettrica autoconsumata a titolo di conguaglio e tempistiche di erogazione
Ai fini della determinazione del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV), il GSE calcola:
a) per ciascuna configurazione per l’autoconsumo diffuso, la quantità di energia elettrica autoconsumata oraria e mensile (EACV), quest’ultima pari alla somma delle quantità di energia elettrica autoconsumate orarie nelle ore del mese;
b) nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e di gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, l’energia elettrica autoconsumata oraria e mensile tenendo conto dei soli impianti di produzione facenti parte dell’edificio o condominio cui appartengono anche le unità di consumo (EACVC).
Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e di gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, il GSE calcola su base mensile, per ciascuna configurazione, il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV), espresso in €, pari alla somma del:
a. prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata EACV mensile e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfa),m pari alla parte unitaria variabile, espressa in c€/kWh, della tariffa di trasmissione (TRASE) definita per le utenze in bassa tensione;
b. prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata EACVC mensile e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfb),m pari al valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU) vigenti nel mese m-esimo;
c. la somma, per livello di tensione i e ore h, dei prodotti tra l’energia elettrica autoconsumata EACVC per livello di tensione, il coefficiente delle perdite evitate CPR corrispondente al medesimo livello di tensione e il prezzo zonale orario Pz:
𝐶𝐴𝐶𝑉 = 𝐶𝑈𝐴𝑓𝑎),𝑚 ∗ 𝐸𝐴𝐶𝑉+𝐶𝑈𝐴𝑓𝑏),𝑚 ∗ 𝐸𝐴𝐶𝑉𝐶 + ∑ (𝐸𝐴𝐶𝑉𝐶,𝑖 ∗ 𝐶𝑃𝑅,𝑖 ∗ 𝑃𝑧)ℎ
𝑖
Nel caso di comunità energetiche rinnovabili, di comunità energetiche dei cittadini, di autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione e di clienti attivi “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione, il GSE calcola su base mensile, per ciascuna configurazione, il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (CACV), espresso in €, pari al prodotto tra l’energia elettrica autoconsumata EACV e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfa),m:
𝐶𝐴𝐶𝑉 = 𝐶𝑈𝐴𝑓𝑎),𝑚 ∗ 𝐸𝐴𝐶𝑉
Il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfa),m, espresso in c€/kWh, è pari alla parte
unitaria variabile della tariffa di trasmissione (TRASE) definita per le utenze in bassa tensione:
𝐶𝑈𝐴𝑓𝑎),𝑚 = 𝑇𝑅𝐴𝑆𝐸
ll corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile CUAfb),m, espresso in c€/kWh, è pari al valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU) vigenti nel mese m-esimo:
𝐶𝑈𝐴𝑓𝑏),𝑚 = 𝐵𝑇𝐴𝑈
Il coefficiente delle perdite di rete evitate (cPR) è pari a:
a) 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto dell’energia elettrica prodotta da impianti di
produzione connessi alla rete di distribuzione in media tensione;
b) 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto dell’energia elettrica prodotta da impianti di
produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa tensione.
La determinazione del corrispettivo avviene, per ciascun mese dell’anno di riferimento, con le modalità
specificate al par. 2.2.2.1.2 Parte II e con le tempistiche di erogazione previste 2.2.2.1.4 Parte II.
2.2.2.3 Determinazione del corrispettivo per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete
Nei casi in cui il Referente ha richiesto, contestualmente all’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, anche il servizio di ritiro dell’energia immessa in rete per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione, il GSE regola anche le condizioni economiche relative al ritiro dedicato per i suddetti impianti, secondo le modalità previste dall’Allegato A alla deliberazione ARERA 280/07 e s.m.i..
2.2.2.2.3 Tempistiche di erogazione del corrispettivo per il ritiro dell’energia
elettrica immessa in rete
Il GSE procede alla pubblicazione del corrispettivo di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete entro il 25
del mese m+1 detto m mese di validazione della misura.
L’erogazione del corrispettivo di ritiro dell’energia elettrica immessa avviene di norma entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi. Nei casi in cui il soggetto Referente sia tenuto a emettere fattura, l’erogazione del corrispettivo è effettuata il mese successivo all’emissione della fattura.
Il termine di pagamento è fissato all’ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di pubblicazione
(calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).
La prima erogazione dell’anno è effettuata al netto del contributo per la copertura dei costi sostenuti per lo
svolgimento delle attività del GSE.
2.2.2.4 Modalità per la cessione dei crediti e del mandato all’incasso
Cessione dei crediti
Nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g) di cui al Decreto CACER, i crediti derivanti dal Contratto possono essere oggetto di cessione di credito da parte del Referente.
ll GSE adempierà alla propria obbligazione di pagamento dei crediti a favore del cessionario subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
• la cessione dei crediti deve avere ad oggetto la totalità dei crediti vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto del Contratto in essere tra le parti, fino alla scadenza dello stesso o alla eventuale retrocessione;
• i crediti devono essere ceduti a un unico cessionario;
• l'atto di cessione del credito:
- deve essere stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del Contratto;
- deve essere redatto utilizzando esclusivamente l'apposito modello standard disponibile sul sito istituzionale del GSE che non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
- deve avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio ai sensi
dell’articolo 69 del R.D. n. 2440 del 1923;
- riporti in allegato il contratto quale parte integrante e sostanziale dell’accordo di cessione
- deve essere accompagnato, in occasione della notifica al GSE, dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente – come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 – affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall’art. 48 bis del DPR29 settembre 1973 n. 602, anche al momento della notifica della cessione.
L’efficacia della cessione del credito nei confronti del GSE è subordinata all’accettazione da parte del GSE che
avverrà a mezzo raccomandata o a mezzo pec inviata a cedente e cessionario.
La cessione del credito ha validità fino alla scadenza del contratto oppure, nei casi in cui venga notificato un atto di retrocessione del credito, fino all'accettazione da parte del GSE dello stesso.
L’eventuale retrocessione dell’intero credito residuo al cedente originario deve avvenire rispettando le medesime condizioni sopra riportate per la cessione del credito ed avere la stessa forma dell’atto di cessione a cui si riferisce, nello specifico:
• dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito GSE (xxx.xxx.xx), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
• essere sottoscritta da entrambe le parti;
• essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata inviata ad entrambe le parti
Il GSE provvederà a pagare i crediti residui al titolare originario del credito a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della retrocessione. Il GSE non è responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.
L'accettazione, sia della cessione, sia della retrocessione dei crediti, non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
Mandato all’incasso
Il mandato all’incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta
in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo in forza del mandato conferito.
Il conferimento del mandato all’incasso ad un soggetto terzo è ammesso esclusivamente per la totalità dei crediti, presenti e futuri, a favore di un unico mandatario sino ad eventuale revoca espressa. Le modalità di attivazione del mandato sono le stesse previste per la cessione del credito sopra riportate.
Il mandato all’incasso e ‘efficace nei confronti del GSE a seguito dell’accettazione da parte del GSE che avverrà
tramite raccomandata inviata al Mandante e al Mandatario.
Il Mandato ha validità fino alla scadenza del Contratto oppure fino all'accettazione da parte del GSE dell'eventuale atto di revoca. La revoca del mandato a firma congiunta deve avvenire nella stessa forma del mandato a cui si riferisce e rispettando le medesime condizioni sopra riportate riferite al Mandato.
In caso di revoca il GSE provvederà a pagare i crediti residui al Referente a decorrere dal secondo mese successivo all'accettazione della revoca del mandato. Il GSE non è responsabile nel caso di mancata, errata e/o ritardata ricezione dell'atto.
I modelli standard e la documentazione informativa sono disponibili sul sito istituzionale del GSE.
2.2.2.5 Corrispettivi a copertura dei costi gestionali ed operativi
I beneficiari della tariffa incentivante sono tenuti a versare su base annua un corrispettivo mediante compensazione delle somme erogate al soggetto Referente, secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
2.2.3 Dati di misura, profilazioni e relative modalità di utilizzo ai fini della definizione
dell’energia elettrica oggetto di incentivazione e autoconsumata
Il GSE acquisisce con flusso mensile, dal gestore di rete, responsabile del servizio di misura, le seguenti grandezze a seconda delle configurazioni:
• energia prodotta: energia rilevata dai misuratori con il codice M2, dedicati alle sezioni d’impianto;
• energia immessa: nel caso di impianto monosezione, che non condivide il punto di connessione con altri impianti, la misura sarà pari a quella rilevata dal misuratore con il codice M1, posto nel punto di connessione con la rete. Nel caso di presenza di potenziamento e/o di altro impianto che condivide il medesimo punto di connessione, la misura dell’energia immessa verrà trasmessa al GSE, dal gestore di rete, ripartita per ciascun impianto o sezione di esso tramite appositi algoritmi definiti da quest’ultimo;
• energia prelevata: energia rilevata in ingresso dal contatore con il codice M1, posto nel punto di connessione con la rete.
Per quanto concerne le grandezze necessarie ai fini della definizione dell’energia elettrica condivisa in presenza di sistemi di accumulo, quali l’energia assorbita e l’energia rilasciata, si rimanda a quanto descritto nelle “Regole tecniche per l’attuazione delle disposizioni relative all’integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale”.
La misura verrà trasmessa dal gestore di rete con la granularità prevista ai sensi del TIS, con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese “m+1” successivo al mese di competenza m, secondo quanto previsto dal TIME. Sarà inoltre prevista la possibilità di inviare rettifiche da parte del Gestore di Rete entro 5 anni dalla data di competenza della misura, in analogia a quanto previsto dal TIS.
Nel caso di misure non trattate orarie ai sensi del TIS, per il calcolo dell’energia condivisa sarà necessario effettuare una riprofilazione su base oraria dei dati di misure. A tale scopo, come previsto dall’articolo 8.6 del TIAD, il gestore di rete configura i misuratori per la rilevazione dei dati di misura orari non validati e li trasmette al GSE. Tali dati verranno utilizzati dal GSE solamente per la profilazione dei dati monorari o per fasce validati.
In caso di indisponibilità del dato non validato orario, il gestore di rete ne darà opportuna informazione al Referente e al GSE. In tali casi, il GSE ai fini della ripartizione oraria delle misure applicherà dei profili standard, definiti dal medesimo GSE per ciascuna tipologia di cliente finale (definita dal TIT) e per ciascuna tipologia di impianto/fonte primaria. Tali profili standard saranno esplicitati per ogni casistica e definiti in un documento specifico verificato positivamente dal Direttore della Direzione Mercati Energia dell’ARERA e pubblicato sul sito del GSE. Ai fini dell’individuazione dei profili standard per il prelievo, verranno utilizzati i dati storici presenti sul Sistema Informatico Integrato (di seguito SII), mentre per l’immissione verranno utilizzati i dati storici di produzione nella disponibilità del GSE. Le informazioni, riferite alla tipologia di cliente finale per ciascun utente, utili per l’assegnazione del profilo standard saranno acquisite, ai sensi dell’articolo 8.3 del TIAD, dal Registro Centrale Ufficiale (RCU). Inoltre, come previsto dall’articolo 8.7 del TIAD, il GSE si riserva di utilizzare i profili standard in tutti i casi in cui, alla data del 31 marzo dell’anno “a+1”, non siano state trasmesse le misure orarie non validate dal gestore di rete anche nei casi in cui non sia presente la dichiarazione di indisponibilità. Eventuali variazioni di dati anagrafici, messi a disposizione dal SII al GSE per
la definizione delle tipologie di utenza, avranno validità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione della variazione.
Modifiche alle configurazioni apportate successivamente alle domande di
accesso
Di seguito vengono indicate le principali tipologie di modifica alle configurazioni che vanno comunicate al GSE dal Referente secondo modalità che verranno rese note dal medesimo GSE.
Il contratto per la regolazione del servizio per l’autoconsumo diffuso è oggetto di aggiornamento ogni volta subentrino modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, quali ad esempio quelle che derivano dall’inserimento nella configurazione e/o dalla fuoriuscita di clienti finali e/o produttori.
Le principali tipologie di modifica sono le seguenti:
a. aggiunta di uno o più punti di connessione in prelievo;
b. rimozione di uno o più punti di connessione in prelievo;
c. aggiunta di impianti di produzione o di potenziamenti di impianti di produzione per i quali si vuole
richiedere l’inserimento nella configurazione;
d. realizzazioni di potenziamenti su impianti di produzione già inseriti nella configurazione per i quali si
vuole richiedere l’inserimento nella configurazione;
e. rimozione di impianti di produzione;
f. richiesta di ritiro o di chiusura del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa.
Si segnala che oltre alle suddette vanno segnalate tutte le modifiche che possono avere incidenza sul calcolo dei contributi spettanti e sui requisiti necessari.
Sono consentiti interventi di manutenzione che non comportano incrementi della potenza nominale dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi:
a. superiori al 5%, per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW;
b. superiori all’1%, per gli impianti di potenza nominale superiore a 20 kW.
2.4.1 Modalità di svolgimento delle attività di verifica di competenza GSE
Il GSE può effettuare, durante l’intero periodo di incentivazione, attività di verifica sia attraverso controlli documentali, sia mediante sopralluoghi, anche senza preavviso, presso i siti ove sono ubicati gli impianti e i punti di consumo, al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti di ammissibilità agli incentivi nonché dei presupposti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi, come stabiliti dal Decreto.
L’attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l’altro:
• le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
• la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, anche mediante monitoraggio da remoto dei flussi energetici;
• la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato;
• la completezza e la regolarità della documentazione prevista dalle presenti Regole operative e dalla normativa applicabile.
Le attività di controllo si svolgono nel rispetto, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 42 del D.lgs. 28/2011 e della Legge n. 241/1990, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti dei soggetti interessati e in contraddittorio con il Referente e/o con soggetti da questo delegati.
Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l’avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 241/1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata. Tale comunicazione indica il luogo, la data, l’ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l’invito al legale rappresentate della CACER a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.
Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Referente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest’ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 241/1990, il Referente ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell’attività di controllo.
Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l’adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall’interessato.
Nell’ambito delle verifiche il Referente deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.
Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono alle amministrazioni statali regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell’erogazioni degli incentivi, trasmettono al GSE l’esito degli accertamenti effettuati.
Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva a sua volta di segnalare alle predette amministrazioni l’esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire agli stessi di adottare i provvedimenti di propria competenza.
Per quanto di competenza, si applica l’art. 42 del D.lgs. 28/11 e i relativi provvedimenti di attuazione.
Decadenza della tariffa incentivante
Il GSE dispone la decadenza dal diritto agli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate in tutti i casi in cui, all’esito dell'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate, in particolare, le seguenti violazioni rilevanti:
• perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti per le singole configurazioni;
• presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, contenenti dichiarazioni mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
• manomissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della
determinazione del diritto di accesso agli incentivi e di determinazione dell’energia auto consumata;
• assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
• violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
• artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER (si vedano al riguardo le Regole in materia di artato frazionamento contenute nel paragrafo 1.2.1.5 Parte II);
• inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all’esito dell’attività di
controllo;
• comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del Gruppo di
Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione.
Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora il GSE riscontri difformità, inadempimenti o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione dei contributi economici spettanti, dispone le prescrizioni più opportune o ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente percepite, anche tramite compensazione a valere sugli incentivi da erogare.
CAPITOLO 3 MODALITA’ DI RACCORDO PER LA TRANSIZIONE DEL MECCANISMO DI CUI
ALL’ART 42BIS DEL D.L. 162/2019 AL MECCANISMO DI CUI AL DECRETO CACER
Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2020 cessa di applicarsi decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di approvazione delle presenti Regole Operative.
Entro la data del 24 aprile 2024, ossia entro i sessanta giorni successivi alla data entrata in vigore del Decreto di approvazione della prima versione delle Regole Operative, è possibile continuare a presentare istanze di accesso alla previgente disciplina di cui al DM 16 settembre 2020 per le configurazioni con impianti di produzione realizzati nel rispetto delle condizioni previste dalle relative Regole Tecniche, aggiornate in data 4 aprile 2022.
Ad ogni modo, le configurazioni qualificate ai sensi del DM 16 settembre 2020 verranno comunque gestite secondo le modalità previste dal TIAD. Nel caso in cui il soggetto Referente di configurazioni già incentivate ai sensi del DM 16 settembre 2020voglia eliminare impianti/UP o punti di connessione in prelievo ovvero inserire ulteriori punti di connessione in prelievo nella configurazione, compresi nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui la configurazione si riferisce, può inviare una richiesta al GSE, secondo modalità che verranno rese note dal medesimo GSE.
Il soggetto Referente di una configurazione già qualificata può inoltre richiedere l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso alle condizioni e nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti Regole Operative al fine di inserire nuovi impianti/UP nella configurazione già qualificata, presentando una nuova richiesta con le medesime modalità descritte al paragrafo 2.1.1 Parte II indicando tutti gli impianti di produzione/UP e le utenze in prelievo della nuova configurazione, ivi compresi quelli inclusi nella configurazione già qualificata con il meccanismo definito dalle Regole Tecniche versione 4 aprile 2022 che si vogliono far rientrare nella nuova configurazione.
Gli eventuali punti di connessione presenti nella configurazione già qualificata con il meccanismo definito dalle Regole Tecniche versione 4 aprile 2022 e non inseriti nella nuova continueranno a essere gestiti alle condizioni previste dal TIAD, a condizione che la configurazione rimanente sia costituita da almeno un impianto/UP e due clienti finali. In caso contrario verrà risolto il contratto in essere.
In caso di esito positivo della richiesta il nuovo contratto con il GSE sarà stipulato secondo i termini definiti nelle presenti Regole Operative, il periodo di erogazione degli incentivi per gli impianti/UP provenienti dalla configurazione qualificata ai sensi del DM 16 settembre 2020 continuerà per il periodo residuo di diritto e la tariffa incentivante sarà mantenuta pari a quella inizialmente riconosciuta.
Nel caso di Comunità energetiche rinnovabili tali impianti/UP non verranno comunque considerati ai fini del computo della soglia massima del 30% di potenza prevista per gli impianti esistenti.
PARTE III – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (MISURA PNRR) CAPITOLO 1 I REQUISITI
Requisiti delle configurazioni
Gli impianti o potenziamenti di impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali è possibile richiedere i contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR dovranno far parte, una volta realizzati, di una configurazione di CER o di gruppo di autoconsumatori.
Prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l’accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti già rappresentati nella Parte II:
- per le CER, al paragrafo generale 1.2.2 Parte II e a quello relativo all’atto costitutivo/statuto (1.2.2.2 Parte II);
- per i gruppi di autoconsumatori, al paragrafo generale 1.2.3 Parte II e a quello relativo ai clienti e produttori che possono far parte dei gruppi 1.2.3.2 in relazione alla necessità di aver sottoscritto un contratto di diritto privato.
1.1.1 Requisiti degli impianti
L’impianto di produzione/UP alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:
i. essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
ii. avere potenza non superiore a 1 MW;
iii. disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
iv. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
v. essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
vi. essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l’impianto/UP farà parte;
vii. avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
viii. entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026;
ix. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell’Appendice C;
x. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per
la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante di cui all’Appendice B.
Il soggetto beneficiario può richiedere l’accesso ai contributi anche per più di un impianto di produzione/UP.
In tal caso, il soggetto beneficiario dovrà presentare distinte richieste di accesso per ciascuno degli impianti o potenziamenti di impianto.
1.1.2 Soggetto beneficiario
Il soggetto beneficiario del contributo (soggetto attuatore esterno) deve essere il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo.
Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto beneficiario, soggetto dotato di autonomia patrimoniale, che potrà essere:
i. nel caso di CER, la medesima CER, ovvero un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER avente i requisiti rappresentati nel paragrafo 1.2.2.3 Parte II;
ii. nel caso di Gruppo di autoconsumatori, il legale rappresentante dell’edificio o condominio ovvero un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo di autoconsumatori aventi i requisiti rappresentati nel paragrafo 1.2.3.2 Parte II.
É necessario, inoltre, che non ricorrano le cause di esclusione indicate nel paragrafo 1.2.1.1. Parte II.
1.1.3 Identificazione del Titolare Effettivo ed assenza del conflitto di interesse
In base al paragrafo 2, lettera d), articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, “ai fini dell’audit e dei controlli e per fornire dati comparabili sull’utilizzo dei fondi in relazione a misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del Piano per la ripresa e la resilienza” è previsto l’obbligo di raccogliere alcune particolari categorie standardizzate di dati tra cui “il nome del destinatario finale dei fondi (…); il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (…)”.
Il Soggetto beneficiario dovrà fornire, in fase di invio della richiesta, compilando gli apposti campi previsti sul Portale Informatico, i dati identificativi del titolare effettivo, così come definito dall’articolo 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in conformità con quanto stabilito dalla Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori e di quanto altresì stabilito nelle Circolare RGS del 15 settembre 2023, n. 27.
Ogni titolare effettivo dovrà rendere una propria dichiarazione indicando anche l’assenza di ogni conflitto di
interesse.
Ai soli fini di indirizzo, si riportano i criteri generali recepiti all’interno delle suddette Linee Guida per
l’identificazione del titolare effettivo:
1. Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile
la proprietà diretta o indiretta dell’ente/società, ovvero il relativo controllo.
In particolare:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale societario detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale societario posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
2. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente/società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
3. Qualora l’applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente/società.
Il criterio previsto al punto 3 sopra riportato consente l’individuazione del titolare effettivo anche nel caso di soggetti beneficiari diversi dalle persone fisiche ma privi di personalità giuridica, quali le associazioni non riconosciute, le fondazioni bancarie, i comitati, i condomini, le parrocchie, ecc.
In tali casi, ad esempio, è possibile indicare quale titolare effettivo il legale rappresentante del soggetto beneficiario.
Il Soggetto beneficiario è comunque tenuto a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, nonché delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo le indicazioni di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra.
1.1.4 Spese ammissibili
Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono riportate
nell’Appendice E.
Si ricorda che le spese devono riguardare impianti a fonti rinnovabili aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 1.1.1 Parte III.
Si specifica inoltre che:
• le spese devono essere sostenute successivamente all’avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità;
• tutte le spese dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario e comprovate con fatture elettroniche e pagamenti effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (sono ammesse solo le spese quietanziate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026);
• le fatture attestanti i costi sostenuti, oltre a riportare gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente, devono essere caratterizzate dai seguenti elementi atti a garantire l’esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato:
o gli estremi identificativi (partita IVA, CF) del soggetto Beneficiario che effettua il pagamento;
o gli estremi identificativi del soggetto che emette la fattura (denominazione sociale, CF o partita IVA, indirizzo, sede, IBAN, etc.);
o il codice CUP e, ove applicabile, il codice CIG;
o il titolo del progetto ammesso al finanziamento (codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE);
o gli estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
o la dicitura “Progetto finanziato con fondi PNRR – M2.C2.- I1.2 - Promozione rinnovabili per le
comunità energetiche e l’autoconsumo - Iniziativa Next Generation EU”;
o la descrizione della tipologia d’intervento alla quale si riferiscono gli importi (a titolo esemplificativo: progettazione, direzione lavori, collaudi, costi di connessione, acquisto e posa in opera).
Con riferimento ai giustificativi di pagamento effettuati (ricevute dei bonifici), la causale deve riportare:
• il codice CUP e, ove applicabile, il codice CIG;
• il titolo del progetto ammesso al finanziamento (codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE);
• il riferimento al numero e alla data della fattura;
• se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la Partita IVA e il codice fiscale del soggetto beneficiario del pagamento.
1.1.5 Cumulabilità del contributo PNRR
Il contributo PNRR è cumulabile con:
• altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un’amministrazione pubblica, quest’ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non PNRR all’interno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea), di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all’Appendice E) e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento (come specificato al successivo paragrafo 1.1.6 Parte III). In tal caso il contributo PNRR richiedibile per kW è al massimo pari alla differenza tra il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all’Appendice E, e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati;
• i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
• la tariffa incentivante decurtata, secondo quanto previsto all’Appendice B, paragrafo 3, in ragione
dell’intensità del contributo ricevuto.
Il contributo PNRR non è cumulabile con:
• incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante di cui alle presenti Regole;
• Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
• detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
• altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
• altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.
Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di
cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.
1.1.6 Doppio finanziamento
“Il concetto di “doppio finanziamento” nell’ambito del PNRR tiene conto anche della natura orientata ai risultati dello strumento. Per questo, non solo è fatto espresso divieto che, a livello di Soggetti Attuatori, i costi sostenuti per raggiungere i risultati di qualsiasi misura finanziata dal Piano non siano coperti da altri programmi dell’Unione Europea (cioè il destinatario finale non riceva un sostegno per coprire gli stessi
costi sia dal PNRR - attraverso lo Stato membro - sia da altri fondi dell’Unione), ma anche che nel raggiungimento degli obiettivi di performance non concorrano altri programmi finanziati dall’Unione.
In particolare, l’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che “il sostegno nell'ambito dello strumento si aggiunge a quello fornito da altri programmi e strumenti dell'Unione”. Il rispetto delle disposizioni regolamentari con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR, si sostanzia pertanto:
• nel divieto di coprire gli stessi costi sostenuti dal PNRR contestualmente da parte di altri programmi/strumenti dell'Unione (es.: Fondi strutturali Europei quali il FESR), cioè il destinatario finale non dovrebbe ricevere un sostegno per coprire gli stessi costi sia dal PNRR che da altri fondi dell'Unione Europea;
• nel divieto di cofinanziare l’intervento, nell’ambito dei massimali già riportati per il rispetto del cumulo (come specificato al paragrafo 1.1.5 Parte III), con altri fondi dell'Unione (es.: Fondi strutturali Europei quali il FESR) in quanto ciò comporterebbe che lo Stato membro riceva un sostegno da due diverse fonti di finanziamento dell'Unione Europea.
CAPITOLO 2 PROCEDURA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
Domanda di accesso al contributo in conto capitale
L'invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR deve essere effettuato dal Soggetto beneficiario solo a seguito dell’apertura dello sportello di cui verrà dato avviso secondo lo schema presente in Allegato 1 e implica la conoscenza e l’accettazione delle presenti Regole Operative, del quadro normativo e regolatorio di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.
Il beneficiario è tenuto a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria secondo
modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro di cui verrà fornita evidenza tramiti appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.
La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di accesso al contributo PNRR riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione.
Si evidenzia che le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - non saranno tenute in considerazione.
Il beneficiario dovrà allegare la documentazione relativa all’impianto/UP e alla comunità/gruppo elencata nell’Allegato 3 e scaricare, sottoscrivere e inviare un’autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta (istanza di accesso), corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità.
Il fac-simile della istanza di accesso è riportato all’Allegato 2.
Il GSE ha, poi, l’obbligo di acquisire d’ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l’informativa antimafia secondo
quanto previsto al paragrafo 2.1.2 Parte II.
Il beneficiario dovrà, comunque, conservare e rendere disponibili, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all’atto della richiesta di accesso al beneficio.
Il procedimento ha inizio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si articola in:
a) un esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata a corredo della richiesta, nel rispetto del quadro normativo in vigore alla data dell’invio della domanda e di quanto previsto dalla Delibera e dal Decreto CACER, finalizzato a verificare il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’ammissibilità al beneficio, nell’ambito del quale il GSE può chiedere integrazioni;
b) l’invio di una comunicazione al soggetto Beneficiario recante le risultanze dell’istruttoria.
In particolare, il GSE comunica al soggetto Beneficiario all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nella richiesta di accesso al servizio o, in assenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite Portale SPC:
1. le risultanze dell’istruttoria. Nel caso in cui dalle risultanze dell’istruttoria emerga la sussistenza dei requisiti, il GSE comunica l’ammontare dei contributi massimi che potranno essere riconosciuti e le principali caratteristiche tecniche dell’impianto/UP (potenza, POD, etc.) nonché il codice CUP assegnato al progetto.
Il CUP identifica l’intervento o progetto d'investimento pubblico per il quale è richiesto l’accesso ai contributi in conto capitale. È lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e costituisce la principale entità del monitoraggio degli obiettivi previsti dal PNRR quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica. Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, e per prevenire eventuali infiltrazioni criminali;
2. la richiesta di integrazioni, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi in fase di istruttoria rispetto a quanto previsto dal Decreto CACER, dalla Delibera e dalle presenti Regole Operative.
Il GSE conclude l’istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario o ad altri soggetti interpellati dal GSE. L’eventuale ritardo del GSE non integra un’ipotesi di silenzio-assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso.
Il GSE trasferisce al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il decreto di concessione che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
A valle della registrazione del decreto di concessione da parte della Corte dei Conti, al fine di perfezionare l’ammissione al finanziamento e sancire l’avvio del progetto, il Soggetto beneficiario dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell’atto d’obbligo.
Accesso al contributo in conto capitale
2.2.1 Determinazione del contributo in conto capitale
Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile, come definita al paragrafo 1.1.4 Parte III, fermi restando i massimali di spesa previsti dal Decreto, indicati nell’Appendice E.
La determinazione del contributo in conto capitale massimo erogabile verrà, quindi, effettuata considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa stabilito dal Decreto CACER, tenendo conto di quanto previsto ai fini dell’eventuale cumulabilità con altri contributi in conto capitale. Il valore sarà indicato nell’atto di concessione emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
L’ammontare del contributo in conto capitale spettante sarà rideterminato al momento dell’erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e non potrà essere superiore a quanto previsto nell’atto di concessione.
Entro 30 giorni dall’avvio dei lavori i soggetti Beneficiari dovranno comunicare attraverso il Portale
informatico del GSE, secondo modalità che verranno rese note dal GSE, la data dell’avvenuto avvio dei lavori.
2.2.3 Richiesta contributo in conto capitale
In seguito al rilascio dell’Atto di concessione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla sottoscrizione dell’atto d’obbligo sul portale informatico GSE, il soggetto Beneficiario può richiedere, attraverso il Portale informatico del GSE, il contributo in conto capitale nelle modalità di seguito illustrate.
Per impianti di Potenza ≤ 200 kW il soggetto Beneficiario può richiedere:
Opzione 1
• un’anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato
nell’atto di concessione;
• il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 2: il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.
Per impianti di 200 kW < Potenza ≤ 1000 kW il soggetto Beneficiario può richiedere:
Opzione 1
• un’anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato
nell’atto di concessione;
• il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 2
• l'erogazione del 40% del contributo massimo erogabile (quota intermedia);
• il saldo della quota rimanente del contributo in conto capitale spettante.
Opzione 3: il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante. Si rimanda ai successivi paragrafi per maggiori dettagli.
2.2.3.1 Richiesta di anticipazione del contributo in conto capitale
Il soggetto Beneficiario ha la facoltà di richiedere un’anticipazione fino al 10% massimo del contributo in
conto capitale massimo erogabile, attraverso il Portale informatico del GSE.
Eventuali comunicazioni e richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali, in via esemplificativa, Posta Elettronica Certificata, e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.
Il soggetto Beneficiario deve inviare, attraverso il Portale informatico del GSE, l’apposita domanda utilizzando
il "Modello richiesta di anticipazione” corredato dalla seguente documentazione:
• una fideiussione10, a copertura del 100% della quota richiesta a titolo di anticipazione, redatta esclusivamente secondo l’apposito modello "Modello Garanzia”. In particolare, l’anticipazione richiesta dovrà essere garantita dalla presentazione di una garanzia bancaria, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata nell’interesse del beneficiario e a favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica da un Istituto bancario o una impresa di assicurazione o un altro istituto finanziario abilitati ai sensi della normativa vigente ad operare sul territorio italiano;
• della comunicazione del conto corrente dedicato11, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 della L. n. 136/2010, redatto secondo l’apposito modello “Comunicazione del conto corrente”.
Il “Modello richiesta di anticipazione”, il “Modello Garanzia” e la “Comunicazione del conto corrente” che il soggetto Beneficiario deve utilizzare sono disponibili nell’Allegato 4 – Modelli per la richiesta di anticipazione del presente documento.
Successivamente alla conclusione della valutazione, il GSE trasmetterà al Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica gli esiti per i seguiti di competenza.
Il GSE ha poi l’obbligo di acquisire d’ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l'informativa antimafia secondo quanto previsto al paragrafo 2.1.2 Parte II.
2.2.3.2 Richiesta della quota intermedia del contributo in conto capitale
Per i soli impianti di potenza superiore a 200 kW, in alternativa alla richiesta di anticipazione di cui al precedente paragrafo 2.2.2.1, il soggetto Beneficiario potrà richiedere, attraverso il Portale informatico del GSE, una quota intermedia del contributo in conto capitale massimo erogabile all’intervento pari al 40%.
Per poter richiedere il rimborso della quota intermedia del contributo in conto capitale massimo erogabile il soggetto Beneficiario deve aver sostenuto il 40% delle spese ammissibili e comunicato la data di avvio del progetto.
Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di rimborso della quota intermedia, si rimanda a quanto descritto nelle procedure Xx.Xx.Xx. e nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e alle Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero per l’attuazione della Misura.
Il GSE ha poi l’obbligo di acquisire d’ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l'informativa antimafia secondo
quanto previsto al paragrafo 2.1.2 Parte II.
10 Solo per i Soggetti attuatori/beneficiari di natura privata.
11 Solo per i Soggetti attuatori/beneficiari di natura privata.
2.2.3.3 Richiesta della quota a saldo del contributo in conto capitale
La domanda di rimborso della quota a saldo del contributo in conto capitale spettante potrà essere inviata, attraverso il Portale informatico del GSE, dal soggetto Beneficiario solo dopo l’entrata in esercizio dell’impianto/UP e sostenuto il 100% delle spese ammissibili.
L’erogazione della quota a saldo potrà, tuttavia, avvenire solo al termine dell’istruttoria e della stipula del contratto per l‘accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso in relazione alla configurazione nell’ambito della quale è ricompreso l’impianto/UP per il quale è richiesto il suddetto contributo.
Si rimanda al Capitolo 1 Parte II e al 2 Capitolo Parte II in merito ai requisiti del soggetto Referente e alle modalità di presentazione della richiesta di acceso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di rimborso della quota a saldo, si rimanda a quanto descritto nelle procedure Xx.Xx.Xx. e nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e alle Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero per l’attuazione della Misura.
Per rispettare la scadenza sull’attuazione delle misure PNRR, il termine ultimo per l’invio della domanda di rimborso a saldo è fissato al 31 agosto 2026. Pertanto, il soggetto Referente della configurazione nell’ambito della quale è ricompreso l’impianto/UP per il quale è richiesto il suddetto contributo, dovrà inviare la richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, per l’ottenimento della tariffa incentivante, entro la medesima data del 31 agosto 2026.
Il GSE ha poi l’obbligo di acquisire d’ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l'informativa antimafia secondo
quanto previsto al paragrafo 2.1.2 Parte II.
2.2.4 Tempi e modalità di erogazione del contributo in conto capitale
Il contributo in conto capitale spettante al soggetto Beneficiario (anticipazione, quota intermedia e saldo) sarà erogato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a valle delle verifiche di propria competenza, secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Verifiche, controlli e revoca del contributo in conto capitale Per le modalità di svolgimento delle verifiche si rimanda al paragrafo 2.4.1 Parte II. La revoca del contributo PNRR è disposta dal MASE nei seguenti casi:
• perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 7, comma 2 del Decreto CACER;
• dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso ai contributi o in qualunque altra fase del
procedimento;
• mancato rispetto dei requisiti indicati al capitolo 1
• violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico;
• mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 7,
comma 3 del Decreto CACER;
• assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
• artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER (si vedano al riguardo le Regole in materia di artato frazionamento contenute nel paragrafo 1.2.1.5 Parte II);
• violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
• comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione.
È disposta altresì la revoca totale del contributo PNRR nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l’erogazione della tariffa incentivante e nel caso in cui non sia garantito il funzionamento dell’impianto di produzione nell’ambito della configurazione per almeno 5 anni.
Allegato 1. Schema di avviso contributo in conto capitale
Sezione 1 - Finalità e ambito di applicazione
Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.
Il presente Avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. b) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 (di seguito, Decreto), disciplina l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Con il presente Avviso, ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 199/2021, di quanto disciplinato al Titolo III del D.M. e dalle proprie “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito, Regole operative), il GSE rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici PNRR (anche detti “contributi PNRR”) per l’attuazione della Misura.
Le finalità generali alle quali il presente Avviso si ispira sono quelle dei principi DNSH, Tagging climatico, parità di genere, valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territoriali.
Sezione 2 – Riferimenti normativi
Le fonti normative di riferimento del presente avviso sono:
- Gli artt. 8, 14, 30 e 31 del D.Lgs. 199/2021
- Il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414
Inoltre:
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 2, Componente 2 Investimento 1.2 del PNRR che prevede l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021,
n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 18 o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.
Sezione 3 – Definizioni
Si rimanda, per quanto applicabile, alle definizioni riportate nelle Regole Operative.
Sezione 4 – Dotazione finanziaria dell’avviso
Fatte salve eventuali modifiche decise in sede Europea, la dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a 2.200.000.000 Euro, mediante l’impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR.
Sezione 5 – Soggetti Beneficiari ammissibili
I soggetti Beneficiari sono i soggetti che sostengono l’investimento per la realizzazione dell’impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo.
I soggetti Beneficiari devono trovarsi nelle condizioni e rispettare i requisiti riportati in dettaglio nelle Regole Operative.
Sezione 6 – Interventi finanziabili
Sono finanziabili gli interventi di nuova costruzione o di potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, inseriti all’interno di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili o di sistemi di autoconsumo collettivo.
Sezione 7 – Criteri di ammissibilità
L’impianto di produzione/UP da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:
i. essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
ii. avere potenza non superiore a 1 MW;
iii. disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
iv. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
v. essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
vi. essere ubicato nell’area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l’impianto/UP farà parte;
vii. avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto Beneficiario;
viii. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi 1.2.1.2 e 1.2.1.3 delle Regole Operative, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e tagging climatico, come meglio specificati nell’Appendice C delle Regole Operative;
ix. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante di cui all’Appendice B delle Regole Operative.
Prima dell’invio della richiesta di accesso al contributo PNRR le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l’accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti previsti nelle Regole Operative.
Sezione 8 - Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto
Alla copertura dei contributi di cui al presente Avviso si provvede mediante l’impiego delle risorse di cui alla
Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR pari a 2.200.000.000 Euro.
Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Sezione 9 – Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal soggetto Beneficiario per la realizzazione del progetto.
Una spesa per essere considerata ammissibile deve in primo luogo risultare coerente con le finalità previste dall’intervento e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l’Investimento PNRR di riferimento.
Sono ammissibili, ai sensi del Decreto, le seguenti spese:
i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
v. connessione alla rete elettrica nazionale;
vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la
definizione progettuale dell’opera;
viii. direzioni lavori, sicurezza;
ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo
essenziali all’attuazione del progetto.
Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso
a finanziamento.
Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a: -
1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW; - 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; - 1.100 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW; - 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.
Sezione 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere
Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto Beneficiario avente i requisiti previsti nelle Regole Operative.
Lo sportello sarà aperto il giorno XX/XX/XX alle ore XX:XX e sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025 alle ore 18:00, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro di cui verrà fornita evidenza tramiti appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.
Il soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere la richiesta per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC”, accessibile previa autenticazione dal Portale informatico dei clienti GSE (xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xx/), e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di accesso al contributo PNRR riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”.
L’applicazione informatica consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di
apertura della procedura, come sopra individuato.
I soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria.
Tali importi, maggiorati dell’IVA ove prevista, dovranno essere versati secondo le modalità indicate dal GSE.
Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione prevista nell’Allegato 3 delle Regole Operative, secondo le specifiche ivi contenute.
Il soggetto Beneficiario, con la sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell’assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.
Sezione 11 – Modalità di valutazione e approvazione della domanda
Il procedimento ha inizio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si articola in:
• un esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata;
• l’invio di una comunicazione al Soggetto beneficiario recante le risultanze dell’istruttoria.
In particolare, il GSE comunica al Soggetto beneficiario, in alternativa:
• le risultanze dell’istruttoria. Nel caso in cui dalle risultanze dell’istruttoria emerga la sussistenza dei requisiti, il GSE comunica l’ammontare dei contributi massimi che potranno essere riconosciuti e le principali caratteristiche tecniche dell’impianto/UP (potenza, POD, etc.) nonché il codice CUP assegnato al progetto;
• la richiesta di integrazioni, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta rispetto a quanto previsto dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative.
Il GSE conclude l’istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario. Il GSE trasferisce al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il decreto di concessione che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Dopo la registrazione del decreto di concessione da parte della Corte dei Conti, al fine di perfezionare l’ammissione al finanziamento e sancire l’avvio del progetto, il Soggetto beneficiario dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell’atto d’obbligo.
Il GSE, attraverso il Portale, con modalità operative che renderà note, metterà a disposizione l’atto d’obbligo
che il Soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere.
Sezione 12 - Obblighi del soggetto Beneficiario
Il soggetto Beneficiario è tenuto a:
- concludere gli interventi entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026;
- comunicare la data di avvio lavori del progetto;
- adottare misure finalizzate al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
- avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al GSE le eventuali modifiche al progetto;
- effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all’Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- rispettare l’obbligo di indicazione del CUP e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG) su
tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel
caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla
proposta progettuale ammessa all’agevolazione di cui al presente Xxxxxx;
- assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo quanto descritto nelle procedure Xx.Xx.Xx. e nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l’Amministrazione centrale titolare dell’intervento, ovvero il GSE, sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero o dal GSE;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi;
- rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di stato;
- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando anche nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea.
Sezione 13 - Modalità di gestione degli interventi
Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell’intervento si rinvia alle Regole operative, pubblicate sul sito web GSE.
Sezione 14 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese
Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile. Il contributo in conto capitale spettante al Soggetto beneficiario (anticipazione, quota intermedia e saldo) sarà erogato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, a valle delle verifiche di propria competenza, secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Sezione 15 - Modifiche dell’avviso
Le modifiche del presente avviso dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la
natura dell’avviso stesso.
Il GSE curerà di comunicare, attraverso il proprio sito web, eventuali modifiche del presente Avviso.
Sezione 16 - Responsabile dell’avviso
Il Responsabile del seguente avviso è della Direzione
Sezione 17 - Tutela della privacy
Trattamento dei dati personali
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) con sede legale in Xxxxx X.xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato, che si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per ogni questione afferente alla protezione dei dati, contattabile ai seguenti indirizzi e-mail PEO: xxx@xxx.xx e PEC: xxx@xxx.xxx.xx
2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il GSE, ove necessario per le finalità di cui al sottostante art. 3, nomina appositi Responsabili esterni del
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art 28 del GDPR.
3. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità di verifica dei requisiti per le procedure di cui al Decreto di riferimento e alle connesse Regole Operative, nonché per finalità connesse e funzionali al trattamento in questione.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.
Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel Decreto 7 dicembre 2023 n. 414.
4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO
I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici ed amministrativi dei soggetti interessati (quali tipicamente i dati anagrafici e i dati di contatto del Rappresentante legale/procuratore/Soggetto Referente/Cliente finale/Produttore), nonché dai dati tecnici degli impianti o dei punti di connessione.
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l’ausilio di strumenti informatici e sono conservati per un periodo di 10 anni dall’esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.
Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all’uopo nominati.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Il GSE si riserva di trasmettere i suoi dati personali, ove occorra, a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l’Agenzia delle Entrate, l’Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori).
Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogniqualvolta venga inoltrata
specifica richiesta al riguardo.
Si precisa inoltre che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.
7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del trattamento in esame, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.
Qualora non fornisca i dati personali necessari, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle prestazioni richieste.
Va da sé che l’eventuale revoca del consenso del trattamento, assentita dal GSE, laddove possibile,
comporterà il venir meno del trattamento medesimo.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
-chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
-esercitare i diritti di cui al precedente alinea mediante la casella di posta del RPD sopra riportati con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;
-proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale del Garante per la protezione dati personali.
A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell’interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l’adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).
9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Sezione 18 - Meccanismi sanzionatori
La revoca del contributo PNRR è disposta dal MASE nei seguenti casi:
• perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 7, comma 2 del D.M.;
• dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso ai contributi o in qualunque altra fase del
procedimento;
• mancato rispetto dei requisiti indicati al capitolo 1
• violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico;
• mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 7,
comma 3 del D.M.;
• assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
• artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi;
• violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
• comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione.
È disposta altresì la revoca totale del contributo PNRR nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l’erogazione della tariffa incentivante e nel caso in cui non sia garantito il funzionamento dell’impianto di produzione nell’ambito della configurazione per almeno 5 anni.
Sezione 19 - Potere sostitutivo
In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.
Sezione 20 - Controversie e foro competente
Il Foro di competenza per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è quello di Roma.
Sezione 21 - Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, valgono le disposizioni del Decreto e delle Regole Operative consultabili sul sito internet del GSE.
Roma, XX mese 202X
Allegato 2. Modelli per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR
Istanza di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
Codice richiesta [inserire codice richiesta]
La presente richiesta, corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., secondo le indicazioni riportate nelle “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito Regole Operative) pubblicate sul sito internet del GSE.
[da compilarsi nel caso di persona fisica,]
Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l’indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale]
[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]
Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l’indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l’indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta]
[da compilarsi nel caso di studio professionale,]
Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l’indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita]
[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]
Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], <legale rappresentante/procuratore> del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l’indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società]
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla Deliberazione ARERA 727/2022/R/eel (nel seguito, Delibera) e dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito, Decreto) e conseguentemente:
• <di essere il Referente/ di aver ricevuto specifico mandato12 da parte <della comunità <nome comunità>
/ dei clienti finali e dei produttori facenti parte> della configurazione, oggetto della presente richiesta, di13 [comunità di energia rinnovabile, costituitasi / comunità energetica dei cittadini, costituitasi / gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, costituitosi / gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, costituitosi / autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione/ cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione], in data …/…/……[inserire la data di costituzione della configurazione] a seguito dell’entrata in esercizio del/della primo/a impianto/sezione di impianto facente parte o che rileva per la configurazione, avvenuta in data …/…/……[data di entrata in esercizio del primo impianto/sezione di impianto potenziante della configurazione], e <dell’adeguamento/della redazione dello Statuto e/o atto costitutivo della comunità <nome comunità>, avvenuto/a>/ <della sottoscrizione del contratto di diritto privato da parte del gruppo, avvenuta> in data …/…/……[data di creazione dell’associazione], per l’espletamento del ruolo di Referente, secondo quanto previsto e disciplinato dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative pubblicate sul sito internet del GSE;
• che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 3 comma 3 del Decreto14:
a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
• che le informazioni relative alle sezioni di impianto rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, sono indicate, assieme ai dati dei rispettivi produttori, nella tabella seguente
Nome e Cognome / ragione sociale produttore | Xxxxxx Xxxxxxx/ P.IVA. produtt ore | Produttore facente parte della / rileva nella configurazion e | Tipologia di soggetto produttore | Codice ATECO prevalente produttore | Codice CENSIMP | Codice Sezione | Codice POD sezione | Sezione esterna all’edificio/ condominio | Sezione per cui si richiede l’incentivo |
12 Il mandato non è richiesto qualora il Referente sia la Comunità stessa ovvero, nel caso dei Gruppi, il Condominio o il proprietario dell’edificio. Nel caso di Autoconsumatore a distanza e Cliente attivo a distanza, in presenza di un unico cliente coincidente con l’unico produttore che riveste anche il ruolo di Referente, non è richiesto il mandato.
13 Specificare la tipologia di configurazione per la quale si sta presentando richiesta. 14 Solo nel caso di CER, Gruppo di autoconsumatori e di Autoconsumatore a distanza. 15 Nel caso di Gruppo di autoconsumatori e Gruppo di clienti attivi.
16 Nel caso di CER, Gruppo di autoconsumatori e di Autoconsumatore a distanza.
e che tali sezioni risultano tutte <nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all’energia elettrica immessa in rete17 / ubicate nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione18 / ubicate in aree nella piena disponibilità del cliente finale della configurazione19>;
• che le informazioni relative ai punti di connessione in prelievo rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, sono indicate, assieme ai dati dei rispettivi clienti finali, ivi inclusi gli eventuali clienti finali che, pur non facendo parte del gruppo di autoconsumatori, hanno rilasciato una liberatoria20 ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata, nella Tabella A, allegata alla presente dichiarazione di cui costituisce parte integrante, e che tali punti di connessione sono ubicati nello stesso edificio/condominio a cui si riferisce la configurazione e i prelievi di energia elettrica afferenti a tali punti di connessione non sono destinati unicamente ad alimentare i servizi ausiliari di generazione ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, per i quali non sono dovuti i corrispettivi per l’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione;
• che per la sezione di impianto identificata dal codice [inserire il codice sezione] rilevante ai fini della configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso si intende richiedere, come data di decorrenza per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, la data del
…./…./…….;
• che le sezioni di impianto rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso sono alimentate da fonti rinnovabili e possiedono i requisiti stabiliti dall’Allegato A alla Delibera e dal Decreto e precisati nelle Regole Operative, in particolare:
⮚ la sezione di impianto identificata dal codice [inserire il codice sezione], per la quale si intende richiedere, come data di decorrenza per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, la data del …./…./…….[inserire data di data di decorrenza del servizio per l’autoconsumo diffuso], è di tipo [inserire la tipologia di impianto], ubicata in [inserire il comune di ubicazione dell’impianto (provincia)], [inserire l’indirizzo dell’impianto (comprensivo di n. civico)], al foglio [inserire il foglio catastale] particella [inserire la particella], collegata al punto di connessione identificato dal codice POD [inserire il codice POD della sezione], <non presenta/presenta> sistemi di pompaggio21, non è ibrida22, secondo quanto definito nelle Regole Operative, è entrata in esercizio in data [inserire la data di entrata in esercizio della sezione], ha una potenza pari a [inserire la potenza sezione ai sensi della Delibera 727/2022/R/eel] kW, è stata realizzata a Regola d’arte come riportato nella dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico/installatore abilitato in proprio possesso laddove prevista, è costituita da moduli fotovoltaici23, la cui marca, modello e matricole sono allegati alla presente richiesta e il/i cui produttore/i, riportato/i nelle relative targhette, o il
17 Nel caso di CER e CEC.
18 Nel caso di Gruppo di autoconsumatori e Gruppo di clienti attivi.
19 Nel caso di Autoconsumatore a distanza e Cliente attivo a distanza.
20Nel caso di Gruppo di autoconsumatori e di Gruppo clienti attivi.
21 Nel caso di sezione di tipo Idroelettrico. 22 Nel caso di sezione di tipo termoelettrico. 23 Nel caso di impianti fotovoltaici.
cui soggetto che ne ha emesso la fattura di acquisto o che si dichiara “produttore” ai sensi dall’art.4.1.g del D.Lgs. 49/2014 o “rappresentante autorizzato” ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 49/2014 per il soggetto produttore come riportato sulle relative targhette è iscritto al Registro nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche consultabile al link xxx.xxxxxxxxxxx.xx/, è installata su <fabbricato accatastato/ pergola non accatastata/ pensilina non accatastata / serra non accatastata / barriere acustiche / fabbricato rurale non accatastato / altro fabbricato / terra>, è stata realizzata a seguito di intervento di nuova costruzione o potenziamento e non è finalizzata a progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO2eq/t H2, <non è stata realizzata con assegnazione di contributi in conto capitale o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale / è stata realizzata con assegnazione di contributi in conto capitale o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale pari al <percentuale> del costo di investimento di riferimento massimo, riferito alla/e misura/e a cui si è acceduto>, ha beneficiato/beneficerà delle detrazioni al 110% di cui all’articolo 119 della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), è stata realizzata in osservanza dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 199/2021, per una potenza pari a [inserire il valore della potenza d’obbligo della sezione] kW, presenta componenti <nuovi/rigenerati>, è stata autorizzata tramite e in virtù dei seguenti titoli: [inserire la tipologia di titolo autorizzativo] rilasciato da [inserire l’ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo] in data [inserire la data di rilascio del titolo autorizzativo], concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) [inserire la tipologia di titolo concessorio] rilasciata da [inserire l’ente che ha rilasciato il titolo concessorio] in data [inserire la data di rilascio del titolo concessorio], è stata progettata, realizzata e verrà esercita nel rispetto dei criteri e degli obblighi derivanti dal principio, di cui all’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, di “non arrecare un danno significativo” (anche “Do No Significant Harm” o DNSH) agli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in linea con quanto indicato nell’ambito della “check list DNSH” allegata alla presente dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
• che per le sezioni di impianto rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, indicate nella tabella seguente, assieme ai dati caratteristici dei rispettivi prodotti/sottoprodotti utilizzati come combustibili,24
Codice Sezione | Fonte combustibile | Tipologia combustibile | Categoria prodotto/ sottoprodotto | Tipologia prodotto/ sottoprodotto | Tipologia biomassa di cui all’Allega to VII, parte A1, del d.lgs. 199/2021 | Percentuale di utilizzo del prodotto /sottoprodotto | Distanza di trasporto | Prodotto/ sottoprodotto deriva dal ciclo produttivo dell’azienda agricola che ha realizzato la sezione di impianto |
24 Nel caso di sezioni di tipo Termoelettrico per le quali è stato richiesto l’incentivo.
sono rispettati i requisiti previsti per gli impianti alimentati a biogas/biomassa di cui alle Regole Operative;
• che è stata assicurata completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall’accesso alle tariffe incentivanti di cui all’Allegato 1 del Decreto25;
• di essere consapevole che, laddove richiesto, è tenuto a fornire al GSE tutti gli elementi richiesti ai fini
dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui all’art. 13 del Decreto26;
• che tutti i punti di connessione dei clienti finali e delle sezioni di impianto appartenenti alla configurazione sono sottesi alla medesima cabina primaria di riferimento identificata dal codice <inserire codice cabina primaria di riferimento>;
• che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta sono membri o soci della comunità di energia rinnovabile <nome comunità>27;
• che lo Statuto/atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile <nome comunità> prevede che28:
o l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici
o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole
o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
o la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
o è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica
condivisa;
25 Nel caso di CER, Gruppi di autoconsumatori e di Autoconsumatore a distanza. 26 Nel caso di CER, Gruppi di autoconsumatori e di Autoconsumatore a distanza. 27 Nel caso di CER.
28 Nel caso di CER.
o l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
• che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta sono membri o soci della comunità energetica di cittadini <nome comunità>, che l’oggetto sociale prevalente (come riscontrabile dallo Statuto o dall’atto costitutivo) della suddetta comunità energetica di cittadini è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari e lo Statuto/atto costitutivo prevede che la comunità energetica di cittadini sia autonoma, con partecipazione aperta e volontaria (a condizione, per le imprese private, che la partecipazione alla comunità energetica di cittadini non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale) e facoltà per i membri o soci di uscire anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e che gli associati mantengano i loro diritti di cliente attivo, compreso quello di scegliere il proprio venditore, che la comunità stessa sia il soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e che tutti i membri o soci della comunità energetica di cittadini che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 3, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 210/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 19629;
• che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta hanno regolato i lori rapporti tramite un contratto in cui è previsto il mantenimento dei loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, che individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e che prevede la facoltà di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione30;
• che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione31;
• che l’indirizzo PEC al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con
valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è: <indirizzo PEC>;
29 Nel caso di CEC.
30 Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.
31 Nel caso di CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza.
• che l’indirizzo al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è: <Indirizzo>, <Numero civico>, <CAP>, <Comune (sigla Provincia)>;
• di essere pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalla sottoscrizione della presente dichiarazione e di aver accertato personalmente, o tramite specifici accordi o mediante ricezione di autocertificazioni rilasciate, ai sensi del DPR 445/00, dai soggetti facenti parte della configurazione, la sussistenza di tutti i requisiti necessari previsti dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative, della cui mancanza o non corrispondenza alla realtà, sarà chiamato a rispondere, fatta salva la possibilità di rivalersi sui clienti finali/produttori, facenti parte della configurazione;
• che ogni eventuale variazione del Referente sarà comunicata tempestivamente al GSE, secondo le modalità dallo stesso stabilite e di essere consapevole che la mancata comunicazione non permette di trasferire la titolarità del Contratto e l’erogazione dei corrispettivi al Referente subentrante;
• che le modifiche successive alla data di invio della presente istanza, indicate nelle Regole Operative, che determinano una variazione delle condizioni contrattuali, saranno comunicate tempestivamente al GSE secondo le modalità dallo stesso stabilite;
• di consentire al GSE per conto dei clienti finali facenti parte della configurazione, avendone ricevuto pieno consenso, di acquisire, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall’Acquirente Unico S.p.A., e di utilizzare i dati e le misure relativi alle forniture di energia elettrica afferenti ai punti di connessione dei suddetti clienti finali, ai fini della determinazione dell’energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;
RICHIEDE
l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso in relazione alla configurazione di cui alla presente richiesta e, a tal fine, dichiara di essere in possesso di tutti gli eventuali mandati e/o liberatorie necessari sottoscritti dai produttori e/o clienti finali della configurazione e corredati dei relativi documenti di identità che si impegna a conservare e produrre su richiesta, e allega:
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
• copia della procura conferita al procuratore (nel solo caso in cui il sottoscrittore rivesta il ruolo di procuratore);
• certificazione ESCo UNI CEI 11352 (nel solo caso in cui il Referente sia un produttore ESCo certificata);
• atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile, con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
o l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT)
secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
o la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
o è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
o l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
• atto costitutivo e/o statuto della comunità energetica di cittadini, con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
o l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
o la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità energetica di cittadini non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente attivo, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
o la comunità è responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti;
• schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli e del posizionamento dei contatori (per ciascun impianto di produzione/potenziamento), firmato e timbrato dal tecnico abilitato;
• verbale di attivazione del contatore dell’energia elettrica immessa, del contatore di produzione (in caso di potenziamento) e del contatore relativo al sistema di accumulo (solo nel caso di installazione di sistemi di accumulo), rilasciati dal gestore di rete territorialmente competente (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per il quale è stato richiesto l’incentivo e per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico)33;
• documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, dell'area su cui è realizzato l’impianto/la sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato nell’area afferente al medesimo edificio/condominio a cui la configurazione si riferisce);34
• documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte del cliente finale facente parte della configurazione, dell'area su cui è realizzato l’impianto/la sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato su uno dei siti presso cui si trovano le unità di consumo nella disponibilità del cliente finale);35
• relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico che presenta sistemi di pompaggio);
• foto dell’etichetta del modulo fotovoltaico (una per ciascun modello), della targhetta dell’inverter (una per ciascun modello) ovvero, in caso di impianti diversi dai fotovoltaici, della targhetta dell’alternatore/generatore (una per ciascun modello) e del componente meccanico (una per ciascun modello di turbina idraulica, aerogeneratore, motore a combustione interna, ecc.), e dei sistemi di accumulo laddove presenti, apposta dal fabbricante sul componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo);
• elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo
fotovoltaico per cui è stato richiesto l’incentivo);
• dichiarazione sostitutiva dell’officina specializzata relativa all’attività di rigenerazione o del Referente relativa all’utilizzo di componenti rigenerati (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo diverso da fotovoltaico con componenti rigenerati per cui è stato richiesto l’incentivo);
• check list DNSH (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo);
• provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale e/o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale percepiti/e per la realizzazione dell’impianto/della sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l’incentivo e per cui siano stati assegnati eventuali contributi in conto capitale e/o altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale cumulabili);
• titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto/della sezione di impianto con annesso progetto autorizzato (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l’incentivo);
32Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza. 33Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza. 34Solo per Gruppo di autoconsumatori e Gruppo di clienti attivi.
35Solo per Autoconsumatore a distanza e Cliente attivo a distanza.
• relazione tecnica “as-built” (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico
per cui è stato richiesto l’incentivo);
• schema di impianto (P&I) “as-built” (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo
termoelettrico per cui è stato richiesto l’incentivo);
• il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da tutti gli impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia rilevi per la configurazione da parte del GSE e, a tale fine, dichiara di aver ricevuto mandato dai produttori dei suddetti impianti diversi dal sottoscritto, se produttore, per immettere in rete l’energia da questi prodotta e perché vengano risolte eventuali convenzioni di ritiro dedicato in essere con il GSE ad essi afferenti e, sempre in relazione ai suddetti impianti, [richiede/non richiede] l’applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG);
È CONSAPEVOLE
• che la presente istanza ha la finalità di dichiarare, ai sensi del DPR 445/00, la sussistenza di tutti i requisiti necessari, previsti dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative del GSE e che l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso è subordinato all’istruttoria del GSE;
• che l’applicazione dei prezzi minimi garantiti è disciplinata, nel caso di impianti incentivati, dall’articolo 7, comma 7, dell’Allegato A alla Deliberazione n.280/07;
• che nel caso di impianti di produzione/sezioni di impianto eserciti in modo tale che la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia superiore al 5% su base annuale non verrà riconosciuto l’incentivo in relazione all’energia immessa nell’anno di riferimento da tali impianti/sezioni di impianto;
• che l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso comporta il riconoscimento al GSE di un contributo a copertura dei costi sostenuti secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;37
• che eventuali contratti di Ritiro Dedicato in essere afferenti a uno o più impianti di produzione ovvero unità di produzione inclusi nella configurazione saranno risolti di diritto con l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso;
• che nel caso di impianti/sezioni di impianto per i/le quali risultino attive con il GSE convenzioni di Scambio sul Posto, l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso di cui alla presente richiesta ne determina la risoluzione e l’inserimento di tali impianti/sezioni nella configurazione potrà avere effetto solo a decorrere da una data successiva a quella di chiusura della convenzione di Scambio sul Posto;
• di essere tenuto a consentire l’accesso agli impianti, informandone preventivamente i relativi produttori, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini dell’espletamento delle attività di verifica e controllo previste dalla Delibera;
• di essere tenuto a dare la propria disponibilità per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (RSE) ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del D.lgs. 199/2021 e dell’articolo 42-bis, comma 7, del decreto-legge 162/2019 e a tal fine consente a RSE, per conto dei clienti finali e produttori della configurazione, avendone ricevuto pieno
36 Su base opzionale.
37 Solo nel caso di CER, Gruppi di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza.
consenso, qualora la configurazione oggetto della presente richiesta dovesse far parte del campione scelto, di acquisire, per il tramite del GSE, i dati forniti nell’ambito della presente richiesta o acquisiti dal GSE tramite il Sistema Informativo Integrato gestito dall’Acquirente Unico S.p.A. e le misure di energia fornite al GSE dai Gestori di Rete in relazione ai punti di connessione e agli impianti di produzione nella titolarità dei suddetti clienti finali e produttori, ovvero prodotta o immessa dagli impianti di produzione della configurazione o di quella assorbita o rilasciata da eventuali accumuli, e di acquisire per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall’Acquirente Unico S.p.A., le misure di energia quartiorarie, anche pregresse, relative all’energia elettrica prelevata dai predetti punti di connessione;38
• che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, al trattamento dei dati propri e del mandante, secondo l’informativa sulla protezione dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) di seguito riportata, interamente letta e accettata;
ACCETTA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le Condizioni Generali del servizio per l’autoconsumo
diffuso riportate nelle Regole Operative disponibili sul sito GSE.
In fede Luogo e data
………………………………………
[inserire Nome e Cognome del Soggetto Referente] | Firma ………….……..…….. |
38 Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza.
Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE") intende informarLa sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali in relazione al servizio per l’autoconsumo diffuso da una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell’energia.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del Trattamento dei dati è il GSE con sede legale in X.xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00197 Roma,
P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Peo: xxx@xxx.xx - Pec: xxx@xxx.xxx.xx.
2. FINALITA’ E BASE GUIRIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di accesso al Servizio per l’autoconsumo diffuso, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.
I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi. Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati
raccolti, dovrà fornire all’interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.
II suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni della Delibera e del Decreto.
3. DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono:
• dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
• dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare);
• dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
• dati bancari (IBAN);
• dati tecnici dell’impianto (dati catastali, codice POD).
Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o l’accesso ai servizi
disponibili.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.
4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l’ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.
Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.
Il GSE potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo il GSE finalità di lucro.
Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata
specifica richiesta al riguardo.
Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di:
• chiedere al Titolare del Trattamento ad esempio l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
• utilizzare per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria xxx@xxx.xx o certificata xxx@xxx.xxx.xx, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all’inquadramento della fattispecie;
• proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall’art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell’interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l’adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).
Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.
Istanza di accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR
Codice richiesta [inserire codice richiesta]
La presente richiesta, corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., secondo le indicazioni riportate nelle “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito Regole Operative) pubblicate sul sito internet del GSE.
[da compilarsi nel caso di persona fisica,]
Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l’indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale]
[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]
Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l’indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l’indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta]
[da compilarsi nel caso di studio professionale,]
Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l’indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita]
[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]
Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], <legale rappresentante/procuratore> del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l’indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società]
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla Deliberazione ARERA 727/2022/R/eel (nel seguito, Delibera) e dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito, Decreto) e conseguentemente:
• di essere/rappresentare
una comunità di energia rinnovabile, costituitasi a seguito dell’adeguamento/della redazione dello Statuto e/o atto costitutivo avvenuto/a in data …/…/……[data di creazione dell’associazione];39
un condominio/proprietario di edificio in relazione al quale si è costituito un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, a seguito della sottoscrizione del contratto di diritto privato da parte del gruppo avvenuta in data …/…/……[data di creazione dell’associazione], afferente al condominio/edificio sito in40 comune (provincia), indirizzo, civico – CAP, al foglio X, particella Y;
un cliente finale e/o un futuro produttore socio/membro della comunità di energia rinnovabile
<ragione sociale>, C.F. < CF comunità>, costituitasi a seguito dell’adeguamento/della redazione dello Statuto e/o atto costitutivo avvenuto/a in data …/…/……[data di creazione dell’associazione];41
un cliente finale e/o un futuro produttore membro di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, costituitosi a seguito della sottoscrizione del contratto di diritto privato da parte dei componenti gruppo avvenuta in data …/…/……[data di creazione dell’associazione] e afferente al condominio/ edificio sito in42 comune (provincia), indirizzo, civico – CAP, al foglio X, particella Y;
• che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 3 comma 3 del Decreto:
a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
39 Nel caso di CER.
40 Nl caso di Gruppo di autoconsumatori.
41 Nel caso di CER.
42 Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.
• che le informazioni relative all’impianto o potenziamento di impianto a progetto per il quale si richiede l’accesso al contributo PNRR sono indicate, assieme ai dati del rispettivo futuro produttore, nella tabella seguente
Nome e Cognome / ragione sociale produttore | Xxxxxx Xxxxxxx / P.IVA. produttore | Tipologia di soggetto produttore | Codice ATECO prevalente produttore | Xxxxxx Xxxxxxxx / Potenziam ento a progetto assegnato dal GSE | Codice POD Impianto / Potenziam ento | Impianto / Potenziamento esterno all’edificio |
e che tale impianto o potenziamento di impianto risulterà <nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all’energia elettrica immessa in rete / ubicato nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile di appartenenza si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della suddetta configurazione>;
• che si è usufruito/si usufruirà, in relazione all’impianto o potenziamento di impianto a progetto per il quale si richiede l’accesso al contributo PNRR, di un contributo in conto capitale, diverso da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea, nella misura di ……€ (al netto di contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni) e quindi di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base di quanto previsto all’Appendice E delle Regole Operative), e di essere consapevole che in tal caso il contributo PNRR richiedibile è al massimo pari alla differenza tra il 40% dei massimali di spesa in €/kW previsti all’Appendice E delle Regole Operative e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati;
• nel caso in cui si rappresenti una pubblica amministrazione, di impegnarsi a non trasferire il contributo in conto capitale di cui al punto precedente all’interno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
• di voler richiedere, per la realizzazione dell’impianto o potenziamento di impianto che sarà ubicato nel comune di <comune> con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (facendo riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta) e che verrà collegato al punto di connessione identificato dal codice POD <codice POD>, di potenza, al netto della c.d. “potenza d’obbligo”, pari a
<Potenza impianto al fine del calcolo dei contributi in conto capitale> kW, l’accesso al contributo PNRR, Missione 2, componente 2, investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo” di cui al Decreto, con una intensità del contributo pari al ……% della spesa ammissibile, sulla base delle voci e dei relativi importi di spesa riassunti nella tabella seguente, comprensivi dell’IVA in quanto questa costituisce, per il soggetto sottoscritto, un costo non recuperabile secondo la normativa nazionale di riferimento
43 Solo nel caso di Gruppo di autoconsumatori.
Voci di Spesa | Spesa preventivata | Contributo ammissibile |
o | o € | o € |
o | o € | o € |
o | o € | o € |
o | o € | o € |
• che in relazione all’impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l’accesso al contributo
PNRR:
o è stata ottenuta l’autorizzazione (se prevista) ed è stato accettato in via definitiva il preventivo di
connessione, laddove previsto;
o non è stato ancora dato l’avvio dei lavori;
o è stato rispettato il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del
Reg. (UE) 2021/241;
o la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi, ove applicabili, del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
o l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
o saranno adottate misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché misure volte a garantire l’assenza del c.d. “doppio finanziamento” ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
o di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;
o di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento 1.2 della Missione 2, componente 2 (M2C2) e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale;
o si assicura il rispetto dell’obbligo di indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), ove pertinente, su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti al progetto ammesso a contributo;
o saranno rispettati gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando anche nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;
o si è a conoscenza che l’Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate
in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
o si assicura la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all’art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, verranno messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
o non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all’imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
o il/ titolare/i effettivo/i del soggetto che richiede il contributo è/sono:
ID | Nominativo | Codice fiscale | Luogo e data di nascita |
1 | |||
… |
o di essere il soggetto che sosterrà l’investimento per la realizzazione dell’impianto/potenziamento di
impianto;
o non si è percepito/non si chiederanno incentivi /agevolazioni fiscali/contributi in conto capitale/altre forme di sostegno, non cumulabili con il contributo PNRR:
- incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante di cui alle Regole Operative;
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
- altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale;
• che l’impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l’accesso al contributo PNRR sarà alimentato da fonti rinnovabili e possiederà i requisiti stabiliti dal Decreto e precisati nelle Regole Operative, in particolare:
⮚ l’impianto identificato dal codice [inserire il codice identificato “fittizio” dell’impianto], sarà di tipo [inserire la tipologia di impianto], sarà ubicato in [inserire il comune di ubicazione dell’impianto (provincia)], [inserire l’indirizzo dell’impianto (comprensivo di n. civico)], al foglio [inserire il foglio catastale] particella [inserire la particella], sarà collegato al punto di connessione identificato dal codice POD [inserire il codice POD dell’impianto], <non
presenterà/presenterà> sistemi di pompaggio44, non sarà ibrido45, secondo quanto definito nelle Regole Operative, avrà una potenza pari a [inserire la potenza impianto ai sensi della Delibera 727/2022/R/eel] kW, sarà installato su <fabbricato accatastato/ pergola non accatastata/ pensilina non accatastata / serra non accatastata / barriere acustiche / fabbricato rurale non accatastato / altro fabbricato / a terra>46, sarà realizzato a seguito di intervento di <nuova costruzione / potenziamento> e non sarà finalizzato a progetti relativi all'idrogeno che comporteranno emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO2eq/t H2, beneficerà delle detrazioni al 110% di cui all’articolo 119 della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), sarà realizzato in osservanza dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 199/2021, per una potenza pari a [inserire il valore della potenza d’obbligo dell’impianto] kW, è stato autorizzato tramite e in virtù dei seguenti titoli: [inserire la tipologia di titolo autorizzativo] rilasciato da [inserire l’ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo] in data [inserire la data di rilascio del titolo autorizzativo], concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) [inserire la tipologia di titolo concessorio] rilasciata da [inserire l’ente che ha rilasciato il titolo concessorio] in data [inserire la data di rilascio del titolo concessorio]47, sarà progettato, realizzato ed esercito nel rispetto dei criteri e degli obblighi derivanti dal principio, di cui all’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, “non arrecare un danno significativo” (anche “Do No Significant Harm” o DNSH) agli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in linea con quanto indicato nell’ambito della “check list DNSH” allegata alla presente dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
• che per l’impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l’accesso al contributo PNRR, indicato nella tabella seguente, assieme ai dati caratteristici dei rispettivi prodotti/sottoprodotti utilizzati come combustibili48,
Codice Impiant o / Potenzi amento | Fonte combustibile | Tipologia combustibile | Categoria prodotto/ sottoprodotto | Tipologia prodotto/ sottoprodotto | Tipologia biomassa di cui all’Allega to VII, parte A1, del d.lgs. 199/2021 | Percentuale di utilizzo del prodotto /sottoprodotto | Distanza di trasporto | Prodotto/ sottoprodotto deriva dal ciclo produttivo dell’azienda agricola che realizzerà l’impianto o il potenziamento |
saranno rispettati i requisiti previsti per gli impianti alimentati a biogas/biomassa di cui alle Regole Operative;
44 Nel caso di impianto di tipo Idroelettrico.
45 Nel caso di impianto di tipo Termoelettrico.
46 Nel caso di impianto fotovoltaico.
47 Nel caso di impianto di tipo Idroelettrico.
48Nel caso di impianto di tipo Termoelettrico.
• di essere consapevole che, laddove richiesto, è tenuto a fornire al GSE tutti gli elementi richiesti ai fini
dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui all’art. 13 del Decreto;
• che il punto di connessione dell’impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l’accesso
al contributo PNRR è/sarà sotteso alla medesima cabina primaria di riferimento della configurazione di
<gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile/comunità di energia rinnovabile> di cui l’impianto o
potenziamento di impianto farà parte;
• che lo Statuto/atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile <nome comunità> prevede che49:
o l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici
o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole
o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
o la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
o è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica
condivisa;
o l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
• che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione a cui apparterrà anche l’impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l’accesso al contributo PNRR, hanno regolato i lori rapporti tramite un contratto in cui è previsto il mantenimento dei loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, che individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e che prevede la facoltà di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e
49 Nel caso di CER.
proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;50
• di appartenere alla seguente tipologia di soggetto: <tipologia di soggetto>, avente codice ATECO prevalente <codice ATECO prevalente>;
• che l’indirizzo PEC al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con
valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è: <indirizzo PEC>;
• che l’indirizzo al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è: <Indirizzo>, <Numero civico>, <CAP>, <Comune (sigla Provincia)>;
• di essere pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalla sottoscrizione della presente dichiarazione e di aver accertato personalmente la sussistenza di tutti i requisiti necessari previsti dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative, della cui mancanza o non corrispondenza alla realtà, sarà chiamato a rispondere;
RICHIEDE
l’accesso al contributo PNRR e, a tal fine, allega:
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
• copia della procura conferita al procuratore (nel solo caso in cui il sottoscrittore rivesta il ruolo di procuratore);
• copia delle dichiarazioni dei titolari effettivi;
• dichiarazione dell’eventuale esposizione politica (nel solo caso in cui il beneficiario sia una persona fisica);
• preventivo di connessione rilasciato dal Gestore di Rete e documentazione attestante l’avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento per cui non viene presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico);
• atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile, con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
o l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle
50 Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.
amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
o la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
o è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
o l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
• schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli, del posizionamento dei contatori e
della potenza dell’impianto, firmato e timbrato dal tecnico abilitato;
• provvedimento di concessione del/dei contributo/i in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea (nel solo caso in cui si è usufruito/si usufruirà di altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea);
• relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico che presenta sistemi di pompaggio);
• check list DNSH;
• titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto/potenziamento con annesso progetto
autorizzato (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico);
• relazione tecnica (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico);
• schema di impianto (P&I) (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico);
È CONSAPEVOLE
• che l’invio della presente richiesta comporta il riconoscimento al GSE di un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
• di essere tenuto a consentire l’accesso all’impianto di produzione/potenziamento di cui alla presente richiesta, informandone preventivamente il relativo produttore, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini dell’espletamento delle attività di verifica e controllo previste;
• che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza,
nonché all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, al trattamento dei dati propri e del mandante, secondo l’informativa sulla protezione dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) di seguito riportata, interamente letta e accettata.
In fede Luogo e data
………………………………………
[inserire Nome e Cognome del Soggetto Richiedente] | Firma ………….……..…….. |
Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE") intende informarLa sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali in relazione all’accesso al contributo PNRR per una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell’energia.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del Trattamento dei dati è il GSE con sede legale in X.xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00197 Roma,
P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell’Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Peo: xxx@xxx.xx - Pec: xxx@xxx.xxx.xx.
2. FINALITA’ E BASE GUIRIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di accesso al contributo PNRR, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.
I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi. Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati
raccolti, dovrà fornire all’interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.
II suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni della Delibera e del Decreto.
3. DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono:
▪ dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
▪ dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare);
▪ dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
▪ dati bancari (IBAN);
▪ dati tecnici dell’impianto (dati catastali, codice POD).
Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o l’accesso ai servizi
disponibili.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.
4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l’ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.
Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.
Il GSE potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo il GSE finalità di lucro.
Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata
specifica richiesta al riguardo.
Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di:
▪ chiedere al Titolare del Trattamento ad esempio l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
▪ utilizzare per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria xxx@xxx.xx o certificata xxx@xxx.xxx.xx, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all’inquadramento della fattispecie;
▪ proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall’art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell’interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l’adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).
Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.
Istanza di verifica preliminare per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
Codice richiesta [inserire codice richiesta]
La presente richiesta, corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., secondo le indicazioni riportate nelle “Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito Regole Operative) pubblicate sul sito internet del GSE.
[da compilarsi nel caso di persona fisica,]
Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l’indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale]
[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]
Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l’indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l’indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta]
[da compilarsi nel caso di studio professionale,]
Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l’indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita]
[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]
Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], <legale rappresentante/procuratore> del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l’indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società]
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla Deliberazione ARERA 727/2022/R/eel (nel seguito, Delibera) e dal Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito, Decreto) e conseguentemente:
• <di essere il Referente / di aver ricevuto specifico mandato51 da parte <della comunità <nome comunità> / dei clienti finali e dei produttori facenti parte> della configurazione, oggetto della presente richiesta, di52 [inserire: comunità di energia rinnovabile, costituitasi / gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, costituitosi / autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione] a seguito <dell’adeguamento/della redazione dello Statuto e/o atto costitutivo della comunità
<nome della comunità>, avvenuto/a>/<della sottoscrizione del contratto di diritto privato da parte del gruppo, avvenuta> in data …/…/……[data di creazione dell’associazione], per l’espletamento del ruolo di Referente, secondo quanto previsto e disciplinato dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative pubblicate sul sito internet del GSE;
• che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 3 comma 3 del Decreto:
a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
• che le informazioni relative agli impianti o potenziamenti di impianto a progetto che faranno parte della configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare, sono indicate, assieme ai dati dei rispettivi futuri produttori, nella tabella seguente
Nome e Cognome / ragione sociale produttore | Xxxxxx Xxxxxxx / P.IVA. produttore | Produttore facente parte della / rileva nella configurazione | Tipologia di soggetto produttore | Codice ATECO prevalente produttore | Xxxxxx Xxxxxxxx / Potenziam ento a progetto assegnato dal GSE | Codice POD Impianto / Potenziam ento | Impianto / Potenziament o esterno all’edificio | Impianto / Potenziame nto per cui si richiederà l’incentivo |
51 Il mandato non è richiesto qualora il Referente sia la CER stessa ovvero, nel caso di Gruppo di autoconsumatori, il Condominio o il proprietario dell’edificio. Nel caso di Autoconsumatore a distanza, in presenza di un unico cliente coincidente con l’unico produttore che riveste anche il ruolo di Referente, non è richiesto il mandato.
52 Specificare la tipologia di configurazione per la quale si sta presentando richiesta.
53 Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.
e che tali impianti o potenziamenti di impianto risulteranno tutti <nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all’energia elettrica immessa in rete54 / ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione55 / ubicati in aree nella piena disponibilità del cliente finale della configurazione56>;
• che le informazioni relative ai punti di connessione in prelievo rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare, sono indicate, assieme ai dati dei rispettivi clienti finali, ivi inclusi gli eventuali clienti finali che, pur non facendo parte del gruppo di autoconsumatori, hanno rilasciato una liberatoria57 ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata, nella Tabella A, allegata alla presente dichiarazione di cui costituisce parte integrante, e che tali punti di connessione sono ubicati nello stesso edificio/condominio a cui si riferisce la configurazione e i prelievi di energia elettrica afferenti a tali punti di connessione non sono destinati unicamente ad alimentare i servizi ausiliari di generazione ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, per i quali non sono dovuti i corrispettivi per l’erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione;
• che per tutti gli impianti o potenziamenti di impianto a progetto che faranno parte della configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare è stata ottenuta l’autorizzazione (se prevista) ed è stato accettato in via definitiva il preventivo di connessione, laddove previsto;
• che gli impianti o potenziamenti di impianto a progetto appartenenti alla configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare saranno alimentati da fonti rinnovabili e possiederanno i requisiti stabiliti dall’Allegato A alla Delibera e dal Decreto e precisati nelle Regole Operative, in particolare:
⮚ l’impianto identificato dal codice [inserire il codice identificato “fittizio” dell’impianto], sarà di tipo [inserire la tipologia di impianto], sarà ubicato in [inserire il comune di ubicazione dell’impianto (provincia)], [inserire l’indirizzo dell’impianto (comprensivo di n. civico)], al foglio [inserire il foglio catastale] particella [inserire la particella], sarà collegato al punto di connessione identificato dal codice POD [inserire il codice POD dell’impianto], <non presenterà/presenterà> sistemi di pompaggio58, non sarà ibrido59, secondo quanto definito nelle Regole Operative, avrà una potenza pari a [inserire la potenza impianto ai sensi della Delibera 727/2022/R/eel] kW, sarà installato su <fabbricato accatastato/ pergola non accatastata/ pensilina non accatastata / serra non accatastata / barriere acustiche / fabbricato rurale non accatastato / altro fabbricato / a terra>60, sarà realizzato a seguito di intervento di <nuova costruzione / potenziamento> e non sarà finalizzato a progetti relativi all'idrogeno che comporteranno emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO2eq/t H2,
<non sarà realizzato con assegnazione di contributi in conto capitale o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale/ sarà realizzato con assegnazione di contributi in conto capitale o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale cumulabili in ragione della soglia massima consentita del 40%>, beneficerà delle detrazioni al 110% di cui all’articolo
54 Nel caso di CER.
55 Nel caso di Gruppo di autoconsumatori. 56 Nel caso di Autoconsumatore a distanza. 57Nel caso di Gruppo di autoconsumatori. 58 Nel caso di impianto di tipo Idroelettrico.
59 Nel caso di impianto di tipo Termoelettrico.
60 Nel caso di impianto fotovoltaico.
119 della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), sarà realizzato in osservanza dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 199/2021, per una potenza pari a [inserire il valore della potenza d’obbligo dell’impianto] kW, è stato autorizzato tramite e in virtù dei seguenti titoli: [inserire la tipologia di titolo autorizzativo] rilasciato da [inserire l’ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo] in data [inserire la data di rilascio del titolo autorizzativo], concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) [inserire la tipologia di titolo concessorio] rilasciata da [inserire l’ente che ha rilasciato il titolo concessorio] in data [inserire la data di rilascio del titolo concessorio] 61, sarà progettato, realizzato ed esercito nel rispetto dei criteri e degli obblighi derivanti dal principio, di cui all’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, “non arrecare un danno significativo” (anche “Do No Significant Harm” o DNSH) agli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in linea con quanto indicato nell’ambito della “check list DNSH” allegata alla presente dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
• che per gli impianti o potenziamenti di impianto a progetto appartenenti alla configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare, indicati nella tabella seguente, assieme ai dati caratteristici dei rispettivi prodotti/sottoprodotti utilizzati come combustibili62,
Codice Impiant o / Potenzi amento | Fonte combustibile | Tipologia combustibile | Categoria prodotto/ sottoprodotto | Tipologia prodotto/ sottoprodotto | Tipologia biomassa di cui all’Allega to VII, parte A1, del d.lgs. 199/2021 | Percentuale di utilizzo del prodotto /sottoprodotto | Distanza di trasporto | Prodotto/ sottoprodotto deriva dal ciclo produttivo dell’azienda agricola che realizzerà l’impianto o il potenziamento |
saranno rispettati i requisiti previsti per gli impianti alimentati a biogas/biomassa di cui alle Regole Operative;
• che è stata assicurata completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall’accesso alle tariffe incentivanti di cui all’Allegato 1 del Decreto;
• che tutti i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti o potenziamenti a progetto appartenenti alla configurazione sono sottesi alla medesima cabina primaria di riferimento identificata dal codice
<inserire codice cabina primaria di riferimento>;
• che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta sono membri o soci della comunità di energia rinnovabile <nome comunità>;
61 Nel caso di impianto di tipo Idroelettrico.
62Nel caso di impianto di tipo Termoelettrico.
• che lo Statuto/atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile <nome comunità> prevede che63:
o l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici
o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole
o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
o la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
o è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica
condivisa;
o l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
• che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta hanno regolato i lori rapporti tramite un contratto in cui è previsto il mantenimento dei loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, che individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e che prevede la facoltà di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e che l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;64
63 Nel caso di CER.
64 Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.