Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale. Per la verifica del corretto funzionamento delle regole definite dall'Accordo, si costituisce il Comitato Paritetico di cui all'articolo 9 con compiti di monitoraggio, analisi e raccordo ed al fine di diffondere linee di orientamento e best practices. Esso ha anche compito di monitoraggio della contrattazione di secondo livello. Il Comitato misto paritetico sarà costituito entro tre mesi dalla firma del presente accordo.
1. Il Contratto nazionale.
a. Ruolo e riferimenti.
Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo sulla Politica dei Redditi del 23/7/93, confermate dal Patto Sociale del 22/12/98, la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
1. Il Contratto nazionale.
a. Ruolo e riferimenti. Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
b. Procedure di rinnovo. Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti: - disdetta: almeno 2 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; - inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma. Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al comma 1, la norma di cui al comma 2 avrà efficacia limitatamente ai 2 mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima. Ove tale condizione venga violata, l'indennità di vacanza contrattuale di cui alla lett. c. del presente articolo verrà anticipata di 3 mesi se della violazione è responsabile la parte datoriale e posticipata di 3 mesi rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le XX.XX. dei lavoratori. In caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno.
c. Indennità di vacanza contrattuale. A decorrere dal 1° giorno del 4° mese dopo la scadenza del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della...
Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il Ccnl ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il Ccnl è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica e del mercato del lavoro del settore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti economici di cui al precedente comma. Il Ccnl stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CIRL, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, avranno per loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori ed avranno i connotati utili al particolare regime contributivo previsto dall'art. 2 della legge 23.5.97, n. 135. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai CIRL, fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L'intesa tra le parti in azienda per l'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cu...
Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente C.C.N.L. si svolga sui livelli e con le modalità di seguito indicate:
a) Su tutti gli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del pre- sente C.C.N.L., nonché materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retri- butivi propri del C.C.N.L., nonché da norme di legge che prevedano o non escludano espressamente il rinvio alla contrattazione di secondo livello.
b) Su quanto di seguito indicato:
1. Sulle erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produt- tività, di qualità e altri elementi di competitività che rendano disponibili risorse, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento economico;
2. Sulla determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall’art. 56;
3. Sul regolamento di applicazione ex art. 1;
4. Sull’inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente C.C.N.L., con applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali;
5. Su interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, anche a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro
6. Su individuazione di strutture di diversa natura, rispetto a quelle di cui all’art. 6, a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali;
7. Sull’individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all’art. 20 per l’utilizzo dei contratti a termine, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato;
8. Sul confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall’utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 34;
9. Su ulteriori diverse flessibilità e/o deroghe relative all’orario di lavoro;
10. Sull’attuazione di norme regionali riguardanti l’ambito di applicazione del presente C.C.N.L.;
11. Sulle forme di flessibilità contrattuale che consentano il superamento di squilibri organizzativi e/o per far fronte ad attività non continuative e non preventivamente pianificabili;
12. Sul welfare di settore;
13. Sull’attuazione organizzativa dell’Assistenza Domiciliare di cui all’art. 23;
14. Sull’attuazione organizzativa dei tempi di vestizione di cui all’art. 28.
Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale. Per la verifica del corretto funzionamento delle regole definite dall'accordo, si costituisce il Comitato paritetico di cui all'art. 9 con compiti di monitoraggio, analisi e raccordo ed al fine di diffondere linee di orientamento e "best practices". Esso ha anche compito di monitoraggio della contrattazione di secondo livello. Il Comitato misto paritetico sarà costituito entro tre mesi dalla firma del presente accordo.
1. Il contratto nazionale
a) Ruolo e riferimenti Il c.c.n.l. ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di determinazione delle procedure negoziali e di precisa definizione delle materie rinviate alla competenza del II livello di contrattazione. Il c.c.n.l. ha durata triennale sia per la parte economica che per quella normativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il c.c.n.l. fa riferimento a parametri condivisi.
Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale. Per la verifica del corretto funzionamento delle regole definite dall’Accordo, si costituisce il Comitato Paritetico di cui all’articolo 9 con compiti di monitoraggio, analisi e raccordo ed al fine di diffondere linee di orientamento e best practices. Esso ha anche compito di monitoraggio della contrattazione di secondo livello. Il Comitato misto paritetico sarà costituito entro tre mesi dalla firma del presente accordo.
1. Il Contratto nazionale.
a. Ruolo e riferimenti.
b. Procedure di rinnovo.
2. Il Contratto Territoriale
a. competenze e procedure
1. definizione delle modalità atte a permettere l’accesso delle lavoratrici e dei lavoratori interessati all’attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall’art.69;
2. utilizzo del mezzo proprio di trasporto, per ragioni di servizio (art.46);
3. attività di soggiorno (art.82);
4. inquadramento profili professionali non specificatamente indicati tra i profili esemplificativi del sistema di classificazione di cui all’art.47, garantendo la coerenza con lo stesso;
Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga a due livelli:
a) nazionale;
b) territoriale o di Istituzione. Sono titolari della contrattazione a livello territoriale o di Istituzione le Rappresentanze Sindacali Unitarie congiuntamente alle XX.XX. firmatarie sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo ‘91, dall’accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL od in loro assenza le RSA congiuntamente alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL. Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Costituisce oggetto della contrattazione territoriale o di Istituzione quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL, nonché quanto definito nelle piattaforme contrattuali integrative territoriali o di Istituzione. La contrattazione territoriale o di Istituzione riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del livello di contrattazione territoriale o di Istituzione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Struttura della contrattazione. Il modello contrattuale è disciplinato dai vigenti accordi interconfederali. In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione. La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale. I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio d’inscindibilità. Ne consegue che l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l’obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale. I contratti collettivi hanno una durata pari a tre anni.
Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, confermate dal Patto sociale del 22 dicembre 1998, la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
1) Il contratto nazionale
a) Ruolo e riferimenti Il c.c.n.l. ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il c.c.n.l. è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.
Struttura della contrattazione. In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo sulla Politica dei Redditi del 23/7/93, confermate dal Patto Sociale del 22/12/98, la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
1. Il Contratto nazionale
a. Ruolo e riferimenti Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore.