Common use of Inadempimento dell’Utilizzatore e Perdita Definitiva dell’Imbarcazione Clause in Contracts

Inadempimento dell’Utilizzatore e Perdita Definitiva dell’Imbarcazione. Al verificarsi di anche uno solo dei seguenti eventi, la Concedente avrà facoltà di determinare di diritto, e quindi con effetto immediato, la risoluzione del rapporto, come da Articolo 1456 c.c., mediante dichiarazione da inviare all’Utilizzatore a mezzo lettera raccomandata: - ritardo, protrattosi per oltre cinque giorni, nel pagamento anche di uno solo dei Canoni previsti nelle Condizioni Particolari, restando inteso che eventuali tolleranze in ordine a singoli pagamenti non impediranno alla Concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa; - inadempimento di anche una delle obbligazioni indicate negli Articoli 4 (Condizioni economiche, Corrispettivo del Contratto ed Interessi di Mora) e 6 (obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, che riguardano: corresponsione del Canone Anticipato e dei Canoni, Spese, costi, imposte e tasse; consegna dell’imbarcazione; Polizza Assicurativa e Assicurazione; sinistri; manutenzione dell’Imbarcazione; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dell’Imbarcazione; assistenza, salvataggio e recupero, procedura di limitazione del debito dell’armatore, fatto dell’equipaggio o di qualunque terzo; licenze, autorizzazioni, concessioni; Circostanze Dannose; modificazioni, miglioramenti e addizioni; garanzie dell’Utilizzatore, conferimento di mandato all’Utilizzatore di avanzare direttamente, a propria cura e spese, riserve o eccezioni nei confronti del Fornitore o di altri per quanto di ragione e/o di proporre reclami; qualifica di Armatore; divieto di sublocazione dell'Imbarcazione e di cessione del Contratto; pegno e privilegi; altri doveri dell’Utilizzatore) delle Condizioni Generali del Contratto; - mancata rispondenza alla realtà di dati e informazioni forniti dall’Utilizzatore alla Concedente sulle sue condizioni patrimoniali e finanziarie di cui alle Premesse del Contratto. La Concedente avrà inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto, sempre con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e senza necessità di preventiva costituzione in mora dell’Utilizzatore, anche qualora: - l’Utilizzatore divenga insolvente, subisca protesti, procedure esecutive, sia posto in liquidazione, ne sia dichiarato il fallimento o sia instaurata una qualsiasi procedura concorsuale nei Suoi confronti; - l’Utilizzatore ceda, o manifesti l'intenzione di cedere i propri beni, compresa l’Imbarcazione ai propri creditori, ai sensi degli articoli 1977 e seguenti del codice civile; - intervengano modifiche sostanziali nella situazione giuridica, reddituale, patrimoniale e/o finanziaria dell’Utilizzatore tali da pregiudicarne la capacità di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto o si riducano le garanzie esistenti all'inizio della locazione finanziaria. A tale riguardo l’Utilizzatore si impegna a mettere a disposizione della Concedente, su sua semplice richiesta, tutti i dati contabili ed extracontabili necessari per valutare le garanzie stesse, nonché la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria; - vi sia la mancata trascrizione del passaggio di proprietà dell'Imbarcazione a favore della Concedente sui registri e sui certificati previsti dal Codice della Navigazione e della normativa vigente; - in caso di mancato perfezionamento, nullità o inefficacia del Contratto di Compravendita dell’Imbarcazione; - in caso di mancata consegna e/o collaudo dell’Imbarcazione nei termini previsti nella Dichiarazione di Ricevimento, con conseguente risoluzione anche del Contratto di Compravendita di cui al punto che precede; - in caso di Perdita Definitiva dell’Imbarcazione. Resta salva la facoltà della Concedente di non risolvere il Contratto e chiederne invece l'adempimento.

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Samples: Locazione Finanziaria Immobiliare, Locazione Finanziaria Nautica, Locazione Finanziaria Nautica

Inadempimento dell’Utilizzatore e Perdita Definitiva dell’Imbarcazione. Al verificarsi di anche uno solo dei seguenti eventi, la Concedente avrà facoltà di determinare di diritto, e quindi con effetto immediato, la risoluzione del rapporto, come da Articolo 1456 c.c., mediante dichiarazione da inviare all’Utilizzatore a mezzo lettera raccomandata: - qualora l’Utilizzatore non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005: - ritardo, protrattosi per oltre cinque giorni, nel pagamento anche di uno solo dei Canoni previsti nelle Condizioni Particolari, restando inteso che eventuali tolleranze in ordine a singoli pagamenti non impediranno alla Concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa; - inadempimento di anche una delle obbligazioni indicate negli Articoli art. 4 (Condizioni economiche, Corrispettivo del Contratto ed Interessi di Mora) e 6 del Contratto (obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, che riguardano: corresponsione del Canone Anticipato e dei Canoni, Spesespese, costi, imposte e tasse,; consegna dell’imbarcazione; Polizza Assicurativa e Assicurazione; sinistri; manutenzione dell’Imbarcazione; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dell’Imbarcazione; assistenza, salvataggio e recupero, procedura di limitazione del debito dell’armatore, fatto dell’equipaggio o di qualunque terzo; licenze, autorizzazioni, concessioni; Circostanze Dannose; modificazioni, miglioramenti e miglioramenti, addizioni; garanzie dell’Utilizzatore, conferimento di mandato all’Utilizzatore di avanzare direttamente, a propria cura e spese, riserve o eccezioni nei confronti del Fornitore o di altri per quanto di ragione e/o di proporre reclami; qualifica di Armatore; divieto di sublocazione dell'Imbarcazione e di cessione del Contratto; pegno e privilegi; altri doveri dell’Utilizzatore) delle Condizioni Generali del Contratto); - qualora l’Utilizzatore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005: - ritardo, protrattosi per oltre venti giorni, nel pagamento anche di uno solo dei Canoni previsti nelle Condizioni Particolari, restando inteso che eventuali tolleranze in ordine a singoli pagamenti non impediranno alla Concedente di avvalersi della presente clausola; - inadempimento delle obbligazioni indicate negli Articoli 6.2 (consegna dell’imbarcazione), 6.3 (Polizza Assicurativa e Assicurazione), 6.4 (sinistri), 6.5 (manutenzione dell’Imbarcazione), 6.7 (Assistenza, salvataggio e recupero, procedura di limitazione del debito dell’armatore, fatto dell’equipaggio o di qualunque terzo), 6.8 (Licenze, autorizzazioni e concessioni), 6.13 (Qualifica di armatore), 6.14 (Divieto di sublocazione dell'Imbarcazione e di cessione del Contratto), 6.15 (pegno e privilegi), 6.16 (altri doveri dell’Utilizzatore); - in tutti i casi, mancata rispondenza alla realtà di dati e informazioni forniti dall’Utilizzatore alla Concedente sulle sue condizioni patrimoniali e finanziarie di cui alle Premesse del Contratto. La Concedente avrà inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto, sempre con comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e senza necessità di preventiva costituzione in mora dell’Utilizzatore, anche qualora: - l’Utilizzatore divenga insolvente, subisca protesti, procedure esecutive, sia posto in liquidazione, ne sia dichiarato il fallimento o sia instaurata una qualsiasi procedura concorsuale nei Suoi confronti; - l’Utilizzatore ceda, o manifesti l'intenzione l’intenzione di cedere i propri beni, compresa l’Imbarcazione l’Imbarcazione, ai propri creditori, ai sensi degli articoli 1977 e seguenti del codice civile; - intervengano modifiche sostanziali nella situazione giuridica, reddituale, patrimoniale e/o e/ finanziaria dell’Utilizzatore tali da pregiudicarne la capacità di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del Contratto o si riducano le garanzie esistenti all'inizio della locazione finanziaria. A tale riguardo l’Utilizzatore si impegna a mettere a disposizione della Concedente, su sua semplice richiesta, tutti i dati contabili ed extracontabili necessari per valutare le garanzie stesse, nonché la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria; - vi sia la mancata trascrizione del passaggio di proprietà dell'Imbarcazione dell’Imbarcazione a favore della Concedente sui registri e sui certificati previsti dal Codice della Navigazione e della normativa vigente; - in caso di mancato perfezionamento, nullità o inefficacia del Contratto di Compravendita dell’Imbarcazione; - in caso di mancata consegna e/o collaudo dell’Imbarcazione nei termini previsti nella Dichiarazione di Ricevimento, con conseguente risoluzione anche del Contratto di Compravendita di cui al punto che precede; - in caso di Perdita Definitiva dell’Imbarcazione. Resta salva la facoltà della Concedente di non risolvere il Contratto e chiederne invece l'adempimento.

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