Common use of Indennità di diaria ridotta Clause in Contracts

Indennità di diaria ridotta. (Norme per le aziende associate all'ANAC) Il personale viaggiante, adibito ad un servizio normale di linea, che nelle ore dei pasti si trovi abitualmente nelle stesse località diverse dalla propria residenza, e che deve consumare uno o più pasti fuori dalla residenza medesima, percepirà, per ogni pasto, una indennità denominata «concorso pasti» di importo pari al 25% di una frazione dell'indennità di trasferta, calcolata come previsto all'art. 20/B. L'indennità non è dovuta al personale che fra le ore 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e fra le ore 19 e le 22 per il secondo pasto permanga libero in residenza per un periodo di almeno 45 minuti. Con accordo aziendale potranno essere variati tali orari, a seconda delle esigenze specifiche, mantenendo fisso il periodo di tempo determinato come sopra. L'indennità assorbe quella sostitutiva di mensa. La stessa indennità di concorso pasti compete al personale di riserva comandato in sostituzione di personale assente per riposo, ferie, malattia, infortunio, permessi, oppure per intensificazione, soccorsi, sussidi di linea, quando sulle stesse linee il personale titolare fruisca del concorso pasto. Qualora il personale di riserva sia comandato su linee distaccate, non facenti capo alla sua residenza e non vi rientri nelle 24 ore, avrà diritto alla indennità di trasferta di cui all'art. 20/B. Il giorno 16 luglio 1987, presso la sede dell'A.N.A.C. in Xxxx, Xxxxxx xxxx'Xxxxxxxxx x. 00, tra l'A.N.A.C. in Xxxx, Xxxxxx xxxx'Xxxxxxxxx x. 00, tra l'A.N.A.C. e le Federazioni Sindacali Unitarie Autoferrotranvieri CGIL CISL, UIL si è convenuto quanto segue: 1) Le Parti contraenti allo scopo di superare i contrasti interpretativi sorti sul meccanismo di calcolo dell'indennità di trasferta e di diaria ridotta, di cui agli articoli 20/B e 21/B del CCNL 23-7-1976 che hanno prodotto una situazione caratterizzata dall'esistenza di diversi valori ai suddetti titoli, in attesa del riordino degli istituti suddetti tra tutte le Parti contraenti, come previsto dall'accordo nazionale giugno 1986, convengono quanto appresso: 2) Ferma restando la rimanente normativa, vengono concordati come segue, dall'1-7-1987 e alle successive scadenze di seguito indicate, i valori dell'indennità di trasferta e dell'indennità denominata concorso pasti. 3) I valori in atto alla data odierna vengono distinti in due Gruppi: Gruppo A e Gruppo B, a seconda che siano inferiori o pari (Gruppo A) ovvero superiori (Gruppo B) trasferta intera rispettivamente ai seguenti importi: 33.500 2/3 22.300 1/3 11.200 concorso pasti 2.800 pertanto, * dall'1-7-1987: - i valori di cui trasferta al Gruppo intera A andranno rispettivamente 40.000 a: concorso pasti 3.333 - i valori di cui al Gruppo B andranno rispettivamente a: trasferta intera 52.000 concorso pasti 4.333 * dall'1-7-1988: - i valori di cui trasferta al Gruppo intera A andranno rispettivamente 46.000 a: concorso pasti 3.833 - i valori di cui al Gruppo B andranno rispettivamente a: trasferta intera 54.000 concorso pasti 4.500 * dall'1-7-1989: atto - i valori del Gruppo A si allineeranno a quelli del Gruppo B in all'1-7-1988. 4) Qualora siano stati definiti autonomi importi per le trasferte di noleggio, i relativi valori saranno adeguati per l'intero periodo di validità del presente accordo, con le seguenti modalità: - valori concordati antecedentemente all'1-1-1985 22% - valori concordati tra il 1°-1-1985 e 31-12-1985 12% - valori concordati tra il 1°-1-1986 e 31-12-1986 6% 5) I maggiori trattamenti eventualmente in atto restano fermi sino a concorrenza. 6) Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 1988. Le parti si impegnano a realizzare una definitiva ed unitaria soluzione nell'ambito intersettoriale; qualora ciò non fosse possibile, sarà comunque ricercata una soluzione per la rivalutazione dei suddetti valori.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Indennità di diaria ridotta. (Norme per le aziende associate all'ANAC) Il personale viaggiante, adibito ad un servizio normale di linea, che nelle ore dei pasti si trovi abitualmente nelle stesse località diverse dalla propria residenza, e che deve consumare uno o più pasti fuori dalla residenza medesima, percepirà, per ogni pasto, una indennità denominata «concorso pasti» di importo pari al 25% di una frazione dell'indennità di trasferta, calcolata come previsto all'art. 20/B. L'indennità non è dovuta al personale che fra le ore 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e fra le ore 19 e le 22 per il secondo pasto permanga libero in residenza per un periodo di almeno 45 minuti. Con accordo aziendale potranno essere variati tali orari, a seconda delle esigenze specifiche, mantenendo fisso il periodo di tempo determinato come sopra. L'indennità assorbe quella sostitutiva di mensa. La stessa indennità di concorso pasti compete al personale di riserva comandato in sostituzione di personale assente per riposo, ferie, malattia, infortunio, permessi, oppure per intensificazione, soccorsi, sussidi di linea, quando sulle stesse linee il personale titolare fruisca del concorso pasto. Qualora il personale di riserva sia comandato su linee distaccate, non facenti capo alla sua residenza e non vi rientri nelle 24 ore, avrà diritto alla indennità di trasferta di cui all'art. 20/B. Il giorno 16 luglio 1987, presso la sede dell'A.N.A.C. in Xxxx, Xxxxxx xxxx'Xxxxxxxxx x. 00, tra l'A.N.A.C. in Xxxx, Xxxxxx xxxx'Xxxxxxxxx x. 00, tra l'A.N.A.C. e le Federazioni Sindacali Unitarie Autoferrotranvieri CGIL CISL, UIL si è convenuto quanto segue: 1) Le Parti contraenti allo scopo di superare i contrasti interpretativi sorti sul meccanismo di calcolo dell'indennità di trasferta e di diaria ridotta, di cui agli articoli 20/B e 21/B del CCNL 23-7-1976 che hanno prodotto una situazione caratterizzata dall'esistenza di diversi valori ai suddetti titoli, in attesa del riordino degli istituti suddetti tra tutte le Parti contraenti, come previsto dall'accordo nazionale 20 giugno 1986, convengono quanto appresso: 2) Ferma restando la rimanente normativa, vengono concordati come segue, dall'1-7-1987 e alle successive scadenze di seguito indicate, i valori dell'indennità di trasferta e dell'indennità denominata concorso pasti. 3) I valori in atto alla data odierna vengono distinti in due Gruppi: Gruppo A e Gruppo B, a seconda che siano inferiori o pari (Gruppo Gruppo A) ovvero superiori (Gruppo B) trasferta intera rispettivamente ai seguenti importi: trasferta intera 33.500 2/3 22.300 1/3 11.200 pertanto, concorso pasti 2.800 pertanto, * dall'1-7-1987: - i valori di cui trasferta al Gruppo intera A andranno rispettivamente 40.000 a: concorso pasti 3.333 - i valori di cui al Gruppo B andranno rispettivamente a: trasferta intera 52.000 40.000 2/3 26.667 1/3 13.333 concorso pasti 3.333 2/3 34.667 1/3 17.333 concorso pasti 4.333 * dall'1-7-1988: - i valori di cui trasferta al Gruppo intera A andranno rispettivamente 46.000 a: 2/3 30.667 1/3 15.333 concorso pasti 3.833 - i valori di cui al Gruppo B andranno rispettivamente a: trasferta intera 54.000 2/3 36.000 1/3 18.000 concorso pasti 4.500 * dall'1-7-1989: atto - i valori del Gruppo A si allineeranno a quelli del Gruppo B in atto all'1-7-1988. 4) Qualora siano stati definiti autonomi importi per le trasferte di noleggio, i relativi valori saranno adeguati per l'intero periodo di validità del presente accordo, con le seguenti modalità: - valori concordati antecedentemente all'1-1-1985 22% - valori concordati tra il 1°-1-1985 e 31-12-1985 12% - valori concordati tra il 1°-1-1986 e 31-12-1986 6% 5) I maggiori trattamenti eventualmente in atto restano fermi sino a concorrenza. 6) Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 1988. Le parti si impegnano a realizzare una definitiva ed unitaria soluzione nell'ambito intersettoriale; qualora ciò non fosse possibile, sarà comunque ricercata una soluzione per la rivalutazione dei suddetti valori.

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Indennità di diaria ridotta. (Norme per le aziende associate all'ANAC) Il personale viaggiante, adibito ad un servizio normale di linea, che nelle ore dei pasti si trovi abitualmente nelle stesse località diverse dalla propria residenza, e che deve consumare uno o più pasti fuori dalla residenza medesima, percepirà, per ogni pasto, una indennità denominata «concorso pasti» di importo pari al 25% di una frazione dell'indennità di trasferta, calcolata come previsto all'art. 20/B. L'indennità non è dovuta al personale che fra le ore 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e fra le ore 19 e le 22 per il secondo pasto permanga libero in residenza per un periodo di almeno 45 minuti. Con accordo aziendale potranno essere variati tali orari, a seconda delle esigenze specifiche, mantenendo fisso il periodo di tempo determinato come sopra. L'indennità assorbe quella sostitutiva di mensa. La stessa indennità di concorso pasti compete al personale di riserva comandato in sostituzione di personale assente per riposo, ferie, malattia, infortunio, permessi, oppure per intensificazione, soccorsi, sussidi di linea, quando sulle stesse linee il personale titolare fruisca del concorso pasto. Qualora il personale di riserva sia comandato su linee distaccate, non facenti capo alla sua residenza e non vi rientri nelle 24 ore, avrà diritto alla indennità di trasferta di cui all'art. 20/B. Il giorno 16 luglio 1987, presso la sede dell'A.N.A.C. in Xxxx, Xxxxxx xxxx'Xxxxxxxxx x. 00, tra l'A.N.A.C. in Xxxx, Xxxxxx xxxx'Xxxxxxxxx x. 00, tra l'A.N.A.C. e le Federazioni Sindacali Unitarie Autoferrotranvieri CGIL CISL, UIL si è convenuto quanto segue: 1) Le Parti contraenti allo scopo di superare i contrasti interpretativi sorti sul meccanismo di calcolo dell'indennità di trasferta e di diaria ridotta, di cui agli articoli 20/B e 21/B del CCNL 23-7-1976 che hanno prodotto una situazione caratterizzata dall'esistenza di diversi valori ai suddetti titoli, in attesa del riordino degli istituti suddetti tra tutte le Parti contraenti, come previsto dall'accordo nazionale 20 giugno 1986, convengono quanto appresso: 2) Ferma restando la rimanente normativa, vengono concordati come segue, dall'1-7-1987 e alle successive scadenze di seguito indicate, i valori dell'indennità di trasferta e dell'indennità denominata concorso pasti. 3) I valori in atto alla data odierna vengono distinti in due Gruppi: Gruppo A e Gruppo B, a seconda che siano inferiori o pari (Gruppo Gruppo A) ovvero superiori (Gruppo B) trasferta intera rispettivamente ai seguenti importi: trasferta intera 33.500 2/3 22.300 1/3 11.200 pertanto, concorso pasti 2.800 pertanto, * dall'1-7-1987: - i valori di cui trasferta al Gruppo intera A andranno rispettivamente 40.000 a: 52.000 2/3 34.667 1/3 17.333 concorso pasti 3.333 4.333 - i valori di cui al Gruppo B A andranno rispettivamente a: trasferta intera 52.000 concorso pasti 4.333 * dall'1-7-1988: - i valori di cui trasferta al Gruppo intera A andranno rispettivamente 46.000 a: 2/3 30.667 1/3 15.333 concorso pasti 3.833 - i valori di cui al Gruppo B andranno rispettivamente a: trasferta intera 54.000 2/3 36.000 1/3 18.000 concorso pasti 4.500 * dall'1-7-1989: atto - i valori del Gruppo A si allineeranno a quelli del Gruppo B in atto all'1-7-1988. 4) Qualora siano stati definiti autonomi importi per le trasferte di noleggio, i relativi valori saranno adeguati per l'intero periodo di validità del presente accordo, con le seguenti modalità: - valori concordati antecedentemente all'1-1-1985 22% - valori concordati tra il 1°-1-1985 e 31-12-1985 12% - valori concordati tra il 1°-1-1986 e 31-12-1986 6% 5) I maggiori trattamenti eventualmente in atto restano fermi sino a concorrenza. 6) Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 1988. Le parti si impegnano a realizzare una definitiva ed unitaria soluzione nell'ambito intersettoriale; qualora ciò non fosse possibile, sarà comunque ricercata una soluzione per la rivalutazione dei suddetti valori.

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Indennità di diaria ridotta. (Norme per le aziende associate all'ANAC) Il personale viaggiante, adibito ad un servizio normale di linea, che nelle ore dei pasti si trovi abitualmente nelle stesse località diverse dalla propria residenza, e che deve consumare uno o più pasti fuori dalla residenza medesima, percepirà, per ogni pasto, una indennità denominata «concorso pasti» di importo pari al 25% di una frazione dell'indennità di trasferta, calcolata come previsto all'art. 20/B. L'indennità non è dovuta al personale che fra le ore 11,30 e le 14,30 per il primo pasto e fra le ore 19 e le 22 per il secondo pasto permanga libero in residenza per un periodo di almeno 45 minuti. Con accordo aziendale potranno essere variati tali orari, a seconda delle esigenze specifiche, mantenendo fisso il periodo di tempo determinato come sopra. L'indennità assorbe quella sostitutiva di mensa. La stessa indennità di concorso pasti compete al personale di riserva comandato in sostituzione di personale assente per riposo, ferie, malattia, infortunio, permessi, oppure per intensificazione, soccorsi, sussidi di linea, quando sulle stesse linee il personale titolare fruisca del concorso pasto. Qualora il personale di riserva sia comandato su linee distaccate, non facenti capo alla sua residenza e non vi rientri nelle 24 ore, avrà diritto alla indennità di trasferta di cui all'art. 20/B. Il giorno 16 luglio 1987, presso la sede dell'A.N.A.C. in Xxxx, Xxxxxx xxxx'Xxxxxxxxx x. 00, tra l'A.N.A.C. in Xxxx, Xxxxxx xxxx'Xxxxxxxxx x. 00, tra l'A.N.A.C. e le Federazioni Sindacali Unitarie Autoferrotranvieri CGIL CISL, UIL si è convenuto quanto segue: 1) Le Parti contraenti allo scopo di superare i contrasti interpretativi sorti sul meccanismo di calcolo dell'indennità di trasferta e di diaria ridotta, di cui agli articoli 20/B e 21/B del CCNL 23-7-1976 che hanno prodotto una situazione caratterizzata dall'esistenza di diversi valori ai suddetti titoli, in attesa del riordino degli istituti suddetti tra tutte le Parti contraenti, come previsto dall'accordo nazionale giugno 1986, convengono quanto appresso: 2) Ferma restando la rimanente normativa, vengono concordati come segue, dall'1-7-1987 e alle successive scadenze di seguito indicate, i valori dell'indennità di trasferta e dell'indennità denominata concorso pasti. 3) I valori in atto alla data odierna vengono distinti in due Gruppi: Gruppo A e Gruppo B, a seconda che siano inferiori o pari (Gruppo A) ovvero superiori (Gruppo B) trasferta intera rispettivamente ai seguenti importi: trasferta intera 33.500 2/3 22.300 1/3 11.200 concorso pasti 2.800 pertanto, * dall'1-7-1987: - i valori di cui trasferta al Gruppo intera A andranno rispettivamente 40.000 a: trasferta intera 40.000 2/3 26.667 1/3 13.333 concorso pasti 3.333 - i valori di cui al Gruppo B andranno rispettivamente a: trasferta intera 52.000 2/3 34.667 1/3 17.333 concorso pasti 4.333 * dall'1-7-1988: - i valori di cui trasferta al Gruppo intera A andranno rispettivamente 46.000 a: trasferta intera 46.000 2/3 30.667 1/3 15.333 concorso pasti 3.833 - i valori di cui al Gruppo B andranno rispettivamente a: trasferta intera 54.000 2/3 36.000 1/3 18.000 concorso pasti 4.500 * dall'1-7-1989: atto - i valori del Gruppo A si allineeranno a quelli del Gruppo B in atto all'1-7-1988. 4) Qualora siano stati definiti autonomi importi per le trasferte di noleggio, i relativi valori saranno adeguati per l'intero periodo di validità del presente accordo, con le seguenti modalità: - valori concordati antecedentemente all'1-1-1985 22% - valori concordati tra il 1°-1-1985 e 31-12-1985 12% - valori concordati tra il 1°-1-1986 e 31-12-1986 6% 5) I maggiori trattamenti eventualmente in atto restano fermi sino a concorrenza. 6) Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 1988. Le parti si impegnano a realizzare una definitiva ed unitaria soluzione nell'ambito intersettoriale; qualora ciò non fosse possibile, sarà comunque ricercata una soluzione per la rivalutazione dei suddetti valori.

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