Indennità di partecipazione. 1. Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 - 36, della Legge n. 92 del 2012, è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio. 2. In relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, la Regione Autonoma della Sardegna ritiene congrua un’indennità di importo non inferiore a 400 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto. 3. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. 4. Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione. 5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non è obbligatoria. 6. L’indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista al comma 2 . 7. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima prevista al comma 2. 8. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative. 9. Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986. Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
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Samples: Linee Guida Per Tirocini Formativi E Di Orientamento, Linee Guida Sui Tirocini Formativi E Di Orientamento
Indennità di partecipazione. 1. Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 - 36, della Legge n. 92 del 2012, è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.
2; detta indennità è corrisposta in ratei mensili. In relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio propria del tirocinio, la Regione Autonoma della Sardegna ritiene congrua un’indennità di importo ha ritenuto che l’indennità dovuta al tirocinante non possa essere inferiore a 400 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto.
3. È facoltà del Soggetto Ospitante aumentare l'indennità con ulteriori risorse. La congruità dell'indennità deve essere valutata dal Tutor del Soggetto Promotore in fase di predisposizione del progetto. L’indennità è a carico del Soggetto Ospitante se non indicato diversamente nella Convenzione o nel Progetto di tirocinio. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del alle attività di tirocinio pari ad almeno il 70% delle ore da svolgere su base mensile.
4. Nulla è dovuto a titolo di indennità se il Tirocinante svolge attività di tirocinio per un numero di ore inferiore al 70%. Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non è obbligatoria.
6. L’indennità A tal riferimento, l’indennità di tirocinio è deve essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito reddito, solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista al comma 2 .
7dalle presenti Linee Guida. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, reddito in assenza di rapporto di lavoro è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti Soggetti Ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima prevista al comma 2.
8prevista. Ove il soggetto ospitante Soggetto Ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
9. Dal punto di vista fiscale l’indennità fiscale, l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di da lavoro dipendente, ai sensi dell’artdell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986. Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennitàdell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
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Samples: Regolamento Per l'Attivazione Di Tirocini Extra Curriculari
Indennità di partecipazione. 1. Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 - – 36, della Legge legge n. 92 del 2012, 2012 è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio.
2. In relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, la Regione Autonoma della Sardegna ritiene congrua un’indennità tirocinio di importo non inferiore a 400 600 euro lordi mensili, anche al fine mensili per un impegno massimo di evitare 40 ore settimanali; tale importo può diminuire proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino ad un uso distorto dell’istitutominimo di 300 euro lordi per 20 ore settimanali. In ogni caso è facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati.
32. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini al tirocinio del 7075% su base mensile.
43. Nell’ipotesi Nei casi di sospensione del tirociniotirocinio di cui al succitato art. 3, durante tale periodo non sussiste l'obbligo l’obbligo di corresponsione dell'indennità dell’indennità di partecipazione.
54. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, reddito in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio sociali non è obbligatoria.
6dovuta l’indennità. L’indennità di tirocinio è deve però essere corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista al comma 2 dalla presente disciplina.
75. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, reddito in assenza di rapporto di lavoro lavoro, è corrisposta un’indennità di partecipazione fino a concorrenza con l’indennità minima prevista dalla presente disciplina per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito. E’ riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità un’indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima prevista al comma 2dalla presente disciplina.
86. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo dall’articolo 1, comma 36, della legge n. 92/201292 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno dell’anno precedente all'entrata all’entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
97. Resta ferma la facoltà della Regione di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.
8. Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’artdipendente (cfr. art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986917/1986 TUIR). Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
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