Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”.
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Indennità di vacanza contrattuale. 1. ) In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 199323.7.93, in riferimento a quanto stabilito all’artall'art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre 3 mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”” (IVC).
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Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’artall'art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “"indennità di vacanza contrattuale”".
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Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”.
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Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’artdall’art. 67, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”.
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