Common use of Indennità di vacanza contrattuale Clause in Contracts

Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”. 2. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue: • per le aree professionali: 88% della voce stipendio; • per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; • per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; • per il 4° livello dei quadri direttivi: ❑ 79% della voce stipendio; ❑ 87% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado. 3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. 4. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.

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Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”. 2. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue: • per le aree professionali: 88% della voce stipendio; • per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; • per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; • per il 4° livello dei quadri direttivi: ❑ 79% della voce stipendio; ❑ 87% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado.: 3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. 4. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.

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Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”. 2. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue: • per le aree professionali: 88% della voce stipendio; • per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; • per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; • per il 4° livello dei quadri direttivi: ❑ 79% della voce stipendio; ❑ 87% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado. 3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. 4. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.

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Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”. 2. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue: per le aree professionali: 88% della voce stipendio; per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; per il 4° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio; 87% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado. 3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. 4. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.

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Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’artall'art. 6, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale”. 2. L’importo L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue: • per le aree professionali: 88% della voce stipendio; • per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; • per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad dell'ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex artdi cui all'art. 66 66, 10° comma, del presente contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999nazionale; • per il 4° livello dei quadri direttivi: ❑ 79% della voce stipendio; ❑ 87% dell’eventuale assegno ad della maggiorazione di grado (per ogni punto di maggiorazione) prima del passaggio aziendale dei funzionari ai quadri direttivi; dopo tale passaggio detta percentuale andrà applicata all'ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado. 3percepito a tale titolo. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione dell'inflazione programmata. 4. L’indennità L'indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale.

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Indennità di vacanza contrattuale. 1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’artdall’art. 67, in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”. 2. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato come segue: - per le aree professionali: 88% della voce stipendio; - per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; - per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 74, 10° comma, del contratto collettivo nazionale 11 luglio 199912 dicembre 2001; - per il 4° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio; 87% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 74, 10° comma del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 CCNL 12 dicembre 2001 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado. 3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. 4. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.

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