Common use of Indennità di vacanza contrattuale Clause in Contracts

Indennità di vacanza contrattuale. 1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dal mese successivo alla presentazione della piattaforma, se successiva ai tre mesi di cui sopra, un elemento provvisorio della retribuzione. 2. L’importo di detto elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti. 3. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. 4. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. 5. Per minimi retributivi contrattuali devono intendersi le voci retributive riportate dal C.C.N.L. nelle allegate Tabelle stipendiali comprensive degli scatti di anzianità. 6. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. 7. L’indennità di vacanza contrattuale sarà corrisposta con le medesime modalità di cui ai punti precedenti in occasione del rinnovo biennale della parte economica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità di vacanza contrattuale. 1In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabilito all’art. Dopo un periodo 6, in caso di vacanza contrattuale pari a mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dal mese successivo alla e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma, piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai tre mesi di cui sopra, lavoratori/lavoratrici un apposito elemento provvisorio della retribuzione. 2retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”. L’importo di detto tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti. come segue: per le aree professionali: 88% della voce stipendio; per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio; per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999; per il 4° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio; 87% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 66 del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1999 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado. Dopo 6 sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. 4. Dalla L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogatanazionale. 5. Per minimi retributivi contrattuali devono intendersi le voci retributive riportate dal C.C.N.L. nelle allegate Tabelle stipendiali comprensive degli scatti di anzianità. 6. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. 7. L’indennità di vacanza contrattuale sarà corrisposta con le medesime modalità di cui ai punti precedenti in occasione del rinnovo biennale della parte economica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità di vacanza contrattuale. 1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente C.C.N.L., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dal mese successivo alla presentazione della piattaforma, se successiva ai tre mesi di cui sopra, un elemento provvisorio della retribuzione. 2. L’importo di detto elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti. 3. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. 4. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. 5. Per minimi retributivi contrattuali devono intendersi le voci retributive riportate dal C.C.N.L. nelle allegate Tabelle stipendiali comprensive degli scatti di anzianità. 6. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. 7. L’indennità di vacanza contrattuale sarà corrisposta con le medesime modalità di cui ai punti precedenti in occasione del rinnovo biennale della parte economica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità di vacanza contrattuale. 1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari Qualora il rinnovo del CCRL relativo a ciascun biennio economico non sia definito entro tre mesi dalla data di scadenza del C.C.N.L.precedente, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dal mese successivo alla o dalla presentazione della piattaformadelle piattaforme, se successiva ai tre mesi successive, al personale in servizio è corrisposta un’indennità di cui sopravacanza contrattuale attraverso l’erogazione di un assegno lordo mensile, un elemento provvisorio fatti salvi i successivi conguagli, in misura corrispondente al 50% della retribuzionesomma dei tassi di inflazione programmata del biennio di riferimento, da applicarsi sul valore dello stipendio tabellare di ogni posizione economica. 2. L’importo di detto elemento sarà pari Tale assegno è erogato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del precedente biennio qualora la piattaforma sia stata presentata prima della scadenza del predetto biennio e non si sia ancora provveduto al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigentirinnovo. 3. Dopo 6 Nel caso di presentazione della piattaforma successivamente alla scadenza del biennio, l’assegno è erogato entro i tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmatasuccessivi dalla presentazione della piattaforma con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del biennio. 4. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità L’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogataè subordinata alla presentazione delle piattaforme le cui XX.XX. proponenti abbiano una rappresentatività complessiva pari almeno al 51% nel comparto. 5. Per minimi retributivi contrattuali devono intendersi le voci retributive riportate dal C.C.N.L. nelle allegate Tabelle stipendiali comprensive degli scatti di anzianità. 6. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. 7. L’indennità di vacanza contrattuale sarà corrisposta con le medesime modalità di cui ai punti precedenti in occasione del rinnovo biennale della parte economica.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Indennità di vacanza contrattuale. 1. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente C.C.N.L., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dal mese successivo alla presentazione della piattaforma, se successiva ai tre mesi di cui sopra, un elemento provvisorio della retribuzione. 2. L’importo di detto elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti. 3. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. 4. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. 5. Per minimi retributivi contrattuali devono intendersi le voci retributive riportate dal C.C.N.L. nelle allegate Tabelle stipendiali comprensive degli scatti di anzianità. 6. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. 7. L’indennità di vacanza contrattuale sarà corrisposta con le medesime modalità di cui ai punti precedenti in occasione del rinnovo biennale della parte economica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro