Indennità per le vacanze. 1 Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori conformemente alla seguente rego- lamentazione: per lavoratori a partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età per lavoratori fino al com- pimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età per lavoratori a salario settima- nale o mensile 25 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi per i lavoratori a salario orario 10.64% del salario effettivo (pari a 25 giorni lavorativi) 13.04% del salario effet- tivo (pari a 30 giorni lavo- rativi) 2 Nell’anno civile nel quale inizia o termina il rapporto di lavoro, le vacanze conformemente all’art. 26 cpv. 1 CCL vengono calcolate pro rata in base alla durata del rapporto d’impiego nel rispettivo anno civile. 3 Se il lavoratore è impedito, per colpa propria, di prestare la sua attività complessivamente per più di un mese durante un anno civile, il datore di lavoro può ridurre le vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di impedimento. 4 Se l’impedimento non supera complessivamente un mese nel corso dell’anno civile ed i motivi sono in relazione alla persona del lavoratore, quali malattia, infortunio, adempimento di obblighi legali o eserci- zio di un ufficio pubblico, non imputabili al lavoratore, il datore di lavoro non può ridurre le vacanze. Se l’impedimento non imputabile al lavoratore supera complessivamente un mese, le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza. 5 Per quanto concerne le vacanze valgono le seguenti disposizioni comuni: a) se delle vacanze aziendali sono state fissate nel periodo tra Natale e Capodanno, i giorni di sospen- sione dal lavoro sono computabili al diritto alle vacanze; b) il periodo di vacanze va concordato abbastanza presto tra il datore di lavoro ed il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Purché il diritto alle vacanze sia sufficiente, due settimane vanno prese possibilmente senza interruzione. La data di eventuali vacanze aziendali va discussa a tempo debito con i lavoratori o con la loro rappresentanza nell’im- presa; c) giorni festivi legali, che cadono nel periodo delle vacanze, non possono essere considerati quali vacanze; d) per tutta la durata del rapporto di lavoro le vacanze non possono essere indennizzate tramite pre- stazioni di natura finanziaria o rimpiazzate con altri vantaggi. Esse dovrebbero essere accordate generalmente nel corso dell’anno civile, al più tardi nell’anno seguente; e) se durante le vacanze il lavoratore presta lavoro rimunerato per conto di xxxxx e lede così i legittimi interessi del datore di lavoro, questi gli può rifiutare il salario dovuto per le vacanze o esigerne la restituzione se il pagamento fosse già avvenuto. Resta riservata una denuncia del lavoratore da parte del datore di lavoro alla CPC conformemente alle disposizioni dell’art. 16 del presente CCL; f) la CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori fino a un massimo di due settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato a metà agosto; g) la decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno; h) il lavoratore ha diritto agli assegni familiari anche durante le vacanze. Questi assegni sono a carico della Cassa assegni familiari alla quale è affiliato il datore di lavoro che da ultimo ha occupato il dipendente.
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Indennità per le vacanze. 1 Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori conformemente alla seguente rego- lamentazione: per lavoratori a partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento del 50° anno di età per lavoratori fino al com- pimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età per lavoratori a salario settima- nale o mensile 25 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi per i lavoratori a salario orario 10.64% del salario effettivo (pari a 25 giorni lavorativi) 13.04% del salario effet- tivo (pari a 30 giorni lavo- rativi)
2 Nell’anno civile nel quale inizia o termina il rapporto di lavoro, le vacanze conformemente all’art. 26 cpv. 1 CCL vengono calcolate pro rata in base alla durata del rapporto d’impiego nel rispettivo anno civile.
3 Se il lavoratore è impedito, per colpa propria, di prestare la sua attività complessivamente per più di un mese durante un anno civile, il datore di lavoro può ridurre le vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di impedimento.
4 Se l’impedimento non supera complessivamente un mese nel corso dell’anno civile ed i motivi sono in relazione alla persona del lavoratore, quali malattia, infortunio, adempimento di obblighi legali o eserci- zio di un ufficio pubblico, non imputabili al lavoratore, il datore di lavoro non può ridurre le vacanze. Se l’impedimento non imputabile al lavoratore supera complessivamente un mese, le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza.
5 Per quanto concerne le vacanze valgono le seguenti disposizioni comuni:
a) se delle vacanze aziendali sono state fissate nel periodo tra Natale e Capodanno, i giorni di sospen- sione dal lavoro sono computabili al diritto alle vacanze;
b) il periodo di vacanze va concordato abbastanza presto tra il datore di lavoro ed il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Purché il diritto alle vacanze sia sufficiente, due settimane vanno prese possibilmente senza interruzione. La data di eventuali vacanze aziendali va discussa a tempo debito con i lavoratori o con la loro rappresentanza nell’im- presa;
c) giorni festivi legali, che cadono nel periodo delle vacanze, non possono essere considerati quali vacanze;
d) per tutta la durata del rapporto di lavoro le vacanze non possono essere indennizzate tramite pre- stazioni di natura finanziaria o rimpiazzate con altri vantaggi. Esse dovrebbero essere accordate generalmente nel corso dell’anno civile, al più tardi nell’anno seguente;
e) se durante le vacanze il lavoratore presta lavoro rimunerato per conto di xxxxx e lede così i legittimi interessi del datore di lavoro, questi gli può rifiutare il salario dovuto per le vacanze o esigerne la restituzione se il pagamento fosse già avvenuto. Resta riservata una denuncia del lavoratore da parte del datore di lavoro alla CPC conformemente alle disposizioni dell’art. 16 del presente CCL;
f) la CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza vacanze obbligatori fino a un massimo di due settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato a nella prima metà di agosto;
g) la . La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno;anno;2
g) in deroga a quanto citato in precedenza, il datore di lavoro ed i lavoratori possono concordare un periodo di vacanza di una durata minima di 15 giorni che dovrà cadere nel periodo 1° giugno – 30 settembre. La notifica dovrà pervenire alla CPC almeno un mese prima dell’inizio delle vacanze;3
h) il lavoratore ha diritto agli assegni familiari anche durante le vacanze. Questi assegni sono a carico della Cassa assegni familiari alla quale è affiliato il datore di lavoro che da ultimo ha occupato il dipendente.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Indennità per le vacanze. 1 Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori conformemente alla seguente rego- lamentazioneregolamentazione: per lavoratori a partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento compi mento del 50° anno di età per lavoratori fino al com- pimento compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età per lavoratori a salario settima- nale o mensile 25 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi per i lavoratori a salario orario 10.64% del salario effettivo base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali (pari a 25 giorni lavorativi) 13.04% del salario effet- tivo base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali + supplementi salariali (pari a 30 giorni lavo- rativilavorativi)
2 Nell’anno civile nel quale inizia o termina il rapporto di lavoro, le vacanze conformemente all’art. 26 27 cpv. 1 CCL vengono calcolate pro rata in base alla durata del rapporto d’impiego nel rispettivo anno civile.
3 Se il lavoratore è impedito, per colpa propria, di prestare la sua attività complessivamente per più di un mese durante un anno civile, il datore di lavoro può ridurre le vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di impedimento.
4 Se l’impedimento non supera complessivamente un mese nel corso dell’anno civile ed i motivi sono in relazione alla persona del lavoratore, quali malattia, infortunio, adempimento di obblighi legali o eserci- zio esercizio di un ufficio pubblico, non imputabili al lavoratore, il datore di lavoro non può ridurre le vacanze. Se l’impedimento non imputabile al lavoratore supera complessivamente un mese, le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza.
5 Per quanto concerne le vacanze valgono le seguenti disposizioni comuni:
a) se Se delle vacanze aziendali sono state fissate nel periodo tra Natale e Capodanno, i giorni di sospen- sione sospensione dal lavoro sono computabili al diritto alle vacanze;.
b) il Il periodo di vacanze va concordato abbastanza presto tra il datore di lavoro ed il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Purché il diritto alle vacanze sia sufficiente, due settimane vanno prese possibilmente senza interruzione. La data di eventuali vacanze aziendali va discussa a tempo debito con i lavoratori o con la loro rappresentanza nell’im- presa;nell’impresa.
c) giorni Giorni festivi legali, che cadono nel periodo delle vacanze, non possono essere considerati quali vacanze;.
d) per Per tutta la durata del rapporto di lavoro le vacanze non possono essere indennizzate tramite pre- stazioni prestazioni di natura finanziaria o rimpiazzate con altri vantaggi. Esse dovrebbero essere accordate generalmente nel corso dell’anno civile, al più tardi nell’anno seguente;.
e) se Se durante le vacanze il lavoratore presta lavoro rimunerato per conto di xxxxx e lede così i legittimi interessi del datore di lavoro, questi gli può rifiutare il salario dovuto per le vacanze o esigerne la restituzione se il pagamento fosse già avvenuto. .
a. Resta riservata una denuncia del lavoratore da parte del datore di lavoro alla CPC conformemente alle disposizioni dell’art. 16 del presente CCL;.
f) la La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori fino a un massimo di due settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato a metà agosto;
g) la . La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno;.
hg) il lavoratore L’operaio ha diritto agli assegni familiari anche durante le vacanze. Questi assegni sono a carico della Cassa assegni familiari alla quale è affiliato il datore di lavoro che da ultimo ha occupato il dipendentel’operaio.
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Indennità per le vacanze. 1 Il datore di lavoro deve concedere le vacanze ai lavoratori conformemente alla seguente rego- lamentazioneregolamentazione: per lavoratori a partire dal compimento del 20° anno di età fino al compimento compi mento del 50° anno di età per lavoratori fino al com- pimento compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età per lavoratori a salario settima- nale o mensile 25 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi per i lavoratori a salario orario 10.64% del salario effettivo base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali (pari a 25 giorni lavorativi) 13.04% del salario effet- tivo base x ore + indennità per i giorni festivi infrasettimanali (pari a 30 giorni lavo- rativilavorativi)
2 Nell’anno civile nel quale inizia o termina il rapporto di lavoro, le vacanze conformemente all’art. 26 28 cpv. 1 CCL vengono calcolate pro rata in base alla durata del rapporto d’impiego nel rispettivo anno civile.
3 Se il lavoratore è impedito, per colpa propria, di prestare la sua attività complessivamente per più di un mese durante un anno civile, il datore di lavoro può ridurre le vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di impedimento.
4 Se l’impedimento non supera complessivamente un mese nel corso dell’anno civile ed i motivi sono in relazione alla persona del lavoratore, quali malattia, infortunio, adempimento di obblighi legali o eserci- zio esercizio di un ufficio pubblico, non imputabili al lavoratore, il datore di lavoro non può ridurre le vacanze. Se l’impedimento non imputabile al lavoratore supera complessivamente un mese, le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza.
5 Per quanto concerne le vacanze valgono le seguenti disposizioni comuni:
a) se Se delle vacanze aziendali sono state fissate nel periodo tra Natale e Capodanno, i giorni di sospen- sione sospensione dal lavoro sono computabili al diritto alle vacanze;.
b) il Il periodo di vacanze va concordato abbastanza presto tra il datore di lavoro ed il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Purché il diritto alle vacanze sia sufficiente, due settimane vanno prese possibilmente senza interruzione. La data di eventuali vacanze aziendali va discussa a tempo debito con i lavoratori o con la loro rappresentanza nell’im- presa;nell’impresa.
c) giorni Giorni festivi legali, che cadono nel periodo delle vacanze, non possono essere considerati quali vacanze;.
d) per Per tutta la durata del rapporto di lavoro le vacanze non possono essere indennizzate tramite pre- stazioni prestazioni di natura finanziaria o rimpiazzate con altri vantaggi. Esse dovrebbero essere accordate generalmente nel corso dell’anno civile, al più tardi nell’anno seguente;.
e) se Se durante le vacanze il lavoratore presta lavoro rimunerato per conto di xxxxx e lede così i legittimi interessi del datore di lavoro, questi gli può rifiutare il salario dovuto per le vacanze o esigerne la restituzione se il pagamento fosse già avvenuto. Resta riservata una denuncia del lavoratore da parte del datore di lavoro alla CPC conformemente alle disposizioni dell’art. 16 del presente CCL;.
f) la La CPC può stabilire uno o più periodi di vacanza obbligatori fino a un massimo di due settimane, ritenuto che un periodo di vacanza è fissato a metà agosto;
g) la . La decisione dovrà essere comunicata alle imprese entro la fine di marzo di ogni anno;.
hg) il lavoratore L’operaio ha diritto agli assegni familiari anche durante le vacanze. Questi assegni sono a carico della Cassa assegni familiari alla quale è affiliato il datore di lavoro che da ultimo ha occupato il dipendentel’operaio.
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