Indennità speciali. Ai lavoratori del gruppo 1 dell'art. 4 verranno corrisposte le seguenti indennità speciali: a) Indennità per maneggio di denaro e cauzione Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro contante per riscossioni e pagamenti, con responsabilità finanziaria degli errori, ha diritto ad una particolare indennità mensile ragguagliata all'8% del minimo contrattuale della categoria di appartenenza. Le somme eventualmente richieste al lavoratore, a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore. b) Indennità per disagiata sede Qualora la località ove il lavoratore svolge la sua attività non presenti possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati, ed il perimetro del più vicino di questi disti km 5 ed oltre, l'azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto del personale, deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
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Indennità speciali. Ai lavoratori del gruppo 1 dell'art. 4 verranno corrisposte le seguenti indennità speciali:
a) Indennità per maneggio di denaro e cauzione Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro contante per riscossioni e pagamenti, con responsabilità finanziaria degli errori, ha diritto ad una particolare indennità mensile ragguagliata all'8% del minimo contrattuale della categoria di appartenenzaappartenenza (*). Le somme eventualmente richieste al lavoratore, a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
b) Indennità per disagiata sede Qualora la località ove il lavoratore svolge la sua attività non presenti possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati, ed il perimetro del più vicino di questi disti km 5 ed oltre, l'azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto del personale, deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo. (*) Sino al 31 dicembre 2010 8% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza.
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Indennità speciali. Ai lavoratori del gruppo 1 dell'art1), art. 4 4, verranno corrisposte le seguenti indennità speciali:
a) Indennità per maneggio di denaro e cauzione cauzione. Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro contante per riscossioni e pagamenti, con responsabilità finanziaria degli errori, ha diritto ad a una particolare indennità mensile ragguagliata all'8all’8% del minimo contrattuale tabellare della categoria di appartenenzaappartenenza e della indennità di contingenza. Le somme eventualmente richieste al lavoratore, a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto Istituto di credito Credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
b) Indennità per disagiata sede sede. Qualora la località ove il lavoratore svolge la sua attività non presenti possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati, ed e il perimetro del più vicino di questi disti km km. 5 ed e oltre, l'azienda l’azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto del personale, deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
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Indennità speciali. Ai lavoratori del gruppo 1 dell'artGruppo 1) dell’art. 4 verranno corrisposte le seguenti indennità speciali:
a) Indennità per maneggio di denaro e cauzione Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel nei maneggio di denaro contante per riscossioni e pagamenti, con responsabilità finanziaria degli errori, ha diritto ad una particolare indennità mensile ragguagliata all'8all’8% del minimo contrattuale della categoria di appartenenza. Le somme eventualmente richieste al ai lavoratore, a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del dei garantito presso un istituto di credito Credito di comune gradimento. I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
b) Indennità per disagiata sede Qualora la località ove il lavoratore svolge la sua attività non presenti possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati, ed il perimetro del più vicino di questi disti km km. 5 ed oltre, l'azienda che non provvede in modo idoneo al trasporto del personale, deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
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