Common use of Indennizzi automatici Clause in Contracts

Indennizzi automatici. In caso di mancato rispetto anche di un solo standard previsti nella Tavola 1, il gestore corrisponde all’utente finale un indennizzo automatico pari a 30 Euro, incrementabile del doppio o del triplo proporzionalmente al ritardo dello standard. Nel caso di utenza condominiale, l’indennizzo automatico è valorizzato per ciascun utente indiretto sotteso. Il gestore riconosce all’utente finale l’indennizzo automatico in occasione della prima bolletta utile, e comunque entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del presente Titolo, con le medesime modalità previste dell’articolo 74. Nel caso di morosità dell’utente il gestore sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute. Il gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora all’utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell’anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard, fermi restando gli ulteriori casi di esclusione già previsti ai sensi dell’articolo 73 del RQSII. Laddove l’onere generato dal valore complessivo dell’indennizzo sia tale da compromettere la continuità gestionale del servizio, in ragione della consistenza della platea degli utenti danneggiati e/o della tempistica necessaria alla risoluzione del disservizio all’origine del mancato raggiungimento dello standard specifico, verrà valutata la temporanea sospensione dell’erogazione degli indennizzi automatici, previa presentazione all’Autorità di apposita istanza motivata ai sensi e con le modalità previste dalla delibera 917/2017/R/IDR.

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Samples: www.asvt-spa.it

Indennizzi automatici. In caso Nell’invio della risposta il Fornitore è tenuto al rispetto di standard specifici e generali riportati nelle tabelle di sotto. Gli indennizzi automatici per il mancato rispetto anche degli standard specifici di un solo standard previsti qualità commerciale verranno erogati in conformità alla normativa di settore vigente (TIQE, RQDG e TIQV) e saranno corrisposti al Cliente con accredito nella Tavola 1, il gestore corrisponde all’utente finale un indennizzo automatico pari a 30 Euro, incrementabile del doppio o del triplo proporzionalmente al ritardo dello standard. Nel caso di utenza condominiale, l’indennizzo automatico è valorizzato per ciascun utente indiretto sotteso. Il gestore riconosce all’utente finale l’indennizzo automatico in occasione della prima bolletta utile, fattura utile ovvero rimessa diretta e comunque entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo e non oltre i tempi previsti dalle suddette normative. L’indennizzo sarà riconosciuto come di seguito specificato nelle tabelle: nonostante il mancato invio della costituzione in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del presente Titolo, con le medesime modalità previste dell’articolo 74. Nel caso di morosità dell’utente mora - 30 euro nonostante il gestore sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute. Il gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora all’utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell’anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standardtermine ultimo per provvedere al pagamento indicato nella costituzione in mora - 25 gg solari per la riduzione di potenza al 15% - 40 gg solari per la sospensione 20 euro nonostante il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, fermi restando qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata 3 gg lavorativi 20 euro nonostante il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura (indicata dalla costituzione in mora) 3 gg lavorativi 20 euro Si riportano di seguito gli ulteriori casi Standard specifici e generali di esclusione già previsti ai sensi dell’articolo 73 del RQSII. Laddove l’onere generato dal valore complessivo dell’indennizzo sia tale da compromettere la continuità gestionale del servizio, in ragione qualità commerciale della consistenza della platea degli utenti danneggiati vendita di energia elettrica e/o della tempistica necessaria gas naturale e gli standard generali di qualità dei call centre definiti dall’ARERA nel Codice di Condotta Commerciale in vigore. I dati riportati dovranno ritenersi automaticamente modificati in conformità alla risoluzione del disservizio all’origine del mancato raggiungimento dello standard specifico, verrà valutata la temporanea sospensione dell’erogazione degli indennizzi automatici, previa presentazione all’Autorità di apposita istanza motivata ai sensi e con le modalità previste dalla delibera 917/2017/R/IDRnormativa vigente pro-tempore.

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Samples: axpoenergia.com

Indennizzi automatici. In Qualora Green Network non dovesse rispettare i livelli specifici di qualità commerciale cui è tenuta ai sensi del TIQV, al Cliente sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a 25 euro. L’indennizzo automatico è crescente in relazione al ritardo: se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base; se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base; se l’esecuzione della prestazione av- viene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base. Green Network S.p.A. non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichia- rato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre Green Network S.p.A., così come previsto all’art. 20 del TIQV, non è tenuta alla corresponsione dell’indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 53 comma 53.6 del TIQE, nel caso in cui al Cliente sia stato già corrisposto nell’anno solare in corso l’indennizzo per mancato rispetto anche del medesimo livello specifico, oltre che in caso di un solo standard previsti reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente finale per assenza di informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella Tavola 1prima bolletta utile e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento da parte di Green Network del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Il Codice di Condotta Commerciale stabilisce inoltre che il mancato rispetto di quanto previsto all’art.13, il gestore corrisponde all’utente finale in ordine ai tempi e alle modalità di comunicazione di una eventuale “variazione unilaterale delle condizioni contrattuali” o di una “evoluzione automatica delle condizioni economiche” di cui all’art.8 delle presenti CGF, comporta la corresponsione, da parte del Fornitore, di un indennizzo automatico pari a 30 Euro, incrementabile del doppio o del triplo proporzionalmente al ritardo dello standard. Nel caso di utenza condominiale, l’indennizzo automatico è valorizzato per ciascun utente indiretto sottesoeuro. Il gestore riconosce all’utente finale l’indennizzo automatico in occasione della prima bolletta utile, e comunque entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del presente Titolo, con le medesime modalità previste dell’articolo 74. Nel caso di morosità dell’utente il gestore sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute. Il gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora all’utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell’anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standardtermine previsto per l’emissione delle fatture di periodo previsto dal TIF, fermi restando gli pari a 45 (quarantacinque) giorni calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta, comporta la corresponsione al Clien- te di un indennizzo automatico di importo pari 6 € per ritardo fino a 10 (dieci) giorni successivi al termine per l’emissione, con maggiorazione di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori casi di esclusione già previsti ai sensi dell’articolo 73 del RQSII. Laddove l’onere generato dal valore complessivo dell’indennizzo sia tale da compromettere la continuità gestionale del servizio, in ragione della consistenza della platea degli utenti danneggiati e/o della tempistica necessaria alla risoluzione del disservizio all’origine del mancato raggiungimento dello standard specifico, verrà valutata la temporanea sospensione dell’erogazione degli indennizzi automatici, previa presentazione all’Autorità ritardo e fino ad un massimo di apposita istanza motivata ai sensi 40€ per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e con le modalità previste dalla delibera 917/2017/R/IDR90 (novanta) giorni solari e 60 € per ritardi superiori a 90 (novanta) giorni solari.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura / CGFS Rev.210907

Indennizzi automatici. In caso di mancato rispetto anche di un solo standard previsti nella Tavola 1, il gestore corrisponde all’utente finale un indennizzo automatico pari a 30 Euro, incrementabile del doppio o del triplo proporzionalmente al ritardo dello standard. Nel caso di utenza condominiale, l’indennizzo automatico è valorizzato per ciascun utente indiretto sotteso. Il gestore riconosce all’utente finale l’indennizzo automatico in occasione della prima bolletta utile, e comunque entro 180 giorni solari dalla formazione dell’obbligo in capo al gestore di erogare la prestazione oggetto di standard specifico ai sensi del presente Titolo, con le medesime modalità previste dell’articolo 74dall’articolo 74 del RQSII . Nel caso di morosità dell’utente il gestore sospende l’erogazione dell’indennizzo automatico fino al pagamento delle somme dovute. Il gestore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico qualora all’utente finale, inteso come utente indiretto in caso di utenza condominiale, sia già stato corrisposto due volte nell’anno solare in corso un indennizzo per mancato rispetto del medesimo standard, fermi restando gli ulteriori casi di esclusione già previsti ai sensi dell’articolo 73 del RQSII. Laddove l’onere generato dal valore complessivo dell’indennizzo sia tale da compromettere la continuità gestionale del servizio, in ragione della consistenza della platea degli utenti danneggiati e/o della tempistica necessaria alla risoluzione del disservizio all’origine del mancato raggiungimento dello standard specifico, verrà valutata la temporanea sospensione dell’erogazione degli indennizzi automatici, previa presentazione all’Autorità di apposita istanza motivata ai sensi e con le modalità previste dalla delibera 917/2017/R/IDR.

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Samples: www.a2acicloidrico.eu