Common use of INDENNIZZO PER IL CASO INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE Clause in Contracts

INDENNIZZO PER IL CASO INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l’Assicurato un’Inabilità Temporanea Totale medicalmente accertata a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa, o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana per l’Assicurato che sia Non Lavoratore, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorso un Periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni, una somma pari all’ammontare delle Rate Mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari al rapporto tra la somma delle rate dell’anno e 12) in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario e così per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro e nei limiti dei massimali previsti nel presente articolo. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una Rata Mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. La copertura Inabilità Temporanea Totale prevede i seguenti massimali: - Indennizzo mensile: per ogni mese di durata del Sinistro, l’Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 2.000,00; - massimale per Sinistro: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale per lo stesso Sinistro è di n.12 Indennizzi mensili; - massimale globale: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale è di n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa. ATTENZIONE: dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni consecutivi, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente. L’Assicurato che alla Data di Decorrenza era un Lavoratore Dipendente di Ente Privato, durante il periodo di validità della polizza, cambia lavoro e diventa un Lavoratore Autonomo, subisce un Infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa per 6 mesi, denuncia il Sinistro alla Società, trasmettendo la documentazione completa. Valutato il Sinistro e trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale (Periodo di Franchigia Assoluta), la Società eroga mensilmente l’Indennizzo che non può superare Euro 2.000,00. Per poter erogare gli indennizzi successivi al quinto è necessario che l’Assicurato dimostri alla Società il perdurare dello stato di Inabilità fornendo la relativa documentazione medica. La Società, per lo stesso evento erogherà fino ad un massimo di 12 indennizzi. Trascorsi alcuni mesi, l’Assicurato sta bene e torna a svolgere la sua normale attività lavorativa, il Sinistro quindi è chiuso e la Società non eroga più l’Indennizzo mensile ma, dopo 20 giorni subisce un nuovo infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa per 2 mesi. NO, in quanto l’Assicurato non è tornato a svolgere la sua normale attività lavorativa per 30 giorni consecutivi prima di denunciare un nuovo sinistro per Inabilità Temporanea Totale. (Periodo di Riqualificazione).

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INDENNIZZO PER IL CASO INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l’Assicurato un’Inabilità Temporanea Totale medicalmente accertata a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa, o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana per l’Assicurato che sia Non Lavoratore, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorso un Periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni, una somma pari all’ammontare delle Rate Mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari al rapporto tra la somma delle rate dell’anno e 12) in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario e così per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro e nei limiti dei massimali previsti nel presente articolo. Solo in caso di Inabilità Temporanea Totale da Malattia è previsto un Periodo di Carenza di 30 giorni dalla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e non si applica per le annualità successive, in caso di proroga annuale del contratto, pertanto, la data di attestazione dell’Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia, riportata nella relativa documentazione medica deve essere successiva alle ore 24.00 della data di scadenza del Periodo di Carenza. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una Rata Mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. La copertura Inabilità Temporanea Totale prevede i seguenti massimali: - Indennizzo mensile: per ogni mese di durata del Sinistro, l’Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 2.000,00; - massimale per Sinistro: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale per lo stesso Sinistro è di n.12 Indennizzi mensili; - massimale globale: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale è di n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa. ATTENZIONE: dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni consecutivi, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente. L’Assicurato che alla Data di Decorrenza era un Lavoratore Dipendente di Ente Privato, durante il periodo di validità della polizza, cambia lavoro e diventa un Lavoratore Autonomo, subisce un Infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa per 6 mesi, denuncia il Sinistro alla Società, trasmettendo la documentazione completa. Valutato il Sinistro e trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale (Periodo di Franchigia Assoluta), la Società eroga mensilmente l’Indennizzo che non può superare Euro 2.000,00. Per poter erogare gli indennizzi successivi al quinto è necessario che l’Assicurato dimostri alla Società il perdurare dello stato di Inabilità fornendo la relativa documentazione medica. La Società, per lo stesso evento erogherà fino ad un massimo di 12 indennizzi. Trascorsi alcuni mesi, l’Assicurato sta bene e torna a svolgere la sua normale attività lavorativa, il Sinistro quindi è chiuso e la Società non eroga più l’Indennizzo mensile ma, dopo 20 giorni subisce un nuovo infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa per 2 mesi. NO, in quanto l’Assicurato non è tornato a svolgere la sua normale attività lavorativa per 30 giorni consecutivi prima di denunciare un nuovo sinistro per Inabilità Temporanea Totale. (Periodo di Riqualificazione).

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INDENNIZZO PER IL CASO INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l’Assicurato un’Inabilità Temporanea Totale medicalmente accertata a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa, o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana per l’Assicurato che sia Non Lavoratorenon lavoratore, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorso un Periodo di Franchigia Assoluta di 30 60 giorni, una somma pari all’ammontare delle Rate Mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari al rapporto tra la somma delle rate dell’anno e 12) in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario e così per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro e nei limiti dei massimali previsti nel presente articolo. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una Rata Mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. La copertura Inabilità Temporanea Totale prevede i seguenti massimali: - Indennizzo mensile: per ogni mese di durata del Sinistro, l’Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 2.000,00; - massimale per Sinistro: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale per lo stesso Sinistro è di n.12 Indennizzi mensili; - massimale globale: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale è di n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa. ATTENZIONE: dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni consecutivi, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente. L’Assicurato che alla Data di Decorrenza era un Lavoratore Dipendente di Ente Privato, durante il periodo di validità della polizza, cambia lavoro e diventa un Lavoratore Autonomo, subisce un Infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa per 6 mesi, denuncia il Sinistro alla Società, trasmettendo la documentazione completa. Valutato il Sinistro e trascorsi 30 60 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale (Periodo di Franchigia Assoluta), la Società eroga mensilmente l’Indennizzo che non può superare Euro 2.000,00. Per poter erogare gli indennizzi successivi al quinto quarto è necessario che l’Assicurato dimostri alla Società il perdurare dello stato di Inabilità fornendo la relativa documentazione medica. La Società, per lo stesso evento erogherà fino ad un massimo di 12 indennizzi. Trascorsi alcuni mesi, l’Assicurato sta bene e torna a svolgere la sua normale attività lavorativa, il Sinistro quindi è chiuso e la Società non eroga più l’Indennizzo mensile ma, dopo 20 giorni subisce un nuovo infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa per 2 mesi. NO, in quanto l’Assicurato non è tornato a svolgere la sua normale attività lavorativa per 30 giorni consecutivi prima di denunciare un nuovo sinistro per Inabilità Temporanea Totale. (Periodo di Riqualificazione).

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INDENNIZZO PER IL CASO INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l’Assicurato un’Inabilità Temporanea Totale medicalmente accertata a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa, o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana per l’Assicurato che sia Non Lavoratore, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorso un Periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni, una somma pari all’ammontare delle Rate Mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari al rapporto tra la somma delle rate dell’anno e 12) in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario e così per ogni periodo di 30 giorni consecutivi mese di durata del Sinistro, un Indennizzo pari a quanto indicato nel pacchetto scelto al momento dell’adesione: BASIC € 400,00 12 Indennizzi mensili per lo stesso Sinistro e nei limiti dei massimali previsti nel presente articolo36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa CORE € 600,00 LARGE € 800,00 FULL € 1.000,00 SUPER € 1.200,00 ATTENZIONE: l’Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale di Euro 1.200,00 in caso di adesione al pacchetto “Super”. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una Rata Mensile, Indennizzo mensile sarà liquidato solo se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. La copertura Inabilità Temporanea Totale prevede i seguenti massimali: - Indennizzo mensile: per ogni mese di durata del Sinistro, l’Indennizzo non può eccedere il massimale di Euro 2.000,00sarà pari a quello corrispondente al pacchetto scelto; - massimale per Sinistro: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale per lo stesso Sinistro è di n.12 Indennizzi mensili; - massimale globale: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale è di n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa. ATTENZIONE: qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa – nel caso in cui sia un lavoratore - o dopo una guarigione certificata – nel caso in cui sia un Non Lavoratore - subisca, prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa o guarigione certificata, rispettivamente una nuova interruzione di lavoro a seguito del medesimo Infortunio o Malattia o una nuova Inabilità Temporanea Totale a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo Periodo di Franchigia, ma la massima durata d’Indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. ATTENZIONE: dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni consecutivi, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente. L’Assicurato L’Assicurato, che alla Data di Decorrenza ha scelto il pacchetto “Super” e al momento dell’adesione era un Lavoratore Dipendente di Ente Privato, durante il periodo di validità della polizza, cambia lavoro e diventa un Lavoratore Autonomo, subisce un Infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa Normale Attività Lavorativa per 6 mesi, mesi e denuncia il Sinistro alla Società, trasmettendo la documentazione completa. Valutato il Sinistro e trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale (Periodo di Franchigia Assoluta), la Società eroga mensilmente l’Indennizzo che non può superare pari ad Euro 2.000,001.200,00. Per poter erogare gli indennizzi Indennizzi successivi al quinto è necessario che l’Assicurato dimostri alla Società il perdurare dello stato di Inabilità fornendo la relativa documentazione medica. La Società, per lo stesso evento erogherà fino ad un massimo di 12 indennizzi. Trascorsi alcuni mesi, l’Assicurato sta bene e torna a svolgere la sua normale attività lavorativaNormale Attività Lavorativa, il Sinistro quindi è chiuso e la Società non eroga più l’Indennizzo mensile ma, dopo 20 giorni subisce un nuovo infortunio Infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa per 2 mesi. NO, in quanto l’Assicurato non è tornato a svolgere la sua normale attività lavorativa Normale Attività Lavorativa per 30 giorni consecutivi prima di denunciare un nuovo sinistro Sinistro per Inabilità Temporanea Totale. (Periodo di Riqualificazione).

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INDENNIZZO PER IL CASO INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l’Assicurato un’Inabilità Temporanea Totale medicalmente accertata a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa, o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana per l’Assicurato che sia Non Lavoratore, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorso un Periodo di Franchigia Assoluta di 30 giorni, una somma pari all’ammontare delle Rate Mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà un importo pari al rapporto tra 2,5% del Capitale Assicurato risultante alla data di pagamento dell’ultimo Premio precedente la somma delle rate dell’anno e 12) in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario verificarsi del Sinistro e così per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro e nei limiti dei massimali previsti nel presente articolo. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una Rata Mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. La copertura Inabilità Temporanea Totale prevede i seguenti massimali: - Indennizzo mensile: per ogni mese di durata del Sinistro, l’Indennizzo non può eccedere il l’ammontare della Linea di Credito Utilizzata con un massimale di Euro 2.000,002.500,00; - massimale per Sinistro: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale per lo stesso Sinistro è di n.12 Indennizzi mensili; - massimale globale: il numero massimo di pagamenti mensili che la Società effettua a titolo di Indennizzo per il caso Inabilità Temporanea Totale è di n. 36 24 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa. - ATTENZIONE: dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 90 giorni consecutivi, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente. L’Assicurato che alla Data di Decorrenza era un Lavoratore Dipendente di Ente Privato, durante il periodo di validità della polizza, cambia lavoro e diventa un Lavoratore Autonomo, subisce un Infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa per 6 mesi, denuncia il Sinistro alla Società, trasmettendo la documentazione completa. Valutato il Sinistro e trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale (Periodo di Franchigia Assoluta), la Società eroga mensilmente l’Indennizzo che non può superare Euro 2.000,002.500,00. Per poter erogare gli indennizzi successivi al quinto è necessario che l’Assicurato dimostri alla Società il perdurare dello stato di Inabilità fornendo la relativa documentazione medica. La Società, per lo stesso evento erogherà fino ad un massimo di 12 indennizzi. Trascorsi alcuni mesi, l’Assicurato sta bene e torna a svolgere la sua normale attività lavorativa, il Sinistro quindi è chiuso e la Società non eroga più l’Indennizzo mensile ma, dopo 20 60 giorni subisce un nuovo infortunio che non gli permette di svolgere la sua attività lavorativa per 2 mesi. NO, in quanto l’Assicurato non è tornato a svolgere la sua normale attività lavorativa per 30 90 giorni consecutivi prima di denunciare un nuovo sinistro per Inabilità Temporanea Totale. (Periodo di Riqualificazione).

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