Common use of INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO Clause in Contracts

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformitÄ al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) l'UniversitÄ e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; c) l'INAIL; d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano; e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione; f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; h) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08; i) i fondi interprofessionali di settore; j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento. Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009. NOTA: Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attivitÄ formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

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Samples: Accordo Sui Corsi Di Formazione Per La Prevenzione E Protezione Dai Rischi, Accordo Sui Corsi Di Formazione Per La Prevenzione E Protezione Dai Rischi

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformitÄ conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale su GURI del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) l'UniversitÄ l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; c) l'INAILl’INAIL; d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome Autonome di Trento e Bolzano; e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione; f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; h) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. all’articolo 2 comma 1 lettera ee), ) del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/08; i) i fondi interprofessionali di settore; j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento. Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il su GURI del 23 gennaio 2009. NOTA: Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, lavoratori gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attivitÄ attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione.

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Samples: Proposta d'Accordo

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresìaltresi', autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformitÄ conformita' al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) l'UniversitÄ l'Universita' e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; c) l'INAIL; d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano; e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione; f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; h) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08; i) i fondi interprofessionali di settore; j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento. Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009. NOTA: Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attivitÄ attivita' formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

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Samples: Accordo Tra Il Ministro Del Lavoro E Delle Politiche Sociali, Il Ministro Della Salute, Le Regioni E Le Province Autonome Di Trento E Bolzano Sui Corsi Di Formazione Per Lo Svolgimento Diretto, Da Parte Del Datore Di Lavoro, Dei Compiti Di Prevenzione E Protezione Dai Rischi

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome professionale di Trento e diretta emanazione regionale o provinciale; b) gli Enti di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformitÄ conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell' intesa dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale GURI del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; bc) l'UniversitÄ e le Università; d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; ce) l'INAILle istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti; df) l’INAIL; g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano; eh) la Scuola superiore l’amministrazione della Difesa; i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazioneamministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico: - Ministero del lavoro e delle politiche sociali; - Ministero della salute; - Ministero dello sviluppo economico; - Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza; - Formez; - SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione); f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; gl) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; h) lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli enti bilaterali, organismi paritetici quali definiti all'artall’art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgsd.lgs. n. 81/08 e 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'artall’art. 51 del D.Lgsd.lgs. n. 81/0881/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento; im) i fondi interprofessionali di settoresettore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione; jn) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimentoprofessionali. Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di Ulteriori soggetti formatori esterni alla propria strutturache operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli sede di accreditamento definiti in ogni Regione Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e Provincia Autonoma dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs. NOTA: n. 81/2008. Nota al Punto 2, lettera l) Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attivitÄ attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009. Considerato che l’articolo 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, […]” si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri: 1. consistenza numerica degli associati delle singole XX.XX.; 2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione); 4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro. I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.

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Samples: Durata E Contenuti Minimi Dei Percorsi Formativi Per Responsabili E Addetti Dei Servizi Di Prevenzione E Protezione

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome professionale di Trento e diretta emanazione regionale o provinciale; b) gli Enti di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformitÄ conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell' intesa dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale GURI del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; bc) l'UniversitÄ e le Università; d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti; f) l’INAIL; c) l'INAIL; dg) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano; eh) la Scuola superiore l’amministrazione della Difesa; i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazioneamministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico: - Ministero del lavoro e delle politiche sociali; - Ministero della salute; - Ministero dello sviluppo economico; - Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza; - Formez; - SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione); f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; gl) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; h) lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli enti bilaterali, organismi paritetici quali definiti all'artall’art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgsd.lgs. n. 81/08 e 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'artall’art. 51 del D.Lgsd.lgs. n. 81/0881/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento; im) i fondi interprofessionali di settoresettore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione; jn) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimentoprofessionali. Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di Ulteriori soggetti formatori esterni alla propria strutturache operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli sede di accreditamento definiti in ogni Regione Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e Provincia Autonoma dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs. NOTA: n. 81/2008. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attivitÄ attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009. Considerato che l’articolo 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, […]” si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri: 1. consistenza numerica degli associati delle singole XX.XX.; 2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

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Samples: Accordo Per La Formazione Dei Responsabili E Addetti Dei Servizi Di Prevenzione E Protezione

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformitÄ conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale su GURI del 23 gennaio 2009. In 0000.Xx tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) l'UniversitÄ l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; c) l'INAILl’INAIL; d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome Autonome di Trento e Bolzano; e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione; f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; h) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. all’articolo 2 comma 1 lettera ee), ) del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/08; i) i fondi interprofessionali di settore; j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento. Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il su GURI del 23 gennaio 2009. NOTA: Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attivitÄ attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione.

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Samples: Accordo in Conferenza Permanente Per I Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni E Le Province Autonome Sui Corsi Di Formazione Per Datori Di Lavoro

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche an- che mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione pre- venzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionaleprofessio- nale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformitÄ conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunquecomun- que, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) l'UniversitÄ l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche tema- tiche del lavoro e della formazione; c) l'INAILl’INAIL; d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano; e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione; f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; h) gli enti bilaterali, quali definiti all'artall’art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioniinte- grazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'artall’art. 2 comma 1 lettera let- tera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'artall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/08; i) i fondi interprofessionali di settore; j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento. Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009. NOTA: Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attivitÄ formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

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Samples: Accordo Sui Corsi Di Formazione Per La Prevenzione E Protezione Dai Rischi

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome professionale di Trento e diretta emanazione regionale o provinciale; b) gli Enti di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformitÄ conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell' intesa dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale GURI del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; bc) l'UniversitÄ e le Università; d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; ce) l'INAILle istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti; df) l’INAIL; g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano; eh) la Scuola superiore l’amministrazione della Difesa; i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazioneamministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico: - Ministero del lavoro e delle politiche sociali; - Ministero della salute; - Ministero dello sviluppo economico; - Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza; - Formez; - SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione); f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; gl) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; h) lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli enti bilaterali, organismi paritetici quali definiti all'artall’art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgsd.lgs. n. 81/08 e 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'artall’art. 51 del D.Lgsd.lgs. n. 81/0881/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento; im) i fondi interprofessionali di settoresettore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione; jn) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimentoprofessionali. Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di Ulteriori soggetti formatori esterni alla propria strutturache operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli sede di accreditamento definiti in ogni Regione Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e Provincia Autonoma dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs. NOTA: n. 81/2008. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attivitÄ attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009. Considerato che l’articolo 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, […]” si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri: 1. consistenza numerica degli associati delle singole XX.XX.; 2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione); 4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro. I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.

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Samples: Durata E Contenuti Minimi Dei Percorsi Formativi Per Responsabili E Addetti Dei Servizi Di Prevenzione E Protezione

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformitÄ conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) l'UniversitÄ l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; c) l'INAIL; d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano; e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione; f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori; h) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08; i) i fondi interprofessionali di settore; j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento. Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009. NOTA: Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attivitÄ attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

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Samples: Accordo Sui Corsi Di Formazione Per La Prevenzione E Protezione Dai Rischi