Informazione antimafia. Così come previsto dagli artt. 83 e 91 del d. lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, per le domande di importo complessivo uguale o superiore a € 150.000.00 ovvero nel caso di beneficiari che dimostrano di coltivare terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a € 25.000,00 (dal 01.01.2022: 5.000,00 €) l’ufficio istruttore deve richiedere l'informazione antimafia mediante consultazione dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). La consultazione alla BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) avviene attraverso l’applicativo Si.ce.ant. (Sistema di Certificazione Antimafia) del Ministero dell’Interno (xxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx). Il rilascio dell’informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA, quando non emergerà a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del d.lgs. n. 159/2011. Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della BDNA sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia. In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche. Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà l’informazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale. Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà l’informazione antimafia interdittiva. Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio. Pertanto, nei casi indicati dall’art. 92, comma 2 del d.lgs n. 159/2011, decorso il termine di 30 giorni o di 30 + 45 giorni (in caso di complessità dell’istruttoria) o nei casi di urgenza, immediatamente, si può procedere anche in assenza delle informazioni antimafia, ma in tali casi, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 d.lgs. n. 159/2011 vengono corrisposti sotto condizione risolutiva e devono essere revocati se vengono accertati elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Ai sensi dell’art. 86 del d.lgs n. 159/2011 l'informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione.
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Informazione antimafia. Così come previsto dagli artt. 83 e 91 del d. lgs. In base alle modifiche apportate alla normativa antimafia dal D.Lgs 159/2011 e successive modifiche ed integrazioniss.mm.ii. (D.Lgs. 218/2012), per le domande entrate in vigore il 13/02/2013, in caso di importo complessivo uguale o contributo concesso superiore a € 150.000.00 ovvero nel caso 150.000,00 euro, occorrerà allegare alla domanda on-line di beneficiari che dimostrano anticipo/SAL/saldo l'autodichiarazione sostitutiva del certificato di coltivare terreni agricoliiscrizione alla CCIAA per la richiesta di informazione antimafia, a qualunque titolo acquisitirilasciata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a € 25.000,00 (dal 01.01.2022: 5.000,00 €) l’ufficio istruttore deve richiedere l'informazione antimafia mediante consultazione dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). La consultazione alla BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) avviene attraverso l’applicativo Si.ce.ant. (Sistema di Certificazione Antimafia) ai sensi del Ministero dell’Interno (xxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx). Il rilascio dell’informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA, quando non emergerà a carico DPR 445/00 indicando le generalità dei soggetti censitiche ricoprono le cariche societarie da sottoporre a verifica, la sussistenza di cause ostative ex artai sensi dell'art. 67 85 del d.lgs. n. DLgs 159/2011. Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo Al posto della BDNA sospenderà autodichiarazione sarà accettata anche la procedura di rilascio della documentazione antimafia. In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche. Nel visura camerale solo nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà l’informazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionalesia aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i soggetti di cui all'art. Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà l’informazione antimafia interdittiva85 del DLgs 159/2011. Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorioIn base a quanto prescritto al comma 3) dell'art. Pertanto, nei casi indicati dall’art. 92, comma 2 85 del d.lgs n. DLgs 159/2011, decorso il termine ciascuna persona fisica indicata nella dichiarazione sostitutiva del certificato di 30 giorni o di 30 + 45 giorni (in caso di complessità dell’istruttoria) o nei casi di urgenzaiscrizione alla CCIAA dovrà, immediatamentea sua volta, si può procedere anche in assenza delle informazioni antimafiadichiarare, ma in tali casi, i contributi, i finanziamentiai sensi del DPR 445/2000, le agevolazioni generalità dei propri familiari conviventi di maggiore età, allegando a tale autocertificazione copia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante. La modulistica (modelli per autodichiarazione sostitutiva di visura camerale con dicitura antimafia e le altre erogazioni dei familiari conviventi) è scaricabile dal sito internet di cui all'articolo 67 d.lgs. n. 159/2011 vengono corrisposti sotto condizione risolutiva e devono essere revocati se vengono accertati elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Ai sensi dell’art. 86 del d.lgs n. 159/2011 l'informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazioneARTEA.
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Samples: Accordo Di Programma
Informazione antimafia. Così come previsto dagli arttCon l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 83 159/2011 inerenti alla documentazione antimafia, Regione Lombardia acquisisce d'ufficio, tramite le prefetture, l’informativa antimafia. L’operatore che eroga servizi di formazione e/o al lavoro finanziati con lo strumento dote, qualora l’importo dei servizi da esso forniti, nell’ambito di Garanzia Giovani, superi la somma di € 150.000,00, è tenuto, se iscritto alla CCIAA, a presentare a Regione Lombardia copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal rappresentante legale e 91 contenente le medesime indicazioni (per gli operatori non iscritti alla CCIAA è possibile solo tale dichiarazione); dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del d. lgsD. Lgs. 159/2011; eventuali dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioniriferita anche ai loro familiari conviventi. La richiesta di informazioni antimafia, per le domande di importo complessivo uguale o superiore a € 150.000.00 ovvero nel caso di beneficiari che dimostrano di coltivare terreni agricoliredata sulla scorta della suddetta documentazione, a qualunque titolo acquisitisarà inoltrata, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a € 25.000,00 (dal 01.01.2022: 5.000,00 €) l’ufficio istruttore deve richiedere l'informazione antimafia mediante consultazione dalla attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), alla Prefettura competente che procederà alle verifiche di cui agli artt. La consultazione alla BDNA 84 e ss. del D. Lgs. 159/2011 (Banca Dati Nazionale Antimafia) avviene attraverso l’applicativo Si.ce.ant. (Sistema attestazione della sussistenza o meno di Certificazione Antimafia) del Ministero dell’Interno (xxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx). Il rilascio dell’informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della BDNAuna delle cause di decadenza, quando non emergerà a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause ostative ex artsospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgsD. Lgs. n. 159/2011. Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della BDNA sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia. In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche. Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà l’informazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale. Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà l’informazione antimafia interdittiva. Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio. Pertanto, nei casi indicati dall’art. 92, comma 2 del d.lgs n. 159/2011, decorso il termine di 30 giorni o di 30 + 45 giorni (in caso di complessità dell’istruttoria) o nei casi di urgenza, immediatamente, si può procedere anche in assenza delle informazioni antimafia, ma in tali casi, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 d.lgs. n. 159/2011 vengono corrisposti sotto condizione risolutiva e devono essere revocati se vengono accertati elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Ai sensi dell’art. 86 del d.lgs n. 159/2011 l'informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione).
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Informazione antimafia. Così come previsto dagli artt. 83 e 91 del d. lgs. In base alle modifiche apportate alla normativa antimafia dal DLgs 159/2011 e successive modifiche ed integrazionis.m.i. (DLgs 218/2012), per le domande entrate in vigore il 13/02/2013, in caso di importo complessivo uguale o contributo concesso superiore a € 150.000.00 ovvero nel caso 150.000,00 euro, occorrerà allegare alla domanda on-line di beneficiari che dimostrano anticipo/SAL/saldo l'autodichiarazione sostitutiva del certificato di coltivare terreni agricoliiscrizione alla CCIAA per la richiesta di informazione antimafia, a qualunque titolo acquisitirilasciata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a € 25.000,00 (dal 01.01.2022: 5.000,00 €) l’ufficio istruttore deve richiedere l'informazione antimafia mediante consultazione dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). La consultazione alla BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) avviene attraverso l’applicativo Si.ce.ant. (Sistema di Certificazione Antimafia) ai sensi del Ministero dell’Interno (xxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx). Il rilascio dell’informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA, quando non emergerà a carico DPR 445/00 indicando le generalità dei soggetti censitiche ricoprono le cariche societarie da sottoporre a verifica, la sussistenza di cause ostative ex artai sensi dell'art. 67 85 del d.lgs. n. DLgs 159/2011. Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo Al posto della BDNA sospenderà autodichiarazione sarà accettata anche la procedura di rilascio della documentazione antimafia. In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche. Nel visura camerale solo nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà l’informazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionalesia aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i soggetti di cui all'art. Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà l’informazione antimafia interdittiva85 del DLgs 159/2011. Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorioIn base a quanto prescritto al comma 3) dell'art. Pertanto, nei casi indicati dall’art. 92, comma 2 85 del d.lgs n. DLgs 159/2011, decorso il termine ciascuna persona fisica indicata nella dichiarazione sostitutiva del certificato di 30 giorni o di 30 + 45 giorni (in caso di complessità dell’istruttoria) o nei casi di urgenzaiscrizione alla CCIAA dovrà, immediatamentea sua volta, si può procedere anche in assenza delle informazioni antimafiadichiarare, ma in tali casi, i contributi, i finanziamentiai sensi del DPR 445/2000, le agevolazioni generalità dei propri familiari conviventi di maggiore età, allegando a tale autocertificazione copia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante. La modulistica (modelli per autodichiarazione sostitutiva di visura camerale con dicitura antimafia e le altre erogazioni dei familiari conviventi) è scaricabile dal sito internet di cui all'articolo 67 d.lgs. n. 159/2011 vengono corrisposti sotto condizione risolutiva e devono essere revocati se vengono accertati elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Ai sensi dell’art. 86 del d.lgs n. 159/2011 l'informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazioneARTEA.
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